Testo
integrale degli articoli del regolamento emittenti
e parti modificate degli Allegati
(giugno 2002)
PARTE I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2428, comma 3, del codice civile, dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 94, comma 3, dell'articolo 95, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98, comma 1, dell'articolo 100, dell'articolo 101, comma 2, dell'articolo 103, commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 114, commi 1, 3 e 5, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 127, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 8 e dell'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) "società di gestione del mercato": la società che gestisce il mercato nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni;
c) "depositario": il soggetto presso il quale sono depositati gli strumenti finanziari in custodia e amministrazione;
d) "warrant": gli strumenti finanziari che conferiscono la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni;
e) "covered warrant": gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici e panieri (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante;
f) "emittenti strumenti finanziari diffusi": gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a
dieci miliardi di lirecinque milioni di euro e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento;g) "certificates": gli strumenti finanziari, diversi dai covered warrant, che replicano l'andamento di un'attività sottostante.
PARTE II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
TITOLO I
SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO
Capo I
Disposizioni generali
1. Nel presente Titolo si intendono per:
a) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
b) "periodo di adesione": il periodo in cui è possibile aderire alla sollecitazione;
c) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 1 luglio 1998 nella parte riguardante l'offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di paesi dell'Unione Europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo Unico e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo;
d) "mercati di Stati appartenenti all'OCSE": i mercati istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato appartenente all'OCSE in cui hanno sede.
Art. 4
(Contenuto della comunicazione)
1. La comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'offerta, è corredata delle informazioni indicate nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione.
Art. 5
(Contenuto del prospetto informativo)
1. Il prospetto informativo previsto nell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico è redatto secondo gli schemi in Allegato 1B. Le indicazioni relative al prezzo, alla quantità dei prodotti finanziari ed ai soggetti incaricati del collocamento, se non conosciute al momento della pubblicazione del prospetto informativo, possono essere inserite in avvisi integrativi da pubblicare ai sensi del successivo articolo 9.
2. In aggiunta al prospetto informativo i soggetti indicati nell'articolo 4 possono redigere una nota informativa sintetica secondo lo schema in Allegato 1D.
3. Il responsabile del collocamento attesta, mediante dichiarazione allegata alla comunicazione, che il prospetto informativo è redatto secondo i predetti schemi e contiene le informazioni rilevanti ai fini dell'articolo 94, comma 2, del Testo Unico di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle verifiche effettuate.
4. Gli emittenti che abbiano già pubblicato un prospetto informativo o di quotazione possono, per ogni ulteriore sollecitazione eseguita nei successivi dodici mesi, riutilizzare il medesimo prospetto, aggiornandone le informazioni ed integrandolo con una nota relativa alle caratteristiche dei prodotti oggetto della nuova sollecitazione.
5. In casi eccezionali e fermo il rispetto delle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo Unico, la Consob può escludere, su richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 4, la pubblicazione di alcune delle informazioni previste negli schemi indicati nell'Allegato 1B.
6. Se la sollecitazione ha ad oggetto prodotti finanziari per i quali non sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta dell'offerente, il contenuto del prospetto.
Art. 6
(Documento informativo sull'emittente)
1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati o diffusi hanno facoltà di pubblicare, contestualmente al bilancio o alla relazione semestrale e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tali atti, un documento contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1B. Tali informazioni possono essere inserite in alternativa in una nota di accompagnamento al bilancio di esercizio o alla relazione semestrale. Gli emittenti strumenti finanziari quotati che si siano avvalsi di detta facoltà sono tenuti a predisporre il documento allo scadere di ogni dodici mesi.
2. Il documento è trasmesso alla Consob e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell'emittente, nonché, in caso di emittenti quotati, presso la società di gestione del mercato. Di tali adempimenti è data notizia mediante l'avviso previsto negli articoli 83 e 110 o mediante comunicato trasmesso ad almeno due agenzie di stampa.
3. Il documento di cui al comma 1, se integrato con una nota contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1B, può essere utilizzato come prospetto informativo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 94, comma 3, del Testo Unico. Per eventuali ulteriori sollecitazioni anteriori alla scadenza del termine di dodici mesi indicato nel comma 1, i soggetti indicati nell'articolo 4 possono trasmettere alla Consob la sola nota integrativa predisposta per ciascuna di dette ulteriori sollecitazioni.
Art. 7
(Istruttoria della Consob)
1. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro 7 giorni, che la comunicazione è incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto termine è di quindici giorni per le sollecitazioni, finalizzate alla quotazione, aventi ad oggetto azioni non quotate né diffuse, e per quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi sulla base di programmi.
2. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati né diffusi, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo Unico è rilasciata entro quaranta giorni dalla data della comunicazione.
3. Il termine previsto nel comma precedente è di venti giorni nel caso in cui la sollecitazione riguardi:
a) strumenti finanziari non quotati né diffusi emessi da società che abbiano già emesso altri strumenti finanziari quotati o diffusi della stessa categoria ovvero azioni quotate o diffuse;
b) azioni o quote di OICR o fondi pensione aperti se è stato già pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per prodotti della medesima categoria.
4. I termini previsti nei commi 2 e 3 sono sospesi in caso di richiesta di documentazione o informazioni e riprendono a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto.
Art. 8
(Pubblicazione del prospetto informativo)
1. Almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di adesione il prospetto ovvero il documento informativo sull'emittente e la nota integrativa sono resi pubblici mediante:
a) deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su
strumenti informaticisupporto informatico;b) deposito di altre copie, da mettere a disposizione di chi ne faccia richiesta, presso l'offerente, l'emittente, gli intermediari incaricati del collocamento e, nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati, presso la società di gestione del mercato;
c) contestuale pubblicazione su organi di stampa adeguatamente diffusi di un avviso redatto secondo lo schema in Allegato 1C, o con altre forme preventivamente autorizzate dalla Consob.
2. In luogo dell'avviso previsto nel comma 1, lettera c):
a) può essere pubblicata la nota informativa sintetica. In tal caso il prospetto informativo e la nota informativa sintetica sono messi a disposizione presso gli intermediari incaricati del collocamento almeno tre giorni prima dell'inizio del periodo di adesione:
b) nell'ipotesi dell'articolo 6, comma 3, può essere pubblicata, almeno il giorno prima dell'inizio del periodo di adesione, la nota integrativa. Entro lo stesso termine sono curati gli adempimenti indicati al comma 1, lettere a) e b).
3. Copia dell'avviso indicato al comma 1, lettera c) o della nota informativa sintetica è trasmessa alla Consob, contestualmente alla pubblicazione, unitamente ad una riproduzione degli stessi su supporto informatico.
Art. 9
(Pubblicazione degli avvisi integrativi)
1. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzate alla quotazione l'eventuale avviso integrativo previsto dall'articolo 5 è pubblicato con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo. Con esso sono resi noti:
a) entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione, il prezzo massimo di offerta, salvo che, trattandosi di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari già quotati, sia consentito all'investitore di indicare il prezzo massimo di sottoscrizione e/o di acquisto;
b) almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di adesione, il numero complessivo degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, il numero minimo degli strumenti finanziari da collocare con la sollecitazione e l'indicazione dei soggetti incaricati del collocamento;
c) non appena determinato, il prezzo stabilito per la sollecitazione.
2. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati e di sollecitazioni non finalizzate alla quotazione l'avviso integrativo con l'indicazione del prezzo è reso noto entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione con le stesse modalità indicate nel comma 1.
3. Copia degli avvisi previsti nei commi precedenti è trasmessa alla Consob, contestualmente alla loro pubblicazione, unitamente ad una riproduzione degli stessi su supporto informatico.
Art. 9-bis
(Strumenti finanziari emessi sulla base di un programma)
1. Quando la sollecitazione riguarda strumenti finanziari emessi sulla base di un programma il contenuto del prospetto e i termini istruttori, decorrenti dall'invio della comunicazione, sono conformi al successivo articolo 62. L'avviso integrativo del programma è pubblicato, entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione su organi di stampa adeguatamente diffusi e mediante deposito presso l'emittente e gli intermediari incaricati del collocamento e della raccolta delle adesioni; esso è contestualmente trasmesso alla Consob.
Art. 10
(Riconoscimento del prospetto informativo)
1. Il prospetto predisposto per una sollecitazione all'investimento o per una quotazione, conforme alla
direttiva n. 80/390/CEE 2001/34/CE e sottoposto al controllo preventivo dell'autorità competente di un altro Stato
membro dell'Unione Europea, ovvero di un altro Stato che abbia concluso un apposito accordo con
l'Unione Europea, è riconosciuto dalla Consob quale prospetto informativo, purché:
a) la sollecitazione in Italia sia effettuata simultaneamente o ad una data ravvicinata all'offerta o alla quotazione effettuata nello Stato ove ha sede l'autorità che ha preventivamente controllato il prospetto;
b) il prospetto sia tradotto in lingua italiana;
c) il prospetto sia accompagnato da una nota integrativa contenente le informazioni relative alla sollecitazione in Italia redatta secondo le indicazioni dell'Allegato 1E.
2. Ai fini del riconoscimento del prospetto informativo:
a) la comunicazione contiene le informazioni previste nell'Allegato 1E;
b) il termine previsto dall'articolo 7, comma 2, è di quindici giorni;
c) il prospetto, accompagnato dalla nota integrativa, è pubblicato almeno un giorno prima dell'inizio del periodo di adesione.
3. La Consob può non riconoscere il prospetto informativo, qualora questo benefici di dispense o
deroghe parziali conformi alla direttiva n. 80/390/CEE 2001/34/CE
non consentite dalla normativa italiana ovvero
qualora non sussistano in Italia le stesse circostanze che giustificano le dispense o deroghe parziali accordate
dall'autorità che ha controllato preventivamente il prospetto.
Art. 11
(Aggiornamento del prospetto informativo)
1. Ogni fatto nuovo o inesattezza del prospetto informativo che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della sollecitazione, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del prospetto e la conclusione del periodo di adesione, forma oggetto di apposito supplemento da allegare al prospetto informativo e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per quest'ultimo.
2. Il supplemento è pubblicato decorsi cinque giorni dal suo ricevimento da parte della Consob con le eventuali modifiche da questa richieste. Copia del supplemento pubblicato è trasmesso alla Consob unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico.
Art. 12
(Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)
1. Prima della pubblicazione del prospetto informativo sono consentiti la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato e la
raccolta di intenzioni di acquisto attinenti a sollecitazioni all'investimento purché:
1. Prima della pubblicazione del prospetto informativo l'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti a sollecitazioni all'investimento purché:
a) vengano diffuse esclusivamente informazioni relative a fatti già resi pubblici in ottemperanza ad obblighi previsti da disposizioni vigenti;
b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione;
c) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto informativo e ai luoghi in cui lo stesso sarà disponibile;
d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto.
Art. 13
(Svolgimento della sollecitazione)
1. L'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento o che operano nell'interesse di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta copia del prospetto informativo o della nota informativa sintetica, corredati degli eventuali avvisi integrativi e supplementi. Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 3, sono consegnati o messi a disposizione su strumenti informatici i documenti contabili di informazione periodica pubblicati dopo la predisposizione del documento informativo sull'emittente utilizzato per la sollecitazione.
2. L'offerente ed il responsabile del collocamento curano la distribuzione del prospetto informativo e della nota informativa sintetica presso gli intermediari incaricati del collocamento.
3. Il periodo di adesione ha inizio entro sessanta giorni dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto e non può avere durata inferiore a due giorni.
4. L'adesione alla sollecitazione è effettuata mediante la sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:
a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto informativo e della eventuale nota informativa sintetica;
b) il richiamo all'eventuale paragrafo "avvertenze per l'investitore" contenuto nel prospetto informativo.
5. La sollecitazione è revocabile nei casi previsti nel prospetto informativo.
6. I criteri di riparto indicati nel prospetto informativo assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti alla sollecitazione. Il riparto è effettuato dal responsabile del collocamento.
7. Entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di adesione il responsabile del collocamento pubblica, con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo, un avviso contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1F. Copia di tale avviso è trasmessa contestualmente alla Consob, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, e, in caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzata alla quotazione, alla società di gestione del mercato.
8. Il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nel comma 7, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.
Art. 14
(Norme di
correttezza)
1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico si attengono a principi di correttezza,
trasparenza e parità di trattamento dei destinatari della sollecitazione e si astengono dal diffondere notizie
in contrasto con il prospetto informativo volte o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni.
2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare:
a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto;
b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.
3. L'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare l'equivalenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle, aventi il medesimo oggetto, comunque fornite nel corso della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, ivi comprese quelle desumibili dagli studi resi pubblici dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo Unico. Copia degli studi e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori istituzionali è inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti.
Art. 15
(Compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati)
1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico, tra il quindicesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo al periodo di adesione, possono effettuare per conto proprio operazioni di compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati, quotati in Italia, solo sui mercati regolamentati e di Stati appartenenti all'OCSE e a condizione che tali operazioni non siano idonee ad influenzare sensibilmente la quotazione degli strumenti finanziari stessi.
2. Sono fatte salve le operazioni di compravendita tra l'offerente e i soggetti incaricati del collocamento in conseguenza dell'esercizio delle facoltà previste da contratti di opzione tra essi conclusi.
3. Entro il trentunesimo giorno successivo al termine del periodo di adesione i soggetti indicati nel comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari in detto comma previsti, ad esclusione di quelle concluse in conseguenza di obblighi di quotazione sul mercato nonché di quelle concluse contestualmente su strumenti finanziari derivati e sui relativi strumenti finanziari collegati per quantitativi correlati. La comunicazione, contenente le informazioni previste nell'allegato 1L, è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob.
4. I soggetti incaricati del collocamento mantengono separata evidenza delle compravendite degli strumenti finanziari previsti dal comma 1 nella registrazione delle loro operazioni.
Art. 16
(Obblighi informativi)
1. Dalla data di pubblicazione del prospetto informativo e fino alla conclusione della sollecitazione la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3 e 4, del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti degli offerenti e degli emittenti, alle società da essi controllate, ai soggetti incaricati del collocamento ed ai soggetti che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.
2. Dalla data della comunicazione prevista nell'articolo 94 del Testo Unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, la Consob può:
a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico, ai soggetti indicati nel comma 1 nonché ai loro amministratori, sindaci, revisori e dirigenti;
b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c), del Testo Unico, presso i soggetti indicati nel comma 1.
Art. 17
(Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari)
1. L'annuncio pubblicitario deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio debbono essere espresse in modo chiaro e corretto ed essere coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo.
2. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio non deve essere tale da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura ed i rischi dei prodotti offerti e del relativo investimento.
3. Successivamente alla pubblicazione con le modalità indicate nell'articolo 8 del documento previsto dagli articoli 6, 61 o 63, è consentito diffondere annunci pubblicitari connessi alla sollecitazione, purché riferiti alle sole caratteristiche dell'emittente o dei prodotti finanziari oggetto di sollecitazione già rese pubbliche.
4. Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata ed agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto informativo". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza deve essere riprodotta almeno in audio.
Art. 18
(Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)
1. L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto deve:
a) specificare il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;
b) rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;
c) operare il confronto con il parametro oggettivo di riferimento indicato nel prospetto o comunicato ai sensi dell'articolo 27, comma 4;
d) indicare tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specificare che essi sono al lordo degli oneri fiscali;
e) specificare che non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.
2. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, devono indicare le fonti.
Art. 19
(Diffusione degli annunci pubblicitari)
1. Gli annunci pubblicitari aventi ad oggetto OICR e fondi pensione aperti possono essere diffusi dal giorno successivo a quello della loro trasmissione alla Consob.
2. Gli altri annunci pubblicitari possono essere diffusi decorsi dieci giorni da quello della loro trasmissione alla Consob, con le eventuali modificazioni da questa indicate. Possono tuttavia essere diffusi sin dal giorno successivo alla trasmissione quelli contenenti soltanto una o più delle seguenti indicazioni:
a) denominazione, sede sociale e eventuali sedi secondarie, capitale sociale, oggetto sociale, azionisti, gruppo societario di appartenenza e ruolo dei soggetti che partecipano all'operazione;
b) periodo della sollecitazione e recapito dei soggetti presso i quali è possibile assumere informazioni o aderire alla stessa;
c) denominazione, tipologia, periodo di operatività dell'investimento proposto ed estremi delle eventuali, connesse autorizzazioni.
Capo II
Disposizioni particolari riguardanti quote o azioni di OICR
Sezione I
Disposizioni comuni
Art. 20
(Disposizioni applicabili)
1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti.
Art. 21
(Pubblicazione del prospetto informativo)
1. Il prospetto informativo riguardante le sollecitazioni di cui all'articolo precedente è pubblicato con le modalità previste nell'articolo 8, comma 1, lettera a) e b), entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione.
Art. 22
(Svolgimento della sollecitazione e norme di correttezza)
1. Il periodo di adesione ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto informativo o, per gli OICR esteri armonizzati, dalla conclusione della procedura prevista dal paragrafo 2 della Sezione II del regolamento della Banca d'Italia.
2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo è consegnata all'investitore. In ogni momento è consegnata gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta copia dei documenti menzionati nel prospetto.
3. Il modulo di sottoscrizione contiene le indicazioni previste nell'Allegato 1B.
4. L'offerente ed i soggetti che effettuano il collocamento impartiscono disposizioni e vigilano per assicurare la correttezza del comportamento di chi opera per loro conto.
5. Non si applica l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 13, comma 7. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.
Sezione II
Quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati
Art. 23
(Obblighi informativi degli OICR esteri non armonizzati)
1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:
a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;
b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorità competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;
c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate.
Art. 24
(Aggiornamento del prospetto informativo relativo a quote o azioni di OICR aperti)
1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo pubblicato relativo a quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati comporta il suo aggiornamento mediante pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto aggiornato:
a) di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati nell'Allegato 1G;
b) della parte di prospetto informativo modificata o del modulo di sottoscrizione, negli altri casi.
2. La parte di prospetto o il modulo di sottoscrizione modificati possono essere diffusi, con le eventuali modifiche richieste dalla Consob, decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione.
3. Il prospetto informativo contenente l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi previsti nel comma 1, lettera a), è pubblicato entro il mese di febbraio di ciascun anno.
4. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali del fondo, l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al venti per cento, nonché le caratteristiche dei nuovi fondi inseriti nel prospetto. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici ivi contenuti, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
5. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti.
Sezione III
Quote o azioni di OICR esteri armonizzati
Art. 25
(Prospetto informativo)
1. Il prospetto informativo riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:
a) reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;
b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob;
c) riporta in allegato il documento integrativo previsto dal paragrafo 1 della Sezione II del regolamento della Banca d'Italia ed il modulo di sottoscrizione.
2. Il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione contengono le informazioni relative alla commercializzazione in Italia e sono redatti secondo gli schemi in Allegato 1H. Tali informazioni sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal paragrafo 3 della Sezione III del regolamento della Banca d'Italia.
Art. 26
(Aggiornamento del prospetto informativo)
1. Se al prospetto riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati del collocamento, senza attendere la pubblicazione dell'eventuale aggiornamento del documento integrativo.
2. Alle variazioni riguardanti il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione si applica l'articolo 24, commi 1 e 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, l'aggiornamento è autorizzato entro il termine previsto nella Sezione IV del regolamento della Banca d'Italia. Se le predette variazioni sono contestuali a quelle del prospetto depositato in forza del comma 1, la Consob può richiedere che esse siano comunicate al pubblico, con le opportune modalità, anche prima della pubblicazione del documento integrativo aggiornato.
3. Le variazioni del prospetto informativo che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.
Art. 27
(Obblighi informativi)
1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni dei successivi commi 2 e 3. Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob un elenco dettagliato.
2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la sede secondaria in Italia ovvero, se non costituita, presso le sedi e le filiali situate nei capoluoghi di regione della banca corrispondente in Italia. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.
3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto è pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto, con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione.
4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni.
Art. 28
(Investitori professionali)
1. Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall'articolo 31, comma 2, del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall'articolo 27, comma 3.
Capo III
Disposizioni particolari riguardanti fondi pensione aperti
Art. 29
(Disposizioni applicabili)
1. Alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I e gli articoli 21 e 22, commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 30
(Aggiornamento del prospetto informativo)
1. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'articolo 24, commi 1, 2 e 3.
Art. 31
(Norme di correttezza e obblighi informativi)
1. Nella raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti i soggetti incaricati rispettano, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto offerto, le disposizioni dettate dall'articolo 26, lettera a), c), d) ed e), dall'articolo 28, commi 1, lettera a), 2 e 5 e dall'articolo 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998. A coloro che agiscono per conto dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni si applicano, in occasione di offerte fuori sede, le regole di comportamento previste dagli articoli 95 e 96 del predetto regolamento.
2. Agli offerenti sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 23, lettera a) e b), nonché, limitatamente alle modifiche relative alle convenzioni di delega di gestione, quelle contenute nella lettera c) dello stesso articolo.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 32
(Emittenti strumenti finanziari diffusi)
1. Le disposizioni degli articoli 6 e 7, comma 3, non si applicano alle sollecitazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari di emittenti con strumenti finanziari diffusi che abbiano assolto da meno di un anno gli obblighi informativi previsti nel Capo VI del Titolo II della Parte III. A tali sollecitazioni si applica l'articolo 7, comma 2.
2. Per le sollecitazioni previste nel comma 1 sono utilizzabili gli schemi di prospetto relativi alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di emittenti quotati solo se gli emittenti hanno pubblicato almeno una volta un prospetto informativo conforme allo schema previsto per le sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di emittenti non quotati.
Art. 33
(Casi di inapplicabilità)
1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni:
a) rivolte ad un numero di soggetti non superiore a duecento;
b) aventi ad oggetto prodotti finanziari di ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro;
c) in cui è richiesto un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro;
d) finalizzate al reperimento di mezzi per lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale;
e) effettuate nell'ambito di vendite coattive connesse a procedimenti previsti dalla legge;
f) aventi ad oggetto strumenti finanziari rappresentativi dell'intero capitale o della partecipazione di controllo quando debbano essere accettate da un solo soggetto o da più soggetti di concerto;
g) rivolte ai componenti gli organi sociali o ai dirigenti dell'emittente, delle società che lo controllano, ne sono controllate o sono controllate dal medesimo soggetto che controlla l'emittente;
h) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti non aventi azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse.
2. Le disposizioni previste dall'articolo 94, commi 1 e 3
94, comma 1, limitatamente all'obbligo di preventiva
comunicazione alla Consob, e comma 3, del Testo Unico e dagli articoli 4, 7, 11,
comma 2 e 19, comma 2, del presente regolamento non si applicano alle sollecitazioni:
a) aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate;
b) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili diffuse;
c) aventi ad oggetto prodotti finanziari di ammontare complessivo non superiore a 5.000.000 di euro;
d) rivolte ai dipendenti, ex dipendenti e agenti delle società indicate nella lettera g) del comma precedente nonché ai soggetti ad esse legati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Ove ricorrano le condizioni che rendono obbligatorio il riconoscimento del prospetto informativo ai sensi dell'articolo 10, questo è depositato presso la Consob unitamente ai documenti indicati nell'Allegato 1E.
3. Alle sollecitazioni indicate nella lettera a) del comma precedente non si applicano inoltre l'articolo 13, comma 8; a quelle indicate nella lettera b) non sia applica l'articolo 13, commi 7 e 8 e a quelle indicate nella lettera d) non si applicano gli articoli 8, comma 1, lettera c) e 13, commi 7 e 8. Entro trenta giorni dalla conclusione della sollecitazione l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.
4. Nelle sollecitazioni indicate dal comma 2, lettera d), il prospetto informativo di emittenti con azioni quotate in mercati regolamentati di Stati appartenenti all'OCSE è redatto secondo gli schemi applicabili agli emittenti quotati in Italia.
Art. 34
(Disposizioni transitorie)
1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani in corso al !° luglio 1999, gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento entro un anno da tale data o in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto.
2. In sede di prima applicazione, nei prospetti relativi a quote o azioni di OICR aperti disciplinati nell'Allegato 1B, ai fini delle comparazioni con il parametro di riferimento, i rendimenti degli OICR sono considerati a decorrere dal 1996.
3. Per gli OICR la cui componente obbligazionaria è rappresentata da un indice "euro" è riportato, per il periodo precedente all'introduzione della moneta unica, un diverso parametro di riferimento coerente con la politica di investimento adottata in tale periodo.
TITOLO II
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO
Capo I
Disposizioni generali
1. Nel presente Titolo si intendono per:
a) "giorni": i giorni di apertura dei mercati regolamentati;
b) "soggetti interessati": l'offerente, l'emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo o collegate, i loro amministratori, sindaci e direttori generali, i soci dell'offerente o dell'emittente aderenti ad uno dei patti previsti dall'articolo 122 del Testo Unico;
c) "società quotata": la società emittente con azione ordinarie quotate in un mercato regolamentato.
2. Nel presente Titolo si intendono comunicate o rese note al mercato le informazioni che siano state trasmesse almeno a due agenzie di stampa e, in caso di società quotata, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione.
Art. 36
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Titolo si applica a tutte le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, come definite dall'articolo. 1, comma 1, lettera v) del Testo Unico, aventi ad oggetto strumenti finanziari. Alle offerte pubbliche aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari si applicano l'articolo 37, comma 1, e le altre disposizioni del presente Capo che la Consob dichiara di volta in volta applicabili.
Art. 37
(Comunicazione dell'offerta)
1. Alla comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico sono allegati il documento d'offerta e la scheda di adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi in allegato 2A e 2B. Essa indica che:
a) sono state contestualmente presentate alle autorità competenti le richieste di autorizzazione necessarie per l'acquisto delle partecipazioni;
b) è stata deliberata la convocazione dell'assemblea necessaria per l'eventuale emissione di strumenti finanziari da offrire in corrispettivo.
2. Dell'intervenuta comunicazione è data senza indugio notizia, mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente. Il comunicato indica gli elementi essenziali dell'offerta, le finalità dell'operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali modalità di finanziamento previste, le eventuali condizioni dell'offerta, le partecipazioni detenute o acquistabili dall'offerente o da soggetti che agiscono di concerto con lui e i nominativi degli eventuali consulenti. Nel caso in cui l'emittente sia una società quotata si applica l'articolo 66, comma 3.
1. Il documento d'offerta, integrato secondo le eventuali richieste della Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Testo Unico, è trasmesso senza indugio all'emittente.
2. Il documento è diffuso tramite pubblicazione integrale su organi di stampa di adeguata diffusione o tramite consegna presso intermediari e contestuale pubblicazione su organi di stampa di adeguata diffusione dell'avviso di avvenuta consegna, ovvero con altri mezzi concordati con la Consob, secondo modalità che in ogni caso assicurino la conoscibilità degli elementi essenziali dell'offerta e del documento da parte di tutti gli interessati. Copia del documento è trasmessa alla Consob su supporto informatico.
3. I depositari informano i depositanti dell'esistenza dell'offerta, in tempo utile per l'adesione.
4. Copia del documento d'offerta è consegnata dall'offerente e dagli intermediari incaricati a chiunque ne faccia richiesta. I depositanti possono ottenere il documento dai propri depositari.
Art. 39
(Comunicato dell'emittente)
1. Il comunicato dell'emittente:
a) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata degli amministratori sull'offerta stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei dissenzienti;
b) rende nota l'eventuale decisione di convocare assemblee ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico, per l'autorizzazione a compiere atti od operazioni che possono contrastare l'offerta; ove la decisione venga assunta successivamente, essa è tempestivamente resa nota al mercato;
c) aggiorna le informazioni a disposizione del pubblico sul possesso diretto o indiretto di azioni della società da parte dell'emittente o degli amministratori, anche in società controllate o controllanti, nonché sui patti parasociali di cui all'articolo 122 del Testo Unico aventi ad oggetto azioni dell'emittente;
d) informa su fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata.
2. Il comunicato è trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della data prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali richieste della Consob, è reso noto al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione.
Art. 40(26)
(Svolgimento dell'offerta)
1. L'efficacia dell'offerta non può essere sottoposta a condizioni il cui verificarsi dipende dalla mera volontà dell'offerente.
2. Il periodo di adesione è concordato con la società di gestione del mercato o, nel caso di strumenti finanziari non quotati, con la Consob: tra un minimo di venticinque e un massimo di quaranta giorni per le offerte effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 4, e 107 del Testo Unico; tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni per le altre offerte. La Consob, sentiti l'offerente e la società di gestione del mercato, può, con provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell'offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la durata fino ad un massimo di cinquantacinque giorni.
3. Il periodo di adesione non può avere inizio:
a) prima che siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del documento d'offerta, salvo che tale documento comprenda già il comunicato dell'emittente;
b) se non è stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla normativa di settore per l'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi d'investimento;
c) se non è stata assunta la delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio.
4. La notizia delle intervenute autorizzazioni previste dalle normative di settore, dell'adozione della delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio, della sua intervenuta iscrizione nel registro delle imprese e dell'inizio del periodo di adesione è immediatamente comunicata al mercato se non già contenuta nel documento d'offerta.
5. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione, il periodo di adesione stesso è prorogato di dieci giorni.
6. L'adesione all'offerta avviene presso l'offerente, gli intermediari incaricati e i depositari abilitati alla prestazione di servizi di investimento, tramite sottoscrizione della scheda di adesione.
7. Le adesioni alle offerte possono essere raccolte sul mercato regolamentato secondo le modalità indicate dalla società di gestione del mercato nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico.
Art. 41
(Norme di trasparenza)
1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.
2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo:
a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob;
b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;
c) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la società di gestione del mercato.
3. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione già diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
4. Prima del pagamento, l'offerente pubblica, con le medesime modalità dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel documento d'offerta.
5. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3 e 4 del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro società controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.
6. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob può:
a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, ai loro amministratori, sindaci, revisori e dirigenti;
b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c) del Testo Unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.
Art. 42
(Norme di correttezza)
1. L'offerente e gli altri soggetti interessati si attengono a principi di correttezza e di parità di trattamento dei destinatari dell'offerta, compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi allo svolgimento dell'offerta, non eseguono operazioni sul mercato volte a influenzare le adesioni all'offerta e si astengono da comportamenti e da accordi diretti ad alterare situazioni rilevanti per i presupposti dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria.
2. Se gli offerenti, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e la data del pagamento del corrispettivo, acquistano, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo dell'offerta, adeguano quest'ultimo al prezzo più alto pagato.
Art. 43
(Modifiche dell'offerta)
1. Le offerte di aumento e le altre modifiche dell'offerta sono comunicate ai sensi dell'articolo 37 e sono pubblicate con le stesse modalità dell'offerta originaria fino a tre giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione.
2. Non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.
1. Le offerte concorrenti e i rilanci sono ammessi se il corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata è superiore a quello dell'ultima offerta o rilancio o se comportano l'eliminazione di una condizione di efficacia. Per i rilanci non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.
2. Le offerte concorrenti sono pubblicate fino a cinque giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione dell'offerta precedente e comunque, in caso di proroga, entro il cinquantesimo giorno dalla pubblicazione della prima offerta.
3. I rilanci sono effettuati mediante pubblicazione di un avviso contenente la natura e l'entità del rilancio e l'avvenuto rilascio delle garanzie integrative.
4. Fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, i rilanci debbono essere effettuati entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente o di un precedente rilancio di altro offerente.
5. Nessun rilancio può essere effettuato oltre il decimo giorno anteriore alla chiusura del periodo di adesione dell'ultima offerta. L'ultimo giorno utile tutti gli offerenti, ad eccezione di quelli per i quali sia già scaduto il termine previsto dal comma precedente, possono effettuare un ulteriore rilancio, previa comunicazione alla Consob.
6. Il periodo di adesione delle offerte e la data prevista per la pubblicazione dei risultati sono allineati a quelli dell'ultima offerta concorrente, salvo che gli offerenti precedenti, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, comunichino alla Consob e al mercato di voler mantenere inalterata la scadenza originaria; in tal caso essi non possono effettuare rilanci.
7. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione alle offerte indicate nel comma 4, il periodo di adesione alle stesse è prorogato di dieci giorni.
8. Dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio le adesioni alle altre offerte sono revocabili. Nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati dell'offerta che ha prevalso possono essere conferiti ad essa gli strumenti finanziari apportati alle altre offerte.
9. In presenza di offerte concorrenti e fino alla chiusura del periodo di adesione gli offerenti non possono acquistare, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo della loro offerta.
Capo II
Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie
1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di detenere più del trenta per cento delle azioni ordinarie di una società quotata o il controllo di una società non quotata determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma 3, lettera a), del Testo Unico, quando l'acquirente venga così a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, più del trenta per cento delle azioni ordinarie di una società quotata.
2. Si ha partecipazione indiretta, ai sensi del comma 1, quando il patrimonio della società di cui si detengono le azioni è costituito in prevalenza da partecipazioni in società quotate o in società che detengono in misura prevalente partecipazioni in società quotate.
3. Si ha prevalenza, ai fini dei commi che precedono, quando ricorra almeno una delle condizioni seguenti:
a) il valore contabile delle partecipazioni rappresenta più di un terzo dell'attivo patrimoniale ed è superiore ad ogni altra immobilizzazione iscritta nel bilancio della società partecipante;
b) il valore attribuito alle partecipazioni rappresenta più di un terzo e costituisce la componente principale del prezzo di acquisto delle azioni della società partecipante.
4. Se il patrimonio della società indicata nel comma 2 è in prevalenza costituito da partecipazioni in una pluralità di società quotate, l'obbligo di offerta pubblica riguarda le azioni delle sole società il cui valore rappresenta almeno il trenta per cento del totale di dette partecipazioni.
Art. 46
(Consolidamento della partecipazione)
1. L'obbligo di offerta di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), del Testo Unico consegue all'acquisto, anche indiretto ai sensi dell'articolo 45, di più del tre per cento del capitale rappresentato da azioni ordinarie per acquisti a titolo oneroso effettuati nei dodici mesi, ovvero per sottoscrizioni o conversioni nell'esercizio di diritti negoziati nel medesimo periodo.
Art. 47
(Corrispettivo in strumenti finanziari)
1. Nelle offerte previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico il corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato in un paese dell'Unione Europea, se le operazioni compiute nei dodici mesi precedenti il superamento della soglia hanno avuto come corrispettivo, nella stessa proporzione, i medesimi strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari sono sempre valutati ad un prezzo non superiore al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi.
2. Nelle offerte previste dall'art. 106, comma 4, del Testo Unico il corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari se ammessi a quotazione in mercati regolamentati dell'Unione Europea.
Art. 48
(Modalità di approvazione dell'offerta preventiva parziale)
1. L'approvazione dell'offerta prevista dall'articolo 107 del Testo Unico è formulata con dichiarazione espressa su apposita scheda predisposta dall'offerente che può essere allegata al documento d'offerta. L'adesione all'offerta equivale a dichiarazione di approvazione se non accompagnata da una contraria manifestazione espressa di volontà.
2. Le dichiarazioni sono trasmesse, entro la chiusura dell'offerta, all'indirizzo indicato dall'offerente tramite il depositario delle azioni che ne attesta la titolarità.
3. L'approvazione è irrevocabile. E' possibile approvare più offerte concorrenti.
1. L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo Unico se:
a) un altro socio, o altri soci congiuntamente, dispongono della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;
b) è compiuto tramite sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza di un piano di ristrutturazione del debito di una società quotata in crisi, comunicato alla Consob e al mercato;
c) la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra una società e tali soggetti;
d) il superamento della soglia è determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti;
e) la soglia del trenta per cento è superata per non più del tre per cento e l'acquirente si impegna a cedere le azioni in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i relativi diritti di voto;
f) è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate, in base ad effettive e motivate esigenze industriali, con delibera assembleare della società le cui azioni dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta.
2. L'acquirente:
a) nel caso previsto dalla lettera a) comunica alla Consob e al mercato l'inesistenza di accordi o programmi comuni con gli altri soci ivi previsti;
b) nel caso previsto dalla lettera b) comunica alla Consob e al mercato lo stato di attuazione del piano nei tempi stabiliti dalla Consob, e comunque su base trimestrale, e ogni variazione della sua partecipazione;
c) nel caso previsto dalla lettera e), se non osserva l'obbligo di alienazione, promuove l'offerta al prezzo più alto risultante dall'applicazione dell'articolo 106, comma 2, del Testo Unico ai dodici mesi precedenti e successivi all'acquisto.
1. Il soggetto tenuto all'obbligo di offerta residuale comunica entro dieci giorni alla Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non è dovuta nel caso di precedente offerta pubblica totalitaria.
2. La società di gestione del mercato:
a) propone alla Consob l'adozione di una soglia superiore al novanta per cento per singole società, tenuto conto della necessità di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;a) segnala alla Consob le società per le quali, in applicazione dei criteri generali predeterminati dalla stessa, può essere adottata una soglia superiore al novanta per cento, tenuto conto della necessità di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;
b) dà notizia dell'avvenuto ripristino del flottante.
3. La Consob nella determinazione del prezzo di offerta tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
a) corrispettivo di un'eventuale offerta pubblica precedente;
b) prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre;
c) patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'emittente;
d) andamento e prospettive reddituali dell'emittente.
4. L'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta
che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli
elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della società incaricata della
revisione contabile sulla congruità degli elementi forniti.
4. Nel caso in cui l'obbligo di offerta residuale sia sorto a seguito di una precedente offerta pubblica di acquisto totalitaria alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3.
5. L'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della società incaricata della revisione contabile sulla congruità degli elementi forniti.
PARTE III
EMITTENTI
TITOLO I
PROSPETTO DI QUOTAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
1. Nel presente Titolo si intendono per:
a) "sponsor": l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari.
b) "obbligazioni strutturate": 1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; 2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.
Art. 52
(Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto)
1. Contestualmente all'inoltro alla società di gestione del mercato della domanda di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari gli emittenti trasmettono alla Consob domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato 1I.
Art. 53
(Contenuto del prospetto)
1. Il prospetto di quotazione è redatto secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B. Si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 5.
Art. 54
(Documento informativo sull'emittente)
1. L'emittente che abbia redatto il documento informativo previsto dall'articolo 6 può comunicare alla Consob l'intenzione di utilizzarlo come parte del prospetto di quotazione per l'ammissione a quotazione trasmettendo, non appena disponibili, i documenti indicati nell'Allegato 1I.
2. In occasione di successive domande di ammissione a quotazione presentate dal medesimo emittente entro l'anno dalla pubblicazione del documento informativo sull'emittente può essere allegata, in luogo del prospetto, la sola nota integrativa.
Art. 55
(Istruttoria della Consob)
1. Alla domanda di autorizzazione a pubblicare il prospetto di quotazione si applica l'articolo 7, comma 1.
2. Entro due mesi dalla data della domanda la Consob, verificata l'adozione del provvedimento di ammissione a quotazione da parte della società di gestione del mercato, autorizza la pubblicazione del prospetto. Il termine è sospeso in caso di richiesta di documenti o informazioni e riprende a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto.
Art. 56
(Pubblicazione e aggiornamento del prospetto)
1. Entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni il prospetto e l'eventuale nota integrativa sono resi pubblici mediante:
a) messa a disposizione presso la società di gestione del mercato e presso la sede dell'emittente con obbligo di consegnarne gratuitamente copia a chi ne faccia richiesta, insieme ai documenti contabili di informazione periodica pubblicati dopo l'eventuale redazione del documento informativo sull'emittente e agli altri documenti menzionati nel prospetto;
b) contestuale trasmissione alla Consob di copia del prospetto con firma in originale della dichiarazione di responsabilità e di altra copia riprodotta su strumento informatico.
2. Ogni fatto nuovo o inesattezza del prospetto che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari oggetto della domanda di quotazione che sopravvenga o sia rilevato nel periodo intercorrente tra la data dell'autorizzazione e la data di inizio delle negoziazioni è rappresentato in apposito supplemento da allegare al prospetto e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per il prospetto. Si applica l'articolo 11, comma 2.
Art. 57
(Esenzione dalla redazione del prospetto)
1. Qualora nei dodici mesi precedenti la data della domanda sia stato pubblicato un prospetto informativo trasmesso ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico o un prospetto di quotazione relativi ai medesimi strumenti finanziari, ovvero contenenti informazioni equivalenti a quelle richieste dal prospetto di quotazione applicabile secondo gli schemi dell'allegato 1B, gli emittenti possono, in luogo di un nuovo prospetto, utilizzare il prospetto già pubblicato, corredato di una nota contenente l'aggiornamento delle informazioni, le integrazioni riguardanti eventi significativi accaduti successivamente nonché, se del caso, le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della domanda. In tal caso il prospetto è reso pubblico nei termini e con le modalità previsti dall'art. 56. La Consob può comunque richiedere la predisposizione di un nuovo prospetto per le finalità indicate dall'art. 94, comma 2, del Testo Unico.
2. Qualora la domanda riguardi strumenti finanziari già ammessi alla quotazione ufficiale in altri Stati membri dell'Unione Europea da meno di sei mesi, la Consob, sentite le autorità competenti, può dispensare l'emittente dalla redazione del prospetto di quotazione salvo l'eventuale aggiornamento di quello autorizzato dalle predette autorità. Il prospetto, tradotto in lingua italiana, è sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente che ne attesta la conformità a quello autorizzato ed è accompagnato da una nota integrativa contenente le informazioni indicate nell'articolo 58, lettera d).
3. Qualora un emittente, con azioni negoziate da almeno due anni in un mercato regolamentato italiano, presenti la domanda per la quotazione in altro mercato regolamentato italiano delle azioni o di altri strumenti finanziari, la Consob può esentare, in tutto o in parte, l'emittente dalla redazione del prospetto se lo stesso abbia già pubblicato un prospetto contenente informazioni equivalenti a quelle dell'Allegato 1B.
4. Gli emittenti strumenti finanziari che soddisfano le condizioni richieste dall'articolo
6, paragrafo 4,
lettera a) e b), della Direttiva n. 80/390/CEE, come integrato dall'articolo 1 della Direttiva n.
94/18/CE 23, paragrafo
4, lettere a) e b), della direttiva n. 2001/34/CE,
per l'ammissione a quotazione dei propri strumenti finanziari, anche diversi da quelli già ammessi a
quotazione in uno o più Stati dell'Unione Europea se questi ultimi sono azioni, possono redigere, in luogo
del prospetto di quotazione, una nota secondo lo schema in Allegato 1B.
Art. 58
(Riconoscimento del prospetto)
1. La Consob autorizza la pubblicazione, quale prospetto di quotazione, del prospetto redatto in
occasione di una quotazione o di una sollecitazione effettuata in uno Stato appartenente all' Unione Europea,
conforme alla direttiva n.
80/390/CEE 2001/34/CE e approvato dall'autorità competente, a condizione che:
a) l'approvazione risulti da apposita attestazione dell'autorità estera contenente l'indicazione delle eventuali dispense o deroghe parziali e delle relative motivazioni, purché queste siano consentite dalla normativa italiana e in Italia sussistano le stesse circostanze che le giustificano;
b) il prospetto sia tradotto in lingua italiana e sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente che ne attesti la conformità a quello approvato;
c) la domanda di quotazione sia presentata nei tre mesi successivi alla sollecitazione o alla quotazione;
d) il prospetto sia accompagnato da una nota integrativa contenente le informazioni sul regime fiscale italiano dei redditi prodotti dagli strumenti finanziari e l'indicazione dei soggetti residenti in Italia presso i quali i portatori degli strumenti finanziari possono esercitare i loro diritti patrimoniali.
2. Qualora il prospetto debba essere redatto conformemente alla normativa vigente in uno Stato diverso da quello italiano ed approvato dalla autorità competente di tale Stato, il progetto di prospetto inviato a tale autorità è trasmesso alla Consob ai fini del presente articolo.
3. La Consob può richiedere che nella nota siano inseriti ulteriori dati relativi al mercato italiano.
Capo II
Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi
e quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni e covered warrant
Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi,
quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, covered warrant e certificates
1. All'ammissione a quotazione di quote di fondi chiusi, quote o azioni di
OICR aperti indicizzati, obbligazioni e covered warrant si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti.
1. All'ammissione a quotazione di quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, covered warrant e certificates si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti.
2. Agli OICR aperti indicizzati quotati in borsa si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo II, Sezioni II e III, in quanto compatibili.
Art. 60
(Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati)
1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi, se presentata entro dodici mesi dalla chiusura della sollecitazione, è allegata, in luogo del prospetto, una nota integrativa secondo lo schema in Allegato 1B. In tal caso è reso pubblico nei termini e con le modalità previste dall'articolo 56 anche il prospetto informativo. La nota e il prospetto informativo sono messi a disposizione anche presso la sede della banca depositaria.
2. Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema indicato nell'Allegato 1B. Ai fini della pubblicazione il prospetto è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero della banca corrispondente.
3. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati è allegato il documento integrativo redatto secondo lo schema indicato nell'Allegato 1H. Ai fini della pubblicazione, il documento integrativo è messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede della banca corrispondente.
Art. 61
(Obbligazioni emesse da banche ed enti sovranazionali e covered warrant)
(Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates)
1. Il prospetto di quotazione riguardante obbligazioni, anche strutturate, emesse da banche ed enti sovranazionali e quello riguardante covered warrant e certificates sono costituiti da un documento informativo sull'emittente e da una nota integrativa contenenti le informazioni indicate nell'Allegato 1B.
2. La pubblicazione del documento informativo sull'emittente è autorizzata dalla Consob con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7, comma 3. La società di gestione del mercato dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del documento. Il documento pubblicato è utilizzato per tutte le ammissioni effettuate fino all'approvazione del bilancio successivo.
3. Salvo il caso previsto dal successivo articolo 62, in occasione delle singole ammissioni la domanda è corredata della nota integrativa. Entro venti giorni dalla data della domanda la Consob autorizza la pubblicazione della nota. Il termine è sospeso in caso di richiesta di documenti o informazioni e riprende a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto. L'autorizzazione non è rilasciata se non è intervenuto il provvedimento di ammissione a quotazione da parte della società di gestione del mercato.
Art. 62
(Obbligazioni e covered warrant, covered warrant e
certificates emessi sulla base di un programma)
1. Quando l'emissione di strumenti finanziari indicati all'articolo 61, comma 1, è effettuata sulla base di un programma la domanda è corredata da una o più note integrative valide per tutte le emissioni rientranti nel programma e dal documento informativo sull'emittente, se non ancora pubblicato.
2. Le note integrative relative al programma contengono, per ciascuna tipologia di prodotto, tutte le informazioni prescritte dall'allegato 1B, ad eccezione di quelle, individuate nella nota stessa, definibili solo al momento delle singole emissioni. In occasione di ciascuna emissione, le restanti informazioni sono rese note con un avviso integrativo del programma, redatto in conformità al modello riportato in allegato 1B, pubblicato, entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni, mediante deposito presso la società di gestione del mercato e la sede dell'emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob.
3. L'autorizzazione alla pubblicazione delle note integrative e, se presentato contestualmente, del documento informativo sull'emittente è rilasciata nel termine di 60 giorni. Detta autorizzazione non è rilasciata se non è intervenuto il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto del programma da parte della società di gestione del mercato.
4. L'autorizzazione alla pubblicazione di modifiche alle note integrative è autorizzata entro venti giorni dalla relativa domanda. In occasione dell'aggiornamento del documento informativo sull'emittente conseguente all'approvazione del bilancio successivo la Consob può chiedere modifiche alle note integrative già pubblicate.
5. L'autorizzazione alla pubblicazione di nuove note integrative, ancorché rappresentanti l'integrazione di un programma, è rilasciata nei termini e secondo le condizioni previste dal comma 3.
Capo III
Ammissione a quotazione preceduta da sollecitazione all'investimento
Art. 63
(Prospetto informativo)
1. Con la domanda prevista nell'articolo 52 può essere comunicato alla Consob, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico, che si intende effettuare una sollecitazione relativa agli strumenti finanziari oggetto della domanda. In tal caso il prospetto predisposto ai sensi dell'articolo 53, se contiene le informazioni riguardanti la sollecitazione indicate nell'Allegato 1B, vale anche come prospetto informativo per la sollecitazione.
2. Gli emittenti non aventi strumenti finanziari quotati o diffusi che intendono effettuare una sollecitazione finalizzata alla quotazione possono pubblicare non prima di tre mesi della data prevista per l'operazione un documento informativo sull'emittente contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1B, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 7, comma 2. Dopo tale pubblicazione è applicabile l'articolo 54, comma 2.
3. Il prospetto o il documento informativo sull'emittente e la nota integrativa sono resi pubblici nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8 e sono messi a disposizione anche presso la società di gestione del mercato.
Art. 64
(Obblighi informativi)
1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94 del Testo Unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, agli emittenti che effettuano una sollecitazione finalizzata alla quotazione in un mercato regolamentato si applicano, in relazione al mercato di quotazione, le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione alla Consob previsti nei Capi III e V del Titolo II della presente Parte.
TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA
Capo I
Disposizioni generali
1. Nel presente Titolo si intendono per:
a) "emittenti strumenti finanziari": i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari quotati in borsa in Italia;
b) "emittenti azioni": i soggetti italiani che emettono azioni quotate in borsa in Italia;
c) "emittenti obbligazioni": i soggetti italiani che emettono obbligazioni quotate in borsa in Italia;
d)"emittenti covered warrant": i soggetti italiani che emettono covered warrant quotati in borsa in Italia.d) "emittenti covered warrant e certificates": i soggetti italiani che emettono covered warrant e certificates quotati in borsa in Italia.
Capo II
Comunicazioni al pubblico
Sezione I
Informazione su fatti rilevanti
1. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano informano senza indugio il pubblico dei fatti previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico mediante invio di un comunicato:
a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
b) ad almeno due agenzie di stampa.
2. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.
3. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.
4. Il comunicato contiene gli elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli strumenti finanziari.
5. Il comunicato contiene collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, nonché aggiornamenti sulle modificazioni significative delle informazioni in essi contenute.
6. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste dal presente articolo:
a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni e comunque non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza;
b) delle deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato
e la relazione semestrale, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali.
7. Allorché il prezzo di mercato degli strumenti finanziari vari in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti tali strumenti finanziari ovvero l'andamento dei loro affari, gli emittenti stessi informano senza indugio il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.
Art. 67
(Compiti della società di gestione del mercato)
1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico:
a) il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti;
b) modalità di comunicazione al mercato da parte delle società quotate e di informazione del pubblico diverse da quelle indicate, rispettivamente, all'articolo 35, comma 2, e all'articolo 66, comma 1, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione delle informazioni.
2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi del comma 1.
3. La società di gestione del mercato adotta le misure organizzative necessarie per l'acquisizione e la conservazione dei comunicati, dei dati e dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico ai sensi del presente Titolo.
4. La società di gestione del mercato mette immediatamente a disposizione del pubblico i comunicati, i dati ed i documenti con le modalità stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico.
Art. 68
(Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo)
1. Gli emittenti strumenti finanziari possono diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'articolo 66. Gli emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro rilevante scostamento.
1. Gli emittenti strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati ed i soggetti in rapporto di controllo
con essi possono diffondere al pubblico studi o statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari a
condizione che questi:
a) siano trasmessi alla Consob entro il giorno in cui sono diffusi al pubblico;
b) siano depositati, nello stesso termine, presso la società di gestione del mercato che li mette a disposizione del pubblico;
c) riportino, con evidenza grafica, un'avvertenza nella quale sia indicato che chi li diffonde può avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle operazioni oggetto di analisi, indicandone le ragioni e l'estensione.
2. Qualora gli studi o le statistiche siano destinati ai soli soci dell'emittente o delle società in rapporto
di controllo con l'emittente o ai soli clienti dell'intermediario autorizzato o delle società in rapporto di
controllo con esso, il deposito previsto dal comma 1, lettera b)
è effettuato entro dieci giorni
da quello
di inizio della diffusione.
1. Gli emittenti strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati ed i soggetti in rapporto di controllo con essi possono diffondere al pubblico studi o statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari a condizione che questi:
a) siano trasmessi alla Consob entro il giorno in cui sono diffusi al pubblico;
b) siano depositati, entro lo stesso termine, presso la società di gestione del mercato che li mette a disposizione del pubblico;
c) riportino, con evidenza grafica, un'avvertenza nella quale sia indicato che chi li diffonde può avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle operazioni oggetto di analisi, indicandone le ragioni e l'estensione.
2. Qualora gli studi o le statistiche siano destinati ai soli soci dell'emittente o delle società in rapporto di controllo con l'emittente o ai soli clienti dell'intermediario autorizzato o delle società in rapporto di controllo con esso, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, lettere a) e c), la diffusione al pubblico è effettuata entro sessanta giorni a partire da quello di inizio della loro distribuzione secondo una delle seguenti modalità:
a) trasmissione alla società di gestione del mercato;
b) messa a disposizione direttamente sul sito internet dell'intermediario e contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove lo studio o la statistica sono consultabili.
3. Qualora prima del termine di cui al comma precedente si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
a) presenza di notizie in merito ai contenuti di uno studio o una statistica attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1;
b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto dello studio o della statistica rispetto a quello di riferimento del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente,
il soggetto di cui alla lettera a) del presente comma, su richiesta della Consob, diffonde al pubblico un comunicato contenente un commento circa la veridicità delle notizie e, qualora lo studio o la statistica siano già stati distribuiti ai soggetti di cui al comma 2, provvede immediatamente alla loro diffusione al pubblico secondo una delle modalità previste dalle lettere a) e b) del comma 2. Il comunicato è inviato senza indugio ad almeno due agenzie stampa, alla Consob e alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico.
4. La trasmissione degli studi o delle statistiche alla società di gestione del mercato e l'invio dell'avviso di cui alla lettera b) del comma 2, avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate.
Sezione II
Informazione su operazioni straordinarie
1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione
o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del
mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2501-sexies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504-octies
e 2504-novies del codice civile.
2. La relazione illustrativa degli amministratori prevista dagli articoli 2501-sexies e 2504-novies del
codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A.
3. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni di fusione o scissione significative, individuate
secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle
caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società
di gestione del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento
informativo redatto in conformità all'allegato 3B.
Art. 70
(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)
1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2501-sexies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504-octies e 2504-novies del codice civile.
2. La relazione illustrativa degli amministratori prevista dagli articoli 2501-sexies e 2504-novies del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A.
3. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile.
4. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B.
Art. 71
(Acquisizioni e cessioni)
1. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni di acquisizione o di cessione significative, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3B. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
Art. 71-bis
(Operazioni con parti correlate)
1. In occasione di operazioni con parti correlate, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B. Tale obbligo non sussiste se le informazioni sono inserite nel comunicato eventualmente diffuso ai sensi dell'articolo 66 o nel documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71.
2. Il documento informativo è depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni. Del deposito è data immediata notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
3. La Consob individua la nozione di parti correlate tenendo anche conto dei principi contabili riconosciuti in ambito internazionale.
Art. 72
(Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni)
1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori redatta in conformità all'Allegato 3A.
2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o
limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e
5 comma 5, del codice civile, nel termine
previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione
del mercato, anche il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni
e, in caso di aumenti di capitale mediante conferimenti di beni in natura, la relazione di stima prevista
dall'articolo 2440 del codice civile.
3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione degli amministratori integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
Art. 73
(Acquisto e alienazione di azioni proprie)
1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa degli amministratori redatta in conformità all'Allegato 3A.
Art. 74
(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)
1. Gli emittenti azioni, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale con le osservazioni del collegio sindacale redatta in conformità all'Allegato 3A.
Art. 75
(Emittenti obbligazioni e covered warrant, covered warrant
e certificates)
1. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant,
covered warrant e certificates, in occasione di operazioni di fusione o scissione
ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti
strumenti finanziari, si applicano l'articolo 70, commi 1 e 2,
2 e 3 e l'articolo 72.
1. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è data notizia che, nei termini previsti dagli articoli 70, 72, 73, 74 e 75, sarà depositata la documentazione richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese.
2. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico, modalità di informazione del pubblico diverse da quelle indicate nel comma 1, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione delle informazioni.
Sezione III
Informazione Periodica
Art. 77
(Assemblea di bilancio)
1. Gli emittenti strumenti finanziari, entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale:
a) i documenti previsti dall'articolo 2435 del codice civile; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, è messo a disposizione del pubblico entro sette giorni;
b) il bilancio consolidato, se redatto;
c) le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione;
d) copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429 del codice civile;
e) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.
2. I documenti indicati nelle lettera a), b) e c) del comma 1 sono messi a disposizione del pubblico anche presso la società di gestione del mercato.
3. Nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico entro tre giorni dall'assemblea.
4. Entro sette giorni dall'assemblea di bilancio e con le modalità previste dai commi 1 e 2 è messo a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea che non ha approvato il bilancio.
Art. 78
(Nota integrativa al bilancio)
1. Gli emittenti azioni indicano, nella nota integrativa prevista dall'articolo 2427 del codice civile, nominativamente e secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, i compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate.
Art. 79
(Relazione sulla gestione)
1. Gli emittenti azioni, nella relazione sulla gestione, indicano con i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, le partecipazioni detenute, negli emittenti stessi e nelle società da questi controllate, dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi amministratori, sindaci e direttori generali.
Art. 80
(Parere del collegio sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione)
1. Del parere del collegio sindacale previsto dall'articolo 159 del Testo Unico è data lettura in assemblea prima della deliberazione avente ad oggetto il conferimento o la revoca dell'incarico di revisione.
Art. 81
(Relazione semestrale)
1. Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la società di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione.
2. La relazione semestrale è costituita:
a) per gli emittenti non tenuti alla redazione del bilancio consolidato, da prospetti contabili e da note esplicative ed integrative;
b) per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, dai prospetti contabili della società capogruppo e dai prospetti contabili e dalle note esplicative ed integrative consolidate di gruppo. Sono altresì predisposte le note relative ai prospetti contabili della capogruppo qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico.
3. I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato.
4. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del codice civile o del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n.127 possono indicare nello stato patrimoniale le sole voci precedute da numeri romani e nel conto economico le sole voci precedute da numeri arabi. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 173 possono utilizzare per la redazione dei prospetti contabili gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dall'ISVAP ai fini delle segnalazioni semestrali di vigilanza.
5. Le società finanziarie tenute a redigere il bilancio ai sensi del codice civile, la cui attività consista in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia o finanziaria, che inseriscono nella relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio il conto economico riclassificato indicato dalla CONSOB con apposito provvedimento, dovranno utilizzare nella relazione semestrale il predetto conto economico, in luogo di quello previsto dall'articolo 2425 del codice civile..
6. La Consob può autorizzare singoli emittenti a presentare alcuni dati dei prospetti contabili sotto forma di quantità stimate in casi eccezionali e comunque a condizione che le relative azioni non siano ammesse alla quotazione nelle borse di altri Stati membri dell'Unione Europea; in tale ipotesi gli emittenti precisano i criteri adottati per la stima.
7. Il risultato di periodo può essere indicato al lordo o al netto delle imposte, nonché delle rettifiche ed accantonamenti derivanti esclusivamente dall'applicazione di norme tributarie. Sono indicati gli acconti sui dividendi corrisposti ovvero deliberati, esponendo in tal caso il risultato al netto delle imposte.
8. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili figurano quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello di chiusura dell'esercizio medesimo.
9. Le note esplicative ed integrative sono redatte secondo i criteri indicati nell'Allegato 3C-bis e, in ogni caso:
a) contengono ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicano i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;
b) consentono un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
c) indicano i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.
10. I dati in cifre sono espressi in milioni o miliardi di lire, ovvero in migliaia o milioni di euro.
Art. 82
(Relazione trimestrale)
1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dagli amministratori secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3D.
2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se comunicano alla Consob e al pubblico che:
a) la relazione semestrale sarà resa pubblica entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;
b) il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato approvati dal consiglio di amministrazione saranno resi disponibili presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2000.
1. Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dagli articoli 77, 81 e 82 è data contestuale notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
2. Si applica l'articolo 76, comma 2.
Sezione IV
Altre informazioni
Art. 84
(Informazioni sull'esercizio dei diritti)
1. Gli emittenti strumenti finanziari forniscono al pubblico le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, mediante pubblicazione in tempo utile di un avviso in lingua italiana su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti strumenti finanziari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E.
Art. 86
(Partecipazioni reciproche)
1. Gli emittenti azioni, entro trenta giorni dalla stipulazione, mettono a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, gli accordi previsti dall'articolo 121, comma 2, del Testo Unico e il verbale dell'assemblea che ha deliberato in merito agli stessi.
Art. 87
(Comunicazioni dei capigruppo)
1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.
Art. 88
(Equivalenza delle informazioni)
1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in altri paesi.
2. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.
Art. 89
(Offerta di diritti di opzione)
1. Gli emittenti azioni pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e almeno il giorno prima dell'inizio dell'offerta un avviso con l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.
Capo III
Comunicazioni alla Consob
Sezione I
Informazione su operazioni straordinarie
1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione e sulla scissione ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo;
b) l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 2501-sexies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504- octies e 2504-novies del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
c) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;
d) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2504-novies del codice civile.
2. Gli emittenti azioni trasmettono preventivamente alla Consob il documento informativo previsto
dall'articolo 70, comma 3.
Art. 90
(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)
1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione, sulla scissione e sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo;
b) la documentazione prevista dall'articolo 2501-sexies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504-octies e 2504-novies del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
c) il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
d) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;
e) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2504-novies del codice civile;
f) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese.
2. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, il documento informativo previsto dall'articolo 70, comma 4.
Art. 91
(Acquisizioni e cessioni)
1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 71.
Art. 91-bis
(Operazioni con parti correlate)
1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 71-bis.
Art. 92
(Altre modifiche dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)
1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione;
b) la documentazione prevista dall'articolo 72, comma 2, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
c) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato; d) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese;
e) il verbale previsto dagli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, entro trenta giorni dalla riunione consiliare;
f) le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, entro trenta giorni dalla riunione consiliare.
Art. 93
(Acquisto e alienazione di azioni proprie)
1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie trasmettono alla Consob:
a) la relazione illustrativa degli amministratori, contestualmente alla diffusione al pubblico;
b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.
Art. 94
(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)
1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile trasmettono alla Consob:
a) la relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale, contestualmente alla diffusione al pubblico;
b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.
Art. 95
(Emittenti obbligazioni
e covered warrant, covered warrant e certificates)(61)
1. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant, in occasione delle operazioni previste dall'articolo 75, si applica l'articolo 90, comma 1, e l'articolo 92.
2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico.
Sezione II
Informazione periodica
Art. 96
(Comunicazioni periodiche)
1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) la documentazione prevista dall'articolo 77, comma 1, lettere a), b), e c), nei termini ivi indicati;
b) la documentazione prevista dagli articoli 81 e 82, contestualmente alla diffusione al pubblico.
Art. 97
(Emittenti obbligazioni
e covered warrant, covered warrant e certificates)
1. Gli emittenti obbligazioni e covered warrant trasmettono alla Consob, a richiesta della stessa, la documentazione richiamata dall'articolo 96, lettera a).
2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico.
Sezione III
Altre informazioni
Art. 98
(Modifiche del capitale sociale)
1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano alla Consob e alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo:
a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 4, e 2444, comma 1, del codice civile;
b) all'assemblea che ha deliberato l'aumento di capitale previsto dall'articolo 2442 del codice civile o la riduzione del capitale per perdite;
c) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale per esuberanza può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;
d) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies del codice civile.
2. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 2, del codice civile, dell'atto costitutivo modificato.
Art. 99
(Partecipazioni reciproche)
1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dall'articolo 86.
Art. 100
(Composizione degli organi sociali)
1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro dieci giorni dal loro verificarsi, le variazioni nella composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e nella carica di direttore generale, ove prevista, con l'indicazione dei dati anagrafici, della data di accettazione della nomina e della durata della carica. Gli stessi emittenti comunicano altresì la data di cessazione dalla carica.
Art. 101
(Comunicazioni dei capigruppo)
1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.
Capo IV
Fondi chiusi e OICR aperti indicizzati quotati in borsa
Art. 102
(Informazioni su fatti rilevanti)
1. Le società di gestione e le Sicav, aventi anche sede legale all'estero, nonché i soggetti che le controllano osservano le disposizioni previste dal Capo II, Sezione I, del presente Titolo con riferimento alle quote o azioni quotate in borsa di ciascun OICR.
2. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana.
Art. 103
(Informazioni periodiche e altre informazioni relative a fondi chiusi)
1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Si applicano gli articoli 84 e 87.
2. (...omissis...).
Art. 103-bis
(Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati)
1. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
a) il prospetto di sollecitazione/quotazione;
b) il regolamento di gestione dei fondi o lo statuto sociale delle Sicav;
c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale);
d) le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR;
e) il documento sui soggetti che partecipano all'operazione;
f) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR.
2. Le informazioni previste dall'articolo 24, comma 4, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero la banca corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.
3. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
a) il prospetto di sollecitazione/quotazione;
b) il documento integrativo;
c) gli ultimi documenti contabili redatti.
4. Le informazioni previste dall'articolo 26, comma 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87.
Capo V
Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla Borsa
Art. 104
(Informazione su fatti rilevanti)
1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla borsa ed ai soggetti che li controllano si applicano le disposizioni previste dagli articoli 66, 67 e 68.
2. Alla diffusione al pubblico di studi e statistiche da parte degli emittenti indicati al comma 1, degli intermediari autorizzati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 69.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per emittenti si intendono anche quelli aventi sede legale all'estero.
4. Le informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana.
Art. 105
(Operazioni straordinarie)
1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione II, Capo II, del presente Titolo.
2. Gli stessi emittenti trasmettono alla Consob:
a) il documento informativo predisposto ai sensi degli articoli 70, comma
3, 714, 71, 71-bis nonché gli avvisi di avvenuta pubblicazione dei predetti documenti, contestualmente alla diffusione al pubblico; b) il verbale delle assemblee di cui agli articoli 70, 72, 73 e 74 nonché la relazione illustrativa predisposta dagli amministratori per tali assemblee, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;c) il verbale previsto dagli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, entro trenta giorni dalla riunione consiliare.
3. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant,
covered warrant e certificates quotati nei mercati regolamentati diversi dalla
borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76.
Art. 106
(Informazione periodica)
1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77, 78, 79, 80, 81 e 83.
2. Gli stessi emittenti, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dagli articoli 77, comma 1, lettere a), b) e c), e 81 nonché le ulteriori informazioni contabili di carattere periodico contemplate dalla disciplina dei relativi mercati di quotazione.
3. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant,
covered warrant e certificates quotati nei mercati regolamentati diversi dalla
borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77 e 83 e dall'articolo 97, comma 1.
1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione IV, Capo II, e dalla Sezione III, Capo III, del presente Titolo.
2. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant,
covered warrant e certificates quotati nei mercati regolamentati diversi dalla
borsa si applicano gli articoli 84 e 88.
Capo VI
Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante
Art. 108
(Individuazione degli emittenti)
1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione
indicata nell'Allegato 3G non appena si verificano le condizioni previste dall'articolo 2,
lettera e) lettera f); a tal fine
tengono conto delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di ogni altro dato a loro
disposizione.
2. La Consob pubblica semestralmente l'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi.
Art. 109
(Informazione su fatti rilevanti)
1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi osservano le disposizioni previste dall'articolo 66, commi 1, lettera b), 2, 4, 5 e 6, lettera b).
Art. 110
(Informazione periodica)
1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione. Dell'avvenuto deposito è data contestuale notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
2. Gli emittenti azioni diffuse, contestualmente alla comunicazione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dal comma 1.
3. Gli emittenti obbligazioni diffuse, a richiesta della Consob, trasmettono alla stessa la documentazione prevista dal comma 1.
1. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84.
1. La Consob, su istanza motivata, può dispensare, in tutto o in parte, gli emittenti indicati all'articolo
2, lettera e) lettera f) dall'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 109, 110 e 111 ove le informazioni non
siano rilevanti per la tutela degli investitori.
2. Le disposizioni previste dagli articoli 109, 110 e 111 non si applicano agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo Unico e alle SICAV.
Capo VII
Emittenti esteri
Art. 113
(Informazione su fatti rilevanti)
1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia, aventi sede legale all'estero ed ai soggetti che li controllano, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 66, 67 e 68.
2. Alla diffusione al pubblico di studi e statistiche da parte degli emittenti indicati al comma 1, degli intermediari autorizzati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 69.
3. Le informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana.
Art. 114
(Operazioni straordinarie e informazioni periodiche)
1. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese di origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonché la lingua di diffusione.
2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese dell'Unione Europea, si applicano gli obblighi informativi vigenti in tale paese.
3. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese extra-comunitario, gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle indicate dalle disposizioni previste dalle Sezioni II e III, Capo II e dalle Sezioni I e II, Capo III del presente Titolo nonché le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di quotazione se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.
1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia aventi sede legale all'estero si applicano le disposizioni previste dall'articolo 84.
Art. 116
(Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi
dalla borsa aventi sede legale all'estero)
1. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa, aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese d'origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonché la lingua di diffusione.
2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese dell'Unione Europea, si applicano gli obblighi informativi vigenti in tale paese.
3. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese extra-comunitario, gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle previste dagli articoli 84, 105 e 106 e le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di quotazione se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.
Art. 116-bis
(Informazioni ulteriori in materia di bilanci)
1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, aventi sede legale all'estero, se il bilancio di esercizio e quello consolidato nonché la relazione degli amministratori non sono conformi alle disposizioni emanate in materia dall'Unione Europea e se i principi contabili applicati non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico le informazioni complementari necessarie.
TITOLO III
ASSETTI PROPRIETARI
Capo I
Partecipazioni rilevanti
Sezione I
Partecipazioni in società con azioni quotate
Art. 117
(Variazioni delle partecipazioni rilevanti)
1. Tutti coloro che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di una società con azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob:
a) il superamento delle soglie percentuali del 2, 5, 7.5, 10 e successivi multipli di 5;
b) la riduzione della partecipazione entro le soglie indicate alla lettera a).
2. Per le società i cui statuti prevedono limiti al possesso azionario la Consob, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, può prescrivere percentuali diverse da quelle indicate nel comma 1.
Art. 118
(Criteri di calcolo delle partecipazioni)
1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo Unico e dalla presente Sezione sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto.
2. Ai medesimi fini sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.
3. La azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell'ambito dell'attività di gestione collettiva o individuale del risparmio, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l'intermediario.
Art. 119
(Criteri di calcolo per determinate soglie percentuali)
1. Ai fini degli obblighi di comunicazione relativi alle soglie del 5%, 10%, 25%, 50% e 75% sono computate anche le azioni emesse e sottoscritte che un soggetto può acquistare o vendere di propria iniziativa, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari, società controllate.
2. Le azioni che possono essere acquistate tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l'acquisizione può avvenire entro sessanta giorni.
3. L'esercizio delle facoltà previste dai commi precedenti obbliga a una nuova comunicazione quando la partecipazione supera le soglie previste dall'articolo 117 o si riduce al di sotto delle stesse.
Art. 120
(Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali)
1. Chiunque aderisca a un patto parasociale previsto dall'articolo 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo Unico riguardante più del 5% del capitale ne dà comunicazione alla Consob e alla società le cui azioni sono oggetto del patto, indicando la propria partecipazione complessiva al capitale della società. La medesima comunicazione è dovuta anche da chi aderisca tramite interposte persone o fiduciari o da chi controlla l'aderente al patto.
2. Le comunicazioni previste dal comma 1 non sono dovute se le medesime informazioni sono comunicate in forza degli articoli precedenti ovvero sono comunicate alla Consob e rese pubbliche in occasione dell'adempimento agli obblighi previsti dall'articolo 122 del Testo Unico.
Art. 121
(Termini e modalità di comunicazione delle partecipazioni)
1. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni di mercato aperto dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante i modelli previsti nell'Allegato 4A e secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4B.
2. Qualora più soggetti siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione tali obblighi possono essere assolti da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati.
3. Gli intermediari che nell'esercizio della loro attività di gestione del risparmio hanno acquisito una partecipazione superiore al 2% e inferiore al 5% possono, in luogo di quanto previsto al comma 1, darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima assemblea successiva. In tal caso comunicano anche la partecipazione ad essi imputabile alla data della comunicazione.
Art. 122
(Modalità di pubblicazione delle informazioni)
1. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i tre giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della comunicazione, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.
2. La pubblicazione è effettuata anche tramite la società di gestione del mercato presso il quale è quotata la società partecipata, secondo modalità concordate con la Consob.
Sezione II
Partecipazioni in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata
Art. 123
(Criteri di calcolo delle partecipazioni)
1. Ai fini della determinazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120, comma 3, del Testo Unico e dagli articoli 124 e 125 sono considerate:
a) le azioni o quote delle quali la società con azioni quotate è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi;
b) le azioni o quote in relazione alle quali alla medesima società spetta o è attribuito il diritto di voto, qualora esse consentano di esercitare un'influenza dominante o notevole sull'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 3, del codice civile.
2. Si applica l'articolo 118, comma 2.
Art. 124
(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società emittente)
1. Le società con azioni quotate che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di società con azioni non quotate o al capitale di società a responsabilità limitata comunicano alla società partecipata la riduzione della partecipazione entro la soglia del 10%.
2. Le comunicazioni alla società partecipata previste dall'articolo 120, comma 3, del Testo Unico e dal comma 1 sono effettuate entro sette giorni dalla data di acquisto o di cessione delle azioni, delle quote o del diritto di voto.
3. Si applica l'articolo 121, comma 2.
Art. 125
(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob)
1. Le società con azioni quotate comunicano alla Consob le partecipazioni superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in una società con azioni non quotate o da quote in società a responsabilità limitata ad esse imputabili alla data di chiusura del primo semestre di esercizio e alla data di chiusura dell'esercizio.
2. La comunicazione alla Consob è effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale, utilizzando il modello 120A in Allegato 4A.
3. Si applica l'articolo 121, comma 2.
Art. 126
(Modalità di pubblicazione delle informazioni)
1. Le società con azioni quotate rendono pubbliche le informazioni indicate negli articoli precedenti contestualmente alla diffusione del progetto di bilancio, del bilancio e della relazione semestrale.
Capo II
Patti parasociali
Sezione I
Comunicazione del patto
Art. 127
(Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione)
1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo Unico sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob.
2. La comunicazione è effettuata mediante trasmissione di:
a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;
b) copia dell'estratto pubblicato ai sensi della Sezione II del presente Capo; ove non ancora pubblicato l'estratto è trasmesso alla Consob entro il giorno di pubblicazione.
c) informazioni concernenti:
- gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi;
- la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso;
- il quotidiano nel quale l'estratto previsto dalla Sezione II del presente Capo è pubblicato e la data di pubblicazione; ove tali dati non siano disponibili, gli stessi sono comunicati entro il giorno della pubblicazione.
3. Fermo il disposto del comma 2, i documenti indicati nelle lettera a) e b) dello stesso comma sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici, unitamente al modello previsto dall'Allegato 4C, redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D.
Art. 128
(Altre comunicazioni)
1. Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob:
a) le modifiche del patto, mediante trasmissione di copia integrale del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute ovvero di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario; il patto modificato o l'accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;
b) le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'articolo 130, comma 1, lettera b) e c) qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lettera a);
c) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto;
d) la data di deposito presso il registro delle imprese dell'accordo modificato; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso.
2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 131 è trasmesso alla Consob, anche mediante riproduzione su supporto informatico, entro il giorno di pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. Nelle ipotesi previste dall'articolo 131, comma 2, il supporto contiene l'ultimo estratto del patto pubblicato ai sensi dell'articolo 130, ovvero dell'articolo 131, comma 1, aggiornato con le modifiche intervenute. Ove necessario, il supporto è integrato con il modello previsto dalla Allegato 4C contenente l'indicazione dei dati aggiornati.
3. Nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2 del Testo Unico la notizia del preavviso è trasmessa alla Consob, a cura del recedente, entro cinque giorni dal suo inoltro.
Sezione II
Estratto del patto
Art. 129
(Modalità di pubblicazione dell'estratto)
1. L'estratto è pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale, con veste tipografica idonea a consentirne un'agevole lettura.
2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto è inviato alla società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto e, per la diffusione dello stesso, alla società di gestione del mercato.
Art. 130
(Contenuto dell'estratto)
1. L'estratto contiene le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:
a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;
b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:
- il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni da ciascuno conferiti;
- le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizioni di azioni, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte.
- il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società.
Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico;
d) il contenuto e la durata del patto.
e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato e, se già noti, la data e gli estremi del deposito;
2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera c) sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione di:
a) tipo di patto tra quelli previsti dall'articolo 122, comma 5, del Testo Unico;
b) organi del patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento;
c) disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;
d) clausole penali;
e) soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.
Art. 131
(Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto)
1. In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le informazioni previste dall'articolo 130, il patto è pubblicato per estratto nella versione modificata secondo le disposizioni degli articoli precedenti, evidenziando le modifiche intervenute.
2. Se le modifiche riguardano esclusivamente i soggetti aderenti e il numero degli strumenti finanziari
complessivamente o singolarmente apportati al patto, ovvero le percentuali previste dall'articolo 130, è
consentito pubblicare solo le modifiche intervenute. Nel caso in cui, per effetto di tali modifiche, nessuna
delle percentuali menzionate nell'anzidetto articolo 130, comma 1, lettera b) e c), secondo alinea vari di più
di due punti percentuali, la pubblicazione è effettuata entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun semestre
dell'esercizio, indicando la situazione al momento esistente.
2. Se le modifiche riguardano esclusivamente i soggetti aderenti e il numero degli strumenti finanziari complessivamente o singolarmente apportati al patto, ovvero le percentuali previste dall'articolo 130, è consentito pubblicare solo le modifiche intervenute. Le modifiche, diverse da quelle riguardanti l'ingresso e l'uscita dal patto dei soggetti aderenti, sono pubblicate entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, indicando la situazione al momento esistente, qualora nessuna delle percentuali menzionate nell'anzidetto articolo 130, comma 1, lettere b) e c), secondo alinea vari di più di due punti percentuali.
3. Con le modalità previste dall'articolo 129, sono pubblicate:
a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2, del Testo Unico, la notizia del preavviso, a cura del recedente, entro dieci giorni dall'inoltro dello stesso;
b) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto entro dieci giorni dal loro perfezionamento.
Sezione III
Associazioni di azionisti
Art. 132
(Contenuto dell'estratto)
1. Le associazioni previste dall'articolo 141 del Testo Unico, che non comportano l'esistenza di un patto parasociale tra gli associati, pubblicano, con le modalità indicate dall'articolo 129, un estratto contenente almeno le seguenti informazioni:
a) società i cui azionisti aderiscono all'associazione;
b) numero degli associati e percentuale di capitale rappresentata dalle azioni dagli stessi complessivamente possedute;
c) scopo, modalità di funzionamento e durata dell'associazione;
d) requisiti e modalità per aderire all'associazione.
2. L'estratto è pubblicato anche in occasione di ogni modifica concernente la lettera c) del comma precedente.
3. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, le associazioni trasmettono alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità degli associati, del numero delle azioni da essi possedute e della percentuale di capitale da queste rappresentata. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico.
4. L'associazione trasmette, entro lo stesso termine, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione, un avviso contenente l'indicazione aggiornata del numero degli associati e le altre informazioni, in forma aggregata, previste dal comma precedente.
Art. 133
(Comunicazioni alla Consob)
1. Le associazioni previste dall'articolo 132, comma 1, trasmettono alla Consob.
a) entro cinque giorni dalla stipulazione, copia integrale dello statuto e delle altre disposizioni che ne regolano il funzionamento;
b) entro il giorno di pubblicazione, copia degli estratti previsti dall'articolo precedente e dell'avviso trasmesso ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
TITOLO IV
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
Capo I
Sollecitazione e raccolta di deleghe di voto
Art. 134
(Procedura di sollecitazione)
1. Il committente o l'intermediario che intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto pubblica un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale.
2. Copia dell'avviso viene contestualmente inviata alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.
3. L'avviso indica:
a) i dati identificativi del committente, dell'intermediario e dell'emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
c) la data a partire dalla quale l'azionista può richiedere all'intermediario, anche per il tramite del depositario, il prospetto ed il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
d) le proposte di voto per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
4. La documentazione indicata nell'Allegato 5A, il prospetto ed il modulo, redatti secondo gli allegati schemi 5B e 5C, sono trasmessi alla Consob che, entro cinque giorni lavorativi, può richiedere informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera a), del Testo Unico.
5. Decorso detto termine l'intermediario diffonde il prospetto e il modulo nella versione definitiva e ne trasmette tempestivamente copia alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata. Quest'ultima informa, senza indugio, i depositari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
6. I depositari danno notizia agli azionisti depositanti della sollecitazione in tempo utile per la loro eventuale adesione.
7. L'intermediario consegna, anche tramite il depositario, il modulo corredato dal prospetto, a chiunque ne faccia richiesta.
8. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente comunicata ai soggetti indicati nel comma 5 e a coloro che hanno già conferito la delega ed è messa a disposizione degli azionisti. La sostituzione dell'intermediario è resa nota con le modalità previste dal comma 1.
9. A richiesta dell'intermediario e senza ritardo:
a) la società di gestione accentrata comunica i nominativi dei depositari e la quantità di azioni della società emittente registrata sui rispettivi conti titoli;
b) i depositari comunicano i nominativi e il numero di azioni possedute dai soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati;
c) la società emittente mette a disposizione le risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
10. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti la sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
11. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del committente.
12. Nel caso in cui la sollecitazione sia promossa congiuntamente da più soggetti, questi ultimi non sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo Unico.
Art. 135
(Obblighi di comportamento)
1. Il committente e l'intermediario si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con gli azionisti, l'intermediario si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si dichiarino non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi del committente, dell'intermediario e delle società dei rispettivi gruppi, con la società emittente.
3. L'intermediario informa che il voto sarà esercitato solo se conforme alle proposte del committente e che salva diversa volontà dell'azionista, ove si verifichino circostanze di rilievo che non possono essere a questi comunicate tali da far ragionevolmente ritenere che l'azionista stesso se le avesse conosciute avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo diverso da quello proposto.
4. L'intermediario mette a disposizione degli azionisti la documentazione predisposta dall'emittente ai
sensi dell'articolo 70, commi 1 e 3, 3 e 4 dell'articolo 72, dell'articolo 73, dell'articolo 74 e ogni altra
documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea.
5. Il committente e l'intermediario mantengono la segretezza sui risultati della sollecitazione.
6. L'intermediario dà notizia con comunicato stampa dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto nell'ipotesi prevista dal comma 3, ultima parte e dell'esito della votazione.
7. Chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali il committente non ha formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 137, comma 2.
8. Il committente non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.
Art. 136
(Procedura di raccolta di deleghe di voto)
1. L'associazione che intende promuovere una raccolta di deleghe ne dà notizia con un comunicato stampa e informa la società emittente, la Consob e la società di gestione del mercato.
2. L'associazione trasmette la documentazione indicata nell'Allegato 5A e il modulo di delega redatto secondo l'Allegato schema 5D alla Consob che, entro cinque giorni lavorativi, può provvedere ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera a), del Testo Unico.
3. Decorso detto termine l'associazione consegna agli associati il modulo nella versione definitiva e ne trasmette tempestivamente copia alla Consob e alla società di gestione del mercato.
4. L'associazione mette a disposizione degli associati la documentazione predisposta dall'emittente ai
sensi dell'articolo 70, commi 1 e 3, 3 e 4 dell'articolo 72, dell'articolo 73, dell'articolo 74 e ogni altra
documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea, nonché le informazioni sulle eventuali
proposte di voto atte a consentire all'associato di assumere una decisione consapevole.
5. Nello svolgimento della raccolta l'associazione si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza e fornisce, in modo comprensibile, le informazioni e i chiarimenti richiesti dagli azionisti.
6. Si applicano gli articoli 134, comma 10, e 135, comma 3, ultima parte.
Art. 137
(Conferimento e revoca della delega di voto)
1. Per il conferimento della delega l'azionista trasmette all'intermediario, direttamente o per il tramite del depositario, o all'associazione il modulo di delega unitamente alla certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Copia della certificazione rilasciata è contestualmente trasmessa all'emittente.
2. L'azionista che abbia conferito la delega anche parziale può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali il committente non ha richiesto il conferimento della delega. Per gli stessi argomenti è fatto divieto al committente di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altra indicazione idonea a influenzare il voto. La mancata espressione del voto si intende astensione. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, l'azionista che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista.
3. La delega è revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'intermediario o dell'associazione almeno il giorno precedente l'assemblea. L'intermediario o l'associazione dà seguito alle istruzioni dell'azionista in ordine alla certificazione indicata nel comma 1.
Art. 138
(Interruzione della sollecitazione o della raccolta)
1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione, diversa da quella prevista dall'articolo 144, comma 2, lettera b) del Testo Unico, della sollecitazione o della raccolta delle deleghe, il committente o l'associazione ne danno notizia, rispettivamente, nei modi previsti dall'articolo 134, commi 1 e 2, e dall'articolo 136, comma 1.
2. Il committente o l'intermediario e i legali rappresentanti dell'associazione esercitano comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1.
Capo II
Voto per corrispondenza
Art. 139
(Avviso di convocazione dell'assemblea)
1. L'avviso di convocazione dell'assemblea contiene:
a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.
2. Copia dell'avviso è inviata alla società di gestione accentrata degli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea. La medesima società informa i depositari che ne danno comunicazione ai depositanti.
1. La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contiene l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute, delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione. La certificazione rilasciata dal depositario ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico può essere contenuta nella scheda di voto.
2. L'emittente rilascia, anche tramite i depositari, la scheda di voto a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta.
1. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.
2. La scheda deve pervenire, anche per il tramite del depositario, alla società, unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea.
3. Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.
4. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea. In tal caso, la certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico può essere utilizzata per l'esercizio del diritto di voto.
Art. 142
(Adempimenti preliminari all'assemblea)
1. La data di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione.
2. Il presidente del collegio sindacale custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari.
Art. 143
(Svolgimento dell'assemblea)
1. Le schede pervenute oltre i termini previsti, prive di sottoscrizione ovvero non corredate della certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.
2. La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.
3. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista.
TITOLO V
ESCLUSIONE SU RICHIESTA DALLE NEGOZIAZIONI
Art. 144
(Esclusione dalle negoziazioni)
1. Il regolamento della società di gestione del mercato disciplina l'esclusione su richiesta dalle negoziazioni prevista dall'articolo 133 del Testo Unico, fissando anche un intervallo temporale adeguato, comunque non inferiore a tre mesi, tra la decisione di richiedere l'esclusione dalle negoziazioni e la data di effettiva esclusione.
2. L'esclusione dalle negoziazioni di azioni ordinarie è in ogni caso condizionata all'esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all'emittente nel caso di trasferimento di partecipazioni di controllo ovvero all'esistenza di altre condizioni valutate equivalenti dalla Consob.
TITOLO VI
REVISIONE CONTABILE
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 145
(Contenuto del libro della revisione contabile)
1. La società incaricata dell'attività di revisione contabile riporta, per ciascun esercizio, nel libro previsto dall'articolo 155, comma 3, del Testo Unico:
a) il risultato degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli effettuati ai fini dell'articolo 155, comma 1, del Testo Unico. Il risultato delle attività indicate nella lettera a) del predetto articolo è riportato non appena eseguite le verifiche;
b) la natura e l'estensione delle procedure di revisione svolte tenuto conto del sistema di controllo interno e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria; le considerazioni formulate ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci;
c) le informazioni più significative acquisite dagli organi sociali nonché quelle scambiate con il collegio sindacale;
d) i fatti censurabili non appena riscontrati;
e) le informazioni rese e la documentazione trasmessa alle Autorità di controllo;
f) le attività svolte nei confronti della società conferente non rientranti nell'incarico.
Art. 146
(Documentazione da inviare alla Consob)
1. Le società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 1, del Testo Unico, i seguenti documenti:
a) la proposta della società di revisione per il conferimento dell'incarico;
b) le dichiarazioni del legale rappresentante della società conferente l'incarico e della società di revisione che non sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite ai sensi dell'articolo 160 del Testo Unico;
c) il parere del collegio sindacale previsto dall'articolo 159, comma 1, del Testo Unico, contenente valutazioni sull'indipendenza della società di revisione e sulla sua idoneità tecnica, con particolare riguardo all'adeguatezza e completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere.
2. I soggetti diversi dalle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 1, del Testo Unico, il parere espresso dal collegio sindacale ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. I soggetti previsti dai commi precedenti trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 2, del Testo Unico, il parere espresso dal collegio sindacale sulla revoca, nonché le osservazioni acquisite dalla società di revisione.
4. La documentazione è trasmessa in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal Presidente del collegio sindacale, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese.
5. In caso di parere negativo sul conferimento o sulla revoca dell'incarico, il collegio sindacale trasmette il parere stesso alla Consob non appena redatto.
Art. 147
(Documentazione relativa alle società controllate)
1. Per le società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani l'obbligo previsto dall'articolo 159, comma 5, del Testo Unico è adempiuto con la trasmissione da parte della società controllante, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di quest'ultima, di un elenco da cui risultino le date delle assemblee di conferimento dell'incarico da parte delle società controllate, le società incaricate della revisione, la durata degli incarichi e i relativi corrispettivi. Entro lo stesso termine la società controllante, in ogni esercizio, trasmette l'elenco completo delle società controllate ritenute esenti ai sensi dell'articolo 151, indicando le ragioni dell'esenzione e comunica le società per le quali è venuto meno il controllo e la data di decorrenza di tali modifiche.
2. I dati relativi alle società il cui controllo sia stato acquisito nel corso del primo semestre dell'esercizio di queste ultime, se non comprese negli elenchi previsti dal comma 1, sono comunicati dalla società controllante entro novanta giorni dall'acquisizione del controllo.
Art. 148
(Conferimento dell'incarico da parte della Consob)
1. La Consob conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo, qualora la società obbligata non vi abbia provveduto, trascorsi sessanta giorni dal sorgere dell'obbligo, dalla scadenza di un precedente incarico ovvero dalla comunicazione prevista dall'articolo 163, comma 5, del Testo Unico.
2. Per le società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani il provvedimento previsto dal comma 1 è assunto qualora, sulla base delle comunicazioni previste dall'articolo 147 ovvero delle comunicazioni indicate nell'articolo 125, la Consob abbia accertato la sussistenza dell'obbligo e le società non abbiano provveduto entro il termine assegnato.
3. La Consob delibera nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza dei termini previsti nei commi precedenti. I provvedimenti adottati sono comunicati senza indugio alle società interessate a mezzo di lettera raccomandata.
Art. 149
(Deposito nel registro delle imprese)
1. Le deliberazioni previste dall'articolo 159, commi 1 e 2, del Testo Unico ed il provvedimento adottato ai sensi del successivo comma 6 sono depositati nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data dell'assemblea o dalla data di comunicazione alla società.
Capo II
Revisione contabile dei gruppi
Art. 150
(Controllo contabile delle società controllate estere)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165, comma 1, del Testo Unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società controllante quotata comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della controllante, delle situazioni contabili delle controllate estere predisposte ai fini del consolidamento.
Art. 151
(Criteri di esenzione)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165, comma 1, del Testo Unico, non rivestono significativa rilevanza le società controllate, anche se incluse nel consolidato, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.
2. Sono in ogni caso soggette a revisione contabile e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società controllate che, secondo criteri generali stabiliti dalla Consob in relazione al tipo di attività svolta o al tipo di contratti, garanzie, impegni e rischi conclusi e assunti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso.
3. I bilanci d'esercizio delle società controllate possono non essere sottoposti al giudizio delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico.
Art. 152
(Ambito temporale di applicazione)
1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano alle società controllate a decorrere dall'esercizio nel corso del quale si acquisisce il controllo o si realizzano i presupposti previsti dall'art. 151, commi 1 e 2; le stesse disposizioni possono applicarsi dall'esercizio successivo, se il controllo o tali presupposti si realizzano nel secondo semestre.
2. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il controllo è venuto meno. Il venir meno degli altri presupposti indicati nell'articolo 151 non produce effetti sugli incarichi in corso.
3. Per le società controllate con azioni non quotate l'incarico può avere scadenza allineata a quella dell'incarico della controllante con azioni quotate.
PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 153
(Trasmissione alla Consob di avvisi e comunicati)
1. Gli avvisi e i comunicati da mettere a disposizione del pubblico, ai sensi del presente regolamento, sono trasmessi alla Consob, se non diversamente stabilito, contestualmente alla loro diffusione.
2. L'obbligo di contestuale trasmissione alla Consob si considera adempiuto se la diffusione degli avvisi e dei comunicati avviene mediante il loro inserimento nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attivati dalla società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.
Art. 154
(Disposizione transitoria)
1. La società di gestione del mercato, fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo 67, osserva le disposizioni dell'articolo 2 della delibera Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991.
Art. 155
(Emittenti esteri già quotati)
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, agli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla quotazione di borsa in Italia prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 11520 del 1° luglio 1998 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Art. 155-bis
(Relazione semestrale)
1. In deroga all'articolo 81, comma 8, nella relazione semestrale dell'esercizio 2000 gli emittenti azioni tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.173 possono omettere nei prospetti contabili di gruppo i dati relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'articolo 81, comma 10, è modificato come segue:
< I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro>.
1. Sono o restano abrogate:
a) la delibera Consob n. 5553 del 14 novembre 1991 e successive modificazioni e integrazioni;
b) la delibera Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991, salvo quanto previsto nell'articolo 154;
c) la delibera Consob n. 6237 del 3 giugno 1992;
d) la delibera Consob n. 6243 del 3 giugno 1992;
e) la delibera Consob n. 6265 del 10 giugno 1992;
f) la delibera Consob n. 6378 del 28 luglio 1992;
g) la delibera Consob n. 6426 del 12 agosto 1992;
h) la delibera Consob n. 6430 del 26 agosto 1992; l'articolo 4, comma 1, lettera f) è abrogato dal 30 giugno 1999;
i) la delibera Consob n. 6761 del 7 gennaio 1993;
j) la delibera Consob n. 6817 del 3 febbraio 1993;
k) la delibera Consob n. 6892 del 24 febbraio 1993;
l) la delibera Consob n. 8085 del 26 maggio 1994;
l-bis) la delibera Consob n. 8195 del 30 giugno 1994, come successivamente modificata dalla delibera Consob n. 9389 del1'1 agosto 1995 e dalla delibera Consob n. 11661 del 20 ottobre 1998, a decorrere dal termine indicato nell'articolo 157, comma 4;
m) la delibera Consob n. 8288 del 25 luglio 1994;
n) la delibera Consob n. 10310 del 12 novembre 1996;
o) la delibera Consob n. 11125 del 22 dicembre 1997;
p) la delibera Consob n. 11520 del 1° luglio 1998;
q) la delibera Consob n. 11715 del 24 novembre 1998;
r) la Comunicazione Consob n. 87/10573 del 15 giugno 1987;
s) la Comunicazione Consob n. 92005380 del 24 luglio 1992;
t) la Comunicazione Consob n. 93002635 dell'8 aprile 1993
u) la Comunicazione Consob n. 96009304 del 16 ottobre 1996.
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo l'articolo 33, comma 2, lettera d) che entra in vigore il 1° luglio 1999 e salvo l'articolo 13, comma 6, seconda parte, che entra in vigore il 1° gennaio 2000.
2. Gli schemi di prospetto previsti dall'Allegato 1B sono obbligatoriamente utilizzati per le sollecitazioni comunicate e per le domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione presentate alla Consob a far data dal 1° luglio 1999. Fino a tale data:
a) per le sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse è utilizzabile, quale schema di prospetto informativo, lo schema di documento informativo dell'Allegato A al regolamento Consob n. 5553 del 14 novembre 1991;
b) per le altre sollecitazioni e per le ammissioni a quotazione sono utilizzabili gli schemi di prospetto allegati, rispettivamente, ai regolamenti Consob n. 6430 del 26 agosto 1992 e n. 11125 del 22 dicembre 1997.
3. L'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 6, comma 1, comporta l'adozione degli schemi dell'Allegato 1B anche prima della predetta data.
4. Le disposizioni dei commi da 2 a 10 dell'articolo 81 si applicano alle relazioni concernenti il primo semestre dell'esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1999.
ALLEGATO
1
AL REGOLAMENTO N. 11971/99 DI ATTUAZIONE D.LGS. 58/98 CONCERNENTE LA DISCIPLINA
DEGLI EMITTENTI
Documentazione da allegare alla comunicazione (1)
A) Sollecitazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quote o azioni di OICR e da quote di fondi pensione aperti
Alla comunicazione sono allegati:
a) il prospetto informativo, firmato in originale dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale dell'offerente e dell'emittente, contenente le informazioni richieste dagli schemi previsti dall'Allegato 1B;
b) il modulo di adesione e dell'eventuale mandato di acquisto recanti ogni elemento necessario per l'adesione alla sollecitazione;
c) l'indicazione delle eventuali difformità del prospetto allegato rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione;
d) copia dello statuto vigente dell'emittente;
e) in caso di offerte di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente degli strumenti finanziari offerti;
f)
la documentazione attestante il versamento del contributo di vigilanza(soppressa);g) copia delle delibere in base alle quali i prodotti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti;
h) dichiarazione del responsabile del collocamento prevista dal regolamento;
i) piano delle attività di comunicazione qualora non si sia optato per la scissione del prospetto;
l) documento elaborato a supporto della valutazione sulla base della quale è stato definito il prezzo di offerta degli strumenti finanziari (2);
m) relazione con la quale la società di revisione ha espresso il proprio giudizio ai sensi dell'art. 156 del Testo Unico sull'ultimo bilancio di esercizio e consolidato, ove redatto, approvato dall'emittente;
n) documento informativo da utilizzare per il collocamento riservato agli investitori istituzionali(3);
o) in caso di emittente estero, l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi:
- la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;
- la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.
B) Sollecitazioni aventi ad oggetto quote od azioni di OICR e quote di fondi pensione aperti
Alla comunicazione sono allegati:
a) il prospetto informativo contenente le informazioni richieste dagli schemi previsti dall'Allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
b) copia dello statuto vigente del soggetto offerente;
c)
la documentazione attestante il versamento del corrispettivo istruttorio(soppressa);d) copia delle delibere in base alle quali i prodotti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti;
e) copia del regolamento di gestione del fondo;
f) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
g) copia dell'eventuale convenzione tra società promotrice e gestore, nonché delle convenzioni stipulate con la banca depositaria, i soggetti incaricati del collocamento, i soggetti delegatari di attività di gestione e i soggetti negoziatori (per questi ultimi le sole convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'art. 49, comma 2, lett. b), del regolamento n. 11522/98). Per le comunicazioni riguardanti fondi pensione aperti, è richiesto l'invio della sola convenzione concernente la delega di gestione.
__________________________
NOTE:
1. Nel caso la documentazione sia già in possesso della Consob, il soggetto tenuto a produrla può limitarsi a richiamarla attestando che la stessa non ha subìto alcuna modificazione.
2. Il documento citato dovrà essere trasmesso alla Consob non appena disponibile e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.
3. Tale documento è inviato almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini istruttori e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.
Modalità di redazione del prospetto per la sollecitazione e per la quotazione di strumenti finanziari
Parte prima: tipologie di strumenti finanziari ed emittenti e rinvio agli schemi (1)
I - AZIONI, CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE
1 - Il prospetto deve contenere le informazioni previste nello schema 1.
2 - Se dello stesso emittente sono stati già quotati in Italia azioni o altri strumenti finanziari rappresentativi di capitale, il prospetto può contenere le sole informazioni previste dallo schema 2.
3 - Ai fini della quotazione/offerta dei certificati rappresentativi delle azioni si deve fare riferimento agli schemi 1 o 2, relativi alla quotazione/offerta di azioni; tali schemi dovranno essere integrati dalla descrizione dei certificati rappresentativi delle azioni, dei diritti connessi ad essi ed agli strumenti finanziari originari nonché dalle informazioni relative alla possibilità di ottenere la conversione dei certificati negli strumenti finanziari originari e alle modalità di conversione.
II - OBBLIGAZIONI
1 - Il prospetto deve contenere le informazioni previste nello schema 3.
2 - Se dello stesso emittente sono stati già quotati in Italia azioni o altri strumenti finanziari rappresentativi di capitale ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, il prospetto può contenere le sole informazioni previste nello schema 4.
III - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANT) EMESSE DA UN SOGGETTO DIVERSO DALL'EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO
1 - Il prospetto, quando l'emittente le obbligazioni è diverso dall'emittente le azioni attribuibili in conversione o di compendio, deve contenere le informazioni previste dalla tabella di cui allo schema 5(2).
IV - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANT) EMESSE DALLO STESSO SOGGETTO EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO
1 - Il prospetto, quando l'emittente le obbligazioni è anche l'emittente le azioni attribuibili in conversione o di compendio, e' redatto secondo lo schema 5 e può omettere le informazioni inerenti alla descrizione dell'emittente obbligazioni (dalla lettera C alla lettera L, eccetto la lettera D punti 1 e 2, dello schema 3).
2 - Se dello stesso emittente le obbligazioni sono stati già quotati in Italia azioni o altri strumenti finanziari rappresentativi di capitale, il prospetto indicato nel comma precedente può contenere in luogo delle informazioni previste dallo schema 3, lettere da C a L, quelle riportate alle medesime lettere dallo schema 4. Per la documentazione in appendice ovvero a disposizione si applica la lettera S dello schema 2.
V - OBBLIGAZIONI EMESSE DA ENTI CREDITIZI
1 - Il prospetto relativo alla quotazione di obbligazioni, emesse da enti creditizi, istituiti all'interno della UE e soggetti a vigilanza prudenziale, può contenere le sole informazioni previste nello schema 6.
2 - Il prospetto relativo alla quotazione/offerta di obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, emesse dai soggetti di cui al precedente comma anche nell'ipotesi in cui tali soggetti sono diversi dall'emittente le azioni attribuibili in conversione o di compendio, redatto secondo lo schema 5, può contenere le seguenti semplificazioni, relative alla descrizione dell'emittente le obbligazioni:
- con riferimento alle lettere da E a L (sezione I), le sole informazioni previste dalle lettere G, I ed L dello schema 6;
- con riferimento alla lettera S, i soli punti 13.1 e 13.2 (integrati dall'eventuale regolamento dei buoni di acquisto o di sottoscrizione) dello schema 6.
VI - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE (compresi gli strumenti finanziari c.d. reverse convertible)
1 - Il prospetto relativo alla quotazione di obbligazioni strutturate emesse da istituti di credito ovvero da enti sovranazionali deve contenere le informazioni previste dallo schema 6 (obbligazioni bancarie). Lo stesso schema si applica alla offerta di strumenti finanziari reverse convertible emessi da istituti di credito e concernenti strumenti finanziari sottostanti quotati in Italia o in mercati di Paesi appartenenti all'OCSE.
2 - Se l'offerta riguarda strumenti finanziari reverse convertible concernenti strumenti finanziari sottostanti non quotati in Italia o in mercati di Paesi appartenenti all'OCSE, si applica lo schema relativo all'offerta di obbligazioni convertibili (schema 5). Tuttavia, se l'emittente è un istituto di credito le "informazioni relative all'emittente gli strumenti finanziari" dello schema 5 sono sostituite dalle corrispondenti informazioni contenute nello schema 6.
3 - Nei rimanenti casi, alla quotazione di obbligazioni strutturate e all'offerta di strumenti finanziari reverse convertible si applicano gli schemi relativi alla quotazione/offerta di obbligazioni (schemi 3 e 4).
VII - OBBLIGAZIONI ASSISTITE DA GARANZIA PERSONALE
1 - Il prospetto relativo alla quotazione/offerta di obbligazioni garantite da una persona giuridica, deve contenere, oltre alle informazioni previste dalle lettere M, N e R (dello schema 3 ovvero 4 ovvero 5), per ciò che concerne il garante le informazioni previste nello schema 3, dalle lettere da E a L e quelle della lettera S, punti 13.1 e 13.8.
2 - In caso di pluralità di garanti, le informazioni suddette sono richieste per ciascuno di essi.
3 - Il contratto di fideiussione deve essere tenuto a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente e presso gli organismi incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo. Copia del contratto deve essere fornita a chiunque lo richieda.
VIII - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO DI ENTI SOVRANAZIONALI E STRUMENTI FINANZIARI GARANTITI DALLO STATO
Ai fini della quotazione di strumenti finanziari di debito emessi da enti sovranazionali ovvero di strumenti finanziari garantiti dallo Stato, il prospetto dovra' riportare almeno quanto previsto dallo schema delle obbligazioni bancarie o delle obbligazioni strutturate emesse dalle banche; inoltre, potranno essere fornite le informazioni previste per emissioni similari dalla prassi internazionale.
IX - BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI (C.D. WARRANT)
Il prospetto relativo alla quotazione/offerta di buoni di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari (c.d. warrant) deve contenere:
a) le informazioni di cui alle lettere da A a D dello schema 5;
b) per quanto concerne l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari (c.d. warrant), le informazioni previste nello schema 3, dalla lettera E alla lettera L nonché la lettera S dello stesso schema 3, ad eccezione del punto 13.4;
ovvero
- se dello stesso emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari sono già quotati in Italia azioni, strumenti finanziari rappresentativi di quote di capitale o obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, le informazioni previste nello schema 4, dalla lettera E alla lettera L nonché la lettera S dello schema 3;
ovvero
- se l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione è un ente creditizio istituito all'interno della UE e sottoposto a vigilanza prudenziale le informazioni previste nello schema 6, lettere G, I, L nonché punto 13.5 della lettera S;
c) per quanto concerne gli emittenti gli strumenti finanziari di compendio, le informazioni previste nello schema 1, dalla lettera E alla lettera L nonché la lettera S;
ovvero
- se dello stesso emittente gli strumenti finanziari di compendio sono già quotati azioni, strumenti finanziari rappresentativi di quote del capitale, o obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, le informazioni previste nello schema 2, dalla lettera E alla lettera L nonché la lettera S;
- per quanto concerne i buoni di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari (c.d. warrant), informazioni in merito alle condizioni, termini, modalità e costi di esercizio del diritto di acquisto o di sottoscrizione, nonché tutti gli altri elementi della proposta contrattuale e, per quanto compatibili, le informazioni previste nello schema 5, lettere M ed N; inoltre dovrà essere allegato il regolamento degli stessi buoni di acquisto o di sottoscrizione;
- per quanto concerne gli strumenti finanziari di compendio le informazioni previste nello schema relativo al tipo di strumenti finanziari di compendio;
- le notizie di cui alle lettere da O a R dello schema 5;
- le notizie richieste dallo schema 5, lettera T.
X - COVERED WARRANT E CERTIFICATES
1 - Il prospetto relativo alla quotazione dei covered warrant e dei certificates deve contenere le informazioni previste dallo schema 7.
2 - Nel caso di emissione garantita da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, inserire le informazioni concernenti la società garante.
XI - OBBLIGAZIONI EMESSE DA ENTI LOCALI
1 - Il prospetto relativo alla quotazione/offerta di obbligazioni emesse da enti locali deve contenere almeno le informazioni generali sull'emittente, sugli organi amministrativi e sul controllo dei conti dell'emittente; sull'attività e sul patrimonio dell'emittente, sugli investimenti a cui e' finalizzato il prestito; sulla situazione finanziaria sui risultati economici dell'emittente; sulle caratteristiche degli strumenti finanziari e sulla quotazione/offerta.
2 - In appendice al prospetto devono essere riportati il regolamento del prestito, il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, il bilancio di previsione dell'esercizio in corso nonché la relazione degli organi di controllo dei conti relativa all'ultimo esercizio. Tra i documenti messi a disposizione del pubblico deve essere indicata la delibera di emissione del prestito medesimo.
XII - QUOTE DI OICR E DI FONDI PENSIONE APERTI
1 - I prospetti relativi alla sollecitazione devono contenere, in relazione alle diverse fattispecie, le informazioni previste negli schemi da 8 a 13.
2 - Il prospetto relativo alla quotazione di quote di partecipazione in un fondo di investimento mobiliare chiuso deve contenere le informazioni previste nello schema 14. Ove siano trascorsi meno di 12 mesi dalla chiusura della sollecitazione, le informazioni relative alle quote di partecipazione in un fondo di investimento mobiliare chiuso sono contenute in apposita nota integrativa redatta in conformità allo schema 15.
3 - La nota informativa relativa alla quotazione di quote di partecipazione in un fondo di investimento immobiliare chiuso deve contenere le informazioni previste nello schema n. 16.
4. Il prospetto relativo alla sollecitazione ed alla quotazione di OICR aperti indicizzati di diritto italiano e di diritto estero non armonizzati, deve contenere le informazioni previste nello schema 19.
XIII - EUROLIST
1 - Per le quotazioni effettuate
sulla base della direttiva cosiddetta "Eurolist"ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva n. 2001/34/CE, e' applicabile lo schema 17.2 - Ove siano effettuate offerte al pubblico contestuali alla quotazione per le informazioni relative all'emittente potrà essere utilizzato lo schema relativo agli emittenti aventi strumenti finanziari quotati.
XIV - SOLLECITAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN OPZIONE AI SOCI DI EMITTENTI CON AZIONI O OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI QUOTATE O DIFFUSE
Alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse si applicano, con gli adattamenti evidenziati nelle apposite note, gli schemi di prospetto ovvero di documento informativo e nota integrativa corrispondenti alla tipologia di strumento finanziario emesso.
XV - STRUMENTI FINANZIARI RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
1 - Il prospetto deve contenere tutte le informazioni previste nello schema XVIII, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo. Peraltro, potranno essere omesse, se di contenuto negativo le informazioni contrassegnate da un asterisco (*). Ove nel prospetto tutti i conti annuali o infra-annuali, anche riclassificati, siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti nelle appendici anche gli schemi contabili in Euro. La dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonché dal garante e dal presidente del collegio sindacale dell'offerente e dell'emittente.
2 - Il prospetto si riferisce ad operazioni di cartolarizzazione di crediti. Per operazioni di cartolarizzazione di attività diverse dai crediti lo schema deve essere opportunamente modificato ed integrato. Peraltro, stante la complessità delle operazioni di cartolarizzazione (che, ad es., possono anche riguardare crediti futuri) il prospetto informativo dovrà contenere le integrazioni necessarie al fine di consentire al sottoscrittore l'apprezzamento dell'operazione proposta. Al riguardo, si invita a consultare la Consob con congruo anticipo.
3 - Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano assistiti da garanzia, devono essere fornite adeguate informazioni relative al garante.
___________________________
note:
1. Nei casi di sola sollecitazione ovvero di sola quotazione le richieste contenute negli schemi da 1 a 6 devono essere seguite in quanto applicabili. (Nota sostituita con delibera n. 13086 del 18.4.2001. In vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera n. 13086 del 18.4.2001 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica).
2. Detta tabella evidenzia anche le informazioni che devono essere fornite: i)se dello stesso emittente le obbligazioni sono stati già quotati in Italia azioni e/o altri strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni; ii) se dello stesso emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio sono stati già quotati in Italia azioni o strumenti finanziari rappresentativi di quote del capitale.
Parte seconda: A) Struttura dello schema 1 e dimostrazione della "scissione" degli schemi 1, 2, 3, 4 e 5 nel documento informativo sull'emittente e nella nota integrativa alla sollecitazione/quotazione
(...omissis...)
B) struttura degli schemi 6 e 7 e dimostrazione della scissione
SCHEMA 6 (27)
Prospetto di quotazione/sollecitazione di obbligazioni emittenti bancari istituiti all'interno della UE e soggetti a vigilanza prudenziale nonché di enti sovranazionali
(...omissis...)
SCHEMA 7
Prospetto di quotazione/sollecitazione relativo ai covered warrant e
ai certificates
A) - Copertina
B) - Indice
C) - 1) Avvertenze per
l'investitore
- 2) Esemplificazione
D) - Informazioni sulla quotazione
SEZIONE PRIMA - Informazioni relative all'emittente gli strumenti finanziari
E) I - Informazioni relative
all'emittente i warrant
F) II - Informazioni sul capitale sociale dell'emittente e sul patrimonio netto di vigilanza
G) III - Descrizione delle procedure sui derivati di monitoraggio e controllo dei rischi
H) IV - Informazioni relative agli organi sociali
I) V - Informazioni relative all'andamento recente ed alle prospettive dell'emittente
L) VI - Informazioni relative al garante
SEZIONE II - Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari e la quotazione
M) VII - Notizie sui covered warrant e sui certificates
N) VIII - Informazioni riguardanti altri covered warrant e certificates quotati
O) IX - Appendici e documentazione messa a disposizione del pubblico
P) X - Informazioni relative ai responsabili del prospetto, alla revisione dei conti ed ai consulenti - Modello di dichiarazione di responsabilità
Q) XI - modello di avviso integrativo del programma
Scissione schema 7
Schema di prospetto di quotazione/sollecitazione relativo ai covered warrant ed
ai certificates
Contenuto del prospetto | Schema 7 - Documento sull'emittente(32) |
Schema 7 - Nota integrativa |
|
A | x | x | x (33) |
B | x | x | x |
C1
C2 |
x | x (solo avvertenze relative
all'emittente)
- |
-
x (solo avvertenze relative allo strumento finanziario ed alla operazione) |
D | x | - | x |
E | x | x | - |
F | x | x | - |
G | x | x | - |
H | x | x | - |
I | x | x | - |
L | x | x | - |
M | x | - | x |
N | x | - | x |
O | x | x (34) | x (solo appendici relative allo strumento finanziario) |
P | x | x | x (eccetto informazioni relative alla revisione dei conti) |
Q | x | x (solo in caso di Programma) |
__________________________
NOTE:
32. Le informazioni di cui allo schema 7 "completo" dovranno essere fornite, in quanto applicabili, ovvero adattate in relazione alla tipicità del documento informativo sull'emittente o della nota integrativa.
33. Dovrà altresì essere riportato il riferimento al documento informativo sull'emittente già pubblicato.
34. Eventuali semestrali e trimestrali redatte successivamente alla pubblicazione del documento sull'emittente dovranno essere messe a disposizione del pubblico.
Parte terza: schemi di prospetto
Prospetto di sollecitazione/quotazione di azioni da parte di emittenti non quotati
A) - Copertina
B) - Indice
C) - Avvertenze per l'investitore
D) - Informazioni di sintesi sul profilo dell'operazione e dell'emittente
D.1- Sintesi dei dati rilevanti relativi alla sollecitazione
D.2 - DATI FINANZIARI SELEZIONATI RELATIVI ALL'EMITTENTE
SEZIONE PRIMA - Informazioni relative all'emittente gli strumenti finanziari
E) I - Informazioni concernenti l'attività dell'emittente
F) II - Informazioni relative agli organi sociali
G) III - Informazioni relative agli assetti proprietari
H) IV - Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente
I) V - Informazioni relative all'andamento recente ed alle prospettive dell'emittente
L) VI - Informazioni di carattere generale sull'emittente e sul capitale sociale
SEZIONE SECONDA - Informazioni relative agli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e/o della quotazione
M) VII - Informazioni relative agli strumenti finanziari
N) VIII - Informazioni relative a recenti operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o per i quali si richiede la quotazione
SEZIONE TERZA - Informazioni riguardanti la sollecitazione
O) IX - Informazioni riguardanti l'offerente
P) X - Informazioni riguardanti i collocatori
Q) XI - Informazioni riguardanti la sollecitazione
R) XII - Informazioni riguardanti la quotazione
* * *
S) XIII - Appendici e documentazione a disposizione del pubblico
T) XIV - Informazioni relative ai responsabili del prospetto, alla revisione dei conti ed ai consulenti - Modello di dichiarazione di responsabilita'
* * *
A) - Copertina
Indicare la denominazione nonché il ruolo ricoperto dai soggetti che in qualità di emittente, offerente, responsabile del collocamento e sponsor, intervengono nell'operazione.
Inserire la seguente indicazione: « Prospetto [informativo/di quotazione] depositato presso la Consob in data ......» .
Inserire la seguente frase: « Offerta di ......e/o quotazione di........» .
Riportare quanto di seguito indicato:
« L'adempimento di pubblicazione del prospetto [informativo/di quotazione] non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».
Nelle sollecitazioni indicate dall'art. 33, comma 2, del regolamento, riportare che il prospetto non è sottoposto a controllo preventivo da parte della CONSOB.
B) - Indice
C) - Avvertenze per l'investitore
Indicazione dei fattori di rischiosità generici o specifici che devono essere considerati dagli investitori prima di qualsiasi decisione di investimento, distinguendo quelli relativi all'emittente, all'ambiente in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. In particolare, a titolo esemplificativo, tali fattori di rischiosità o criticità possono riguardare:
- particolari assetti proprietari ed eventuali cambiamenti rilevanti degli stessi a seguito della sollecitazione;
- la particolare natura dell'attività dell'emittente, anche con riguardo ai nuovi settori di attività;
- i fattori che influenzano la gestione e la redditività operativa dell'emittente, la cui natura o il cui andamento assuma caratteristiche di particolare rischiosità;
- gli aspetti critici connessi ai paesi in cui la società opera;
- le condizioni concorrenziali;
- la scadenza di contratti, brevetti e marchi ovvero la dipendenza da concessioni o autorizzazioni particolarmente rilevanti per l'attività dell'impresa;
- la dipendenza da un limitato numero di fornitori, clienti o finanziatori;
- l'assenza di storia operativa;
- l'operatività con parti correlate;
- l'andamento gestionale operativo (andamento negativo della redditività operativa e netta negli ultimi esercizi);
- la posizione finanziaria dell'emittente, anche in relazione all'andamento stagionale dell'attività ovvero ad operazioni straordinarie;
- la regolamentazione relativa ai settori di attività;
- i procedimenti giudiziari pendenti;
- le eventuali passività potenziali;
- gli eventuali rischi derivanti da problematiche interne ed esterne all'azienda connesse con l'anno 2000;
- gli scostamenti significativi tra il prezzo della sollecitazione e il costo sostenuto, direttamente o indirettamente, da amministratori, dirigenti ovvero da parti correlate all'emittente in occasione di operazioni di compravendita intervenute di recente sulle azioni oggetto della sollecitazione e/o in relazione al prezzo di sottoscrizione e/o di esercizio di eventuali opzioni attribuite ai medesimi soggetti sulle azioni oggetto della sollecitazione;
- gli scostamenti significativi tra i moltiplicatori di mercato dell'emittente calcolati sulla base del prezzo di collocamento se indicato nel prospetto (ovvero dell'intervallo di prezzo massimo e minimo nelle sollecitazioni finalizzate alla quotazione) e quelli medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano e delle principali borse europee con l'indicazione delle società considerate;
- le difficoltà di disinvestimento, ove non sia prevista la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione in un mercato regolamentato e nel caso di assegnazione delle azioni per un quantitativo inferiore al lotto minimo negoziabile;
- la possibile assenza di liquidità sullo strumento finanziario oggetto della sollecitazione nel mercato regolamentato di trattazione;
- gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo sponsor;
- le particolari condizioni caratterizzanti la sollecitazione;
- gli eventuali vincoli alla disponibilità delle azioni;
- le particolari previsioni statutarie e le eventuali difformità dello statuto medesimo rispetto al Testo Unico.
Il paragrafo Avvertenze per l'investitore è da intendersi quale sintesi di più dettagliate analisi contenute altrove nel prospetto, a cui dovrà essere fatto espresso rinvio.
D) INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'EMITTENTE E DELL'OPERAZIONE
CLAUSOLE GENERALI
1) Il presente schema è meramente esemplificativo; dovranno pertanto essere inserite tutte le informazioni rilevanti e necessarie ai fini di una completa descrizione dell'emittente e dell'operazione, anche qualora detti elementi informativi non siano ricompresi tra quelli di seguito indicati.
2) Per ciascuno degli argomenti trattati nella sintesi dovrà essere inserito un rinvio al relativo capitolo di dettaglio all'interno del prospetto informativo.
* * *
Le informazioni sintetiche di seguito riportate devono essere esaminate congiuntamente a quelle più analitiche contenute all'interno del prospetto informativo.
Indicare i nominativi e/o le denominazioni dei soggetti che partecipano all'operazione nonché il ruolo rispettivamente svolto (ad es. emittente, proponente, responsabile del collocamento, sponsor, specialista, società di revisione, etc..).
D.1) L'emittente
Storia e attività dell'emittente:
1.1: - data di costituzione ed evoluzione dell'emittente e del gruppo; per le società di recente costituzione, nonché per quelle che hanno subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale descrivere tali eventi e collegarli con la presentazione nel prospetto informativo di schemi contabili pro-forma, in modo da rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'emittente quale si sarebbe configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso anche come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione nel periodo cui si riferiscono le informazioni presentate.
1.2 - rappresentazione grafica della struttura del gruppo facente capo all'emittente alla data del prospetto
1.3 - breve descrizione del business e dei settori di attività in cui opera l'emittente;
1.4 - ripartizione del fatturato dell'ultimo triennio per settori di attività e per area geografica, in forma tabellare;
1.5 - composizione percentuale del fatturato dei primi tre e dei primi dieci clienti, in forma tabellare;
1.6 - grado di autonomia gestionale da fornitori e finanziatori.
Evoluzione dell'attività:
1.7 - programmi futuri e strategie;
1.8 - indicazione sintetica, eventualmente in forma tabellare, degli investimenti effettuati e programmati correlati alla strategia di sviluppo dell'emittente.
D.2) L'offerta
Riportare, se del caso, gli estremi del provvedimento di quotazione nonché gli impegni assunti dall'emittente, dallo sponsor, dagli azionisti e/o da altri soggetti nei confronti della società di gestione del mercato.
Indicare:
- la natura dell'operazione, citando l'eventuale delibera di aumento di capitale;
- le suddivisioni dell'offerta globale individuando i destinatari delle stesse;
- indicazione dei soggetti incaricati del collocamento, raggruppati per categorie omogenee e funzioni svolte, ovvero indicazione che l'elenco degli stessi verrà comunicato con le modalità di cui all'art. 9 del regolamento;
- le modalità di determinazione e comunicazione del prezzo di offerta e l'entità dello sconto eventualmente stabilito per singole tranches della stessa;
- gli incentivi all'acquisto previsti per la sollecitazione;
- le principali informazioni inerenti lo svolgimento dell'offerta, quali, ad esempio:
le modalità di adesione e l'irrevocabilità di quest'ultima;
l'eventuale previsione del divieto di doppie sottoscrizioni , con le relative conseguenze in caso di violazioni;
la possibilità di chiusura anticipata, proroga, revoca o ritiro dell'offerta, con l'indicazione delle modalità e dei termini di comunicazione al pubblico di tali eventi;
l'eventuale previsione di un riparto;
- ove prevista, l'opzione di acquisto/sottoscrizione riservata agli investitori istituzionali;
- l'esistenza di accordi di lock-up;
- la stima del ricavato netto(3) dell'offerta per l'emittente, analizzato nelle principali destinazioni che ad esso si intende assegnare. Ove l'emittente non abbia specifici piani circa la destinazione del ricavato dell'offerta, devono essere indicate le motivazioni per le quali l'operazione viene effettuata. Se il ricavato dell'offerta è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo. Inoltre, ove si preveda che tali attività vengano acquisite da parti correlate, devono essere specificati i soggetti da cui le stesse saranno acquisite ed i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato dell'offerta venga destinato alla riduzione o alla estinzione di taluni debiti finanziari, indicare gli effetti economici e finanziari connessi con i minori oneri derivanti dalla riduzione dell'indebitamento.
Tabelle riassuntive
Azionariato
Fornire, sotto forma di tabella, l'indicazione dei soggetti che possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale, riportando per ciascuno di essi la percentuale di partecipazione e il numero di strumenti finanziari posseduti. Fornire inoltre le stesse informazioni con riferimento all'evoluzione dell'azionariato a seguito dell'offerta e dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto/sottoscrizione.
Indicare il soggetto controllante l'emittente ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.
Fornire indicazioni circa il mantenimento o l'eventuale modifica della posizione di controllo dell'emittente a seguito della sollecitazione.
Menzionare l'esistenza di patti parasociali sull'emittente rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico.
Calendario dell'operazione
Fornire sotto forma di tabella le date di:
- inizio e termine della sollecitazione;
- comunicazione del prezzo di offerta(4);
- comunicazione delle assegnazioni;
- pagamento;
- eventuale previsione di inizio delle negoziazioni.
Dati relativi all'operazione
Fornire sotto forma di tavola, ove disponibili, le seguenti informazioni:
- prezzo di offerta o range di prezzo;
- lotto minimo di negoziazione e/o sottoscrizione;
- controvalore del lotto minimo(5);
- controvalore totale dell'offerta(5);
- numero degli strumenti finanziari offerti, distinti tra quelli emessi e/o ceduti;
- percentuale del capitale sociale dell'emittente rappresentata dagli strumenti finanziari complessivamente offerti;
- percentuale dell'offerta pubblica rispetto all'offerta globale;
- ammontare del capitale sociale post-offerta e numero delle azioni post-offerta;
- ammontare numero di azioni oggetto dell'eventuale opzione d'acquisto/sottoscrizione riservata agli investitori istituzionali;
- percentuale del capitale sociale dell'emittente rappresentata dagli strumenti finanziari oggetto dell'offerta globale e dell'opzione di sottoscrizione.
D.3) Dati contabili e moltiplicatori
Fornire, per ciascuno degli ultimi tre esercizi, il c/economico e lo stato patrimoniale riclassificati del triennio, così come riportato nel capitolo IV, eventualmente sintetizzato(6);
Ove nel prospetto siano riportati bilanci pro-forma allo scopo di riflettere modifiche sostanziali intervenute nella struttura patrimoniale dell'emittente, anche gli schemi contabili suddetti devono essere riesposti pro-forma.
Qualora l'esposizione limitata agli ultimi tre esercizi non dovesse essere sufficiente per consentire la percezione esatta del ciclo economico dell'emittente, gli schemi contabili riclassificati ed i dati finanziari selezionati devono essere riferiti ad almeno i cinque esercizi precedenti, salvo che l'emittente non abbia un più breve periodo di esistenza.
Ove l'emittente rediga anche il bilancio consolidato di gruppo può omettere di presentare i propri dati individuali ove dichiari che questi non forniscano significative informazioni aggiuntive rispetto ai dati consolidati di gruppo.
Inoltre, ove nel prospetto sia inserita una situazione economica, patrimoniale e finanziaria infra annuale aggiornata, inserire schemi di c/economico e stato patrimoniale riclassificati consolidati aggiornati con riferimento a tale periodo interinale e i medesimi devono essere posti a confronto con i dati relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, ove disponibili. Motivare il mancato inserimento del confronto. Il confronto potrà essere comunque richiesto se ritenuto essenziale.
Indicare la valorizzazione del capitale economico dell'emittente secondo le valutazioni fornite dallo sponsor nel documento di valutazione.
Inoltre dovranno essere inseriti i dati in merito a:
INDUSTRIALI ED ALTRE
Cash flow
Posizione/esposizione finanziaria netta
Numero di azioni, rettificato per riflettere le variazioni del capitale sociale nel periodo considerato
Dividendi per azione (o strumento finanziario rappresentativo del capitale)
Risultato operativo per azione
Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi tre esercizi) per azione(7)
Risultato netto per azione
Cash flow per azionePatrimonio netto per azione
Moltiplicatori di prezzo quali Price/Earning, Price/cash flow, Price/book value, dell'emittente e dei comparables calcolati sulla base del prezzo di offerta, se indicato nel prospetto informativo, ovvero del range di prezzo o dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente(8)
Capitalizzazione ante offerta della società (calcolata sulla base del prezzo di offerta, del range di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente)(8)
Grandezze significative (es. volumi, ordinativi, prezzi, ecc.) ovvero fattori chiave che possono incidere sulla gestione
Numero dei dipendenti distinto tra Italia ed estero
BANCHE
Patrimonio di vigilanza base (tier 1) e totale (total capital)Free capital
Coefficiente di solvibilità a confronto con il valore minimo di vigilanza
Sofferenze lorde
Sofferenze nette
Incagli lordi
Rettifiche di valore sui crediti
Numero di azioni, rettificato per riflettere le variazioni del capitale sociale nel periodo considerato
Dividendi per azione (o strumento finanziario rappresentativo del capitale)
Risultato lordo di gestione per azione
Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi tre esercizi) per azione(9)
Risultato netto per azione
Patrimonio netto per azione
Moltiplicatori di prezzo quali Price/Earning, Price/cash flow, Price/book value, dell'emittente e dei comparables calcolati sulla base del prezzo di offerta, se indicato nel prospetto, del range di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente)(10)
Capitalizzazione ante offerta della società (calcolata sulla base del prezzo di offerta, se indicato nel prospetto, del range di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente)(10)Grandezze significative (es. volumi, tassi, ecc.) ovvero fattori chiave che possono incidere sulla gestione
Numero dei dipendenti distinto tra Italia ed estero
ASSICURAZIONI
Totale riserve tecniche netteRaccolta indiretta
Embedded e appraisal value (fornire al riguardo note metodologiche sul calcolo e sul significato)
Numero di azioni, rettificato per riflettere le variazioni del capitale sociale nel periodo considerato
Dividendi per azione (o strumento finanziario rappresentativo del capitale)
Risultato della gestione tecnica per azione
Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi tre esercizi) per azione(11)
Risultato netto per azione
Patrimonio netto per azione
Moltiplicatori di prezzo quali Price/Earning, Price/cash flow, Price/book value, dell'emittente e dei comparables calcolati sulla base del prezzo di offerta, se indicato nel prospetto, del range di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente(12)
Capitalizzazione ante offerta della società calcolata sul prezzo di offerta, se indicato nel prospetto, del range di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente minimo e massimo di offerta(12)
Grandezze significative (es. volumi, tariffe, premi incassati, ecc.) ovvero fattori chiave che possono incidere sulla gestione
Numero dei dipendenti distinto tra Italia ed estero
* * *
Ove i dati sopra esposti non appaiano significativi, in luogo di essi devono essere forniti ulteriori dati per azione e moltiplicatori di prezzo ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza dell'emittente.
In calce a detta tabella dovranno essere poi indicati gli eventuali elementi che incidono sulla comparabilità ed intellegibilità dei dati esposti.
Riportare i rilevi ed i richiami di informativa dei revisori nonché notizie in merito all'esistenza della confort- letter sugli eventuali dati pro-forma.
Inserire, ove ne ricorrano i presupposti, tabelle rappresentative dell'andamento recente (dati trimestrali, ove disponibili) confrontati con l'analogo dato dell'esercizio precedente e fornire indicazioni circa le ragionevoli previsioni dei risultati dell'esercizio in corso.
Per le società con risultati storici in perdita, indicare l'anno in cui secondo gli obiettivi dell'emittente possa essere raggiunto il punto di pareggio (break even) a livello di risultato netto di esercizio civilistico e consolidato dell'emittente, fatturato e investimenti corrispondenti, nonché le principali assunzioni alla base di tali dati.
Fornire, infine, la posizione finanziaria netta dell'emittente a data non anteriore a 60 gg. rispetto a quella del prospetto.
SEZIONE PRIMA - Informazioni relative all'emittente gli strumenti finanziari
E) I - Informazioni concernenti
l'attività dell'emittente(13)
1.1 - Storia ed evoluzione dell'attività
Descrizione degli eventi di rilievo che hanno caratterizzato lo sviluppo recente dell'attività, tenendo conto, tra l'altro, delle seguenti informazioni:
- data di costituzione nonché cenni sull'attività originariamente svolta;
- natura ed effetti di ogni importante operazione di ristrutturazione interessante l'attività e la configurazione dell'emittente o del gruppo ad essa facente capo;
- significative acquisizioni o dismissioni di attività;
- cambiamenti nelle modalità di gestione degli affari, ovvero nelle tipologie dei prodotti o dei servizi offerti;
- cambiamenti della denominazione sociale;
- eventuali interruzioni di attività rilevanti per gli effetti sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente;
- natura ed effetti di eventuali procedure concorsuali che hanno interessato l'emittente o sue controllate significative.
1.2 - Descrizione dell'attività
Fornire - ove significative - le informazioni di seguito indicate, utili per l'apprezzamento del valore dell'emittente, tramite l'analisi dell'attività da esso svolta, in rapporto ai più significativi settori e mercati. Evidenziare e commentare i "fattori chiave", interni ed esterni all'azienda, che incidono sulla gestione.
1.2.1 - Descrizione dell'attività dell'emittente nei principali settori e mercati, con indicazione delle più significative categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attività ed alla recente evoluzione dell'attività produttiva e di vendita
1.2.2 - Indicazione per gli ultimi tre esercizi della ripartizione dell'importo netto del volume di affari secondo i principali settori di attività e mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali settori e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti. Le modalità di identificazione dei settori di attività e delle aree geografiche devono essere conformi a quelle indicate nell'International Accounting Standard (IAS) n. 14 « Reporting Financial Information by Segment», emanato dall'International Accounting Standards Committee (IASC)(14).
1.2.3 - Commentare l'andamento del portafoglio ordini nel periodo considerato e a data recente.
1.2.4 - Descrivere i canali di vendita utilizzati, evidenziando eventuali metodi speciali di vendita seguiti, quali le vendite con pagamento rateale.
1.2.5 - Evidenziare l'eventuale mancanza di autonomia gestionale dell'emittente rispetto al gruppo di appartenenza del medesimo. Fornire informazioni sul grado di dipendenza dell'emittente da clienti, fornitori e finanziatori, ove rilevanti.
1.2.6 - Descrizione delle minacce/opportunità che derivano dall'evoluzione dei prodotti e servizi venduti nonché dalle tecnologie utilizzate dall'azienda.
1.2.7 - Descrizione sintetica delle caratteristiche dei settori di appartenenza, con particolare riguardo alla domanda, all'offerta, all'import/export, alla struttura della produzione, dell'approvvigionamento e della distribuzione.
1.2.8.- Evidenziare e commentare i principali fattori macro e micro-economici che possono condizionare l'attività dell'emittente.
1.2.9 - Descrivere eventuali fenomeni di stagionalità che caratterizzano i principali settori di attività.
1.2.10 - Fornire una descrizione dei rischi di mercato (rischio di tasso, di cambio, connessi ai prezzi delle materie prime ecc.) a cui è esposta l'attività dell'emittente, precisando le modalità, le strategie, gli obiettivi e gli strumenti utilizzati per la gestione di tali rischi nonché i prevedibili mutamenti di indirizzo in ordine a dette modalità e strategie. Ove l'emittente utilizzi contratti a termine, anche derivati ( forward e future, options, swap, ecc.), per finalità diverse da quelle di copertura, fornire anche un' analisi dei rischi di mercato ad essi correlati, indicando i potenziali effetti economico-finanziari connessi a cambiamenti delle variabili di mercato.
1.2.11 - Descrizione delle fonti e della disponibilità delle materie prime utilizzate dall'emittente, fornendo indicazioni sull'andamento medio annuo degli ultimi tre/cinque anni e sulla volatilità dei relativi prezzi.
1.2.12 - Fornire indicazioni sull'andamento medio annuo degli ultimi tre/cinque anni dei prezzi dei prodotti e dei servizi venduti e sulla volatilità di tali prezzi.
1.2.13 - Ove rilevante, descrizione sintetica del quadro normativo che disciplina l'attività dell'emittente ed evidenziazione degli effetti derivanti da eventuali modifiche in corso di realizzazione della normativa di riferimento.
1.2.14 - Descrivere il posizionamento competitivo dell'emittente, precisando le grandezze sulla base delle quali esso è valutato nonché le fonti statistiche utilizzate.
1.2.15 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali e finanziari, marchi, concessioni, autorizzazioni ovvero nuovi processi di fabbricazione, se rilevanti per l'attività e/o la redditività dell'emittente.
1.2.16 - Per le società o enti che hanno beni gratuitamente devolvibili, indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle relative concessioni.
1.2.17 - Per le società o enti esercenti attività mineraria di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento; indicazione circa la durata e le condizioni principali delle concessioni di sfruttamento nonché delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.
1.2.18 - Fornire informazioni sulle operazioni intervenute negli ultimi tre esercizi sino alla data del prospetto ovvero già decise dagli organi competenti ma da effettuare, tra l'emittente e parti correlate(15), secondo le modalità di rappresentazione previste dall' International Accounting Standard (IAS) n.24 « Related Party Disclosure», emanato dall'International Accounting Standards Committee (IASC) e comunque almeno le seguenti indicazioni:
- natura, principali caratteristiche, ammontare e condizioni delle operazioni commerciali(16) o finanziarie che abbiano un effetto significativo per l'emittente, nonché di ogni operazione straordinaria per la sua natura o per le relative condizioni avente ad oggetto beni, servizi, immobilizzazioni materiali o immateriali, di cui sia stata parte l'emittente o società da essa controllata. Tali operazioni possono essere se del caso aggregate secondo il principio di significatività, così da permettere un'adeguata comprensione dei loro effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo eventualmente a questa facente capo;
- grado di correlazione delle controparti con cui sono intervenute le suddette operazioni;
- importo dei prestiti ancora in corso concessi ovvero ricevuti dall'emittente, dalla società controllante o da società controllate nonché delle garanzie costituite dall'emittente e dalle predette società a favore di parti correlate. Al riguardo deve comunque essere fornito: il più elevato ammontare di finanziamenti concessi a tali soggetti nel periodo considerato, l'importo a data recente dei finanziamenti, l'indicazione della natura dei prestiti e delle operazioni in relazione alle quali essi sono stati assunti nonché le relative condizioni finanziarie.
- motivazioni economiche dei rapporti commerciali o finanziari con parti correlate, soprattutto in presenza di operazioni atipiche o inusuali.
1.2.19 - Programmi futuri e strategie
Precisare i programmi futuri e fornire l'indicazione degli obiettivi prioritari di medio e lungo termine cui l'emittente informa la propria gestione, quali ad esempio, quelli attinenti la produzione, l'organizzazione commerciale ed amministrativa, la tecnologia impiegata. Indicare, altresì, le eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni eventualmente già deliberate anche con riferimento al mantenimento della forza lavoro della società e delle sue controllate.
1.3 - Patrimonio immobiliare, impianti e attrezzature
1.3.1 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume di affari o alla produzione). Tale descrizione deve comprendere l'indicazione della capacità produttiva degli impianti e delle produzioni alle quali essi sono destinati.
1.3.2 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.
1.4 - Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni fornite ai
punti da 1.2 a 1.3.
1.5 - Descrizione della struttura organizzative del gruppo di cui l'emittente, eventualmente, fa parte
Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, breve descrizione del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito, con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.
Fornire un elenco delle principali società consociate(17)(denominazione, percentuale di partecipazione, e, se differente, percentuale dei diritti di voto posseduta).
Fornire informazioni, in particolare, in merito alle società consociate(18) che eventualmente gestiscano, nell'ambito del gruppo, aree di attività analoghe o connesse a quelle dell'emittente. A tal fine potrà essere fornita una rappresentazione grafica del gruppo di appartenenza.
1.6 - Altre informazioni
1.6.1 - Responsabili chiave e personale(19):
a) responsabili chiave, evidenziando il relativo ruolo e le eventuali deleghe;
b) organigramma funzionale con posizionamento dei responsabili chiave e numero di persone per ogni funzione;
c) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;
d) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).
1.6.2 - Investimenti:
- ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);
- ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.), ripartizione geografica (nel paese ove ha sede l'emittente e all'estero) di tali investimenti e forme di finanziamento adottate per la loro copertura;
- principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese), ripartizione geografica di tali investimenti (nel paese ove ha sede l'emittente e all'estero) e forme di finanziamento;
- ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).
1.6.3 - Politica di ricerca e sviluppo
Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purché basate su elementi concreti).
1.6.4 - Procedimenti giudiziari ed arbitrali
Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.
1.6.5 - Posizione fiscale:
a) ultimo esercizio definito;
b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio d'esercizio;
c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;
d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la società fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.
1.7 - Informazioni sul gruppo facente capo all'emittente
Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1.1 a 1.6 dovranno essere fornite anche per il gruppo. All'uopo potranno essere fatti appositi rinvii alle eventuali informazioni contenute, al riguardo, in altra parte del prospetto.
A tal fine dovrà essere anche fornita una rappresentazione grafica della struttura del gruppo facente capo all'emittente alla data del prospetto.
F) II - Informazioni relative agli organi sociali
2.1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo nonché delle eventuali deleghe attribuite.
2.2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.
(*) 2.3 - Se l'emittente è una società fondata da meno di cinque anni, indicazione per i soci fondatori del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.
(*) 2.4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
2.5 - Direttore generale e principali dirigenti:(20) nome, luogo e data di nascita, anzianità di servizio presso l'emittente e il gruppo ad esso facente capo.
2.6 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dal direttore generale, dai soci fondatori e dai soci accomandatari al di fuori della società o dell'ente, allorché abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.
2.7 - Compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per l'ultimo esercizio chiuso, dall'emittente, dalle società direttamente o indirettamente controllate, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale ed al direttore generale (distinguendo per ciascun nominativo i compensi destinati dall'emittente da quelli destinati dalle altre società suddette).
2.8 - Numero e categorie di strumenti finanziari - ivi incluse eventuali stock options attribuite - dell'emittente o di società da esso controllate detenuti direttamente o per il tramite di società fiduciarie ovvero per interposta persona dai membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale e dal direttore generale, dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori; eventuali opzioni conferite a tali soggetti sugli strumenti finanziari dell'emittente stesso o di società controllate (distinguendo per ciascun nominativo il numero degli strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio precedente, il numero degli strumenti finanziari acquistati, il numero degli strumenti finanziari venduti e il numero degli strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio in corso).
2.9 - Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei componenti del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale e del direttore generale in operazioni straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente o da società da esso controllate durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attività normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni, ecc. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni. All'uopo potrà essere effettuato un apposito rinvio al cap. I, par. 1.2.18.
2.10 - Interessi dei dirigenti rispetto all'emittente ed al gruppo ad esso facente capo.
2.11 - Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla società controllante o da società controllate ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale ed al direttore generale, nonché delle garanzie costituite dall'emittente e dalle predette società a favore di tali soggetti. All'uopo potrà essere effettuato un apposito rinvio al cap. I, par. 1.2.18.
G) III - Informazioni relative agli assetti proprietari
3.1 - Indicazione dei soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni soggetto dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di strumenti finanziari posseduti (distinguendo tra le varie categorie di strumenti finanziari).
3.2 - Descrizione dell'azionariato risultante a seguito dell'offerta, ovvero, nelle offerte finalizzate alla quotazione, indicazione che detta informazione sarà comunicata alla Consob ed al pubblico con l'avviso previsto all'art. 9 del presente regolamento.
3.3 - Indicazione dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Indicazione della natura del controllo esercitato da tale soggetto. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.
Indicazione, nei casi in cui la situazione definitiva dell'azionariato risultante a seguito dell'offerta non sia disponibile, delle intenzioni del soggetto controllante in ordine al mantenimento della propria posizione.
3.4 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza, di patti in qualsiasi forma stipulati aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto ovvero che istituiscono obblighi o facoltà di comunicazione per l'esercizio del medesimo anche in società controllanti l'emittente, che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse, che prevedono l'acquisto delle azioni e dei predetti strumenti o che comunque hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto dell'influenza dominante sulla società. Indicazione delle principali clausole dell'accordo se lo stesso conferisce il controllo singolarmente a un partecipante ovvero complessivamente agli aderenti. Eventuale rinvio agli estratti dei suddetti accordi gia' pubblicati o inseriti in appendice.
H) IV - Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente (21)
4.1 - Stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi agli ultimi tre esercizi(22), presentati sotto forma di tabella comparativa. Il criterio di riclassificazione scelto dovrà in ogni caso garantire l'agevole riconducibilità delle voci rispetto a quelle previste dalla vigente normativa applicabile ai conti annuali dell'emittente(23). Analogamente la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale quale emerge dai suddetti prospetti dovrà risultare strettamente coerente con quella desumibile dai conti annuali pubblicati.
4.2 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.
4.3 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi tre esercizi.
4.4 - Fornire un commento - redatto secondo i criteri dell'analisi finanziaria - all'andamento gestionale dell'emittente negli ultimi tre esercizi, sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, effettuando le opportune correlazioni con l'andamento dei "fattori chiave" descritti nel cap. I del presente schema. Tale commento dovrà includere, ove possibile, un confronto tra i principali indicatori economico-patrimoniali dell'emittente e quelli riferiti al settore in cui lo stesso opera, precisando le fonti da cui questi ultimi sono stati tratti.
Le informazioni richieste dal presente punto e dai punti 4.4.1 e 4.4.2 devono essere fornite, per ogni settore e/o area geografica di attività, sulla base delle modalità di rappresentazione indicate nel International Accounting Standard (IAS) n.14 Reporting Financial Information by Segment (24) (25).
4.4.1 - Nell'analisi dell'andamento economico dovranno essere evidenziate in sintesi, tra l'altro, le ragioni sottostanti alle variazioni intervenute in ciascun esercizio considerato nelle componenti di reddito più significative, nei limiti necessari a consentire una chiara e completa comprensione dell'evoluzione economica della gestione sociale nel periodo preso in considerazione. In particolare, l'analisi in questione deve, tra l'altro, riguardare:
- l'evoluzione del fatturato, indicando le variazioni attribuibili a cambiamenti nei prezzi (descrivendo l'impatto dell'inflazione ove significativo) e nei volumi venduti, all'introduzione di nuovi prodotti nonché, per la quota di fatturato realizzato nei Paesi diversi dall'area Euro, all'andamento dei cambi;
- l'evoluzione dei costi di acquisto delle materie prime, indicando le variazioni attribuibili, rispettivamente, a cambiamenti nei prezzi (descrivendo l'impatto dell'inflazione ove significativo) ed ai volumi, a nuove materie prime utilizzate nonché, per la quota di acquisti realizzati all'estero, all'andamento dei cambi;
- l'andamento della gestione finanziaria, indicando l'incidenza del relativo risultato sul reddito operativo netto;
- l'importanza delle componenti straordinarie di reddito;
- l'evoluzione dell'incidenza delle imposte sul risultato lordo, riportando i fattori che hanno determinato un'incidenza diversa rispetto all'aliquota teorica applicabile alla società;
- l'evoluzione dell'incidenza del risultato operativo lordo, del risultato operativo netto, del risultato ordinario e del risultato netto sul valore della produzione.
4.4.2 - Nell'analisi dell'andamento patrimoniale e finanziario dovranno essere evidenziate, tra l'altro, le ragioni sottostanti alle variazioni intervenute in ciascun esercizio considerato nelle singole voci dello stato patrimoniale, nei limiti necessari a consentire una chiara e completa comprensione dell'evoluzione della situazione finanziaria della società nel periodo preso in esame. In particolare, l'analisi in questione deve, tra l'altro, riguardare:
- l'equilibrio finanziario dell'emittente;
- l'evoluzione del capitale circolante netto, considerato nelle sue componenti principali correlate alle variabili economiche che lo generano;
- l'evoluzione dei cash flow generati dalla gestione corrente, dall'attività d'investimento e da quella di finanziamento, evidenziando l'eventuale influenza sugli stessi determinata dalla stagionalità dell'attività aziendale;
- l'evoluzione della posizione finanziaria netta dell'emittente. A tal fine deve essere fornito un prospetto di analisi dell'evoluzione della posizione finanziaria netta negli ultimi tre esercizi, distinguendo le relative componenti a breve e a medio e lungo termine. Ove la situazione finanziaria sia influenzata da fenomeni di stagionalità, indicare, inoltre, l'indebitamento finanziario netto (a breve ed a medio e lungo termine) medio dell'esercizio e la punta massima da esso raggiunta;
- la politica di indebitamento e di gestione della tesoreria della società, con particolare riguardo al profilo temporale, alle valute e alle tipologie di tassi di interesse scelti. Fornire, al riguardo, una descrizione delle fonti finanziarie esterne ed interne della società, indicando le fonti allo stato non utilizzate e come la società intende finanziare eventuali future espansioni dell'attivo circolante e gli investimenti in immobilizzazioni pianificati.
4.5 - Principi contabili adottati nella redazione dei bilanci d'esercizio. Evidenziare, comunque, eventuali variazioni dei principi contabili adottati rispetto a ciascun periodo di confronto.
4.6 - Analisi della composizione delle principali voci contenute nei documenti di cui ai punti 4.1 e 4.2. In tale ambito, ove necessario, fornire note esplicative idonee a consentire la riconducibilità dei dati riportati al punto 4.1, rispetto ai corrispondenti dati riportati nei conti annuali dell'emittente.
4.6.1 - Evidenziare gli ammontari delle differenze cambio, relative agli elementi monetari denominati nelle valute aderenti alla Moneta Unica Europea, imputate al conto economico ed allo stato patrimoniale nonché delle relative voci nelle quali le stesse sono state registrate; indicare, inoltre, l'ammontare dei costi connessi con la transizione all'EURO registrati rispettivamente nel conto economico e nello stato patrimoniale.
4.7 - Rispetto al momento della pubblicazione del prospetto non devono essere trascorsi più di diciotto mesi (546 giorni) dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali approvati dall'assemblea e pubblicati.
4.8 - A seconda del tempo trascorso dalla data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato dall'assemblea e pubblicato e la data di pubblicazione del prospetto informativo, inserire nel prospetto i seguenti ulteriori dati:
> 135 gg > 226 gg > 273 gg > 318gg > 410 gg > 455 gg > 500gg > 15.5.X0 > 15.8.X0 > 30.9.X0 > 15.11.X0 > 15.02.X1 > 31.3.X1 > 15.5.X1 I trimestrale
X0II trimestrale
X0Semestrale
X0Semestrale
X0+
III trimestrale
X0Semestrale
X0+
IV trimestrale
X0Progetto di
bilancio
X1Progetto di
bilancio
X1+
I trimes. X1
(I riferimenti alle date sono a puro titolo di esempio ed hanno riguardo al caso di una società che abbia l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare)
I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli amministratori secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3D del presente regolamento.
Qualora non disponibili, essi potranno essere sostituiti dalle principali grandezze economico-patrimoniali e finanziarie relative almeno all'ultimo trimestre trascorso. In particolare, dovranno risultare: i) il volume d'affari ed il risultato derivante dall'attività operativa, nonché le componenti negative e positive di reddito, anche aggregate secondo criteri di significatività, che hanno contribuito a tale risultato operativo (26) ii) la posizione finanziaria netta tramite la separata indicazione delle componenti attive e passive, suddivise tra poste a breve e medio termine (27). I dati economici sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento ed al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre. Sono altresì forniti confronti con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente.
I dati semestrali dovranno contenere le informazioni previste dal punto 4.1 al punto 4.6 con riferimento almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, confrontate con quelle relative al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Ove la situazione patrimoniale ed il conto economico relativi al predetto periodo siano stati verificati da una società di revisione, inserire un rinvio alla relazione contenente le conclusioni del revisore riportata nelle Appendici.
Qualora sia inserito il progetto di bilancio, non ancora approvato dall'Assemblea, esso dovrà essere accompagnato dalla relazione della società di revisione.
4.9 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati fornire:
a) le informazioni di cui ai punti da 4.1 a 4.8.2 riferite ai conti consolidati di gruppo. Le informazioni di cui al punto 4.5 devono riguardare anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede); inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;
b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi.
L'emittente, ove rediga il bilancio consolidato di gruppo, può omettere i dati individuali di cui ai punti da 4.1 a 4.8.2 ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove l'emittente dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.
4.10 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati, devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici, patrimoniali e finanziari con le società del gruppo medesimo.
4.11 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stesso.
In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico dello stesso, oppure, nel caso di un gruppo, allorché il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.
In particolare, le sopra richieste informazioni dovranno essere le seguenti:
a) denominazione e sede sociale dell'impresa;
b) settore di attività;
c) capitale sottoscritto;
d) frazione di capitale detenuta;
e) riserve;
f) importo netto del volume di affari;
g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie(28) dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;
h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;
i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;
l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio dalle azioni o quote detenute;
m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;
n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.
Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.
Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle lettere da e) a g) qualora l'impresa in cui la partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.
4.12 - Indicazione, per le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dall'emittente non comprese tra quelle indicate al precedente punto: della denominazione e della sede sociale, del numero di strumenti finanziari che le rappresentano, del valore attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato uno specifico rinvio al documento corrispondente.
4.13. Dati economici /patrimoniali e finanziari pro-forma
4.13.1.1 - Per le società di recente costituzione, nonché per quelle che hanno subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale, le informazioni di cui ai punti da 4.1 a 4.12, ove applicabili, devono essere redatte su base pro-forma, in modo da rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'emittente quale si sarebbe configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso anche come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione nel periodo a cui esse si riferiscono.
4.13.1.2 - In ogni caso dovrà essere fornita anche una rappresentazione pro-forma ove sia noto che la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'emittente è destinata a modificarsi significativamente per operazioni già deliberate ancorché non eseguite.
4.13.2 - Illustrare lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi dati pro-forma e le rettifiche pro-forma apportate.
4.13.3 - Inserire un rinvio alla documentazione riportata in appendice per quanto attiene alla relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma, contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.
I) V - Informazioni relative all'andamento recente ed alle prospettive dell'emittente
5.1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, ovvero dopo la chiusura del semestre, ovvero dopo la data cui si riferisce l'ultima relazione trimestrale eventualmente pubblicata nel prospetto, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.
5.2 - Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo.
5.2.1 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato. In particolare:
5.2.1.1 - Nelle ipotesi di società manifatturiere e commerciali:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b) ed evoluzione della struttura finanziaria.
5.2.1.2 - Nelle ipotesi di banche:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;
c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).
5.2.1.3 - Nelle ipotesi di imprese di assicurazione:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;
c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).
5.2.2 - In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso. Tale previsione - tenuto anche conto di quanto evidenziato ai sensi della lettera c) del punto precedente - dovrà risultare adeguatamente motivata. Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici della società emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima società.
5.2.3 - Ove vengano forniti dati di stima relativi all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio, ovvero dati previsionali(29) concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri - che in ogni caso non potranno superare i tre esercizi - i dati elaborati sono corredati dalla sintesi degli elementi positivi e negativi che hanno contribuito alla loro determinazione. Inoltre, in relazione ai dati previsionali occorre fornire una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.
5.2.4 - Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati da apposita relazione della società di revisione contenente il giudizio della stessa in merito alla adeguatezza delle assunzioni adottate ed alla congruità delle previsioni rispetto a dette assunzioni.
5.2.5 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 dovranno essere fornite per il gruppo.
L) VI - Informazioni di carattere generale sull'emittente e sul capitale sociale
6.1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.
6.2 - Sede sociale, sede amministrativa principale.
6.3 - Estremi dell'atto costitutivo.
6.4 - Durata dell'emittente.
6.5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.
6.6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.
6.7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.
6.8 - Indicazione della conformità o meno dello statuto sociale alle prescrizioni del Testo Unico.
6.9 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) degli strumenti finanziari che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di strumenti finanziari emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili). Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura degli strumenti finanziari non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.
6.10 - Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre anni.
6.11 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di richiesta di quotazione e/o offerta ovvero di altre categorie di strumenti finanziari rappresentativi del capitale.
6.12 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:
• l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione degli strumenti finanziari o di scadenza dell'impegno o della delega;• le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;
• le condizioni e le modalità di emissione degli strumenti finanziari corrispondenti a detto capitale.
(*) 6.13 - Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni d'acquisto o di sottoscrizione, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.
(*) 6.14 - Indicazione dell'esistenza di quote non rappresentative del capitale, con precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.
6.15 - Partecipazioni attuali e/o previste dei dipendenti al capitale o agli utili, indicando l'eventuale fonte contrattuale o statutaria da cui tali diritti derivano.
(*) 6.16 - Condizioni previste dallo statuto per la modifica del capitale e dei diritti delle diverse categorie di strumenti finanziari, qualora siano più restrittive delle disposizioni di legge.
6.17 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri strumenti finanziari rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.
6.18 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri strumenti finanziari rappresentativi del capitale, fornendo in particolare:
• il residuo numero di strumenti finanziari da acquistare;
• la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;
• il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.
SEZIONE II - Informazioni relative agli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e/o della quotazione
M) VII - Informazioni relative agli strumenti finanziari
7.1 - Descrizione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione. In particolare: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sull'intero capitale sociale e sulla categoria di appartenenza.
7.2 - Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, con particolare riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio.
Termine di prescrizione dei dividendi ed indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.
7.3 - Decorrenza del godimento.
7.4 - Regime fiscale.
7.5 - Regime di circolazione.
7.6 - Eventuali limitazioni alla libera disponibilità degli strumenti finanziari da parte dei sottoscrittori e/o acquirenti imposte dalle condizioni di emissione.
(*) 7.7 - Se strumenti finanziari della stessa categoria sono già trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali strumenti finanziari determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.
(*) 7.8 - Nel caso di quotazione/sollecitazione inerenti strumenti finanziari emessi da meno di due anni in occasione di un'operazione di fusione, di scissione, di costituzione di una nuova società, di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa, di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di conferimenti in natura, indicazione del fatto che i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni sono disponibili per il pubblico nei luoghi di cui alla successiva lettera S.
7.9 - Effetti di diluizione, calcolati come differenza tra il prezzo di offerta per azione e il patrimonio netto per azione quale risulta dall'ultimo bilancio di esercizio.
7.10 - Analizzare l'effetto eventuale di diluizione nell'ipotesi di mancata sottoscrizione dei diritti di opzione.
N) VIII - Informazioni relative a recenti operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o per i quali si richiede la quotazione
8.1 - Qualora non siano state oggetto di un prospetto informativo o di quotazione, informazioni riguardanti l'emissione e/o il collocamento degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione, quando l'emissione e/o il collocamento hanno avuto luogo nei dodici mesi precedenti la stessa:
a) ammontare totale dell'emissione e/o della cessione e del collocamento e numero degli strumenti finanziari che sono stati emessi e/o ceduti ovvero che sono stati collocati, eventualmente suddivisi per categorie;
b) indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati emessi e/o sono stati collocati, con indicazione dei relativi estremi;
c) modalità, termini e condizioni di esercizio degli eventuali diritti di opzione o di sottoscrizione, negoziabilità di tali diritti e sorte dei diritti non esercitati;
d) indicazioni in ordine alla limitazione o esclusione del diritto di opzione e, qualora sia rilevante, indicazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione e dei motivi della limitazione o della esclusione di tale diritto; nonché, quando la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione va a favore di persone determinate, indicazione di esse;
e) se l'emissione o il collocamento sono stati fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti;
f) data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento degli strumenti finanziari;
g) prezzo di sottoscrizione, di cessione o di collocamento, con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente;
h) modalità e termini di pagamento del prezzo, anche con riferimento alla liberazione delle azioni non interamente liberate;
i) modalità e termini di consegna degli strumenti finanziari;
l) indicazione dei soggetti che hanno effettuato il collocamento, hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, ne hanno garantito il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte degli strumenti finanziari eventualmente non collocati;
m) indicazione o stima dell'ammontare complessivo delle spese relative all'operazione di emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello;
n) stima del ricavato netto della sollecitazione per l'emittente, analizzato nelle principali destinazioni che ad esso si intende assegnare. Ove l'emittente non abbia specifici piani circa la destinazione del ricavato della sollecitazione, devono essere indicate le motivazioni per le quali l'operazione viene effettuata. Se il ricavato della sollecitazione è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo. Inoltre, ove si preveda che tali attività vengano acquisite da parti correlate, devono essere specificati i soggetti da cui le stesse saranno acquisite ed i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato della sollecitazione venga destinato alla riduzione o alla estinzione di taluni debiti finanziari, indicare gli effetti economici e finanziari connessi con i minori oneri derivanti dalla riduzione dell'indebitamento.
8.2 - Indicazione per l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso:
a) delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio fatte da terzi sulle azioni o quote rappresentative del capitale dell'emittente;
b) delle offerte pubbliche di scambio fatte dall'emittente sulle azioni o quote rappresentative del capitale di un'altra società o ente.
Relativamente a dette offerte dovranno essere indicati il prezzo o le condizioni di cambio ed il relativo risultato.
8.3 - Se in prossimità del periodo di quotazione o di sollecitazione degli strumenti finanziari vengono sottoscritti o collocati privatamente strumenti finanziari della stessa categoria o viene deliberata l'emissione di strumenti finanziari della stessa o di altre categorie in vista del loro collocamento pubblico o privato, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonché il numero e le caratteristiche degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.
SEZIONE III - Informazioni riguardanti la sollecitazione
O) IX - Informazioni riguardanti l'offerente
9.1 - Denominazione e forma giuridica ovvero nome e cognome dell'offerente.
9.2 - Sede sociale, sede amministrativa principale o domicilio.
9.3 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) degli strumenti finanziari che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di strumenti finanziari emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura degli strumenti finanziari non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie).
9.4 - Indicazione dei soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni soggetto dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di strumenti finanziari posseduti (distinguendo tra le varie categorie di strumenti finanziari).
9.5 - Indicazione dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Indicazione della natura del controllo esercitato da tale soggetto.
9.6 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.
(*) 9.7 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
9.8 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati il bilancio relativo all'ultimo esercizio, la relazione semestrale ed il bilancio consolidato eventualmente redatti nonché i documenti relativi all'offerente che i redattori del prospetto dichiarano di mettere a disposizione del pubblico.
P) X - Informazioni riguardanti i collocatori
10.1 - Indicazione del responsabile del collocamento. Elenco degli intermediari incaricati del collocamento, raggruppati per categorie omogenee e funzioni svolte ovvero, nei casi di sollecitazione finalizzata alla quotazione, quando tale informazione non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto, indicazione che detto elenco verrà comunicato alla Consob ed al pubblico con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento. Qualora la sollecitazione venga effettuata contestualmente ad un collocamento riservato ad investitori istituzionali, indicazione del coordinatore dell'offerta globale nonché del coordinatore del collocamento riservato medesimo.
Q) XI - Informazioni riguardanti la sollecitazione
11.1 - Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione e numero degli strumenti finanziari che sono o saranno emessi e/o ceduti eventualmente suddivisi per categorie. Nel caso in cui la sollecitazione sia effettuata contestualmente ad un collocamento riservato ad investitori istituzionali, indicazione del quantitativo che verrà complessivamente collocato nonché di quello riservato alla sollecitazione. Qualora, nelle sollecitazioni finalizzate alla quotazione, dette informazioni non siano disponibili, indicazione che le stesse verranno comunicate alla Consob ed al pubblico con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento.
(*) 11.2 - Nel caso di offerta di vendita, indicazione che l'offerente ha la titolarità e piena disponibilità degli strumenti finanziari ed indicazione del soggetto (società di gestione accentrata o intermediario autorizzato) presso il quale gli stessi saranno messi a disposizione per tutta la durata della sollecitazione.
11.3 - Delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi e/o ceduti, con indicazione dei relativi estremi.
11.4 - Destinatari della sollecitazione, e, ove previsto, del collocamento riservato ad investitori istituzionali, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi.
(*) 11.5 - Indicazioni in ordine alla limitazione o esclusione del diritto di opzione e, qualora sia rilevante, indicazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione e dei motivi della limitazione o della esclusione di tale diritto.
11.6 - Se l'emissione o il collocamento complessivo saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.
11.7 - Indicazione del periodo di adesione, nonché dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata dello stesso. Indicazione della facoltà di revocare, ritirare o prorogare l'offerta, nonché delle condizioni a cui dette facoltà sono eventualmente subordinate. Indicazione delle modalità e dei tempi con i quali l'esercizio delle facoltà stesse verrà comunicato alla Consob ed al pubblico.
11.8 - Prezzo di offerta al pubblico con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.
Nelle ipotesi di sollecitazione finalizzata alla quotazione, indicazione dei prezzi minimo e massimo ovvero della circostanza che questi ultimi verranno resi noti alla Consob ed al pubblico con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento. In tale caso, indicazione dei criteri di determinazione del prezzo definitivo e che lo stesso sarà comunicato alla Consob ed al pubblico con le modalità di cui all'articolo citato.
(*) 11.9 - Indicazione degli incentivi all'acquisto previsti per la sollecitazione.
11.10 - Indicazione delle modalità di adesione alla sollecitazione, dei quantitativi minimi e massimi acquistabili e del relativo controvalore. Indicazione della eventuale irrevocabilità dell'adesione. Nel caso in cui i collocatori intendano effettuare sollecitazione fuori sede ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico, indicazione dell'applicabilità o meno del comma 6 (diritto di recesso) della norma in questione. Qualora sia previsto il divieto di adesione presso più di un membro del consorzio di collocamento, indicazione del soggetto che si incarica di effettuare le relative verifiche, nonché delle conseguenze derivanti dall'accertamento della doppia sottoscrizione.
Indicazione del soggetto che si obbliga ad effettuare le verifiche in ordine alla regolarità delle adesioni.
11.11 - Criteri di riparto.
11.12 - Indicazione del soggetto tenuto a comunicare al pubblico ed alla Consob i risultati della sollecitazione, con le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.
11.13 - Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione degli strumenti finanziari.
11.14 - Modalità e termini di pagamento del prezzo, anche con riferimento alla liberazione delle azioni non interamente liberate.
11.15 - Modalità e termini di consegna degli strumenti finanziari.
11.16 - Indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, hanno garantito o garantiranno il buon esito del collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte degli strumenti finanziari eventualmente non collocati.
Indicazione delle principali cause di revoca dell'accordo di garanzia e delle conseguenze della stessa sulla sollecitazione.
(*) 11.17 - Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione.
11.18 - Indicazione dell'intenzione di svolgere attività di compravendita sul mercato regolamentato degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione ai sensi dell'art. 15 del regolamento, da parte dei soggetti indicati nell'art. 95, comma 2, del Testo Unico.
(*) 11.19 - Qualora il quantitativo di strumenti finanziari da collocare è suscettibile di un incremento a seguito dell'esercizio di un'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione riservata agli investitori istituzionali, indicazione dell'ammontare della predetta opzione, del soggetto concedente, nonché delle modalità e dei termini con i quali la stessa potrà essere esercitata.
11.20 - Indicazione o stima dell'ammontare complessivo delle spese relative all'operazione di emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari e distinguendo la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello. Indicazione o stima della remunerazione spettante al responsabile del collocamento e di quanto dallo stesso retrocesso agli altri intermediari. Nei casi di offerte di vendita e sottoscrizione, indicazione della ripartizione delle spese tra emittente ed offerente.
11.21 - Fornire la stima del ricavato netto della sollecitazione per l'emittente, analizzato nelle principali destinazioni che ad esso si intende assegnare. Ove l'emittente non abbia specifici piani circa la destinazione del ricavato della sollecitazione, devono essere indicate le motivazioni per le quali l'operazione viene effettuata. Se il ricavato della sollecitazione è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo. Inoltre, ove si preveda che tali attività vengano acquisite da parti correlate, devono essere specificati i soggetti da cui le stesse saranno acquisite ed i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato della sollecitazione venga destinato alla riduzione o alla estinzione di taluni debiti finanziari, indicare gli effetti economici e finanziari connessi con i minori oneri derivanti dalla riduzione dell'indebitamento.
R) XII - Informazioni riguardanti la quotazione
12.1 - Mercati presso i quali è o sarà chiesta la quotazione.
12.2 - Estremi del provvedimento di quotazione.
12.3 - Periodo di inizio negoziazioni.
12.4 - Impegni dello sponsor (di cui all'art. 2.3.4, comma 3 del regolamento della Borsa Italiana S.p.A.).
S) XIII - Appendici e documentazione a disposizione del pubblico
Appendici(30)
13.1 - Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico dei bilanci individuali e consolidati - ove redatti - degli ultimi tre esercizi presentati in forma di tabella comparativa.
13.2 - Relazioni di certificazione eventualmente disponibili relative ai bilanci di cui al punto 13.1.
13.3 - Relazioni degli organi interni o esterni di controllo, diversi dalle società di revisione, sui conti annuali relativi agli ultimi tre esercizi.
13.4 - Eventuali estratti degli accordi di cui all'art. 122 del Testo Unico.
Documentazione a disposizione del pubblico presso .........(almeno la sede dell'emittente e - in caso di quotazione - la società di gestione del mercato)
13.5 - Bilanci degli ultimi tre esercizi corredati della relazione degli amministratori sulla gestione e del verbale di approvazione dell'assemblea.
13.6 - Bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi, ove redatti.
13.7 - Statuto sociale.
T) XIV - Informazioni relative ai responsabili del prospetto, alla revisione dei conti ed ai consulenti
14.1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.
14.2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.
14.3.1 - Denominazione e sede della società di revisione che ha verificato i conti annuali dell'emittente, precisando se per tutti e tre gli ultimi esercizi e' stato espresso con apposite relazioni un giudizio; durata del conferimento; se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le precedenti informazioni dovranno riguardare anche il bilancio consolidato.
14.3.2 - Eventuale organo esterno (diverso dalle società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.
14.3.3 - Indicazione delle informazioni e dei dati diversi dai bilanci annuali, inclusi nel prospetto, eventualmente verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno di verifica.
14.4.4 - Se la società di revisione (ovvero l'organo esterno di verifica) ha espresso un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero ha rilasciato una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio e' necessario evidenziarlo anche con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.
Modello di dichiarazione di responsabilita'(31)
Il presente prospetto [informativo/di quotazione] è conforme al modello depositato presso la Consob in data ...... e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con gli strumenti finanziari quotati presso il Mercato .................. con provvedimento n. .......... del ..........
I redattori sono responsabili della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto [informativo/di quotazione] per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto [informativo/di quotazione] si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.
________________________________
NOTE PARTE TERZA - SCHEMA 1:
1. Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo. Peraltro, potranno essere omesse, se di contenuto negativo, le informazioni contrassegnate da un asterisco(*).
2. I capitoli di cui alle lettere E) ed H) sono stati redatti con riferimento a società industriali; per le altre società le informazioni richieste da tali capitoli devono essere fornite con gli adattamenti necessari alla natura dell'attività esercitata.
3. Calcolato sulla base del range di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente.
4. In caso di open price, dovranno essere indicate le date di comunicazione del prezzo massimo e del prezzo definitivo.
5. Qualora sia riportato un range di prezzo, calcolare il dato sulla base dello stesso.
6. L'eventuale sintesi dovrà comunque riportare, per ciascun margine intermedio, le componenti - anche aggregate - del differenziale.
7. Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre per componenti straordinarie di reddito si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al principio contabile internazionale IAS n. 8 (International Accounting Standards).
8. Qualora il prezzo massimo venga pubblicato mediante avviso integrativo, quest'ultimo dovrà contenere anche i moltiplicatori dell'emittente calcolati sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione ed il controvalore massimo dell'offerta.
9. Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre per componenti straordinarie di reddito si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al principio contabile internazionale IAS n. 8 (International Accounting Standards).
10. Qualora il prezzo massimo venga pubblicato mediante avviso integrativo, quest'ultimo dovrà contenere anche i moltiplicatori dell'emittente calcolati sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione ed il controvalore massimo dell'offerta.
11. Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre per componenti straordinarie di reddito si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al principio contabile internazionale IAS n. 8 (International Accounting Standards).
12. Qualora il prezzo massimo venga pubblicato mediante avviso integrativo, quest'ultimo dovrà contenere anche i moltiplicatori dell'emittente calcolati sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione ed il controvalore massimo dell'offerta.
13. Ove possibile dovranno essere privilegiate le informazioni quantitative, anche mediante l'ausilio di apposite tabelle riassuntive. Qualora nel prospetto siano riportati risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, ovvero si faccia riferimento ai medesimi, dovranno essere indicate le relative fonti.
14. Con particolare riguardo ai mercati geografici in presenza di situazioni di crisi economico-finanziarie in una determinata area geografica, ai fini di una corretta applicazione dello IAS 14, si dovranno enucleare le zone di crisi come segmento separato, sempre che vengano superati i parametri dimensionali prescritti dal medesimo principio contabile internazionale.
15. Per parti correlate si deve fare riferimento oltre che alle fattispecie di cui all'art. 2359 del codice civile anche allo IAS 24, che include - tra l'altro - le parti correlate in qualità di beneficial owner.
16. Dovranno essere considerate anche le c.d. management fees.
17. A questi fini per società consociate si intendono le società non controllate dall'emittente ma facenti capo alla capogruppo o alle società che concorrono al controllo dell'emittente nel caso in cui non vi fosse una controllante specifica.
18. A questi fini per società consociate si intendono le società non controllate dall'emittente ma facenti capo alla capogruppo o alle società che concorrono al controllo dell'emittente nel caso in cui non vi fosse una controllante specifica.
19. I dati relativi al personale vanno forniti sia con riguardo alla media dell'esercizio sia relativamente alla situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.
20. Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (consiglio di amministrazione, amministratori delegati, direttori generali).
21. Il presente capitolo è stato redatto con riferimento a società industriali; per le altre società le informazioni richieste devono essere fornite con gli adattamenti necessari alla natura dell'attività esercitata fino all'emanazione di apposite istruzioni riguardanti i singoli settori di attività.
22. Ove nel prospetto i conti annuali o infra-annuali siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti in calce al presente capitolo, ovvero - in mancanza di un capitolo sulle informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale dell'emittente - nelle appendici, anche gli schemi contabili in EURO. Per contro, gli emittenti che optino per la presentazione di conti in EURO, dovranno coerentemente denominare in EURO tutti i dati contenuti nel prospetto (ad eccezione delle appendici) ed assicurare, nell'ambito delle comunicazioni al mercato concernenti l'approvazione delle risultanze contabili di periodo, un'adeguata confrontabilità dei valori in esse contenute con i dati espressi in lire precedentemente pubblicati.
23. Le voci presenti nello schema di conto economico devono essere percentualizzate rispetto al valore della produzione.
24. Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie per singolo segmento di attività devono essere fornite almeno per gli ultimi due esercizi.
25. Con particolare riguardo ai mercati geografici in presenza di situazioni di crisi economico-finanziarie in una determinata area geografica, ai fini di una corretta applicazione dello IAS 14, si dovranno enucleare le zone di crisi come segmento separato, sempre che vengano superati i parametri dimensionali prescritti dal medesimo principio contabile internazionale.
26. Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe.
27. Le banche e le imprese assicurative riportano le poste di natura patrimoniale più significative.
28. Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per "componenti straordinari di reddito" si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al principio contabile IAS n. 8 (International Accounting Standards).
29. Gli emittenti che pubblicano stime ovvero dati previsionali sono tenuti a verificare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con le stime, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi e ad informare senza indugio il pubblico di ogni loro rilevante scostamento.
30. Ove nel prospetto tutti i conti annuali o infra-annuali, anche riclassificati, siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti nelle appendici anche gli schemi contabili in EURO.
31. La dichiarazione di responsabilità sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonché dallo sponsor e dal presidente del collegio sindacale dell'offerente e dell'emittente.
Prospetto di sollecitazione/quotazione di azioni di emittenti quotati
(...omissis...)
Prospetto di sollecitazione/quotazione di obbligazioni di emittenti non quotati
A) - Copertina
B) - Indice
C) - 1) Avvertenze per l'investitore
- 2) Esemplificazione dei rendimenti
D) - Informazioni di sintesi sul profilo dell'operazione e dell'emittente
D.1- Sintesi dei dati rilevanti relativi alla sollecitazione
D.2 - Dati finanziari selezionati relativi all'emittente
SEZIONE PRIMA - Informazioni relative all'emittente gli strumenti finanziari
E) I - Informazioni concernenti l'attività dell'emittente
F) II - Informazioni relative agli organi sociali
G) III - Informazioni relative agli assetti proprietari
H) IV - Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente
I) V - Informazioni relative all'andamento recente ed alle prospettive dell'emittente
L) VI - Informazioni di carattere generale sull'emittente e sul capitale sociale
SEZIONE SECONDA - Informazioni relative agli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e/o della quotazione
M) VII - Informazioni relative agli strumenti finanziari
N) VIII - Informazioni relative a recenti operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o per i quali si richiede la quotazione
SEZIONE TERZA - Informazioni riguardanti la sollecitazione
O) IX - Informazioni riguardanti l'offerente
P) X - Informazioni riguardanti i collocatori
Q) XI - Informazioni riguardanti la sollecitazione
R) XII - Informazioni riguardanti la quotazione
* * *
S) XIII - Appendici e documentazione a disposizione del pubblico
T) XIV - Informazioni relative ai responsabili del prospetto, alla revisione dei conti ed ai consulenti - modello di dichiarazione di responsabilità
* * *
A) - Copertina
Indicare la denominazione nonché il ruolo ricoperto dai soggetti che in qualità di emittente, offerente, responsabile del collocamento e sponsor, intervengono nell'operazione.
Inserire la seguente indicazione: « Prospetto [informativo/di quotazione] depositato presso la Consob in data ....... » .
Inserire la seguente frase: « Offerta di ......e/o quotazione di........» .
Riportare quanto di seguito indicato:
« L'adempimento di pubblicazione del prospetto [informativo/di quotazione] non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi» .
B) - Indice
C) - 1) Avvertenze per l'investitore
Indicazione dei fattori di rischio generici o specifici che devono essere considerati dagli investitori prima di qualsiasi decisione di investimento, distinguendo quelli relativi all'emittente, all'ambiente in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. In particolare, a titolo esemplificativo, tali fattori di rischiosità o criticità possono riguardare:
- la posizione finanziaria dell'emittente;
- i procedimenti giudiziari pendenti;
- le eventuali passività potenziali;
- nel caso di obbligazioni strutturate:
- gli scostamenti significativi tra i rendimenti minimi annui impliciti, calcolati nel presupposto della scadenza del prestito, ed i rendimenti di mercato relativi a strumenti finanziari aventi pari durata e rischio similare;
- in ogni caso, esplicitare che nel caso di obbligazioni strutturate scomponibili in una obbligazione di tipo ordinario e in uno o più strumenti derivati, la valutazione del prezzo richiede particolare competenza;
- l'eventuale possibilità da parte dell'emittente di effettuare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario;
- l'eventuale clausola di subordinazione;
- l' eventuale assenza di quote dell'offerta riservate ad investitori istituzionali;
- ogni altro rischio di "performance" che si assume il sottoscrittore, ivi inclusi i rischi di cambio;
- le difficoltà di disinvestimento, ove non sia prevista la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione in un mercato regolamentato;
- la possibile assenza di liquidità sullo strumento finanziario oggetto della sollecitazione nel mercato regolamentato di trattazione;
- gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo sponsor;
- particolari condizioni caratterizzanti l'offerta;
- ogni ulteriore aspetto di criticità che dovesse emergere dalle esemplificazioni riportate al successivo punto 2).
- 2) Esemplificazione dei rendimenti
Nel caso in cui i rendimenti delle obbligazioni fossero legati all'andamento di parametri (tassi, indici o panieri), dovrà essere fornita una chiara indicazione del meccanismo di determinazione di tali rendimenti e degli eventuali parametri di calcolo, al fine di consentire al sottoscrittore l'esatta evidenziazione dei rischi di "performance". In particolare dovranno essere forniti confronti tra il rendimento minimo eventualmente garantito ed il rendimento di strumenti finanziari aventi pari durata e rischio similare.
Ove vengano assicurati tassi minimi, dovrà essere fornita l'indicazione del rendimento annuo effettivo netto, inteso come rendimento annuo composto al netto della componente fiscale. La medesima indicazione del rendimento effettivo annuo netto dovrà essere fornita con riferimento all'ipotesi che l'emittente si avvalga, alla prima data utile, della eventuale facoltà di effettuare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario.
Inoltre, dovranno essere forniti esempi relativamente ai rendimenti delle obbligazioni sulla base di assunzioni effettuate sui valori di tali parametri che potranno registrarsi in futuro.
Dovrà essere altresì indicato - mediante rappresentazione grafica - l'andamento dei parametri di riferimento registrato nel passato, assumendo un periodo analogo a quello di vita residua delle obbligazioni ovvero degli ultimi tre anni precedenti. Tale ultima indicazione dovrà comunque essere corredata da un'avvertenza nella quale si evidenzi che l'andamento storico dei parametri non e' necessariamente indicativo del futuro andamento dei medesimi.
I paragrafi 1 e 2 devono intendersi quali sintesi di più dettagliate analisi contenute altrove nel prospetto, a cui dovrà essere fatto espresso rinvio.
D) - Informazioni di sintesi sul profilo dell'operazione e dell'emittente
D.1- Sintesi dei dati rilevanti relativi agli strumenti finanziari ed alla sollecitazione
Riportare, se del caso, l'indicazione che la (società di gestione del mercato) con provvedimento n. ... in data ... ha disposto la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della presente operazione e che l'inizio delle negoziazioni e' subordinato all'esito della presente offerta.
Indicare gli impegni eventualmente assunti dall'emittente e/o dallo sponsor nei confronti della società di gestione del mercato.
Indicare:
- la natura dell'operazione;
- eventuali suddivisioni dell'offerta globale;
- prezzo.
Fornire, ove disponibili, sotto forma di tavola, i seguenti dati:
• prezzo di offerta;
• controvalore totale dell'offerta;
• numero degli strumenti finanziari offerti;
• indicazione dell'eventuale rating, della data di rilascio e dell'ente o società che lo ha emesso.
Fornire, sotto forma di tavola, i seguenti dati relativi al calendario previsto per l'operazione: date di inizio e termine della sollecitazione; comunicazione delle assegnazioni; pagamento; eventuale previsione di inizio delle negoziazioni.
Fornire la stima del ricavato netto dell'offerta per l'emittente, analizzato nelle principali destinazioni che ad esso si intende assegnare. Ove l'emittente non abbia specifici piani circa la destinazione del ricavato dell'offerta, devono essere indicate le motivazioni per le quali l'operazione viene effettuata. Se il ricavato dell'offerta è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo. Inoltre, ove si preveda che tali attività vengano acquisite da parti correlate, devono essere specificati i soggetti da cui le stesse saranno acquisite ed i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato dell'offerta venga destinato alla riduzione o alla estinzione di taluni debiti finanziari, indicare gli effetti economici e finanziari connessi con i minori oneri derivanti dalla riduzione dell'indebitamento.
D.2 - Dati finanziari selezionati relativi all'emittente
Fornire, per ciascuno degli ultimi tre esercizi, una tabella comparativa dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'emittente eventualmente utili al fine di evidenziare la solvibilità dell'emittente. In particolare i dati selezionati devono risultare esplicativi almeno delle componenti significative dell'andamento della situazione finanziaria nel periodo considerato.
Ove nel prospetto siano riportati dati patrimoniali pro-forma allo scopo di riflettere modifiche sostanziali intervenute nella struttura patrimoniale dell'emittente, anche i dati finanziari selezionati devono essere riesposti pro-forma, peraltro limitatamente all'ultimo esercizio.
Inoltre, ove nel prospetto sia inserita una situazione economica, patrimoniale e finanziaria infra annuale aggiornata, nella tabella sopraindicata i dati selezionati devono essere aggiornati con riferimento a tale periodo interinale e i medesimi devono essere posti a confronto con i dati relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, salvo che ai fini della comparabilità non appaia sufficiente il confronto con i dati dell'intero esercizio.
Infine, ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia l'emittente può omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove l'emittente dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.
In ogni caso dovranno essere forniti i dati(3) in merito a:
• Risultato ordinario
• Risultato netto
• Patrimonio netto
• Posizione/esposizione finanziaria netta
• Cash flow
• Capitale circolante netto
Ove i dati sopra esposti appaiano scarsamente significativi, in luogo di essi devono essere forniti ulteriori dati per azione e moltiplicatori di prezzo ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza dell'emittente.
* * *
In calce a detta tabella dovranno essere poi indicati gli eventuali elementi che incidono sulla comparabilità ed intellegibilità dei dati esposti.
Fornire, infine, la posizione/esposizione finanziaria netta dell'emittente a data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella del prospetto.
SEZIONE PRIMA - Informazioni relative all'emittente gli strumenti finanziari
E) I - Informazioni concernenti l'attività dell'emittente (4)
1.1 - Storia ed evoluzione dell'attività
Descrizione degli eventi di rilievo che hanno caratterizzato lo sviluppo recente dell'attività, ove rilevanti ai fini dell'apprezzamento della solvibilità dell'emittente, tenendo conto, tra l'altro, delle seguenti informazioni:
- natura ed effetti di ogni importante operazione di ristrutturazione interessante l'attività e la configurazione dell'emittente o del gruppo ad essa facente capo;
- acquisizioni o dismissioni di attività non rientranti nella gestione ordinaria;
- cambiamenti nelle modalità di gestione degli affari, ovvero nelle tipologie dei prodotti o dei servizi offerti;
- eventuali interruzioni di attività rilevanti per gli effetti sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente;
- natura ed effetti di eventuali procedure concorsuali che hanno interessato l'emittente o sue controllate significative.
1.2 - Descrizione dell'attività
1.2.1 Informazioni di carattere generale sull'attività svolta dall'emittente, utili per l'apprezzamento della solvibilità dello stesso.
1.2.2 - Descrizione dell'attività dell'emittente nei principali settori e mercati, con indicazione delle più significative categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o dei nuovi settori e mercati di attività ed alla recente evoluzione dell'attività produttiva e di vendita.
1.2.3 - Indicazione per gli ultimi tre esercizi della ripartizione dell'importo netto del volume di affari secondo i principali settori di attività e mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali settori e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti. Le modalità di identificazione dei settori di attività e delle aree geografiche devono essere conformi a quelle indicate nell'International Accounting Standard (IAS) n. 14 « Reporting Financial Information by Segment», emanato dall'International Accounting Standards Committee (IASC)(5).
1.3 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume d'affari od alla produzione).
1.4 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.
1.5 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali e finanziari, marchi, concessioni, autorizzazioni ovvero nuovi processi di fabbricazione, se rilevanti per l'attività dell'emittente.
1.6 - Per le società o enti che hanno beni gratuitamente devolvibili, indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle relative concessioni.
1.7 - Per le società o enti esercenti attività mineraria di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento; indicazione circa la durata e le condizioni principali delle concessioni di sfruttamento nonché delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.
1.8 - Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1.2.1 a 1.7.
1.9 - Altre informazioni
1.9.1- Personale(6):
a) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;
b) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).
1.9.2 - Investimenti:
- ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);
- ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.), ripartizione geografica (nel paese ove ha sede l'emittente e all'estero) di tali investimenti e forme di finanziamento adottate per la loro copertura;
- principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese), ripartizione geografica di tali investimenti (nel paese ove ha sede l'emittente e all'estero) e forme di finanziamento;
- ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).
1.9.3 - Politica di ricerca e sviluppo
Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purché basate su elementi concreti).
1.9.4 - Procedimenti giudiziari ed arbitrali
Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.
1.9.5 - Posizione fiscale:
a) ultimo esercizio definito;
b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio d'esercizio;
c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;
d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la società fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.
1.9.6 - Informazioni sul gruppo facente capo all'emittente
Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1.2.1 a 1.9.7 dovranno essere fornite anche per il gruppo.
A tal fine dovrà essere anche fornita una rappresentazione grafica della struttura del gruppo facente capo all'emittente alla data del prospetto.
1.9.7 - Informazioni sul gruppo cui fa capo l'emittente
Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che esso ricopre in tale ambito, con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.
Fornire informazioni, in particolare, in merito alle società che eventualmente gestiscono, nell'ambito del gruppo di appartenenza, aree di attività analoghe o connesse a quelle dell'emittente. A tal fine potrà essere fornita una rappresentazione grafica del gruppo di appartenenza.
F) II - Informazioni relative agli organi sociali
2.1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo nonché delle eventuali deleghe attribuite.
2.2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.
(*) 2.3 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
2.4 - Direttore generale e principali dirigenti:(7) nome, luogo e data di nascita.
2.5 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori e dai soci accomandatari e del direttore generale al di fuori della società o dell'ente, allorché abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.
G) III - Informazioni relative agli assetti proprietari
3.1 - Indicazione dei soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni soggetto dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di strumenti finanziari posseduti (distinguendo tra le varie categorie di strumenti finanziari).
3.2 - Indicazione dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Indicazione della natura del controllo esercitato da tale soggetto. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.
3.3 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza, di patti in qualsiasi forma stipulati aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto ovvero che istituiscono obblighi o facoltà di comunicazione per l'esercizio del medesimo anche in società controllanti l'emittente, che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse, che prevedono l'acquisto delle azioni e dei predetti strumenti o che comunque hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto dell'influenza dominante sulla società. Indicazione delle principali clausole dell'accordo se lo stesso conferisce il controllo singolarmente a un partecipante ovvero complessivamente agli aderenti. Eventuale rinvio agli estratti dei suddetti accordi già pubblicati.
H) IV - Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente
4.1 - Stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi agli ultimi tre esercizi(8), presentati sotto forma di tabella comparativa. Il criterio di riclassificazione scelto dovrà in ogni caso garantire l'agevole riconducibilità delle voci rispetto a quelle previste dalla vigente normativa applicabile ai conti annuali dell'emittente(9). Inoltre la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale quale emerge dai suddetti prospetti deve risultare strettamente coerente con quella desumibile dai conti annuali pubblicati.
4.2 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.
4.3 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi tre esercizi.
4.4 - Fornire un commento - redatto secondo i criteri dell'analisi finanziaria - all'andamento gestionale dell'emittente negli ultimi tre esercizi, sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario.
Le informazioni richieste dal presente punto e dai punti 4.4.1 e 4.4.2 devono essere fornite, per ogni settore e/o area geografica di attività, sulla base delle modalità di rappresentazione indicate nel International Accounting Standard (IAS) n.14 Reporting Financial Information by Segment (10) (11) .
4.4.1 - Nell'analisi dell'andamento economico dovranno essere evidenziate in sintesi, tra l'altro, le ragioni sottostanti alle variazioni intervenute in ciascun esercizio considerato nelle componenti di reddito più significative, nei limiti necessari a consentire una chiara e completa comprensione dell'evoluzione economica della gestione sociale nel periodo preso in considerazione. In particolare, l'analisi in questione deve, tra l'altro, riguardare:
- l'evoluzione del fatturato, indicando le variazioni attribuibili a cambiamenti nei prezzi (descrivendo l'impatto dell'inflazione ove significativo) e nei volumi venduti, all'introduzione di nuovi prodotti nonché, per la quota di fatturato realizzato all'estero, all'andamento dei cambi;
- l'evoluzione dei costi di acquisto delle materie prime, indicando le variazioni attribuibili, rispettivamente, a cambiamenti nei prezzi (descrivendo l'impatto dell'inflazione ove significativo) ed ai volumi, a nuove materie prime utilizzate nonché, per la quota di acquisti realizzati all'estero, all'andamento dei cambi;
- l'andamento della gestione finanziaria, indicando l'incidenza del relativo risultato sul reddito operativo netto;
- l'importanza delle componenti straordinarie di reddito;
- l'evoluzione dell'incidenza delle imposte sul risultato lordo, riportando i fattori che hanno determinato un'incidenza diversa rispetto all'aliquota teorica applicabile alla società;
- l'evoluzione dell'incidenza del risultato operativo lordo, del risultato operativo netto, del risultato ordinario e del risultato netto sul valore della produzione.
4.4.2 - Nell'analisi dell'andamento patrimoniale e finanziario dovranno essere evidenziate, tra l'altro, le ragioni sottostanti alle variazioni intervenute in ciascun esercizio considerato nelle singole voci dello stato patrimoniale, nei limiti necessari a consentire una chiara e completa comprensione dell'evoluzione della situazione finanziaria della società nel periodo preso in esame. In particolare, l'analisi in questione deve, tra l'altro, riguardare:
- l'equilibrio finanziario dell'emittente;
- l'evoluzione del capitale circolante netto, considerato nelle sue componenti principali correlate alle variabili economiche che lo generano;
- l'evoluzione dei cash flow generati dalla gestione corrente, dall'attività d'investimento e da quella di finanziamento, evidenziando l'eventuale influenza sugli stessi determinata dalla stagionalità dell'attività aziendale;
- l'evoluzione della posizione finanziaria netta dell'emittente. A tal fine deve essere fornito un prospetto di analisi dell'evoluzione della posizione finanziaria netta negli ultimi tre esercizi, distinguendo le relative componenti a breve e a medio e lungo termine. Ove la situazione finanziaria sia influenzata da fenomeni di stagionalità, indicare, inoltre, l'indebitamento finanziario netto (a breve ed a medio e lungo termine) medio dell'esercizio e la punta massima da esso raggiunta;
- la politica di indebitamento e di gestione della tesoreria della società, con particolare riguardo al profilo temporale, alle valute e alle tipologie di tassi di interesse scelti. Fornire, al riguardo, una descrizione delle fonti finanziarie esterne ed interne della società, indicando le fonti allo stato non utilizzate e come la società intende finanziare eventuali future espansioni dell'attivo circolante e gli investimenti in immobilizzazioni pianificati.
4.5 - Principi contabili adottati nella redazione dei bilanci d'esercizio. Evidenziare, comunque, eventuali variazioni dei principi contabili adottati rispetto a ciascun periodo di confronto.
4.6 - Analisi della composizione delle principali voci contenute nei documenti di cui ai punti 4.1 e 4.2. In tale ambito, ove necessario, fornire note esplicative idonee a consentire la riconducibilità dei dati riportati al punto 4.1 rispetto ai corrispondenti dati riportati nei conti annuali dell'emittente.
4.6.1 - Evidenziare gli ammontari delle differenze cambio, relative agli elementi monetari denominati nelle valute aderenti alla Moneta Unica Europea, imputate al conto economico ed allo stato patrimoniale nonché delle relative voci nelle quali le stesse sono state registrate; indicare, inoltre, l'ammontare dei costi connessi con la transizione all'EURO registrati rispettivamente nel conto economico e nello stato patrimoniale.
4.7 - Rispetto al momento della pubblicazione del prospetto non devono essere trascorsi più di diciotto mesi (546 giorni) dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali approvati dall'assemblea e pubblicati.
4.8 - A seconda del tempo trascorso dalla data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato dall'assemblea e pubblicato e la data di pubblicazione del prospetto informativo, inserire nel prospetto i seguenti ulteriori dati:
> 135 gg > 226 gg > 273 gg > 318gg > 410 gg > 455 gg > 500gg > 15.5.X0 > 15.8.X0 > 30.9.X0 > 15.11.X0 > 15.02.X1 > 31.3.X1 > 15.5.X1 I trimestrale
X0II trimestrale
X0Semestrale
X0Semestrale
X0+
III trimestrale
X0Semestrale
X0+
IV trimestrale
X0Progetto di
bilancio
X1Progetto di
bilancio
X1+
I trimes.X1
(I riferimenti alle date sono a puro titolo di esempio ed hanno riguardo al caso di una società che abbia l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare)
I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli amministratori secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3D del presente regolamento.
Qualora non disponibili, essi potranno essere sostituiti dalle principali grandezze economico-patrimoniali e finanziarie relative almeno all'ultimo trimestre trascorso. In particolare, dovrà risultare almeno la posizione finanziaria netta distinguendo le relative componenti attive e passive, a breve e a medio e lungo termine (12). I dati economici sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento ed al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre. Sono altresì forniti confronti con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente.
I dati semestrali dovranno contenere le informazioni previste dal punto 4.1 al punto 4.6 con riferimento almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, confrontate con quelle relative al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Ove la situazione patrimoniale ed il conto economico relativi al predetto periodo siano stati verificati da una società di revisione, inserire un rinvio alla relazione contenente le conclusioni del revisore riportata nelle Appendici.
Qualora sia inserito il progetto di bilancio, non ancora approvato dall'Assemblea, esso dovrà essere accompagnato dalla relazione della società di revisione.
4.9 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati, fornire:
a) le informazioni di cui ai punti da 4.1 a 4.8.2 riferite ai conti consolidati di gruppo. Le informazioni di cui al punto 4.5 devono riguardare anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede); inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;
b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi.
L'emittente, ove rediga il bilancio consolidato di gruppo, può omettere i dati individuali di cui ai punti da 4.1 a 4.8.2 ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove l'emittente dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.
4.10 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati, devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici, patrimoniali e finanziari con le società del gruppo medesimo.
4.11 - Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà essere precisata) dei seguenti dati:
- importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti e i prestiti non garantiti;
- importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo una distinzione fra prestiti e debiti garantiti e non garantiti;
- importo globale degli impegni soggetti a condizioni.
4.12 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stesso.
In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico dello stesso, oppure, nel caso di un gruppo, allorché il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.
In particolare, le sopra richieste informazioni dovranno essere le seguenti:
a) denominazione e sede sociale dell'impresa;
b) settore di attività;
c) capitale sottoscritto;
d) frazione di capitale detenuta;
e) riserve;
f) importo netto del volume di affari;
g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie(13) dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;
h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;
i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;
l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio dalle azioni o quote detenute;
m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;
n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.
Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.
Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle lettere da e) a g) qualora l'impresa in cui la partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.
4.13 - Indicazione per le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dall'emittente, non comprese tra quelle indicate al precedente punto 4.12, della denominazione e della sede sociale, del numero di strumenti finanziari che le rappresentano, del valore attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato uno specifico rinvio al documento corrispondente.
4.14 - Dati patrimoniali pro-forma
4.14.1 - Per le società che hanno subito nell'ultimo anno modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale tali da incidere sulla valutazione della solvibilità dell'emittente, fornire una sintesi dello stato patrimoniale su base pro-forma, in modo da rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, l'andamento patrimoniale dell'emittente, quale si sarebbe configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione nel periodo a cui si riferiscono le informazioni presentate.
4.14.2 - In ogni caso dovrà essere fornita anche una rappresentazione pro-forma ove sia noto che la situazione patrimoniale dell'emittente è destinata a modificarsi significativamente per operazioni già deliberate ancorché non eseguite.
4.14.3 - Illustrare lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi dati pro-forma e le rettifiche pro-forma apportate.
4.14.4 - Inserire un rinvio alla documentazione riportata in appendice per quanto attiene alla relazione della società di revisione sui dati pro-forma, contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.
I) V - Informazioni relative all'andamento recente ed alle prospettive dell'emittente
5.1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ovvero, se successivi, dopo la chiusura del semestre ovvero dopo la data di chiusura del trimestre cui si riferisce l'ultima relazione trimestrale eventualmente pubblicata, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.
5.2 - Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo
5.2.1 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato. In particolare:
5.2.1.1 - Nelle ipotesi di società manifatturiere e commerciali:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b) ed evoluzione della struttura finanziaria.
5.2.1.2 - Nelle ipotesi di banche:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;
c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).
5.2.1.3 - Nelle ipotesi di imprese di assicurazione:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;
c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).
5.2.2 - In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso. Tale previsione - tenuto anche conto di quanto evidenziato ai sensi della lettera c) del punto precedente - dovrà risultare adeguatamente motivata. Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici della società emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima società.
5.2.3 - Ove vengano forniti dati di stima relativi all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio, ovvero dati previsionali(14) concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri - che in ogni caso non potranno superare i tre esercizi - i dati elaborati sono corredati dalla sintesi degli elementi positivi e negativi che hanno contribuito alla loro determinazione. Inoltre, in relazione ai dati previsionali occorre fornire una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.
5.2.4 - Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati da apposita relazione della società di revisione contenente il giudizio della stessa in merito alla adeguatezza delle assunzioni adottate ed alla congruità delle previsioni rispetto a dette assunzioni.
5.2.5 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 dovranno essere fornite per il gruppo.
L) VI - Informazioni di carattere generale sull'emittente e sul capitale sociale
6.1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.
6.2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).
6.3 - Estremi dell'atto costitutivo.
6.4 - Durata dell'emittente.
6.5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.
6.6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.
6.7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.
6.8 - Indicazione della conformità o meno dello statuto alle prescrizioni del Testo Unico.
6.9 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) degli strumenti finanziari che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di strumenti finanziari emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili). Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura degli strumenti finanziari non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.
6.10 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di richiesta di quotazione ovvero di altre categorie di strumenti finanziari rappresentativi del capitale.
6.11 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:
- l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione degli strumenti finanziari o di scadenza dell'impegno o della delega;
- le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;
- le condizioni e le modalità di emissione degli strumenti finanziari corrispondenti a detto capitale.
(*) 6.12 - Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni d'acquisto o di sottoscrizione, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.
6.13 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri strumenti finanziari rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.
6.14 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri strumenti finanziari rappresentativi del capitale, fornendo in particolare:
- il residuo numero di strumenti finanziari da acquistare;
- la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;
- il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.
SEZIONE SECONDA - Informazioni relative agli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e/o della quotazione
M) VII - Informazioni relative agli strumenti finanziari
7.1 - Indicare se gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione sono già diffusi presso il pubblico, ovvero delle modalità di diffusione prescelta.
7.2 - Denominazione esatta e natura degli strumenti finanziari. Nel caso di obbligazioni strutturate la descrizione della natura degli strumenti deve dare conto della circostanza che trattasi di obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici, ovvero, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni, specificando altresì a quali parametri, eventi o condizioni il rimborso e/o la remunerazione sono legate.
7.3 - Numero degli strumenti finanziari e valore dei tagli.
7.4 - Moneta del prestito (se il prestito è espresso in unità di conto convenzionale, va riportato il suo statuto contrattuale), ed eventuale opzione di cambio.
7.5 - Valore nominale del prestito (se tale importo non è stabilito, ciò va indicato).
7.6 - Prezzo di emissione e di rimborso.
7.7 - Tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica). Qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici).
7.8 - Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione sommaria delle modalità di calcolo di tale rendimento.
7.9 - Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi.
7.10 - Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura connessi agli strumenti finanziari, con indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità di calcolo.
7.11 - Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.
7.12 - Decorrenza del godimento.
7.13 - Modalità di ammortamento del prestito e relative procedure di rimborso.
7.14 - Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le obbligazioni oggetto dell'operazione rispetto ad altri debiti dell'emittente già contratti o futuri.
7.15 - Indicazione della natura e dell'estensione delle garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del prestito (rimborso delle obbligazioni e degli interessi), nonché indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni. Indicazione dell'eventuale esistenza di un contratto di copertura inerente le obbligazioni strutturate ovvero delle strategie di copertura che l'emittente intende adottare.
7.16 - Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.
7.17 - Regime fiscale.
7.18 - Indicazione del regime di circolazione.
7.19 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.
(*) 7.20 - Se gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione sono già trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali strumenti finanziari determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.
N) VIII - Informazioni relative a recenti operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o per i quali si richiede la quotazione effettuate negli ultimi dodici mesi
8.1 - Qualora non siano stati oggetto di un prospetto informativo o di quotazione, indicare :
a) ammontare totale dell'emissione e/o della cessione o del collocamento e numero degli strumenti finanziari che sono stati emessi e/o ceduti e collocati.
b) delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati emessi e/o collocati, con indicazione dei relativi estremi.
c) se l'emissione o il collocamento sono stati fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale parte.
d) data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento degli strumenti finanziari ed indicazione delle persone fisiche o giuridiche incaricate esclusivamente di raccogliere le richieste di sottoscrizione o di acquisto degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta.
e) prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico ed indicazione dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.
f) modalità e termini di pagamento del prezzo.
g) indicazione dei soggetti che hanno effettuato il collocamento, hanno assunto a fermo l'emissione, ne hanno garantito il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte degli strumenti finanziari eventualmente non collocati.
h) ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista.
SEZIONE III - Informazioni riguardanti la sollecitazione
O) IX - Informazioni riguardanti l'offerente
9.1 - Denominazione e forma giuridica ovvero nome e cognome dell'offerente.
9.2 - Sede sociale, sede amministrativa principale o domicilio.
9.3 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) degli strumenti finanziari che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di strumenti finanziari emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).
Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura degli strumenti finanziari non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.
9.4 - Indicazione dei soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni soggetto dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di strumenti finanziari posseduti (distinguendo tra le varie categorie di strumenti finanziari).
9.5 - Indicazione dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Indicazione della natura del controllo esercitato da tale soggetto.
9.6 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.
(*) 9.7 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.
9.8 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati il bilancio relativo all'ultimo esercizio, la relazione semestrale ed il bilancio consolidato eventualmente redatti nonché i documenti relativi all'offerente che i redattori del prospetto dichiarano di mettere a disposizione del pubblico.
P) X - Informazioni riguardanti i collocatori
10.1 - Indicazione del responsabile del collocamento. Elenco dei soggetti incaricati del collocamento, raggruppati per categorie omogenee e funzioni svolte ovvero, nei casi di sollecitazione finalizzata alla quotazione, quando tale informazione non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto, indicazione che detto elenco verrà comunicato alla Consob ed al pubblico con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento. Qualora la sollecitazione venga effettuata contestualmente ad un collocamento riservato ad investitori istituzionali, indicazione del coordinatore dell'offerta globale nonché del coordinatore del collocamento riservato medesimo.
Q) XI - Informazioni riguardanti la sollecitazione
11.1 - Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione e numero degli strumenti finanziari che sono o saranno emessi e/o ceduti eventualmente suddivisi per categorie. Nel caso in cui la sollecitazione sia effettuata contestualmente ad un collocamento riservato ad investitori istituzionali, indicazione del quantitativo che verrà complessivamente collocato nonché di quello riservato alla sollecitazione.
(*) 11.2 - Nel caso di offerta di vendita, indicazione che l'offerente ha la titolarità e piena disponibilità degli strumenti finanziari ed indicazione del soggetto (società di gestione accentrata o intermediario autorizzato) presso il quale gli stessi saranno messi a disposizione per tutta la durata della sollecitazione.
11.3 - Delibere autorizzazioni e omologazioni in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi e/o ceduti, con indicazione dei relativi estremi.
11.4 - Destinatari della sollecitazione, e, ove previsto, del collocamento riservato ad investitori istituzionali, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi.
11.5 - Se l'emissione o il collocamento complessivo saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.
11.6 - Indicazione del periodo di adesione, nonché dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata dello stesso. Indicazione della facoltà di revocare, ritirare o prorogare l'offerta, nonché delle condizioni a cui dette facoltà sono eventualmente subordinate. Indicazione delle modalità e dei tempi con i quali l'esercizio delle facoltà stesse verrà comunicato alla Consob ed al pubblico.
11.7 - Prezzo di offerta al pubblico con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.
(*) 11.8 - Indicazione degli incentivi all'acquisto previsti per la sollecitazione.
11.9 - Indicazione delle modalità di adesione alla sollecitazione, dei quantitativi minimi e massimi acquistabili e del relativo controvalore. Indicazione della eventuale irrevocabilità dell'adesione. Nel caso in cui i collocatori intendano effettuare sollecitazione fuori sede ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico, indicazione dell'applicabilità del comma 6 (diritto di recesso) della norma in questione. Qualora sia previsto il divieto di adesione presso più di un membro del consorzio di collocamento, indicazione del soggetto che si incarica di effettuare le relative verifiche, nonché delle conseguenze derivanti dall'accertamento della doppia sottoscrizione.
Indicazione del soggetto che si obbliga ad effettuare le verifiche in ordine alla regolarità delle adesioni.
11.10 - Criteri di riparto.
11.11 - Indicazione del soggetto tenuto a comunicare al pubblico ed alla Consob i risultati della sollecitazione, con le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.
11.12 - Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione degli strumenti finanziari.
11.13 - Modalità e termini di pagamento del prezzo.
11.14 - Modalità e termini di consegna degli strumenti finanziari.
11.15 - Indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, hanno garantito o garantiranno il buon esito del collocamento. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte degli strumenti finanziari eventualmente non collocati.
Indicazione delle principali cause di revoca dell'accordo di garanzia e delle conseguenze della stessa sulla sollecitazione.
(*) 11.16 - Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione.
11.17 - Indicazione o stima dell'ammontare complessivo delle spese relative all'operazione di emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari e distinguendo la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello. Indicazione o stima della remunerazione spettante al responsabile del collocamento e di quanto dallo stesso retrocesso agli altri intermediari.
11.18 - Fornire la stima del ricavato netto dell'offerta per l'emittente, analizzato nelle principali destinazioni che ad esso si intende assegnare. Ove l'emittente non abbia specifici piani circa la destinazione del ricavato dell'offerta, devono essere indicate le motivazioni per le quali l'operazione viene effettuata. Se il ricavato dell'offerta è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo. Inoltre, ove si preveda che tali attività vengano acquisite da parti correlate, devono essere specificati i soggetti da cui le stesse saranno acquisite ed i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato dell'offerta venga destinato alla riduzione o alla estinzione di taluni debiti finanziari, indicare gli effetti economici e finanziari connessi con i minori oneri derivanti dalla riduzione dell'indebitamento.
R) XII - Informazioni riguardanti la quotazione
12.1 - Mercati presso i quali è o sarà chiesta la quotazione.
12.3 - Estremi del provvedimento di quotazione.
12.4 - Periodo di inizio negoziazioni.
12.5 - Indicazione dello sponsor.
S) XIII - Appendici e documentazione a disposizione del pubblico
Appendici(15)
13.1 - Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico dei bilanci individuali e consolidati - ove redatti - degli ultimi tre esercizi presentati in forma di tabella comparativa.
13.2 - Relazioni di certificazione eventualmente disponibili relative ai bilanci di cui al punto 13.1.
13.3 - Relazioni degli organi interni o esterni di controllo, diversi dalle società di revisione, sui conti annuali relativi agli ultimi tre esercizi.
13.4 - Regolamento del prestito.
13.5 - Eventuali estratti degli accordi di cui all'art. 122 del Testo Unico.
Documentazione a disposizione del pubblico presso...... (almeno la sede dell'emittente e - in caso di quotazione - la società di gestione del mercato)
13.6 - Bilanci degli ultimi tre esercizi corredati delle relazioni degli amministratori sulla gestione e del verbale di approvazione dell'assemblea.
13.7 - Bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi, ove redatti.
13.8 - Statuto sociale.
T) XIV - Informazioni relative ai responsabili del prospetto, alla revisione dei conti ed ai consulenti
14.1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.
14.2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.
14.3.1 - Denominazione e sede della società di revisione che ha verificato i conti annuali dell'emittente, precisando se per tutti e tre gli ultimi esercizi e' stato espresso con apposite relazioni un giudizio; durata del conferimento; se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le precedenti informazioni dovranno riguardare anche il bilancio consolidato.
14.3.2 - Eventuale organo esterno (diverso dalle società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.
14.3.3 - Indicazione delle informazioni e dei dati diversi dai bilanci annuali, inclusi nel prospetto, eventualmente verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno di verifica.
14.3.4 - Se la società di revisione (ovvero l'organo esterno di verifica) ha espresso un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero ha rilasciato una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio e' necessario evidenziarlo anche con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.
Modello di dichiarazione di responsabilitA'(16)
Il presente prospetto [informativo/di quotazione] è conforme al modello depositato presso la Consob in data..... e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con gli strumenti finanziari quotati presso il Mercato .................. con provvedimento n. .......... del ..........
I redattori sono responsabili della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto [informativo/di quotazione] per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto [informativo/di quotazione] si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.
_______________________
NOTE PARTE TERZA - SCHEMA 3:
1. Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo. Peraltro, potranno essere omesse, se di contenuto negativo, le informazioni contrassegnate da un asterisco(*).
2. I capitoli di cui alle lettere E) ed H) sono stati redatti con riferimento a società industriali; per le altre società le informazioni richieste da tali capitoli devono essere fornite con gli adattamenti necessari alla natura dell'attività esercitata.
3. Nelle ipotesi di emittenti bancari, dovranno essere forniti i seguenti dati: margine di intermediazione, risultato lordo di gestione, risultato netto, patrimonio netto e di vigilanza (base e totale), coefficiente di solvibilità, raccolta diretta da clientela ordinaria, impieghi a clientela, raccolta indiretta, coefficiente di solvibilità a confronto con il valore minimo di vigilanza.
4. Ove possibile dovranno essere privilegiate le informazioni quantitative, anche mediante l'ausilio di apposite tabelle riassuntive. Qualora nel prospetto siano riportati risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, ovvero si faccia riferimento ai medesimi, dovranno essere indicate le relative fonti.
5. Con particolare riguardo ai mercati geografici in presenza di situazioni di crisi economico-finanziarie in una determinata area geografica, ai fini di una corretta applicazione dello IAS 14, si dovrà enucleare le zone di crisi come segmento separato, sempre che vengano superati i parametri dimensionali prescritti dal medesimo principio contabile internazionale.
6. I dati relativi al personale vanno forniti sia con riguardo alla media dell'esercizio sia relativamente alla situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.
7. Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (consiglio di amministrazione, amministratori delegati, direttori generali).
8. Ove nel prospetto i conti annuali o infra-annuali siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti in calce al presente capitolo, ovvero - in mancanza di un capitolo sulle informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale dell'emittente - nelle appendici, anche gli schemi contabili in EURO. Per contro, gli emittenti che optino per la presentazione di conti in EURO, dovranno coerentemente denominare in EURO tutti i dati contenuti nel prospetto (ad eccezione delle appendici) ed assicurare, nell'ambito delle comunicazioni al mercato concernenti l'approvazione delle risultanze contabili di periodo, un'adeguata confrontabilità dei valori in esse contenute con i dati espressi in lire precedentemente pubblicati.
9. Le voci presenti nello schema di conto economico devono essere percentualizzate rispetto al valore della produzione.
10. Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie per singolo segmento di attività devono essere fornite almeno per gli ultimi due esercizi.
11. Con particolare riguardo ai mercati geografici in presenza di situazioni di crisi economico-finanziarie in una determinata area geografica, ai fini di una corretta applicazione dello IAS 14, si dovra' enucleare le zone di crisi come segmento separato, sempre che vengano superati i parametri dimensionali prescritti dal medesimo principio contabile internazionale.
12. Le banche e le imprese assicurative riportano le poste di natura patrimoniale più significative.
13. Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per "componenti straordinari di reddito" si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al principio contabile IAS n. 8 (International Accounting Standards).
14. Gli emittenti che pubblicano stime ovvero dati previsionali sono tenuti a verificare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con le stime, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi e ad informare senza indugio il pubblico di ogni loro rilevante scostamento.
15. Ove nel prospetto tutti i conti annuali o infra-annuali, anche riclassificati, siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti nelle appendici anche gli schemi contabili in EURO.
16. La dichiarazione di responsabilità sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonché dallo sponsor, dal garante e dal presidente del collegio sindacale dell'offerente e dell'emittente.
Prospetto di sollecitazione/quotazione di obbligazioni di emittenti quotati
(...omissis...)
Prospetto di sollecitazione/quotazione di obbligazioni convertibili o con warrant
(...omissis...)
Prospetto di quotazione di obbligazioni e di sollecitazione di
strumenti finanziari c.d. reverse convertible
di emittenti istituiti all'interno della U.E. e soggetti a vigilanza prudenziale
(...omissis...)
SCHEMA 7
Prospetto di quotazione/sollecitazione di covered warrant e certificates
Nel caso di sollecitazione le informazioni dello schema dovranno essere integrate con la descrizione delle modalità di offerta e di adesione alla stessa.
A) - Copertina
Inserire la seguente indicazione: «Prospetto (Documento informativo sull'emittente/Nota integrativa) depositato presso la Consob in data........ a seguito di nulla osta comunicato con nota n. ........ del ........ (estremi protocollo)». La nota integrativa deve inoltre riportare il riferimento al documento informativo sull'emittente già pubblicato.
Riportare quanto di seguito indicato:
«L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi» .
B) - Indice
C) - 1) Avvertenze per l'investitore
Indicazione dei fattori di rischio generici o specifici che devono essere considerati dagli investitori prima di qualsiasi decisione di investimento, distinguendo quelli relativi all'emittente, all'ambiente in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti.
1a) Avvertenze sull'emittente
I fattori di rischiosità o criticità possono riguardare:
la posizione finanziaria dell'emittente;
i procedimenti giudiziari pendenti;
le eventuali passività potenziali;
1b) Avvertenze relative agli strumenti finanziari e all'operazione
In primo luogo dovrà essere riprodotto il testo dell'All. 3, parte B) del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con delibera n. 11522 del 1.7.1998 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabile.
Inoltre i fattori di rischiosità o criticità possono riguardare:
particolari clausole contrattuali relative ai covered warrant ed ai certificates (es. modifica delle condizioni contrattuali ovvero degli impegni originariamente assunti dall'emittente).
impegni assunti dal market maker;
la possibile assenza di liquidità sullo strumento finanziario nel mercato di trattazione;
gli eventuali conflitti di interesse;
ogni ulteriore aspetto di criticità che dovesse emergere dalle esemplificazioni riportate al successivo punto 2).
- 2) Esemplificazione
Al fine di consentire al sottoscrittore l'esatta evidenziazione delle convenienze ovvero dei rischi di "performance" connessi all'investimento in covered warrant o in certificates:
- fornire una chiara indicazione e descrizione dell'incidenza delle determinanti (volatilità, tempo, valore del sottostante, vita residua e tassi d'interesse etc.) che influenzano il prezzo dei covered warrant e dei certificates, esemplificando la variabilità del prezzo sulla base di assunzioni effettuate sui valori di tali parametri che potranno registrarsi in futuro anche a fronte di ipotesi cd. di "stress test";
- indicazione ed esemplificazione della formula di calcolo delle convenienze (punto di pareggio etc.).
Inoltre, dovrà essere indicato l'andamento dei parametri di riferimento registrato nel passato, assumendo un periodo analogo a quello di vita residua degli strumenti finanziari ovvero degli ultimi tre anni.
D) - Informazioni sulla quotazione
Riportare l'indicazione che la (società di gestione del mercato) con provvedimento n. ... in data ... ha disposto la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della presente operazione.
Indicare le modalità di fissazione della data di inizio negoziazioni.
Indicare gli impegni di quotazione e gli ulteriori impegni eventualmente assunti dall'emittente nei confronti del mercato.
SEZIONE PRIMA - Informazioni relative all'emittente gli strumenti finanziari
E) I - Informazioni relative
all'emittente i warrant
1.1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.
1.2 - Sede sociale e sede amministrativa principale.
1.3 - Estremi atto costitutivo.
1.4 - Durata dell'emittente.
1.5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e foro competente in caso di controversia.
1.6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.
1.7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso e' descritto.
1.8 - Indicazione dell'eventuale rating posseduto dall'emittente, a data recente.
1.9 - Indicazione della soggezione dell'emittente a vigilanza prudenziale.
F) II - Informazioni sul capitale sociale dell'emittente e sul patrimonio netto di vigilanza
2.1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) degli strumenti finanziari che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di strumenti finanziari emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili). Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura degli strumenti finanziari non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.
2.2 - Indicazione dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Indicazione della natura del controllo esercitato da tale soggetto. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.
2.3 - Indicazione dei soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni soggetto dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di strumenti finanziari posseduti (distinguendo tra le varie categorie di strumenti finanziari).
2.4 - Indicazione del patrimonio di vigilanza dell'emittente e del gruppo facente capo all'emittente e/o di cui l'emittente fa parte, a data aggiornata.
G) III - Descrizione delle procedure sui derivati di monitoraggio e controllo dei rischi
3.1 - Descrizione delle procedure di monitoraggio dei rischi e dichiarazione di conformità delle stesse alle disposizioni di vigilanza prudenziale.
H) IV - Informazioni relative agli organi sociali
4.1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo nonché delle eventuali deleghe attribuite.
4.2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.
4.3 - Direttore generale e principali dirigenti:(1) nome, luogo e data di nascita.
I) V - Informazioni relative all'andamento recente ed alle prospettive dell'emittente
5.1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ovvero, se successivi, dopo la chiusura del semestre (ovvero del trimestre) che possano incidere in misura rilevante sulla solvibilità dell'emittente.
5.2 - Elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ove disponibili da altri atti o documenti societari.
L) VI - Informazioni relative al garante
6.1 - Le richieste relative all'emittente, in quanto applicabili, devono essere ottemperate anche con riferimento al garante dell'operazione.
SEZIONE SECONDA - Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari e la quotazione
M) VII - Notizie sui covered warrant e sui certificates
7.1 - Descrizione.
7.2 - Caratteristiche (anche in forma di tabella) e indicazione del quantitativo complessivo dell'emissione.
i) Denominazione;
ii) Serie;
iii) Sottostante;
iv) Tipo;
v) Scadenza;
vi) Prezzi di esercizio (Strike Price);
vii) Codice;
viii) Quantità;
ix) Multipli/Parità.
7.3 - Autorizzazioni.
7.4 - Tagli e regime di circolazione.
7.5 - Durata, esercizio e termini di decadenza.
7.6 - Valuta.
7.7 - Prezzi indicativi (premi) ed indicazione della data alla quale essi si riferiscono e modalità di rilevamento. Inoltre, indicazione del valore del sottostante e della volatilità a data recente, assunti a base della stima dei prezzi indicativi.
7.8 - Rapporti, termini, condizioni e modalità di esercizio nonché eventuali modifiche alle condizioni stesse.
7.9 - Descrizione, formula ed esemplificazione delle convenienze.
7.10 - Punto di pareggio.
7.11 - Commissioni.
7.12 - Regime fiscale.
7.13 - Legge applicabile e foro competente
7.14 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità.
7.15 - Quotazione e impegni dell'emittente di esporre i prezzi ed indicazione dell'eventuale sponsor dell'operazione.
7.16 - Altri mercati di quotazione.
7.17 - Informazioni sul sottostante:
a) descrizione per tipi di sottostante (strumenti finanziari quotati italiani, strumenti finanziari quotati esteri, indici, panieri di strumenti finanziari, valute, tassi, commodities, etc.);
b) dichiarazione di disponibilità delle informazioni rilevanti ed indicazione delle modalità di diffusione (per gli emittenti quotati in Italia e' sufficiente riportare detta condizione);
c) metodi di rilevazione e relativa trasparenza;
d) andamento storico del sottostante - anche sotto forma grafica - e relativa volatilità per un periodo corrispondente almeno alla durata dei warrant; nel caso in cui la durata del warrant sia superiore a 2 anni, l'andamento storico del sottostante può essere limitato ai due anni precedenti. Detto andamento e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, possono essere riportati nel sito Internet dell'emittente.
7.18 - Regole di rettifica in caso di operazioni sul capitale effettuate dall'emittente l'attività sottostante.
N) VIII - Informazioni riguardanti altri covered warrant e certificates quotati
O) IX - appendici e documentazione messa a disposizione del pubblico
Appendici(2)
9.1 - Schemi di conto economico e stato patrimoniale individuali e di gruppo relativi all'ultimo esercizio chiuso, a confronto con l'esercizio precedente, nonché le eventuali relazioni semestrali e trimestrali, presentate in forma di tabella comparativa.
Se il bilancio di esercizio e quello consolidato non sono conformi alle disposizioni emanate in materia dall'Unione Europea e non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, sono fornite informazioni più dettagliate e/o complementari.
9.2 - Regolamento dei warrant e dei certificates.
Documentazione messa a disposizione del pubblico presso......(almeno la sede dell'emittente e la società di gestione del mercato)
9.3 - Bilancio individuale dell'ultimo esercizio nonché bilancio di gruppo e situazione semestrale, se redatti, completi di allegati e delle relazioni degli organi di controllo interni e esterni.
9.4 - Statuto sociale.
9.5 - Relazioni semestrali e trimestrali eventualmente redatte successivamente alla pubblicazione del documento sull'emittente.
P) X - Informazioni relative ai responsabili del prospetto, alla revisione dei conti ed ai consulenti
10.1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.
10.2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.
10.3.1 - Denominazione e sede della società di revisione che ha verificato i conti annuali dell'emittente, precisando se per tutti e tre gli ultimi esercizi e' stato espresso con apposite relazioni un giudizio; durata del conferimento; se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le precedenti informazioni dovranno riguardare anche il bilancio consolidato.
10.3.2 - Eventuale organo esterno (diverso dalle società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.
10.3.3 - Indicazione delle informazioni e dei dati diversi dai bilanci annuali, inclusi nel prospetto, eventualmente verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno di verifica.
10.3.4 - Se la società di revisione (ovvero l'organo esterno di verifica) ha espresso un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero ha rilasciato una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio è necessario evidenziarlo anche con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.
Modello di dichiarazione di responsabilità(3)
Il presente prospetto di quotazione è conforme al modello depositato presso la Consob in data ..... e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con gli strumenti finanziari quotati presso il Mercato .................. con provvedimento n. .......... del ..........
I redattori sono responsabili della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto di quotazione per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto di quotazione si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.
Q) XI - modello di avviso integrativo del programma
Il modello deve indicare tutti i dati e le informazioni che saranno resi pubblici solo in occasione delle effettive emissioni e che non possono essere anticipati in sede di Programma.
A titolo esemplificativo tali dati potranno riguardare:
- Emittente
- Data di emissione
- Codice isin
- Tipologia (call/put)
- Stile (europeo/americano)
- Sottostante
- Codice isin sottostante
- Multiplo/parita'
- Codice di negoziazione
- Lotto di esercizio
- Strike price
- Data di scadenza
- Quantita'
- Cash settlement/phisical delivery
- Prezzo indicativo (sulla base di un valore del sottostante rilevato a data recente e con indicazione della relativa volatilità e del tasso free risk)
- Riproduzione del paragrafo avvertenze
- Aggiornamento esemplificazioni
- Eventuale sponsor
- Eventuali commissioni
- Estremi del provvedimento di ammissione a quotazione, data di inizio negoziazioni e impegni del market maker (n. lotti minimi e cadenza temporale)
- Estremi della comunicazione effettuata alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs.n. 385/93, ove l'emissione non rientri nell'ambito di comunicazione cumulativa già riportata nella relativa nota integrativa.
L'Avviso integrativo, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente, dovrà altresì riportare il riferimento alla relativa nota integrativa già pubblicata.
_______________________________
NOTE PARTE TERZA - SCHEMA 7:
1. Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (consiglio di amministrazione, amministratori delegati, direttori generali).
2. Ove nel prospetto tutti i conti annuali o infra-annuali, anche riclassificati, siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti nelle appendici anche gli schemi contabili in EURO.
3. La dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale dell'emittente e del garante.
Prospetto di
sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare
di diritto italiano di tipo aperto
(...omissis...)
Prospetto di
sollecitazione di azioni
di società di investimento a capitale variabile (sicav)
(...omissis...)
Prospetto di sollecitazione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare
di diritto italiano di tipo chiuso
(...omissis...)
Prospetto di sollecitazione di quote di fondi comuni di
investimento
immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso
(...omissis...)
Prospetto di sollecitazione di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare
di diritto italiano di tipo chiuso istituiti con
apporto di beni immobili
(...omissis...)
Prospetto di sollecitazione di fondi pensione
aperti a contribuzione definita
(...omissis...)
Prospetto di quotazione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare
di diritto italiano di tipo chiuso
(...omissis...)
Nota integrativa per la quotazione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare
di diritto italiano di tipo chiuso
(...omissis...)
Nota integrativa per la quotazione di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso
(...omissis...)
Modalità di redazione della nota
per la quotazione degli strumenti finanziari c.d. "Eurolist"
La nota di cui all'art. 57, comma 4, del regolamento deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la dichiarazione che e' stata fatta domanda per la quotazione degli strumenti finanziari. In particolare tale dichiarazione specifica:
• nel caso di azioni, il numero, la categoria di tali azioni ed i diritti connessi;
• nel caso di certificati rappresentativi delle azioni, i diritti connessi agli strumenti finanziari originari nonché le informazioni circa la possibilità di ottenere la conversione dei certificati negli strumenti finanziari originari e le modalità di conversione;
• nel caso di obbligazioni, l'importo nominale del prestito (ovvero l'indicazione che tale importo non e' stabilito) nonché le condizioni ed i termini del prestito. Inoltre, ad eccezione per le emissioni continue, i prezzi di emissione e di rimborso e il tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse vanno indicate le condizioni di modifica);
• nel caso di obbligazioni convertibili, obbligazioni permutabili, obbligazioni corredate di warrant o nel caso di warrant, informazioni sulla natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione, sui diritti connessi a tali azioni, sulle condizioni e sulle modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché indicazioni sui casi in cui queste possono essere modificate;
• ogni fatto nuovo o cambiamento significativo che sia sopravvenuto successivamente alla data cui si riferiscono i documenti indicati alle lettere b) e c);
• informazioni riguardanti specificamente il mercato italiano, con particolare riguardo al regime fiscale, agli organi che assicurano il servizio finanziario dell'emittente e alle modalità di pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori;
• una dichiarazione delle persone responsabili delle informazioni precedentemente indicate, attestante che le informazioni sono veritiere e non comportano omissioni tali da alterare il significato del documento.
b) l'ultima relazione annuale sulla gestione, gli ultimi bilanci annuali certificati (unitamente ai conti consolidati se l'emittente li redige; tuttavia la Consob può consentire all'emittente di fornire soltanto i conti non consolidati o soltanto quello consolidati, purché i conti non forniti non contengano informazioni complementari significative) e l'ultima relazione semestrale dell'emittente per l'anno in oggetto, se già pubblicata;
c) eventuali prospetti, opuscoli o documentazione equivalente pubblicati dall'emittente nei dodici mesi precedenti la data della richiesta di quotazione;
d) le ulteriori informazioni seguenti, qualora non siano già contenute nei documenti previsti ai punti a), b) e c):
- la composizione degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle società, nonché le cariche ricoperte dai singoli membri;
- indicazioni generali in merito al capitale;
- la situazione attuale in base alle ultime informazioni comunicate all'emittente ai sensi
della direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativadegli articoli 85 e seguenti della direttiva 2001/34/CE, relativamente alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa(1);- le eventuali relazioni dei revisori ufficiali dei conti prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato membro nel cui territorio l'emittente ha la propria sede sociale, concernenti gli ultimi conti annuali pubblicati.
_______________________________
NOTA PARTE TERZA - SCHEMA 17:
1. Vedi
G.U. n. L 348 del 17.12.1988, pag. 62G.U. n. L 184 del 6 luglio 2001.
Prospetto di sollecitazione/quotazione relativo a strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione dei crediti
(...omissis...)
Prospetto di sollecitazione o di quotazione di OICR aperti indicizzati di diritto italiano ed esteri non armonizzati
(...omissis...)
Schema dell'avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto
informativo e informazioni da inserire
nell'avviso relativo alla pubblicazione
del documento informativo sull'emittente
(...omissis...)
Modalità di redazione della nota informativa sintetica
(...omissis...)
Documentazione da allegare alla comunicazione e contenuto della nota integrativa da predisporre ai fini della procedura di riconoscimento reciproco (1)
Alla comunicazione sono allegati:
a) il prospetto informativo approvato dall'autorità competente estera munito di un attestato di detta autorità dal quale risulti che tale prospetto è stato da essa approvato ai sensi della direttiva 80/390/CEE;a) il prospetto informativo approvato dall'autorità competente estera munito di attestato di detta autorità dal quale risulti che tale prospetto è stato da essa approvato ai sensi della direttiva 2001/34/CE. Nelle sollecitazioni indicate dal comma 2, lettera d), dell'art. 33 del regolamento, l'attestazione dell'autorità competente non deve riportare la concessione di eventuali deroghe o dispense parziali rispetto alla citata direttiva. Tale condizione dovrà essere verificata dall'offerente;
b) traduzione in lingua italiana del prospetto informativo indicato alla lettera a), sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente e/o dell'offerente attestante la conformità al prospetto informativo approvato. Sulla prima pagina di copertina è riportata la seguente indicazione: "Prospetto informativo riconosciuto dalla Consob e depositato in data .......Il presente prospetto informativo è una traduzione fedele di quello approvato da (indicazione dell'autorità estera competente). Parte integrante del presente prospetto informativo è la nota integrativa contenente i dati relativi alla sollecitazione in Italia";
c) una nota integrativa contenente tutte le informazioni relative alla sollecitazione in Italia. In particolare la nota integrativa dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: regime fiscale dei redditi derivanti dai prodotti finanziari oggetto della sollecitazione, modalità e termini di effettuazione della sollecitazione, indicazione degli intermediari incaricati del collocamento e di quelli tenuti agli adempimenti derivanti dall'esercizio dei diritti connessi ai prodotti finanziari, dichiarazione di responsabilità sottoscritta dai soggetti che intendono sollecitare in Italia. Qualora il prospetto informativo indicato alla lettera b) e la nota integrativa non siano uniti in un unico documento, sulla copertina della nota integrativa è riportata la seguente indicazione: "La presente nota è parte integrante del prospetto informativo riconosciuto dalla Consob e depositato in data ......";
d) il modulo di adesione recante ogni informazione necessaria ai fini dell'adesione alla sollecitazione;
e) l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi:
a) la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;
b) la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob;
f)
la documentazione attestante il versamento del contributo di vigilanza(soppressa);g) dichiarazione del responsabile del collocamento in Italia prevista dal regolamento.
_________________
NOTE ALLEGATO 1E:
1. Nel caso la documentazione sia già in possesso della Consob, il soggetto tenuto a produrla può limitarsi a richiamarla attestando che la stessa non ha subìto alcuna modificazione.
Avviso sui risultati dell'offerta e informazioni da inviare alla Consob
L'avviso sui risultati dell'offerta previsto dall'art. 13, comma 7, del regolamento deve contenere almeno le seguenti informazioni:
1. Nel caso di sola offerta pubblica, il numero di soggetti richiedenti e di soggetti assegnatari e il numero di strumenti finanziari richiesti e di strumenti finanziari assegnati, distinguendo il dato per le eventuali categorie (per esempio, i dipendenti) e distinguendo tra il numero di strumenti finanziari assegnati nell'ambito dell'offerta di vendita e quelli assegnati nell'ambito dell'offerta di sottoscrizione. Indicare inoltre, nelle ipotesi di sollecitazione aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati ovvero finalizzati alla quotazione, e in quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari che danno diritto a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari quotati, il quantitativo di strumenti finanziari oggetto dell'offerta acquisiti dall'eventuale consorzio di garanzia in conseguenza degli impegni assunti;
2. Nel caso di offerta globale:
a) il numero complessivo di soggetti richiedenti e di soggetti assegnatari, il numero complessivo di strumenti finanziari richiesti e di strumenti finanziari assegnati, distinguendo, per questi ultimi, tra il numero di strumenti finanziari assegnati nell'ambito dell'offerta di vendita e quelli assegnati nell'ambito dell'offerta di sottoscrizione;
b) con riferimento all'offerta pubblica, i dati richiesti al punto 1, ad eccezione della ripartizione tra offerta di vendita e di sottoscrizione e dei dati relativi agli strumenti finanziari acquisiti dal consorzio di garanzia;
c) con riferimento al collocamento riservato agli investitori istituzionali italiani, il numero di soggetti richiedenti e di soggetti assegnatari e il numero di strumenti finanziari richiesti e di strumenti finanziari assegnati;
d) nelle ipotesi di offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati ovvero finalizzate alla quotazione, e in quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari che danno diritto a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari quotati, il quantitativo di strumenti finanziari oggetto dell'offerta acquisiti dal consorzio di garanzia in conseguenza degli impegni assunti;
3. Nel caso di offerte in opzione ai soci di emittenti quotati, il numero complessivo degli strumenti finanziari sottoscritti, specificando il numero di quelli sottoscritti da azionisti che avevano assunto impegni di sottoscrizione e il numero di quelli sottoscritti o comunque acquisiti dal consorzio di garanzia in conseguenza degli impegni assunti, con l'indicazione delle relative percentuali sul nuovo capitale sociale. Dette informazioni possono in alternativa essere inserite nel comunicato emesso ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Testo Unico. Per conclusione del periodo di adesione ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del regolamento, si intende la conclusione dell'offerta dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile.
La comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 13, comma 8, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
1. Una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto;
2. I dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore;
3. In caso di offerta globale, per il collocamento riservato agli investitori istituzionali effettuato in Italia, l'identificazione nominativa di tutti gli investitori richiedenti, degli investitori assegnatari, del relativo quantitativo di strumenti finanziari da ciascuno dei predetti soggetti richiesto ed assegnato, tenuto conto anche dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione, se prevista nel prospetto informativo, da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori istituzionali;
4. Nel caso in cui il prospetto informativo preveda la possibilità di esercizio di un'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori istituzionali, il numero di strumenti finanziari complessivamente acquistati a seguito dell'esercizio di tale facoltà e la parte di tali strumenti finanziari assegnata nell'ambito del collocamento riservato agli investitori istituzionali, ovvero la comunicazione del mancato esercizio dell'opzione medesima.
Informazioni soggette alla procedura di aggiornamento di cui all'art. 24, comma 1, lett. a)
(...omissis...)
Schema 1- OICVM DI DIRITTO
ESTERO ARMONIZZATI:
DOCUMENTO INTEGRATIVO E MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
(...omissis...)
Documentazione da
allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione
del prospetto di quotazione e della nota integrativa (1)
(2)
Tavola 1 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di azioni
Tavola 2 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di certificati rappresentativi di azioni
Tavola 3 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito
Tavola 4 Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di warrant
Tavola 5 Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di covered warrant
Tavola 6 Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione e della nota informativa in caso di quotazione di quote di fondi chiusi
Tavola 7 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato
Tavola 8 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti
* * *
Documentazione da
allegare alla domanda di autorizzazione
alla pubblicazione del prospetto di quotazione di azioni
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
b) copia dello statuto vigente dell'emittente;
c) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;
d)
bozza delprospetto di quotazione, firmato in originale dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale dell'emittente, redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;e) dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello sponsor, che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'art. 94, comma 2, del Testo Unico.
* * *
Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare una propria dichiarazione nella quale, oltre ad una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine nonchè nel paese di quotazione qualora sia differente, venga confermato che:
- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta la quotazione sono conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.
Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale.
Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.
Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.
Infine, allo scopo di consentire alla Consob il riconoscimento di forme equivalenti di revisione, alla domanda deve essere allegata un'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che confermi:
- la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;
- la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di certificati rappresentativi di azioni
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
a) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente le azioni rappresentate;
b) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni;
c) copia della delibera di emissione dei certificati rappresentativi di azioni;
d) descrizione delle caratteristiche e dei diritti connessi ai certificati rappresentativi di azioni che l'emittente intende quotare.
* * *
Gli emittenti di diritto estero, sia delle azioni rappresentate che dei certificati rappresentativi, devono allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.
Documentazione da
allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione
del prospetto di quotazione di obbligazioni e altri strumenti di debito
3.1 Obbligazioni
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:
a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
b) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;
c) copia della eventuale relazione di rating relativa all'emittente e alla singola emissione.
Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
d) copia del contratto di fidejussione;
e) copia dello statuto della società garante;
f) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.
I documenti di cui ai punti e) ed f) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.
* * *
Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.
Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta, nella quale venga confermato che:
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti alla osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.
La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari.
3.2 Obbligazioni emesse da enti locali
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:
a) copia del provvedimento di emissione del prestito corredato degli allegati;
b) copia della eventuale relazione di rating relativa all'emittente e alla singola emissione.
Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
c) copia del contratto di fidejussione;
d) copia dello statuto della società garante;
e) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.
I documenti di cui ai punti d) ed e) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.
3.3. Obbligazioni convertibili in azioni
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:
a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
b) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonchè degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.3, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;
c)
nei casi previsti dall'art. 2.2.4, comma 2 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente le obbligazioni circa l'impegno a garantire la costante diffusione delle informazioni relative all'emittente terzo;d)
nei casi previsti dall'art. 2.2.4, comma 3 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alla quotazione di borsa in un altro Stato:
- dichiarazione dell'emittente volta a garantire la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate;
- attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato dal un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di quotazione delle azioni, che l'emittente le azioni e' assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell' Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;
e)
nei casi previsti dall'art. 2.2.4, comma 2, lett. b) e comma 3 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.nei casi previsti dalle precedenti lettere c) e d), copia dello statuto vigente dell'emittente le azioni derivanti dalla conversione.
Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
f) copia del contratto di fidejussione;
g) copia dello statuto della società garante;
h) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.
I documenti di cui ai punti g) ed h) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.
i) copia della eventuale relazione di rating relativa all'emittente e alla singola emissione;
l) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di sottoscrizione di azioni:
- copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
m) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di acquisto di azioni:
- copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.
* * *
Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.
3.4. Obbligazioni strutturate
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni strutturate deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:
a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
b) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.4, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;
c) copia della eventuale relazione di rating relativa all'emittente e alla singola emissione;
d) copia del contratto di copertura inerente le obbligazioni strutturate o indicazione circa le strategie di copertura che l'emittente intende adottare;
e) dichiarazione attestante le modalità di reperimento in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione.
Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
f) copia del contratto di fidejussione;
g) copia dello statuto della società garante;
h) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.
I documenti di cui ai punti g) e h) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.
* * *
Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.
Gli emittenti obbligazioni assoggettate ad un ordinamento estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte del paragrafo n. 3.1 della presente Tavola.
3.5 Obbligazioni bancarie
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni bancarie deve essere allegata la seguente documentazione:
a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento escluso quanto indicato alla lettera b) della predetta Tavola;
b) copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato, ove redatto;
c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A..
d) dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello sponsor, che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'art. 94, comma 2, del Testo Unico.
Documentazione da
allegare alla domanda
autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di warrant
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di warrant deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:
a) copia della delibera di emissione dei warrant;
b) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonchè degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 4, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.;b) se le azioni di compendio sono emesse da un terzo, copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 4, Sezione IA. 1.1. delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;
c)
nel caso previsto dall'art. 2.2.8, comma 2 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.qualora i warrant si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alla quotazione di borsa in un altro Stato:- dichiarazioni di impegno da parte dell'emittente di warrant a garantire la disponibilità in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono quotate;
- ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente i warrant nella quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disciplina vigente nel paese ove ha sede legale l'emittente le azioni;
- attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di quotazione delle azioni, che l'emittente le azioni e' assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell' Autorità di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;
d) nel caso in cui i warrant attribuiscano diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:
- copia della delibera di emissione degli strumenti finanziari di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant e l'emittente gli strumenti finanziari di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
e) nel caso in cui i warrant attribuiscano diritti di acquisto di strumenti finanziari:
- copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti finanziari di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant ed il proprietario degli strumenti finanziari di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.
* * *
Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.
Documentazione da
allegare alla domanda autorizzazione alla pubblicazione
del prospetto di quotazione di covered warrant e dei certificates
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di covered warrant e certificates deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:
a) copia della delibera di emissione dei covered warrant e dei certificates;
b) copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato, ove redatto;
c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A.;
d) prospetto di calcolo del patrimonio di vigilanza;
e) descrizione dei sistemi di controllo dei rischi con dichiarazione di conformità alle disposizioni di vigilanza prudenziale cui l'emittente e' assoggettato;
f) copia della eventuale relazione di rating relativo all'emittente;
g) copia della eventuale autorizzazione della Banca d'Italia prevista ai sensi della vigente normativa;
h) se i covered warrant sono garantiti in modo incondizionato da un soggetto terzo (art. 2.2.14, comma 1, lettera c) del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.), copia del contratto di garanzia;h) se i covered warrant ed i certificates sono garantiti in modo incondizionato da un soggetto diverso dall'emittente (garante) che sia (i) una società o ente nazionale o estero, sottoposto a vigilanza prudenziale o (ii) uno Stato o un ente sovranazionale, copia del contratto di garanzia;
i
) qualora l'attività sottostante i covered warrant sia costituita da azioni non quotate nella borsa italiana:
- dichiarazione di cui all'art. 2.2.16, comma 1, lettera a) del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A. suffragata da un apposito parere legale;
- dichiarazione attestante le modalità di reperimento in Italia delle informazioni e dei prezzi di cui alla lettera b) del citato articolo;
- copia della comunicazione inerente l'emissione inviata all'emittente l'attività sottostante, corredata dell'eventuale opposizione da questi espressa;i) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
- se richiesto da Borsa Italiana S.p.A., parere legale con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates dimostri che gli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti sono assoggettati ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;
- dichiarazione con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates attesti la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di quotazione, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di quotazione con un adeguato grado di aggiornamento;
- dichiarazione dell'emittente di avvenuta comunicazione inerente l'emissione inviata all'emittente l'attività sottostante, corredata dell'eventuale opposizione da questi espressa;
l) qualora l'attività sottostante i covered warrant sia costituita dalle attività di cui all'art. 2.2.15, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., dichiarazione attestante le modalità di reperimento in Italia delle informazioni sui prezzi di cui all'art. 2.2.16, comma 2, del predetto Regolamento;l) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da:
1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
3) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
5) indici o panieri relativi alle attività di cui ai numeri precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;
dichiarazione attestante la disponibilità in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti;
m) qualora l'attività sottostante i covered warrant sia costituita dalle attività di cui al predetto art. 2.2.15, comma 1, lettera e), dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione degli indici ove non già sufficientemente illustrata nel Regolamento dei covered warrant.m) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita dalle attività di cui al punto 5) della lettera l), dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione degli indici ove non già sufficientemente illustrata nel regolamento dei covered warrant e dei certificates.
* * *
Gli emittenti di diritto
estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della
Tavola 1.
Qualora i covered warrant
siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo (art.
2.2.14, comma 1, lettera c) del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa
Italiana S.p.A.), tutti gli adempimenti di cui alla presente Tavola devono
essere assolti dal soggetto garante, il quale dovrà, inoltre, fornire la
seguente documentazione:
- copia dello statuto vigente dell'emittente;
- copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato - ove redatto - dell'emittente i covered warrant, eventualmente corredato della relazione di certificazione.
Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.
Qualora i covered warrant e i certificates siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, come individuato nella lettera h) della presente Tavola tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovrà, inoltre, fornire la seguente documentazione:
- copia dello statuto vigente dell'emittente;
- copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato - ove redatto - dell'emittente i covered warrant e i certificates, eventualmente corredato della relazione di certificazione.
Documentazione da
allegare alla domanda
autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione
e della nota informativa in caso di quotazione di quote di fondi chiusi
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di quote di fondi chiusi deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
b) bozza del prospetto di quotazione ovvero della nota informativa, redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;
c) piani di investimento/disinvestimento del fondo;
d) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, ove redatto, consolidato, nonché del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.
Le società di gestione di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:
e) la società di gestione e' regolarmente costituita ed il suo statuto e' conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali essa e' soggetta;
f) non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte della società di gestione delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi strumenti finanziari quotati devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione;
g) idonea attestazione della società di gestione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali connessi ai certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti ai quali i certificati medesimi sono soggetti.
La società di gestione estera dovrà inoltre allegare alla domanda un'attestazione di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico, dalla quale risulti la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui la società stessa ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano, nonché la sostanziale equipollenza dei principi di revisione adottati rispetto a quelli raccomandati in Italia.
Documentazione da
allegare alla domanda di autorizzazione
alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari
emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento escluso quanto indicato alla lettera b) della predetta Tavola;
b) copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato, ove redatto;
c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A..
Tavola
8
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del
prospetto di quotazione di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di
cartolarizzazione di crediti
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
- copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione;
- copia dello statuto vigente dell'emittente;
-
bozza del prospetto di quotazione redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;- prospetto di quotazione, firmato in originale dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale dell'emittente, redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;
- dichiarazione dell'emittente che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'art. 94, comma 2, del Testo Unico;
- copia delle delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi;
- copia delle relazioni di rating;
- copia dell'eventuale offering circular;
- copia della comunicazione effettuata alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 129 del D.lgs n. 385/93 e delle eventuali successive comunicazioni ovvero dichiarazione di avvenuto decorso dei termini previsti;
- copia del contratto di cessione del credito;
- copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all'operazione;
-
documentazione prevista dai punti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, Tavola 3.5, Sezione IA. 1.1. delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana;- descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (collateral) nonché dei rischi connessi alle attività stesse;
- descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal collateral tra le singole tranche dell'operazione. Per ogni tranche deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre tranche. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (trigger events) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (prepayment) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;
- descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di prepayment con riferimento alle serie storiche del collateral, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola tranche in termini di modifiche della duration, del prezzo e delle altre condizioni.
* * *
Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola I.
* * *
Per gli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata la documentazione prevista all'ultima parte della Tavola 3. Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori del cedente né da quelli del cessionario.
___________________
1. Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.
2. Nel caso di scissione del prospetto, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento informativo sull'emittente ai fini della quotazione, deve essere inviata alla Consob la documentazione economico-finanziaria prevista dal presente Allegato, in quanto applicabile, nonché la dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello sponsor, che attesti che il documento in questione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'art. 94, comma 2, del Testo Unico.
Comunicazione ai sensi dell'art. 15, comma 3
(...omissis...)
ALLEGATO 3
AL REGOLAMENTO N. 11971/99 DI ATTUAZIONE D.LGS. 58/98 CONCERNENTE LA DISCIPLINA
DEGLI EMITTENTI
ALLEGATO 3A
Contenuto delle relazioni illustrative degli amministratori
(...omissis...)
SCHEMA N. 1: Relazione illustrativa degli amministratori in occasione di operazioni di fusione o di scissione
(...omissis...)
SCHEMA N. 2: Relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare operazioni di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni
1) Nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale e/o di emissione di obbligazioni:
1.1) le motivazioni e la destinazione dell'aumento del capitale e/o dell'emissione di obbligazioni, ivi comprese quelle convertibili o cum warrant, in rapporto anche all'andamento gestionale della società;
1.2) ove le risorse finanziarie raccolte con l'aumento di capitale e/o con l'emissione di obbligazioni siano destinate alla riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario, un prospetto, redatto a data recente, di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine, che presenti il confronto con i corrispondenti dati tratti dall'ultimo bilancio di esercizio pubblicato, ovvero, se più recente dall'ultima situazione interinale (semestrale o trimestrale) pubblicata. Se l'emittente è la holding di un gruppo, tali dati devono essere forniti anche a livello consolidato di gruppo;
1.3) se l'aumento di capitale e/o l'emissione di obbligazioni vengono proposti all'assemblea dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, ma prima della pubblicazione del bilancio relativo a tale esercizio, la stima dei risultati dell'ultimo esercizio chiuso nonché le indicazioni generali sull'andamento della gestione nell'esercizio in corso, ed in particolare:
nell'ipotesi di imprese manifatturiere e commerciali:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
c) evoluzione della struttura finanziaria;
nell'ipotesi di banche:
a.1) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;
b.1) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;
c.1) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);
nell'ipotesi di imprese di assicurazione:
a.2) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
b.2) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;
c.2) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).
In ogni caso devono essere forniti elementi di informazione in relazione alla prevedibile chiusura dell'esercizio in corso;
1.4) l'eventuale esistenza di consorzi di garanzia e/o di collocamento, la relativa composizione, nonché le modalità e i termini del loro intervento;
1.5) le eventuali altre forme di collocamento previste;
1.6) i criteri in base ai quali è stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il rapporto di assegnazione previsto, nonché il rapporto di conversione in caso di emissione di obbligazioni convertibili;
1.7) gli azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alla quota posseduta, le azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati;
1.8) il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione;
1.9) la data di godimento delle azioni e/o delle obbligazioni di nuova emissione;
2) nelle ipotesi di aumenti gratuiti del capitale sociale:
2.1) le motivazioni dell'aumento gratuito;
2.2) le modalità dell'operazione, con particolare riguardo alla natura ed all'ammontare delle riserve che verranno portate a capitale sociale, al numero ed alle categorie delle azioni che saranno eventualmente emesse;
2.3) la data di godimento delle azioni di nuova emissione;
3) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni di ammontare significativo(1), in aggiunta a quanto previsto nei punti n. 1) e 2):
3.1) gli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma, adeguatamente commentati, idonei a rappresentare le conseguenze dell'operazione di aumento del capitale e/o di emissione di obbligazioni sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente;
3.2) gli effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore o della redistribuzione dello stesso tra più categorie di azioni.
4) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale sociale con conferimenti in natura, fatto salvo quanto indicato nell'art. 2441, comma 6, cod. civ.:
4.1) illustrazione dell'operazione e dei relativi riflessi sui programmi gestionali dell'emittente conferitario;
4.2) indicazione del valore attribuito ai beni oggetto del conferimento contenuto nella relazione di stima ex art. 2440 cod. civ;
4.3) indicazione del numero, della categoria, della data di godimento e del prezzo di emissione delle azioni oggetto dell'aumento di capitale;
4.4) riflessi tributari dell'operazione sull'emittente conferitario;
4.5) indicazione della compagine azionaria dell'emittente conferitario e dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 TUF a seguito dell'aumento di capitale in natura ed effetti di tale operazione sugli eventuali patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF aventi ad oggetto azioni dell'emittente ove tali effetti siano stati comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.
______________
nota:
1. La significatività può essere considerata in relazione all'incidenza dell'ammontare dell'operazione sul patrimonio netto dell'emittente.
SCHEMA N. 3: Relazione illustrativa degli amministratori in occasione di modificazioni dell'atto costitutivo, con particolare riguardo alle modificazioni dell'oggetto sociale
(...omissis...)
SCHEMA N. 4: Relazione illustrativa degli amministratori relativa alle assemblee convocate per deliberare sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie
(...omissis...)
SCHEMA N. 5: Relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea convocata nelle ipotesi previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile
(...omissis...)
SCHEMA N. 6: Relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea convocata per deliberare la conversione di azioni
(...omissis...)
ALLEGATO 3B
Documenti informativi relativi alle operazioni significative
di acquisizione/cessione, fusione e scissione
Documenti informativi relativi alle operazioni
significative
di acquisizione/cessione e fusione/scissione e alle operazioni con parti
correlate
Di seguito si forniscono gli schemi dei documenti informativi che sono redatti in occasione delle seguenti operazioni:
- schema n. 1, per operazioni significative di fusione;
- schema n. 2, per operazioni significative di scissione;
- schema n. 3, per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti.- schema n. 3, per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti e per conferimenti in natura;
- schema n. 4, per operazioni con parti correlate individuate nell'articolo 71-bis del regolamento.
SCHEMA N. 1: Documento informativo relativo ad operazioni di fusion significative
(...omissis...)
SCHEMA N. 2: Documento informativo relativo ad operazioni di scissione significative
(...omissis...)
SCHEMA N. 3: Documento informativo per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti e per conferimenti in natura(12)
Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società acquisita/ceduta.
- Indice
1. Avvertenze
1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attività dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.
2. Informazioni relative all'operazione
2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.
2.1.1 Descrizione della società e/o delle attività oggetto dell'operazione di cessione/acquisizione.
2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell'operazione e relative forme e tempi di pagamento/incasso; criteri seguiti per la determinazione del prezzo; indicazione dell'eventuale esistenza di perizie redatte a supporto del prezzo, precisando se sono state predisposte da esperti indipendenti nonché data e soggetto che le ha rilasciate; soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute o ricevute in conferimento.
2.1.3 Se l'operazione consiste in un'acquisizione, indicare la fonte di finanziamento individuata a copertura del relativo prezzo; nel caso di cessione indicare la destinazione dei mezzi raccolti.
2.1.4 Indicazione della compagine azionaria dell'emittente conferitario e dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 TUF a seguito dell'aumento di capitale in natura ed effetti di tale operazione sugli eventuali patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF aventi ad oggetto azioni dell'emittente ove tali effetti siano stati comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.
2.2 Motivazioni e finalità dell'operazione.
2.2.1 Motivazioni dell'operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali dell'emittente.
2.2.2 Indicazione dei programmi elaborati dall'emittente relativamente alla società/ramo di azienda/cespiti acquisiti o ricevuti in conferimento, con particolare riguardo:
- alle prospettive industriali;
- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;
precisando quale degli stessi programmi si prevede di attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.
2.3 Rapporti con la società oggetto dell'operazione e/o con i soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute o ricevute in conferimento.
2.3.1 Se l'operazione di acquisizione/cessione o di conferimento ha per oggetto una partecipazione societaria, indicare i rapporti significativi intrattenuti dall'emittente, direttamente o indirettamente tramite società controllate, con la società oggetto dell'operazione e in essere al momento di effettuazione dell'operazione stessa.
2.3.2 Evidenza di ogni rapporto nonché accordo significativo tra l'emittente, le società da questo controllate, i dirigenti e gli amministratori dell'emittente e i soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute o ricevute in conferimento.
2.4 Documenti a disposizione del pubblico.
2.4.1 Indicazione dei luoghi in cui può essere consultata la documentazione che l'emittente dichiara nel documento di mettere a disposizione del pubblico.
3. Effetti significativi dell'operazione
3.1 Descrizione di eventuali effetti significativi dell'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attività dell'emittente nonché sulla tipologia di business svolto dall'emittente medesimo(13).
3.2 Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.
4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alle attività acquisite o ricevute in conferimento
4.1. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alla partecipazione acquisita.
4.1.1 Tavola comparativa degli stati patrimoniali e dei conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi chiusi della società acquisita o oggetto del conferimento o, se redatti, consolidati del gruppo ad essa facente capo. Tali dati sono corredati di sintetiche note esplicative.
4.1.2 Se tali dati sono stati sottoposti a controllo da parte di una società di revisione, menzione di detta circostanza e specificazione del tipo di giudizio rilasciato nonché indicazione degli eventuali rilievi evidenziati dalla società di revisione.
4.1.3 Ove disponibili, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al primo semestre dell'esercizio in corso, posti a confronto con i corrispondenti dati dell'esercizio precedente e corredati di sintetiche note esplicative.
4.1.4 Cash flow e situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti della società ovvero, se sono disponibili dati consolidati di gruppo, del gruppo ad essa facente capo tratti dal più recente dei documenti contabili citati ai precedenti punti.
4.2 Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi al ramo di azienda acquisito o ricevuto in conferimento.
4.2.1 Nel caso di acquisizione o di conferimento di un ramo di azienda, stato patrimoniale e conto economico del ramo di azienda rilevato relativi almeno all'ultimo esercizio chiuso, ovvero al più breve periodo di esistenza del ramo di azienda. Tali informazioni sono fornite anche quando il ramo di azienda acquisito è specializzato in attività immobiliari.
4.2.2 Nel caso di operazioni di acquisizione o di conferimento di una o più proprietà immobiliari, indicazioni sulla redditività delle stesse e sull'esposizione finanziaria ad esse eventualmente connessa.
5. Dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma dell'emittente
5.1 Situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma.
5.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione descritta al punto 2, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili.
5.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa ai dati economici e patrimoniali richiesti al punto 5.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.
5.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma(14) (15).
5.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.
5.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi, le rettifiche pro-forma apportate ed il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.
5.2 Indicatori pro-forma per azione della società emittente.
5.2.1. Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti dati storici e pro-forma per azione:
- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- cash flow.
Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.
Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.
E' inoltre indicato il numero di azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.
5.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente registrate per effetto dell'operazione.
5.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.
5.3 Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.
6. Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo
6.1 Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:
6.1.1 nell'ipotesi di società manifatturiere e commerciali:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
c) evoluzione della struttura finanziaria;
6.1.2 nell'ipotesi di banche:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;
c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);
6.1.3 nell'ipotesi di imprese di assicurazione:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;
c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).
6.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.
Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.
6.3 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio di esercizio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento della gestione. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.
6.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale venga dichiarato che: a) le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.
Allegati
- Eventuali perizie a supporto del prezzo dell'operazione.
- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma.
- In ipotesi di aumento del capitale sociale con conferimenti in natura:
1) Relazione illustrativa di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ., redatta dagli amministratori;
2) Parere di congruità di cui all'art. 158 TUF rilasciato dalla società di revisione;
3) Relazione di stima di cui all'art. 2440 cod. civ..
_____________________
note:
12. Per quanto attiene alle operazioni di acquisizione di partecipazioni, il presente schema di documento informativo si riferisce soltanto alle acquisizioni di società non quotate. Per altre fattispecie (ad es.: acquisizione di partecipazioni in emittenti quotati) trova applicazione il medesimo schema con gli adattamenti necessari in relazione alle diverse caratteristiche dell'operazione.
13. Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attività, i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attività produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.
14. Se l'operazione alla quale i pro-forma si riferiscono è suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili, è possibile fornire un range di possibili effetti.
15. I dati non rettificati sono tratti dal più recente tra i seguenti documenti pubblicati:
a) ultimo bilancio di esercizio revisionato, ovvero ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio di esercizio approvato dal consiglio di amministrazione;
b) informazioni finanziarie pro-forma;
c) dati contabili di periodo concernenti l'andamento della gestione, pubblicati ai sensi dell'art. 68 del presente regolamento.
Schema N. 4: Documento informativo relativo ad operazioni con parti correlate
Nei casi in cui l'emittente quotato ponga in essere con parti correlate le operazioni indicate nell'articolo 71 bis del regolamento, il documento informativo deve riportare i seguenti elementi:
Indice
1. Avvertenze
Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse delle parti correlate con cui è effettuata l'operazione descritta nel documento informativo.
2. Informazioni relative all'operazione.
2.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.
2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, del relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
2.3. Indicazione delle motivazioni economiche della società emittente al compimento dell'operazione.
2.4. Modalità di determinazione del prezzo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Al riguardo indicare l'eventuale esistenza di valutazioni svolte da professionisti a supporto della congruità di tale prezzo e gli esiti finali delle medesime, precisando se dette valutazioni sono state appositamente commissionate dall'emittente.
2.5. Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione.
2.6. Se l'ammontare dei compensi degli amministratori dell'emittente e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 2.8, 2.9 e 2.10 dello schema n. 1 del prospetto riportato nella parte terza dell'Allegato 1B del Regolamento.
(Schemi relativi alle informazioni sui compensi e sulle partecipazioni di amministratori, sindaci e direttori generali) Gli emittenti azioni
indicano nella nota integrativa al bilancio: Gli emittenti azioni
indicano nella relazione sulla gestione:
SCHEMA N.1: Compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali. L'informativa sui compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali deve essere presentata in forma tabellare, secondo lo Schema 1. Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto, anche per una frazione del periodo, la carica di amministratore, sindaco o direttore generale.
Negli emolumenti per la carica devono essere indicati: (i) gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea, o ex art. 2389, comma 2, cod. civ. ancorché non corrisposti e (ii) l'eventuale partecipazione agli utili, (iii) i gettoni di presenza, (iv) i rimborsi spese forfettari. Con riguardo al punto (ii) l'ammontare deve essere indicato per competenza anche se l'assemblea, che approverà il bilancio e la distribuzione degli utili al C.d.A. non si è ancora svolta. Qualora l'assemblea deliberi una diversa ripartizione dell'utile d'esercizio, la tavola dovrà essere conseguentemente modificata. Nella colonna benefici non monetari devono essere indicati i fringe benefits (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative. Nei Bonus e altri incentivi sono incluse le quote di retribuzioni che maturano una tantum. In nessun caso devono essere inclusi i valori delle stock-options assegnate o esercitate. Negli altri compensi vanno indicati (i) gli emolumenti per cariche ricoperte in società controllate quotate e non quotate (ii) le retribuzioni da lavoro dipendente (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR) e (iii) le indennità di fine carica. Per società controllate si fa riferimento alla disciplina del D. Lgs. 127/91. Qualora una società sia stata controllata per una frazione di anno, deve essere indicato l'intero compenso annuale, purchè la situazione di controllo sia presente alla data di chiusura dell'esercizio.
SCHEMA N. 2: Stock-option assegnate agli amministratori e ai direttori generali. Nel caso in cui siano previsti per gli amministratori e i direttori generali piani di stock-options sotto forma di assegnazione gratuita di azioni o di offerta di opzioni per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni dell'emittente o di società dallo stesso controllate, l'emittente utilizza lo schema 2. In tale schema, per ogni soggetto interessato, sono indicate: - le opzioni detenute all'inizio dell'anno; - le opzioni assegnate nel corso dell'anno; - le opzioni esercitate nel corso dell'anno, con indicazione del prezzo di mercato al momento dell'esercizio; qualora l'esercizio delle opzioni sia effettuato in più soluzioni si indicherà il prezzo medio ponderato di mercato alle date di esercizio; - le opzioni scadute nell'anno; - le opzioni detenute alla fine dell'anno. Inoltre è fornita una descrizione dei principali elementi dei piani di stock-options in essere per offrire una più completa informazione sui principi e sugli obiettivi che caratterizzano tali piani.
SCHEMA N. 3: Partecipazioni detenute dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali. L'informativa sulle partecipazioni detenute dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali nell'emittente e nelle società da questo controllate è fornita in forma tabellare, secondo lo schema 3. In particolare è indicato, per ciascun soggetto e per ciascuna società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie: - possedute alla fine
dell'esercizio precedente; Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso. Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di amministratore, di sindaco o di direttore generale, anche per una frazione di anno. COMPENSI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI, AI SINDACI E AI DIRETTORI GENERALI
(1) Specificare
l'eventuale appartenenza al comitato esecutivo SCHEMA 2
SCHEMA 3
|
ALLEGATO 3C-bis
NOTE ESPLICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE
(...omissis...)
ALLEGATO 3D
Criteri per la redazione della relazione trimestrale
(...omissis...)
ALLEGATO 3E
Contenuto dei verbali delle assemblee
(...omissis...)
ALLEGATO 3F
Istruzioni per la comunicazione alla Consob
e la diffusione al pubblico delle informazioni dei soggetti capigruppo
(...omissis...)
ALLEGATO
3G
Alla CONSOB COMUNICAZIONE DEGLI EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE
|
ALLEGATO
4
AL REGOLAMENTO N. 11971/99 DI ATTUAZIONE D.LGS. 58/98 CONCERNENTE LA
DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI
ALLEGATO 4 A
MODELLI DI COMUNICAZIONE
(...omissis...)
COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI
EX ART. 120 D.LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998
(...omissis...)
MODELLO 120 B
COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POTENZIALI
EX ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
(...omissis...)
ALLEGATO 4 B
Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'art.
120
del Decreto Legislativo n. 58/1998
(...omissis...)
I. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE
A) - LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE
(...omissis...)
B) LA PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' QUOTATE IN NON QUOTATE
(...omissis...)
C) INVIO SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE COMUNICAZIONI
(...omissis...)
A) LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI ()
(...omissis...)
B) CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
(...omissis...)
B1) PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE
1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)
1.1 In occasione del superamento della soglia del 2% il dichiarante dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:
- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è acquisita la partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.
Esempi:
Il soggetto A acquisisce una partecipazione del 5% nella società quotata B attraverso una catena di società (C,D,E) tutte controllate al 51%. La dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 1, i rapporti di partecipazione tra tutte le varie coppie di soggetti e le relazioni di controllo tra il dichiarante e ogni società partecipata (A in C 51%, con C controllata, C in D 51%, con D controllata, D in E 51%, con E controllata, E in B 5%, con B non controllata).
1.2 Nel caso in cui il soggetto dichiarante superi la soglia rilevante per il tramite di società controllate che, al momento dell'operazione, risultano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in altre società oggetto di dichiarazione, nella nuova dichiarazione con causale 1 devono essere descritti solo i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti e le relazioni di controllo rispetto al soggetto dichiarante che non fossero già stati inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni.
Esempi:
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio del punto B1) 1.1, se il soggetto A acquisisce una partecipazione del 5% nella società quotata F attraverso la controllata E, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in F (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 1, il rapporto di partecipazione tra E ed F 5%, con F non controllata, mentre le coppie che collegano A ad E (A in C 51%, con C controllata, C in D 51%, con D controllata, D in E 51%, con E controllata) non devono essere descritte in quanto già indicate nella dichiarazione di A in B resa precedentemente.
1.3 La causale 1 deve essere utilizzata in occasione dell'ammissione a quotazione di una società per le dichiarazione dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nella società neo-quotata.
2. VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)
2.1 In occasione di una variazione rilevante di una partecipazione già dichiarata che non comporti il rientro entro la soglia del 2%, si dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:
- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la variazione rilevante della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;
- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle variazioni rispetto alla precedente dichiarazione che determinano la modifica della partecipazione rilevante nelle società oggetto di dichiarazione (secondo quanto indicato nel punto 2.2).
2.1.1 Nel caso in cui la variazione sia comunicata da un soggetto che in occasione della precedente dichiarazione nella stessa società oggetto di dichiarazione si sia avvalso della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del Regolamento, la comunicazione dovrà essere effettuata come se si trattasse di una "Prima dichiarazione" (vedi punto 1.1), indicando però come causale dichiarazione la variazione della partecipazione (causale 2).
2.2. La variazione rilevante può essere dovuta a:
1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione diretta nella società oggetto di dichiarazione (cioè le coppie la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie, la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione, che hanno subito una variazione;
2) acquisto di una partecipazione diretta nella società oggetto di dichiarazione da parte del dichiarante o di una o più società già controllate dal dichiarante, già contenute in una precedente dichiarazione effettuata dal medesimo dichiarante, che precedentemente non erano titolari diretti di partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate solo le nuove coppie che si vengono a creare in cui la partecipante è il dichiarante o la società controllata dal dichiarante e la partecipata è la società oggetto di dichiarazione;
3) acquisto del controllo di una o più società che direttamente o indirettamente detiene una partecipazione nella società oggetto di dichiarazione o primo acquisto da parte di una società controllata dal dichiarante che però non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto.
4) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo e, nel quadro 4.2, tutte le altre società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo. Nel caso in cui la società di cui si è perso il controllo sia riportata nel quadro 1.3 della sezione 1 della stessa dichiarazione con causale 3 (rientro entro le soglie rilevanti), non deve essere riportata anche nel quadro 4.2.
Esempi:
caso 1)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la partecipazione di A in B passa al 10% in seguito ad un acquisto da parte di E, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 10% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e la variazione intervenuta nel rapporto di partecipazione tra E e B: 10%.
caso 2)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la partecipazione di A in B passa al 15% perché A acquista direttamente il 5% di B e la società D, già controllata indirettamente da A, acquista il 5% di B, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 15% posseduta direttamente e indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le nuove coppie che si sono create (A in B 5%, con B "non controllata" e D in B 5%, con B "non controllata" ).
caso 3)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la partecipazione di A in B passa al 10% perché A ha acquisito una partecipazione del 100% in F, la quale che detiene una partecipazione in B del 5%, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 10% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le nuove coppie che si sono venute a creare (A in F 100%, con F controllata da A, e F in B 5%). Una comunicazione identica sarebbe dovuta nel caso in cui F fosse stata già controllata da A, ma non contenuta in alcuna dichiarazione di A, e avesse acquisito la partecipazione del 5% in B.
caso 4)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio del caso 3), se la partecipazione di A in B si riduce al 5% perché A perde il controllo di E, che detiene una partecipazione in B del 5%, in seguito alla cessione di C, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e nel quadro 4.2 la perdita di controllo su C, D ed E.
3. RIDUZIONI ENTRO LE SOGLIE RILEVANTI (CAUSALE 3)
3.1 Nel caso di riduzione di una partecipazione già dichiarata entro il limite del 2% si dovrà effettuare una dichiarazione che conterrà:
- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione delle sole coppie variate e delle eventuali variazioni nelle relazioni di controllo che hanno determinato la riduzione entro le soglie rilevanti (secondo quanto indicato nel punto 3.2.).
3.2. In particolare, la riduzione entro le soglie rilevanti può essere dovuta a:
1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione diretta nella società oggetto di dichiarazione (cioè le coppie la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie, la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione, che hanno subito una variazione;
2) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel quadro 4.2 tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo. Nel caso in cui la società di cui si è perso il controllo sia riportata nel quadro 1.3 della sezione 1 della stessa dichiarazione con causale 3 (rientro entro le soglie rilevanti), non deve essere riportata anche nel quadro 4.2.
3) fusione o incorporazione della società oggetto di dichiarazione. In tal caso si deve indicare nelle annotazioni che l'azzeramento è dovuto alla fusione della società oggetto di dichiarazione. Se le società coinvolte nell'operazione di fusione sono società controllate dal dichiarante, si deve compilare il quadro 4.1 indicando la società incorporante o risultante dalla fusione e le società incorporate o fuse.
Esempi:
caso 1)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la partecipazione di A in B si riduce entro il 2%, perché E ha ridotto la sua partecipazione a 0, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione complessiva posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3, e la variazione intervenuta nel rapporto di partecipazione tra E e B: 0).
caso 2)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la partecipazione di A in B si riduce entro il 2% perché A non ha più il controllo di C, che diventa partecipato solo al 30% da A, allora la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3, e nel quadro 4.2 la perdita di controllo di C, D ed E.
La partecipazione rilevante in B, non più attribuibile ad A, risulta comunque ancora in capo alle società C, D ed E: se al momento dell'acquisizione della partecipazione da parte di A, queste società non avessero effettuato autonome dichiarazioni contestualmente a quella di A, avendo usufruito della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del Regolamento, esse dovranno effettuare una dichiarazione con causale 5 (vedi istruzioni del punto 5.).
caso 3)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, con la differenza che anche C e D siano quotate, se la società C incorpora la società D, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione posseduta indirettamente in D (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3 e nel quadro 4.1 indicherà C come soggetto incorporante e D come società incorporata.
4. VARIAZIONI NELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA (CAUSALE 4)
4.1 Tale causale andrà utilizzata nel caso in cui, pur non variando in misura rilevante la partecipazione complessiva detenuta dal dichiarante nella società oggetto di dichiarazione, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, il titolo del possesso della partecipazione rilevante, la titolarità del diritto di voto o i soggetti riportati negli allegati. In tali casi la comunicazione dovrà contenere:
- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società rispetto alle quali assumono rilevanza le predette variazioni;
- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene e nella modalità di detenzione delle partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione;
- negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti già presenti e/o all'ingresso/estromissione di soggetti.
4.2. La comunicazione è da intendersi obbligatoria:
qualora venga effettuata dal capogruppo per conto di soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 121, comma 2 del Regolamento ma che siano autonomamente tenuti agli obblighi di comunicazione. Ad esempio:
1) variazioni rilevanti della percentuale detenuta da società controllate ovvero inserimento di società controllate nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione;
2) estromissione di società controllate nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione;
3) qualora si verifichino variazioni dei soggetti indicati negli allegati o variazioni rilevanti delle loro partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati;
4) qualora si verifichino variazioni rilevanti nel titolo di possesso e/o nella titolarità del diritto di voto relativamente alla partecipazione direttamente e/o indirettamente posseduta dal dichiarante nella società oggetto di dichiarazione.
Esempi:
caso 1)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la partecipazione di A in B resta al 5% ma E ha ceduto ad F, controllata direttamente da A al 100%, il 3% di B, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (E in B 2%, A in F 100%, con F controllata, F in B 3%).
caso 2)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la partecipazione di A in B resta al 5% ma nella catena è scomparso D, in quanto la partecipazione in E è stata acquisita da C, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenute nel rapporto di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (D in E 0%, con E non più controllata, C in E 51%).
caso 3) (non riportato nell'appendice 1)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, con la differenza che su parte delle azioni di B (il 3%), il soggetto è privato del diritto di voto, avendole cedute in pegno ad M, se tali azioni successivamente sono cedute in pegno al soggetto N, A (soggetto dichiarante) effettuerà una comunicazione che conterrà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione negli allegati (E in B 5% nel campo "Totale" e 3% nel campo "Di cui senza voto"), con l'allegato A in cui si indicherà che il soggetto N detiene, a titolo di pegno, il 2% dei diritti di voto su azioni di B.
caso 4) (non riportato nell'appendice 1)
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, con la differenza che la partecipazione del 5% posseduta da E in B è detenuta in parte (il 3%), a titolo di proprietà e in parte (il 2%) a titolo di riportato, se successivamente E acquista quest'ultima percentuale in proprietà, A (soggetto dichiarante) effettuerà una comunicazione che conterrà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione nel titolo di possesso (E in B 5% con l'intera partecipazione a titolo di proprietà).
4.3 Operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante, diverse dalla società oggetto di dichiarazione, o di loro incorporazione da parte del dichiarante nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione.
Nel caso in cui ci sia un'operazione di fusione riguardante società interposte tra il soggetto dichiarante e la società oggetto di dichiarazione, quindi società controllate dal dichiarante, oppure nel caso in cui il dichiarante incorpori una sua controllata, deve essere effettuata una comunicazione che indichi come "Causale della dichiarazione" la tipologia "4", in quanto si determina una variazione dei soggetti per il tramite dei quali il soggetto dichiarante detiene la partecipazione rilevante.
4.3.1 Nel caso in cui si tratti di una fusione per incorporazione, il soggetto dichiarante dovrà effettuare una comunicazione contenente nel quadro 4.1 l'indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate. In tal caso le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante e saranno considerate nulle le altre partecipazioni detenute nelle società incorporate.
Esempio:
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la società C incorpora la società D e la società E, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la stessa partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) comunicata nella precedente dichiarazione (5%), con Causale della dichiarazione 4, e nel quadro 4.1 i soggetti interessati coinvolti nella fusione (C incorporante, D ed E incorporate). La partecipazione di D in E del 51% sarà automaticamente considerata annullata e la partecipazione di E in B del 5% sarà automaticamente attribuita a C.
4.3.2 Nel caso in cui la fusione comporti la costituzione di una nuova società, ci si deve comportare come nel caso 4.3.1 considerando il nuovo soggetto come soggetto incorporante e le società che partecipano alla fusione come società incorporate e si deve indicare in una apposita TAVOLA il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la società costituita con la fusione.
Esempio:
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se le società D ed E si fondono dando vita ad una nuova società G, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la stessa partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) comunicata nella precedente dichiarazione (5%), con Causale della dichiarazione 4, nel quadro 4.1 i soggetti interessati coinvolti nella fusione (G società risultante dalla fusione, D ed E fuse) e nei quadri 2.1, 2.2 e 2.3 la descrizione del nuovo rapporto di partecipazione che si viene a creare tra C e G (C in G 51% con G controllata). Le partecipazioni di C in D del 51%, di D in E del 51% e di E in B del 5% saranno automaticamente considerate annullate e la partecipazione di E in B del 5% sarà automaticamente attribuita a G.
4.4 Ai fini di una più compiuta ed aggiornata ricostruzione delle strutture partecipative, si raccomanda di effettuare una comunicazione quando, pur non variando in misura rilevante la partecipazione complessiva detenuta dal dichiarante nella società oggetto di dichiarazione, si determinino le seguenti situazioni, avendo riguardo alle catene di partecipazione che terminano con una società che detiene una percentuale di possesso non rilevante nella società oggetto di dichiarazione:
1) inserimento di una società controllata in una catena già dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di partecipazione. In tal caso devono essere indicate le eventuali coppie non più esistenti a seguito dell'inserimento della nuova società, le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;
2) estromissione di una società controllata da una catena già dichiarata. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le società precedentemente controllate delle quali si è perso il controllo;
3) operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante, diverse dalla società oggetto di dichiarazione, o di loro incorporazione da parte del dichiarante.
5. DICHIARAZIONE DA EFFETTUARE QUALORA UN SOGGETTO NON USUFRUISCA PIU' DELLA FACOLTA' EX ART. 121, COMMA 2
5.1 Qualora un soggetto, che ha usufruito della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del regolamento in relazione ad una partecipazione rilevante, non sia più in condizione di usufruire di tale facoltà, dovrà rendere una nuova dichiarazione con causale 5, pur non avendo variato in misura rilevante la partecipazione. La facoltà viene meno quando i due soggetti (colui che aveva reso la dichiarazione e colui per conto della quale essa era stata effettuata) non detengano più la medesima partecipazione, come richiesto dall'art.121, comma 2.
La dichiarazione con causale 5 conterrà:
- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società alle quali si riferiscono le partecipazioni rilevanti, indicando la percentuale di partecipazione;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.
5.2 Nel caso di dichiarazioni rese con causale 5, come data dell'operazione da indicare nel quadro 1.2 della sezione 1 deve essere indicata quella in cui si è determinata la cessazione delle condizioni per usufruire della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del regolamento.
Esempio (non riportato nell'appendice 1):
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio del punto 3.2 caso 2), in cui A ha dichiarato la riduzione entro le soglie rilevanti della partecipazione in B, avendo perso il controllo di C, la partecipazione rilevante in B, non più attribuibile ad A, risulta comunque ancora in capo alle società C, D ed E: se al momento dell'acquisizione della partecipazione da parte di A, queste società non avessero effettuato autonome dichiarazioni contestualmente a quella di A, avendo usufruito della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del regolamento, esse dovranno effettuare una dichiarazione con causale 5, contestualmente alla dichiarazione di riduzione entro le soglie rilevanti di A, in quanto la partecipazione di A (pari a 0) non è più la medesima di quella attribuibile ai soggetti C, D ed E. La dichiarazione sarà resa da C (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 5, i rapporti di partecipazione tra tutte le varie coppie di soggetti e le relazioni di controllo tra il dichiarante e ogni società partecipata (C in D 51%, con D controllata, D in E 51%, con E controllata, E in B 5%, con B non controllata). Le società D ed E continuano ad avere la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del regolamento.
Se però il controllo di C è stato assunto da un altro soggetto G, che diventa titolare della partecipazione rilevante in B e che dovrà effettuare una nuova dichiarazione come prima acquisizione (causale 1), anche C potrà usufruire della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del regolamento.
B2) PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' QUOTATE IN NON QUOTATE
(...omissis...)
A) LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI
(...omissis...)
APPENDICE 1
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI ESEMPI PRESENTATI NEL TITOLO III DELLE
ISTRUZIONI
(...omissis...)
APPENDICE 2
TRACCIATO RECORD PER LE DICHIARAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO
(...omissis...)
ALLEGATO 4C
Modello di comunicazione dei patti parasociali ex art. 122 del Decreto
Legislativo n. 58/1998
MODELLO 122
COMUNICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI
EX ART. 122 D.LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998
(...omissis...)
ALLEGATO 4D
Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi
dell'art. 122 del Tuf
I. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE
1. Precisazioni sugli obblighi informativi
1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 127, comma 3, e 128, comma 2 del Regolamento, richiede tra l'altro la compilazione del modello 122 previsto dall'allegato 4C, secondo le modalità indicate nella seguente sezione II.
1.2 Il modello 122 deve essere compilato su supporto cartaceo ovvero in formato elettronico, mediante riproduzione su strumenti informatici seguendo le istruzioni relative al tracciato record contenuto nell'allegato 4C.
1.3 In ipotesi di comunicazioni riguardanti patti parasociali aventi ad oggetto azioni ordinarie di società che controllano società quotate il modello 122 è compilato secondo le modalità indicate nella seguente sezione II.
2. Determinazione dei termini per l'invio della comunicazione
2.1 Il modello 122 è inviato alla Consob entro 10 giorni dalla data di stipulazione del patto indipendentemente dall'efficacia del medesimo.
2.2 In ipotesi di modifiche di cui all'art. 131, comma 2, del Regolamento il modello 122 è inviato alla Consob entro 10 giorni dalla data di modifica, indipendentemente dall'efficacia della medesima, indicando la nuova situazione conseguente alla variazione intervenuta, contestualmente all'invio della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 128, comma 2 del Regolamento.
2.3 In ipotesi di pubblicazione ai sensi dell'art. 131, comma 2 del Regolamento effettuata entro 10 giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, il modello 122 è inviato alla Consob entro il giorno di pubblicazione contestualmente all'invio della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 128, comma 2 del Regolamento.
2.4 In ipotesi di modifiche conseguenti ad operazioni effettuate sul capitale di una società quotata oggetto del patto il modello 122 è inviato entro 10 giorni dalla data in cui la comunicazione della suddetta società, effettuata ai sensi dell'art. 98 del Regolamento, è diffusa dalla società di gestione del mercato. Nei casi in cui la società oggetto del patto non sia quotata, il modello 122 è inviato entro 10 giorni dall'efficacia dell'operazione sul capitale.
2.5 In occasione dell'ammissione alla quotazione della società cui si riferisce l'obbligo di comunicazione, il modello 122 deve essere trasmesso anche se le informazioni ivi contenute sono inserite nel prospetto informativo. Il modello 122 è inviato alla Consob entro 10 giorni dall'inizio delle negoziazioni dei titoli della società ammessa a quotazione.
2.6 In ipotesi di comunicazione relativa allo scioglimento del patto, per tale intendendosi anche la decadenza dello stesso per mancato rinnovo ovvero per il verificarsi delle condizioni ivi previste, la documentazione inviata ai sensi dell'art. 131 deve essere integrata da un modello 122 di azzeramento, compilato secondo le modalità indicate nella seguente sezione II.
2.7 In ipotesi di recesso dal patto il modello 122 è inviato entro 10 giorni dalla data di efficacia del recesso medesimo. In ipotesi di recesso ai sensi dell'art. 123, comma 3 del Testo Unico, il modello 122 è inviato entro 10 giorni dal perfezionamento del trasferimento delle azioni.
II. IL MODELLO 122
1. La struttura del modello ed il contenuto dei quadri
Il modello 122 si compone di tre quadri:
Quadro 1.1 DICHIARANTE: contiene gli elementi identificativi del soggetto responsabile della compilazione della dichiarazione. Tale quadro deve contenere l'indicazione e le informazioni anagrafiche di uno dei soggetti tenuti agli obblighi di cui all'art. 127 del Regolamento ovvero da soggetto munito di apposita delega.
Quadro 1.2. SOCIETA' OGGETTO DEL PATTO: contiene l'indicazione e i dati anagrafici della società le cui azioni ordinarie sono oggetto del patto parasociale.
In ipotesi di patti aventi ad oggetto azioni ordinarie di società controllante una società quotata, l'indicazione e i dati anagrafici devono essere riferiti alla società oggetto del patto, specificando, nello spazio riservato alle eventuali osservazioni, la società quotata controllata.
In tale quadro deve essere anche indicato il totale delle azioni ordinarie sindacate e la relativa percentuale calcolata sul capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria della società oggetto del patto.
In ipotesi di comunicazioni effettuate in occasione dello scioglimento del patto, nello spazio relativo al numero di azioni ordinarie sindacate e alla percentuale corrispondente deve essere indicato zero.
DATA DI STIPULAZIONE: deve essere indicata la data di stipulazione dell'accordo indipendentemente dall'efficacia e dalla data di inizio delle negoziazioni dei titoli della società quotata cui si riferisce l'obbligo di comunicazione.
In ipotesi di patti parasociali che abbiano subìto rinnovi taciti deve altresì essere indicata, nello spazio riservato alle eventuali osservazioni, la data relativa all'ultimo rinnovo.
DATA DI VARIAZIONE: deve essere indicata la data relativa alla modifica dell'accordo.
In ipotesi di modifiche conseguenti ad operazioni effettuate sul capitale della società oggetto del patto la data da indicare sul modello è quella degli eventi indicati nell'art.98 del Regolamento.
In ipotesi di comunicazioni effettuate in occasione dello scioglimento del patto, deve essere indicata la data del predetto scioglimento.
DATA DELLA DICHIARAZIONE: deve essere indicata la data di compilazione del modello 122.
Quadro 1.3 ADERENTE: tale quadro deve contenere l'indicazione e le informazioni anagrafiche dei soggetti aderenti all'accordo anche se i medesimi non hanno conferito allo stesso alcuna azione ordinaria. Qualora nel quadro 1.1 sia stato indicato quale dichiarante uno dei soggetti aderenti, il nominativo del medesimo deve essere indicato anche nel relativo quadro 1.3. In tale quadro deve essere altresì indicato l'ammontare delle azioni ordinarie conferite dall'aderente e la relativa percentuale calcolata sul capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria della società oggetto del patto.
In ipotesi di comunicazione relativa ad una modifica dell'accordo, il modello 122 deve contenere i quadri 1.3 relativi a tutti gli aderenti, compilando nuovamente anche quelli che non hanno subìto variazioni rispetto alla precedente dichiarazione.
In ipotesi di comunicazioni effettuate in occasione dello scioglimento del patto, il modello 122 deve contenere i quadri 1.3 relativi a tutti i soggetti che aderivano al patto venuto meno inserendo zero nello spazio relativo al numero di azioni ordinarie sindacate e alla percentuale corrispondente.