Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020, n. 21624 del 10 dicembre 2020 e n. 22144 del 22 dicembre 2021) [1].

INDICE:

Articolo 1 - Fonti normative
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Adozione di procedure
Articolo 5 - Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate
Articolo 6 - Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico
Articolo 7 - Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico
Articolo 8 - Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico
Articolo 9 - Procedure per le operazioni nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico
Articolo 10 - Disciplina per determinate tipologie di società
Articolo 11 - Operazioni di competenza assembleare
Articolo 12 - Delibere-quadro
Articolo 13 - Casi e facoltà di esclusione
Articolo 14 - Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate
     
Allegato 1 - Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali (abrogato)
Allegato 2 - Procedure per le operazioni con parti correlate nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico
Allegato 3 - Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate
Allegato 4 - Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate
     
Appendice - Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

Articolo 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 2391-bis del codice civile nonché degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento detta i principi ai quali le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito nel presente regolamento, unitariamente, “le società”) si attengono al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 2343-bis, 2358, 2373, 2391, dagli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile nonché dagli articoli 53 e 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle relative disposizioni di attuazione.

Articolo 3
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) “parti correlate” e “operazioni con parti correlate”: i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002[2];

b) “operazioni di maggiore rilevanza”: le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a);

c) “operazioni di minore rilevanza”: le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a)[3];

d) “operazioni ordinarie”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria;

e) “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

f) “società di minori dimensioni”: le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti;

g) “società di recente quotazione”: le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione;

h) “amministratori indipendenti”, “consiglieri di gestione indipendenti” e “consiglieri di sorveglianza indipendenti”:

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall’articolo 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società;

- qualora la società dichiari, ai sensi dell’articolo 123-bis, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società in applicazione del medesimo codice[4];

i) “amministratori non correlati” e “consiglieri non correlati”: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte[5];

i-bis) “amministratori coinvolti nell’operazione” e “consiglieri coinvolti nell’operazione”: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società[6];

l) “soci non correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società;

m) “Testo unico”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

n) “regolamento emittenti”: il regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4
(Adozione di procedure)

1. I consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. In particolare, tali procedure:

a) identificano le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell'Allegato 3, e le operazioni di importo esiguo fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte[7];

b) identificano i casi di esenzione previsti dagli articoli 13 e 14 ai quali le società intendono fare ricorso;

c) identificano, ai fini del presente regolamento, i requisiti di indipendenza degli amministratori o dei consiglieri di gestione e di sorveglianza in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, lettera h);

d) stabiliscono le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;

e) fissano le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;

e-bis) stabiliscono le modalità e i tempi con i quali gli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate:

i) ricevono informazioni in merito all’applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi della lettera b) del presente comma, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza. L’invio di tali informazioni è effettuato su base almeno annuale;

ii) verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lettera c), punto i) [8];

f) indicano le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Le società valutano se indicare nelle procedure come soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente regolamento anche soggetti diversi dalle parti correlate, tenendo conto, in particolare, degli assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini dell’articolo 2359, primo comma, n. 3), o dell’articolo 2497-septies del codice civile nonché delle discipline di settore alle stesse eventualmente applicabili in materia di parti correlate.

3. Le delibere sulle procedure e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

4. Le procedure previste dal comma 1 garantiscono il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall’articolo 154-bis del Testo unico.

5. Nel definire le procedure, i consigli di amministrazione e di gestione identificano quali regole richiedano modifiche allo statuto e deliberano in conformità al comma 3 le conseguenti proposte da sottoporre all'assemblea.

6. L'organo di controllo vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel presente regolamento nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell’articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell’articolo 153 del Testo unico.

7. Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’articolo 2391-bis del codice civile.

8. I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, che siano parti correlate delle società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l’identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti[9].

Articolo 5
(Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate)

1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4.

2. Le società predispongono il documento informativo indicato nel comma 1 anche qualora, nel corso dell'esercizio, esse concludano con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a). Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14.

3. Fermo quanto previsto dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il documento informativo di cui al comma 1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, entro sette giorni dall’approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l’organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea[10].

4. Nell’ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall’approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell’approvazione dell’operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo unico, la società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

5. Nei termini previsti dai commi 3 e 4 le società mettono a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l’organo di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta[11].

6. Qualora, in relazione ad un’operazione di maggiore rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del regolamento emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le società che pubblichino le informazioni di cui al presente comma in documenti separati possono includere mediante riferimento l’informazione già pubblicata[12].

7. Le società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3, del regolamento emittenti.

8. Le società emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell’articolo 154-ter del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;

b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società[13];

c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

9. Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Articolo 6
(Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico)[14]

1. Qualora un’operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest’ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

a) la descrizione dell’operazione;

b) l’indicazione che la controparte dell’operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;

c) la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione;

d) se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell’articolo 5;

e) la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;

f) l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti[15].

Articolo 7
(Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico)

1. Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, ferma la facoltà di applicare quanto previsto dall’articolo 8, le procedure prevedono almeno:

a) che, prima dell’approvazione dell’operazione, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato[16];

b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’Allegato 4[17];

c) che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

d) qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera a), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione;

d-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l’operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, gli amministratori coinvolti nell’operazione si astengano dalla votazione sulla stessa[18];

e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all’interesse della società al compimento dell’operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni;

g) che, fermo quanto previsto dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, sia messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società[19].

2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel comma 1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell’operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti.

Articolo 8
(Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d-bis, e) ed f), le procedure prevedono almeno[20]:

a) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione;

b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria[21];

c) che il consiglio di amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato indicato nella lettera b) sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato[22];

d) qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quelli previsti dalle lettere b) e c) a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

2. Le procedure possono prevedere, ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, che il consiglio di amministrazione possa approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l’avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall’assemblea, che delibera conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3.

Articolo 9
(Procedure per le operazioni nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico)

1. Le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico applicano, in luogo degli articoli 7 e 8, i principi contenuti nell’Allegato 2.

Articolo 10
(Disciplina per determinate tipologie di società)

1. Ferme le disposizioni dell’articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell’Allegato 2, le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell’articolo 7 ovvero ai sensi del paragrafo 1 dell’Allegato 2. Non possono avvalersi delle disposizioni del presente comma le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati.

2. Le procedure vengono adeguate alle disposizioni derogate ai sensi del comma 1 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui la società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni, nel caso disponga di un numero sufficiente di amministratori o consiglieri indipendenti, ovvero entro novanta giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione successivo alla chiusura del medesimo esercizio, negli altri casi[23].

Articolo 11
(Operazioni di competenza assembleare)

1. Quando un’operazione di minore rilevanza con parti correlate è di competenza dell’assemblea o dev’essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 7 e del paragrafo 1 dell’Allegato 2.

2. Quando un’operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'assemblea o dev’essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 8 e dei paragrafi 2 e 3 dell’Allegato 2. Non si applicano l’articolo 8, comma 2, né le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’Allegato 2 in materia di assemblea. Le procedure possono prevedere che la proposta di deliberazione da sottoporre all’assemblea sia approvata anche in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti purché, in tal caso, le medesime procedure si conformino alle previsioni del comma 3.

3. Qualora, in relazione a un’operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all’assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, le procedure, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, contengono regole volte ad impedire il compimento dell’operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Le procedure possono prevedere che il compimento dell’operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.

4. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 5, le società, entro il ventunesimo giorno prima dell’assemblea, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, una nuova versione del documento. Le società possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata[24].

5. Ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, ove applicabile, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a condizione che all’assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'articolo 13, comma 6, lettere c) e d). Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c), sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al comma 3; in caso contrario, si applica l'articolo 13, comma 6, lettera e).

Articolo 12
(Delibere-quadro)

1. Se, per determinate categorie di operazioni, le procedure ammettono delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate, tali procedure prevedono almeno:

a) regole conformi alle disposizioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell’Allegato 2, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate;

b) che le delibere-quadro non abbiano efficacia superiore a un anno e si riferiscano a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;

c) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

2. In occasione dell’approvazione di una delibera-quadro, le società pubblicano un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell’Allegato 2. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del comma 2 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell’articolo 5, comma 2.

Articolo 13
(Casi e facoltà di esclusione)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile[25].

1-bis. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’articolo 2442 del codice civile;

b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’articolo 132 del Testo Unico[26].

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate dalle società ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) [27].

3. Le procedure possono escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, ove applicabile:

a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi dell’articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive;

b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che[28]:

i) la società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall’assemblea[29];

ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;

iii) …omissis…[30];

iv) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali[31];

c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014:

i) le società comunicano alla Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell’articolo 5, comma 3, la controparte, l’oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell’esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l’operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro[32];

ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell’ambito delle informazioni previste dall’articolo 5, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell’esclusione prevista nella presente lettera;

iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell’esercizio avvalendosi dell’esclusione prevista nella presente lettera[33].

4. Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

5. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5, qualora all'operazione con parte correlata si applichi l'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società, nel definire le procedure, non applicano le disposizioni in materia di pareri e di esperti indipendenti previste nell’articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) e g), e nei paragrafi 1.1, lettere a), b) e g), 1.2 e 1.3 dell’Allegato 2 nonché, per le operazioni di maggiore rilevanza, nell’articolo 8, commi 1, lettere a), c) e d), e 2, e nei paragrafi 2.1, lettere a), c) e d), 2.2, lettere b) e d), e 3.1, lettere a), c) d) ed e), dell’Allegato 2.

6. Nei casi in cui l’operazione non sia di competenza dell’assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell’articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell’Allegato 2, applicabili alle operazioni di maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dall’articolo 7 e dalle altre previsioni dell’articolo 8 e dell’Allegato 2, a condizione che[34]:

a) qualora l’operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell’operazione[35];

b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

c) l’organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un’adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all’articolo 5, comma 1[36];

e) entro il giorno successivo a quello dell’assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati[37].

Articolo 14
(Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate)

1. Qualora la società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività i pareri previsti negli articoli 7 e 8 nonché nell’Allegato 2 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

2. Le procedure possono prevedere che le disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 8, non si applichino, in tutto o in parte, alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure di cui all'articolo 4, di altre parti correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate[38].


Allegato 1
Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali

…omissis…[39]


Allegato 2
Procedure per le operazioni con parti correlate nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico

1. Procedure per le operazioni di minore rilevanza

1.1. Nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, per le operazioni di minore rilevanza, le procedure prevedono almeno:

a) che prima dell’approvazione dell’operazione un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza non correlati in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato[40];

b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’Allegato 4[41];

c) che all’organo competente a deliberare sull’operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

d) che i consiglieri di sorveglianza, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’operazione, ne diano notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata;

d-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l’operazione sia di competenza del consiglio di gestione, i consiglieri coinvolti nell’operazione si astengano dalla votazione sulla stessa[42];

e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all’interesse della società al compimento dell’operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sull’esecuzione delle operazioni;

g) l’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera g).

1.2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel paragrafo 1.1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell’operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti.

1.3. Le procedure adottate dalle società che abbiano almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato possono prevedere che il parere preventivo non vincolante previsto dal paragrafo 1.1, lettera a), sia rilasciato da tale consigliere o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti. In tal caso, la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti, fermo quanto indicato nel paragrafo 1.2, spetta ai consiglieri di gestione chiamati a rendere il parere e le informazioni sull’operazione previste dal paragrafo 1.1, lettera c), sono fornite al consiglio di gestione.

2. Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza

2.1. Nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, per le operazioni di maggiore rilevanza, le procedure prevedono almeno, in aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1.1, lettere da b) ad f):

a) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione;

b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria[43];

c) che l'operazione sia approvata previo motivato parere non vincolante, sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, del comitato indicato nella lettera b). Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato[44];

d) per le ipotesi in cui il consiglio di gestione approvi un’operazione in presenza di un parere negativo del comitato indicato nella lettera b), che tale operazione, ferma l’efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell’assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio. Entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati[45].

2.2. Le procedure adottate dalle società che abbiano almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato possono prevedere che il parere indicato nel paragrafo 2.1, lettera c), sia rilasciato da tale consigliere o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione indipendenti non correlati. In tal caso, ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione, le procedure prevedono almeno:

a) che il comitato di consiglieri di gestione indipendenti o uno o più componenti dallo stesso delegati ovvero il consigliere di gestione indipendente siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria[46];

b) la facoltà del consigliere di gestione o del comitato indicati nella lettera a) di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti. Lo stesso consigliere di gestione o comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’Allegato 4[47];

c) che le informazioni sull’operazione previste dal paragrafo 1.1, lettera c), siano fornite al consiglio di gestione;

d) per l’ipotesi in cui il consiglio di gestione approvi un’operazione in presenza di un parere contrario del consigliere indipendente o del comitato, alternativamente:

i) il ricorso, ferma l’efficacia dell’operazione, ad una successiva deliberazione non vincolante dell’assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio; si applicano in tal caso le disposizioni contenute nel paragrafo 2.1, lettera d);

ii) che sull'operazione esprima un preventivo e motivato parere non vincolante, sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati. In tal caso, la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti spetta anche a tale comitato.

3. Procedure per le operazioni strategiche

3.1. Ove sulle operazioni con parti correlate sia chiamato a deliberare il consiglio di sorveglianza ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, lettera f-bis), del codice civile, le procedure prevedono almeno:

a) una riserva di competenza in capo al consiglio di gestione a deliberare la proposta da sottoporre al consiglio di sorveglianza;

b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria[48];

c) la facoltà del comitato indicato nella lettera b) di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’Allegato 4[49];

d) che il consiglio di sorveglianza deliberi sull’operazione previo motivato parere favorevole, sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, del comitato indicato nella lettera b). Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato. Le procedure possono prevedere che il consiglio di sorveglianza possa deliberare a favore dell’operazione nonostante il parere negativo del comitato purché tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell’assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio[50];

e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la messa a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, delle informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati[51];

f) che al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

g) che i consiglieri di sorveglianza, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’operazione, ne diano notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;

g-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati i consiglieri coinvolti nell’operazione si astengano dalla votazione sulla stessa[52];

h) che i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all’interesse della società al compimento dell’operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

i) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sull'esecuzione delle operazioni.


Allegato 3
Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l’identificazione delle “operazioni di maggiore rilevanza” in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore,la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) [53].

Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:

i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;

iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

b) Indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest’ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull’autonomia gestionale dell’emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell’indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un’operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, siano individuate come “di maggiore rilevanza” secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell’operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.


Allegato 4
Documento informativo relativo ad operazioni  di maggiore rilevanza con parti correlate

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, “le società”) pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall’articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all’operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell’operazione. Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un’analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l’eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;

- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l’indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell’esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti[54];

- i termini e l’oggetto del mandato conferito agli esperti;

- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell’espletamento dell’incarico (ad esempio con riguardo all’accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;

- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;

- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;

- indicazione dell’importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;

- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;

- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;

- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;

- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l’applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell’emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l’operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall’art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell’articolo 5, comma 6.

2.6. Se l’ammontare dei compensi dei componenti dell’organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell’operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell’emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell’emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell’allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019[55].

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l’operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell’operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l’operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società[56].

2.9. Se la rilevanza dell’operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell’esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.


Appendice
Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;

(ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;

(vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante);

(viii) l’entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all’entità che redige il bilancio o alla controllante dell’entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un’operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9][57].

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

(a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;

(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L’interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.


Note:

[1] La delibera n. 17221 del 12.3.2010 e l’annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 70 del 25.3.2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2010. La delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 è pubblicata nella G.U. n. 152 del 2 luglio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2010, per l’entrata in vigore delle disposizioni cfr. delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. La delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è pubblicata nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La lettera a) dell’art. 3 della delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è stata successivamente rettificata con delibera n. 20250 del 28.12.2017, pubblicata nella G.U. n. 1 del 2.1.2018. La delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 è pubblicata nella G.U. n. 106 del 9 maggio 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 è pubblicata nella G.U. n. 154 del 19 giugno 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2020; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 è pubblicata nella G.U. n. 317 del 22 dicembre 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.1, dicembre 2020; essa è in vigore dal 1° luglio 2021. La delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 è pubblicata nella G.U. n. 309 del 30.12.2021 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2021; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

[2] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: “dall’Allegato 1” con le parole: “dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002”. Si riporta in Appendice al Regolamento per facilità di lettura un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.

[3] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha soppresso la parola “eventualmente” e ha sostituito le parole: “articolo 13” con le parole: “articolo 4, comma 1, lettera a)”.

[4] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel secondo trattino, ha sostituito le parole: “da società di gestione” con le parole: “dal gestore”.

[5] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole “dalle sue parti correlate” con le parole: “dalle parti correlate della controparte”.

[6] Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[7] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “previste nell’Allegato 3” ha aggiunto le parole: “, e le operazioni di importo esiguo fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte”.

[8] Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[9] Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “operazioni con le medesime” ha aggiunto le parole: “e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti”.

[10] Comma modificato dapprima con delibera n. 19925 del 22.3.2017 (come rettificata con delibera n. 20250 del 28.12.2017) che ha sostituito le parole: “dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico” con le parole: “dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014”, e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: “nel Titolo II” con le parole: “nella Parte III, Titolo II”.

[11] Comma modificato dapprima con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha soppresso l’espressione: “, del collegio sindacale” e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: “pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti” con le parole: “pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l’organo di amministrazione” e dopo le parole: “Con riferimento ai” ha inserito la parola: “predetti”.

[12] Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: “nel Titolo II” con le parole: “nella Parte III, Titolo II”.

[13] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha soppresso le parole: “come definite ai sensi dell’articolo 2427, secondo comma, del codice civile,”.

[14] Rubrica così modificata con delibera n. 19974 del 27.4.2017 che ha soppresso le parole: “ai sensi dell’articolo 114, comma 1, del Testo unico”.

[15] Articolo dapprima modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 e poi così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[16] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “delle relative condizioni” ha aggiunto le parole: “. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato”.

[17] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “di propria scelta” ha aggiunto le parole: “. Lo stesso comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’Allegato 4”.

[18] Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[19] Lettera modificata dapprima con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: “dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico” con le parole: “dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014” e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel primo periodo, ha sostituito le parole: “nel Titolo II,” con le parole: “nella Parte III, Titolo II,”.

[20] Alinea così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “lettere b), c),” ha inserito la parola: “d-bis),”.

[21] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “dallo stesso delegati siano coinvolti” ha inserito la parola: “tempestivamente” ed ha sostituito la parola: “tempestivo” con la parola: “aggiornato”.

[22] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “indipendenti non correlati” ha aggiunto le parole: “. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato”.

[23] Articolo così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[24] Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: “nel Titolo II,” con le parole: “nella Parte III, Titolo II,”.

[25] Comma così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha aggiunto, in fine, l’ultimo periodo.

[26] Comma inserito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[27] Comma così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[28] Alinea così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha sostituito le parole: “le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel comma 1, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che” con le parole: “le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che”.

[29] Punto così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “politica di remunerazione” ha aggiunto le parole: “approvata dall’assemblea”.

[30] Punto soppresso con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[31] Punto così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[32] Punto così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[33] Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: “dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico” con le parole: “dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014”.

[34] Alinea così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[35] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “ragioni di urgenza” ha inserito le parole: “tempestivamente e, comunque,”.

[36] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: “nel Titolo II,” con le parole: “nella Parte III, Titolo II,”.

[37] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: “nel Titolo II,” con le parole: “nella Parte III, Titolo II,”.

[38] Comma così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che dopo le parole: "o più amministratori o" ha inserito le parole: "di altri"; e in fine, dopo la parola: "controllate", ha aggiunto le parole: "o collegate".

[39] Allegato abrogato con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[40] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “relative condizioni” ha aggiunto le parole: “. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato”.

[41] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “di propria scelta” ha aggiunto le parole: “. Lo stesso comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’Allegato 4”.

[42] Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[43] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “dallo stesso delegati siano coinvolti” ha inserito la parola: “tempestivamente” e ha sostituito la parola: “tempestivo” con la parola: “aggiornato”;

[44] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “nella lettera b)” ha aggiunto le parole: “. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato”.

[45] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: “nel Titolo II,” con le parole: “nella Parte III, Titolo II,”.

[46] Lettera modificata dapprima con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che dopo le parole: "il comitato di consiglieri di gestione indipendenti o" ha inserito le parole: "uno o più componenti dallo stesso delegati ovvero" ed ha sostituito e parole: "sia coinvolto" con le parole: "siano coinvolti" e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “il consigliere di gestione indipendente siano coinvolti” ha inserito la parola: “tempestivamente” e ha sostituito la parola: “tempestivo” con la parola: “aggiornato”.

[47] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “esperti indipendenti” ha aggiunto le parole: “. Lo stesso consigliere di gestione o comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’Allegato 4”.

[48] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “dallo stesso delegati siano coinvolti” ha inserito la parola: “tempestivamente” e ha sostituito la parola: “tempestivo” con la parola: “aggiornato”.

[49] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “indipendenti di propria scelta” ha aggiunto le parole: “. Lo stesso comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’Allegato 4”.

[50] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel primo periodo, dopo le parole: “indicato nella lettera b).” ha inserito le parole: “Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato.”.

[51] Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: “nel Titolo II,” con le parole: “nella Parte III, Titolo II,”.

[52] Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[53] Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: “resoconto intermedio di gestione” con le parole: “informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte”.

[54] Trattino così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

[55] Paragrafo così modificato con delibera n. 22144 del 22.12.2021 che ha sostituito le parole: “previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell’allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE” con le parole: “previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell’allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019”.

[56] Paragrafo così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel secondo periodo, dopo le parole: “ovvero si sono astenuti, specificando” ha inserito le parole: “in modo dettagliato”.

[57] Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

- le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.