All’interno dell’articolato, le modifiche apportate con delibera n. 22430 del 28 luglio 2022 - in vigore dal 16 agosto 2022 - sono evidenziate in grassetto.

Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successivamente modificato con delibera n. 21466 del 29 luglio 2020, con delibera n. 21755 del 10 marzo 2021 e con delibera n. 22430 del 28 luglio 2022[1]


INDICE

LIBRO I - FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1 - Fonti normative
Art. 2 - Definizioni

LIBRO II - AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE

Parte I - Disposizioni preliminari
Art. 3 - Definizioni

Parte II - Albo
Art. 4 - Albo
Art. 5 - Contenuto dell'albo
Art. 6 - Pubblicità dell'albo

Parte III - Procedimento di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento
Art. 7 - Domande di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione
Art. 8 - Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società richiedente
Art. 9 - Istruttoria delle domande di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione
Art. 10 - Decadenza dall'autorizzazione
Art. 11 - Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria
Art. 12 - Revoca dell'autorizzazione
Art. 13 - Comunicazioni sull'esercizio dei servizi e delle attività di investimento

Parte IV - Operatività transfrontaliera delle SIM
Art. 14 - Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE
Art. 15 - Modifiche delle informazioni relative alla succursale o all'agente collegato
Art. 16 - Prestazione di servizi e attività di investimento in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi
Art. 17 - Modifiche delle informazioni relative ai servizi e alle attività di investimento
Art. 18 - Stabilimento di succursali in Stati non UE
Art. 19 - Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria
Art. 20 - Modifiche delle informazioni relative alle succursali stabilite in Stati non UE
Art. 21 - Prestazione di servizi e attività di investimento in Stati non UE in regime di libera prestazione di servizi
Art. 22 - Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria
Art. 23 - Svolgimento in altri Stati UE di attività non ammesse al mutuo riconoscimento
Art. 24 - Apertura di uffici di rappresentanza

Parte V - Procedimento di autorizzazione relativo alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche
Art. 25 - Domanda di autorizzazione
Art. 26 - Istruttoria della domanda
Art. 27 - Estensione delle autorizzazioni
Art. 28 - Lingua degli atti
Art. 29 - Disposizioni applicabili
Art. 30 - Prestazione di servizi e attività in altri Stati UE da parte dell'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale
Art. 31 - Prestazione di servizi e attività in Italia da parte dell'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale in altri Stati UE

Parte VI - Operatività nel territorio della Repubblica di imprese di investimento UE
Art. 32 - Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel territorio della Repubblica
Art. 33 - Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali
Art. 34 - Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento

LIBRO III - PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

Parte I - Disposizioni preliminari
Art. 35 - Definizioni

Parte II - Trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi/attività di investimento e dei servizi accessori

Titolo I - Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali, e contratti

Capo I - Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali
Art. 36 - Requisiti generali delle informazioni

Capo II - Contratti
Art. 37 - Contratti
Art. 38 - Contratti relativi alla gestione di portafogli
Art. 39 - Uso improprio di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà

Titolo II - Adeguatezza, appropriatezza e “mera esecuzione o ricezione di ordini”

Capo I - Adeguatezza
Art. 40 - Principi generali
Art. 40-bis - Cambiamento di strumenti finanziari
Art. 41 - Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti

Capo II - Appropriatezza
Art. 42 - Principi generali

Capo III - Mera esecuzione o ricezione di ordini
Art. 43 - Condizioni

Capo IV - Pratiche di vendita abbinata
Art. 44 - Pratiche di vendita abbinata
Art. 45 - Contratti di credito immobiliare

Titolo III - Best execution

Capo I - Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Art. 46 - Disposizioni preliminari
Art. 47 - Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente
Art. 48 - Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini
Art. 49 - Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione

Capo II - Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli
Art. 50 - Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente

Titolo IV - Gestione degli ordini dei clienti
Art. 51 - Principi generali

Titolo V - Incentivi

Capo I - Incentivi
Art. 52 - Principi generali
Art. 53 - Condizioni di ammissibilità degli incentivi

Capo II - Incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente
Art. 54 - Incentivi riguardanti il servizio di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente

Capo III - Ricerca in materia di investimenti
Art. 55 - Condizioni
Art. 56 - Onere per la ricerca
Art. 57 - Budget per la ricerca
Art. 58 - Informativa
Art. 59 - Esecuzione degli ordini

Titolo VI - Rendiconti
Art. 60 - Rendiconti ai clienti

Titolo VII - Rapporti con controparti qualificate
Art. 61 - Rapporti con controparti qualificate

Titolo VIII - Governo degli strumenti finanziari

Capo I - Disposizioni generali
Art. 62 - Definizioni

Capo II - Obblighi per gli intermediari produttori
Art. 63 - Principi generali
Art. 64 - Mercato di riferimento potenziale
Art. 65 - Processo di approvazione degli strumenti finanziari
Art. 66 - Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale
Art. 67 - Riesame
Art. 68 - Scambio informativo con gli intermediari distributori
Art. 69 - Rapporti di collaborazione nella realizzazione degli strumenti finanziari
Art. 70 - Principio di proporzionalità

Capo III - Obblighi per gli intermediari distributori
Art. 71 - Principi generali
Art. 72 - Mercato di riferimento effettivo
Art. 73 - Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale
Art. 74 - Scambio informativo con gli intermediari produttori e con i soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE
Art. 75 - Riesame
Art. 76 - Catena di intermediazione
Art. 77 - Principio di proporzionalità

Titolo IX - Requisiti di conoscenza e competenza
Art. 78 - Requisiti di conoscenza e competenza del personale
Art. 79 - Requisiti necessari per fornire informazioni (abrogato)
Art. 80 - Requisiti necessari per prestare la consulenza (abrogato)
Art. 81 - Altri requisiti (abrogato)
Art. 82 - Disposizioni finali (abrogato)

Parte III - Agenti di cambio
Art. 83 - Agenti di cambio
Art. 84 - Controllo contabile
Art. 85 - Conferimento e revoca dell'incarico
Art. 86 - Comunicazioni alle autorità di controllo

LIBRO IV - PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Parte I - Disposizioni preliminari
Art. 87 - Definizioni

Parte II - Procedure interne, funzione di controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali
Art. 88 - Procedure interne
Art. 89 - Controllo di conformità
Art. 90 - Trattamento dei reclami
Art. 91 - Operazioni personali

Parte III - Conflitti di interesse
Art. 92 - Principi generali
Art. 93 - Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale

Parte IV - Conservazione delle registrazioni
Art. 94 - Conservazione delle registrazioni
Art. 95 - Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche

LIBRO V - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

Parte I - Disposizioni preliminari
Art. 96 - Definizioni

Parte II - Trasparenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio

Titolo I - Prestazione del servizio
Art. 97 - Regole generali di comportamento
Art. 98 - Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio

Titolo II - Best execution

Capo I - Esecuzione di ordini per conto di OICR
Art. 99 - Misure per l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR
Art. 100 - Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione

Capo II - Trasmissione di ordini per conto di OICR
Art. 101 - Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR

Titolo III - Gestione degli ordini di OICR
Art. 102 - Principi generali
Art. 103 - Aggregazione e assegnazione

Titolo IV - Incentivi
Art. 104 - Incentivi riguardanti gli OICR

Titolo V - Rendicontazioni e registrazioni
Art. 105 - Informazioni sulle operazioni eseguite
Art. 106 - Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici

Parte III - Trasparenza e correttezza nella commercializzazione di OICR
Art. 107 - Commercializzazione di OICR propri
Art. 108 - Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia
Art. 109 - Commercializzazione di OICR di terzi

LIBRO VI - PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI GESTORI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Parte I - Disposizioni generali

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 110 - Ambito di applicazione
Art. 111 - Definizioni

Titolo II - Strategie per l'esercizio del diritto di voto
Art. 112 - Strategie per l'esercizio dei diritti di voto

Parte II - Funzione di controllo di conformità alle norme, operazioni personali, conflitti di interesse, rapporti con distributori e consulenti

Titolo I Funzione di controllo di conformità
Art. 113 - Modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità

Titolo II - Operazioni personali e conflitti di interesse
Art. 114 - Operazioni personali
Art. 115 - Gestione dei conflitti di interesse
Art. 116 - Comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di OICVM
Art. 117 - Politica, procedure e misure per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
Art. 118 - Monitoraggio dei conflitti di interesse

Titolo III - Rapporti con distributori e consulenti
Art. 119 - Procedure nei rapporti con i distributori e i consulenti

Parte III - Conservazione delle registrazioni
Art. 120 - Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni
Art. 121 - Elaborazione elettronica dei dati
Art. 122 - Registrazione degli ordini e delle operazioni di portafoglio
Art. 123 - Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso

LIBRO VII - OFFERTA FUORI SEDE/PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

Parte I - Offerta fuori sede
Art. 124 - Offerta fuori sede

Parte II - Promozione e collocamento a distanza
Art. 125 - Soggetti
Art. 126 - Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza
Art. 127 - Svolgimento

Parte III - Commercializzazione di servizi d'investimento altrui
Art. 128 - Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui

LIBRO VIII - OFFERTA E CONSULENZA DI DEPOSITI STRUTTURATI E DI PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE

Art. 129 - Disciplina applicabile ai depositi strutturati
Art. 130 - Disciplina applicabile ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche

LIBRO IX - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Parte I - Disposizioni preliminari
Art. 131 - Definizioni
Art. 132 - Collaborazioni orizzontali

Parte II - Trasparenza e correttezza nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Titolo I - Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali
Art. 133 - Requisiti generali delle informazioni e informativa precontrattuale
Art. 134 - Modalità di fornitura delle informazioni

Titolo II - Adeguatezza, appropriatezza, consulenza obbligatoria e pratiche di vendita abbinata

Capo I - Adeguatezza
Art. 135 - Principi generali
Art. 135-bis - Dichiarazioni di rispondenza alle richieste e alle esigenze e di adeguatezza

Capo II - Appropriatezza
Art. 135-ter - Principi generali

Capo III - Consulenza obbligatoria
Art. 135-quater - Consulenza obbligatoria

Capo IV - Pratiche di vendita abbinata
Art. 135-quinquies - Pratiche di vendita abbinata

Titolo III - Incentivi

Capo I - Incentivi
Art. 135-sexies - Principi generali
Art. 135-septies - Condizioni di ammissibilità degli incentivi

Capo II - Incentivi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente
Art. 135-octies - Incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente

Capo III - Ricerca in materia di investimenti
Art. 135-novies - Condizioni
Art. 135-decies - Onere per la ricerca
Art. 135-undecies - Budget per la ricerca
Art. 135-duodecies - Informativa

Titolo IV - Rendiconti
Art. 135-terdecies - Rendiconti ai clienti

Titolo V - Governo dei prodotti di investimento assicurativi – obblighi per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa
Art. 135-quaterdecies - Principi generali
Art. 135-quinquiesdecies - Mercato di riferimento effettivo
Art. 135-sexiesdecies - Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale
Art. 135-septiesdecies - Scambio informativo con i soggetti che realizzano il prodotto
Art. 135-octiesdecies - Riesame
Art. 135-noviesdecies - Collaborazione orizzontale
Art. 135-vicies - Principio di proporzionalità

Titolo VI - Requisiti di conoscenza e competenza
Art. 135-vicies semel - Conoscenze e competenze

Titolo VII - Distribuzione di prodotti bancari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento
Art. 135-vicies bis - Distribuzione di prodotti bancari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento

Titolo VIII - Istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione
Art. 135-vicies ter - Istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione

Parte III - Procedure interne, funzione di controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali
Art. 135-vicies quater - Disciplina applicabile

Parte IV - Conflitti di interesse
Art. 135-vicies quinquies - Principi generali
Art. 135-vicies sexies - Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale

Parte V - Conservazione delle registrazioni
Art. 135-vicies septies - Conservazione delle registrazioni
Art. 135-duodetricies - Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche

Parte VI - Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza
Art. 135-undetricies - Soggetti
Art. 135-tricies - Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza
Art. 135-tricies semel - Svolgimento
Art. 135-tricies bis - Utilizzo di call center
Art. 135-tricies ter - Sito internet e profili di social network dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa

LIBRO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA O SOCIALMENTE RESPONSABILE

Art. 136 - Obblighi informativi
Art. 137 - Obblighi di rendicontazione

LIBRO XI - ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI

Parte I - Disposizioni preliminari
Art. 138 - Definizioni

Parte II - Organismo
Art. 139 - Tenuta dell'albo
Art. 140 - Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari
Art. 141 - Requisiti generali di organizzazione dell'Organismo
Art. 142 - Vigilanza della Consob sull'Organismo
Art. 143 - Informazioni tra la Consob e l'Organismo
Art. 144 - Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo
Art. 145 - Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria, dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati

Parte III - Disciplina dell'albo
Art. 146 - Albo unico dei consulenti finanziari
Art. 147 - Pubblicità degli atti dell'Organismo
Art. 148 - Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo
Art. 149 - Prova valutativa
Art. 150 - Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sezione A
Art. 151 - Iscrizione all'albo
Art. 152 - Cancellazione dall'albo
Art. 153 - Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell'Organismo
Art. 154 - Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo

Parte IV - Attività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
Art. 155 - Ambito di attività
Art. 156 - Modalità di aggiornamento professionale
Art. 157 - Incompatibilità
Art. 158 - Regole generali di comportamento
Art. 159 - Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti
Art. 160 - Conservazione della documentazione

Parte V - Attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 161 - Ambito di applicazione
Art. 162 - Regole generali di comportamento
Art. 163 - Incompatibilità
Art. 164 - Aggiornamento professionale

Titolo II - Informazioni, contratti e raccomandazioni
Art. 165 - Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario autonomo e sulla società di consulenza finanziaria e sui loro servizi
Art. 166 - Contratto di consulenza in materia di investimenti
Art. 167 - Acquisizione delle informazioni dai clienti
Art. 168 - Classificazione dei clienti
Art. 169 - Informazioni sugli strumenti finanziari
Art. 170 - Informazioni sui costi e gli oneri connessi
Art. 171 - Valutazione dell'adeguatezza
Art. 172 - Obbligo di rendiconto

Titolo III - Requisiti e modalità di adempimento degli obblighi di informazione da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria nella prestazione del servizio
Art. 173 - Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti
Art. 174 - Modalità di adempimento degli obblighi di informazione
Art. 175 - Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet

Titolo IV - Organizzazione e procedure dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria
Art. 176 - Procedure interne e pratiche retributive
Art. 177 - Conflitti di interesse
Art. 178 - Registrazioni
Art. 179 - Procedure per la segnalazione delle violazioni

Parte VI - Provvedimenti sanzionatori e cautelari
Art. 180 - Sanzioni
Art. 181 - Provvedimenti cautelari

ALLEGATO N. 1 - Domanda di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione alla prestazione in Italia da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche di servizi e attività di investimento

ALLEGATO N. 2 - Domanda di autorizzazione all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento UE

ALLEGATO N. 3 - Clienti professionali privati

ALLEGATO N. 4 - Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti


LIBRO I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-bis, 2-quater e 2-quinquies; 18-bis, comma 2; 18-ter, comma 3-bis; 19, commi 3, 3-ter e 4-ter; 23, comma 4-bis; 25-bis, comma 2; 25-ter, comma 2; 26, commi 4 e 8; 27, commi 3 e 4; 28, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 4, 6 e 6-bis; 32, comma 2; 33, comma 2, lettera f); 35-decies, comma 1, lettera d); 41-bis, comma 6; 41-ter, comma 4; 117-ter e 201, commi 8 e 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Restano ferme le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o di altre disposizioni di legge, applicabili agli intermediari e ai gestori di cui al presente regolamento.

Art. 2
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «Testo Unico» o «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini di detta direttiva;

c) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) «gruppo»: l'insieme dei soggetti determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Testo Unico;

e) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, e di cui alla sezione A dell’Allegato I allo stesso Testo Unico;

f) «servizi accessori»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del Testo Unico, e di cui alla sezione B dell’Allegato I allo stesso Testo Unico;

g) «supporto durevole»: il supporto definito dall’articolo 1, comma 6-octiesdecies, del Testo Unico, il cui utilizzo è disciplinato dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/565;

h) «sede» o «dipendenza»: una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento;

h-bis) «regolamento (UE) 2019/2088»: il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019[2];

h-ter) «rischio di sostenibilità»: il rischio di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088[3];

h-quater) «fattori di sostenibilità»: i fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088[4].

2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel Testo Unico, nel TUB e nelle relative disposizioni attuative, nel regolamento (UE) 2017/565 e nel regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione del 1° dicembre 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale.

LIBRO II
AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 3
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «albo»: l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

b) «sezione speciale»: la sezione dell'albo prevista dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

c) «sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche»: la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di paesi terzi diverse dalle banche;

d) «elenco»: l'elenco delle imprese d'investimento UE allegato all'albo istituito dall'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e che fornisce servizi e/o attività di investimento e servizi accessori dell'impresa stessa;

f) «Stato UE»: lo Stato appartenente all'Unione Europea;

g) «Stato non UE»: lo Stato non appartenente all'Unione Europea;

h) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro come definito dall'articolo 1, comma 6-duodecies, lettera a), del Testo Unico;

i) «Stato d'origine»: lo Stato non UE in cui l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca ha la propria sede legale;

l) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi e le attività come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera s), del Testo Unico;

m) «ufficio di rappresentanza»: struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio e analisi dei mercati o attività similari e comunque non rientranti nella prestazione di servizi e attività di investimento.

PARTE II
ALBO

Art. 4
(Albo)

1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico sono iscritte:

a) le SIM;

b) nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche;

c) nella sezione speciale, le società di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. La sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di cui al comma 1, lettera b), comprende:

a) le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali e in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 28, commi 1, 6 e 6-bis, del Testo Unico[5];

b) le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate allo stabilimento di succursale in altri Stati UE, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.

3. All'albo è allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento autorizzate in altri Stati UE.

Art. 5
(Contenuto dell'albo)

1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

b-bis) codice identificativo LEI[6];

c) la sede legale;

d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;

e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento, con l'indicazione dei servizi e delle attività di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti;

f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico;

g) i paesi nei quali la SIM opera con o senza stabilimento di succursale, con specificazione dei servizi e delle attività di investimento interessati.

2. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

b-bis) codice identificativo LEI[7];

c) la sede legale;

d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;

e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori di cui all'articolo 28, comma 1, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;

f) le succursali nel territorio della Repubblica;

g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico;

h) gli Stati UE in cui l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca può prestare, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attività di investimento coperti dall’autorizzazione in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo Unico;

i) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.

3. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

b-bis) codice identificativo LEI[8];

c) la sede legale;

d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;

e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori di cui all’articolo 28, commi 6 e 6-bis, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti[9];

f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico;

g) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.

4. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b-bis) codice identificativo LEI[10];

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;

e) lo Stato UE in cui è stabilita la succursale;

f) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.

5. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

b-bis) codice identificativo LEI[11];

c) la sede legale;

d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;

e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione;

f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico.

6. Nell'elenco allegato di cui all’articolo 4, comma 3, per ciascuna impresa di investimento UE iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;

e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e delle attività autorizzati;

f) l'eventuale succursale nel territorio della Repubblica, individuata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, numero 30, della direttiva 2014/65/UE, nonché il codice identificativo LEI dell’impresa di investimento UE[12].

Art. 6
(Pubblicità dell'albo)

1. L’albo è pubblicato nella parte “Albi ed Elenchi” del Bollettino, istituito in formato elettronico in apposita sezione del sito internet della Consob.

PARTE III
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 7
(Domande di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione)

1. Le domande di autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo sono presentate alla Consob unitamente alla documentazione prescritta dal regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016, nonché con l’indicazione del codice identificativo LEI della società istante. Si applicano il regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017[13].

2. La documentazione indicata all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016 è presentata anche con riguardo ai componenti dell’organo di controllo, ivi inclusi i sindaci supplenti.

3-bis. I soggetti istanti, nel presentare le informazioni e i dati relativi al programma di attività e alla struttura organizzativa ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016, forniscono una descrizione coerente e completa delle attività prospettate, dell’organizzazione interna, delle linee di sviluppo, degli obiettivi perseguiti, delle strategie distributive e commerciali che la SIM intende perseguire, nonché ogni altro elemento rilevante ai fini della valutazione dell’iniziativa. In particolare, i soggetti istanti indicano le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate e includono anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate, con la descrizione dei relativi impatti economici, patrimoniali e prudenziali, e le conseguenti azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri[14].

3. Nei casi in cui la documentazione indicata ai commi 1 e 2 sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.

4. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda[15].

5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione[16].

5-bis. Le domande di estensione dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, sono presentate alla Consob unitamente alla seguente documentazione:

a) descrizione dell’organizzazione della società richiedente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016, nella quale siano in particolare illustrati il programma delle attività iniziali per i successivi tre anni e le conseguenti modifiche alla struttura organizzativa e ai sistemi di controllo interni;

b) descrizione della situazione finanziaria attesa dallo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento di cui si chiede l’autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016;

c) copia del verbale della riunione dell’organo di amministrazione ovvero, in caso di amministratore unico, dell’organo di controllo della società, relativo all’accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 13 del Testo Unico;

d) attestazione dell’ammontare e composizione dei fondi propri al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui l’estensione dell’autorizzazione comporti l’incremento del capitale iniziale previsto ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera d), del Testo Unico;

e) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e del relativo statuto, copia del verbale di assemblea e documentazione attestante la relativa iscrizione nel registro delle imprese[17].

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017, nonché i commi 3-bis, 4 e 5[18].

Art. 8
(Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società richiedente)

1. La responsabilità della verifica del possesso dei requisiti degli esponenti aziendali di cui all’articolo 13 del Testo Unico, ivi compresi i sindaci supplenti, è rimessa all’organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, all’organo di controllo della società. Il verbale relativo alla delibera con la quale si è proceduto alla verifica dei requisiti dà atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La verifica va condotta distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione che risulta dal verbale dell’organo competente. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di cinque anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.

2. Dai verbali di cui al comma 1 risultano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto e la relativa durata valutate ai fini dell’accertamento dei requisiti di professionalità.

3. Dai verbali di cui al comma 1 risulta, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilità. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati presentano all’organo amministrativo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Resta ferma la facoltà della Consob di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

5. Gli esponenti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica o nei cui confronti sia stata avviata l’azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all’organo amministrativo.

Art. 9
(Istruttoria delle domande di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione)

1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate agli articoli 19, commi 1 e 2, e 59, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

Nei casi di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione qualificata nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e ai soci della società richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. La Consob informa la società richiedente circa la propria decisione di accogliere o meno l’istanza entro il termine di cui al comma 1.

Art. 10
(Decadenza dall’autorizzazione)

1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi o attività di investimento presentano apposita istanza di decadenza alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

2. Si applica l'articolo 9, commi 3 e 4.

3. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio o attività di investimento autorizzato entro il termine di un anno dal rilascio della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

4. Il termine di cui al comma 3 non decorre o è interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi il termine decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti.

Art. 11
(Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria)

1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 9 e 10 sono sospesi:

a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;

b) nelle ipotesi di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;

d) nei procedimenti di estensione delle autorizzazioni, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione dell'istruttoria.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.

4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, i termini previsti per il compimento dell’istruttoria sono interrotti dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. Si applica il comma 2.

Art. 12
(Revoca dell’autorizzazione)

1. La Consob, sentita la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento delle SIM quando:

a) l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di sei mesi;

b) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) vengono meno le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione.

2. Il termine di cui al comma 1, lettera a), non decorre o è interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi il termine decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti.

3. La Consob può differire la pronuncia di revoca nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), qualora la SIM abbia omesso la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi o di attività di investimento autorizzati prevista dall'articolo 13 e ciò sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del Testo Unico.

Art. 13
(Comunicazioni sull'esercizio dei servizi e delle attività di investimento)

1. Le SIM comunicano immediatamente alla Consob e alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio o attività di investimento autorizzato.

PARTE IV
OPERATIVITA’ TRANSFRONTALIERA DELLE SIM

Art. 14
(Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE)

1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in un altro Stato UE, mediante stabilimento di succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate agli articoli 12 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017, una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016[19].

2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017[20].

3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017[21].

4. Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 è data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017. Tale comunicazione è trasmessa anche alla Banca d’Italia[22].

5. Qualora la Consob, sentita la Banca d’Italia, intenda rifiutare la notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante per motivi attinenti all’adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM, la stessa comunica alla SIM i motivi del suo rifiuto entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, completa di tutti gli elementi necessari. Tale termine può essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi.

6. La SIM può stabilire la succursale ovvero l’agente collegato e iniziare l’operatività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante o, in assenza di tale comunicazione, quando siano trascorsi due mesi dalla data di trasmissione alla SIM della comunicazione da parte della Consob prevista dal comma 4.

7. La SIM comunica tempestivamente alla Consob e alla Banca d’Italia l’effettivo inizio e la cessazione dell’attività della succursale o dell’agente collegato.

Art. 15
(Modifiche delle informazioni relative alla succursale o all’agente collegato)

1. La SIM comunica alla Consob, secondo le modalità indicate agli articoli 17 e 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017, ogni modifica delle informazioni di cui all’articolo 14, comma 1,almeno un mese prima di attuare la modifica, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016[23].

2. La Consob comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017[24].

Art. 16
(Prestazione di servizi e attività di investimento in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi)

1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti in Italia, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate all’all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017, una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016[25].

2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’dall’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017[26].

3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall’dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017[27].

4. Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 è data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dall’dall’articolo 5, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017. Tale comunicazione è trasmessa anche alla Banca d’Italia[28].

5. La SIM può iniziare l’operatività dopo aver ricevuto dalla Consob la comunicazione di cui al comma 4.

Art. 17
(Modifiche delle informazioni relative ai servizi e alle attività di investimento)

1. La SIM comunica alla Consob ogni modifica delle informazioni di cui all’articolo 16, almeno un mese prima di attuare la modifica,in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e secondo le modalità indicate all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017[29].

2. La Consob comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017[30].

Art. 18
(Stabilimento di succursali in Stati non UE)

1. La SIM che intende stabilire succursali in Stati non UE presenta alla Consob una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

a) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;

b) l’inquadramento dell’iniziativa nella complessiva strategia di espansione all’estero della SIM;

c) l’attività che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante, la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi), e l’impatto dell’iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;

d) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;

e) i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;

f) l’ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

2. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.

3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

4. La Consob, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla domanda di autorizzazione entro novanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.

5. Le modificazioni degli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob senza indugio.

6. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e ai soci della società richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

7. La Consob può richiedere un parere sull’iniziativa all’autorità competente del paese ospitante.

8. La Consob rilascia l’autorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) esistenza nello Stato ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;

b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob e la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato ospitante volte, tra l’altro, ad agevolare l’accesso alle informazioni da parte della Consob e della Banca d’Italia anche attraverso l’espletamento di controlli in loco;

c) possibilità di agevole accesso da parte dell’impresa madre alle informazioni della succursale;

d) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l’efficacia dei controlli interni su una succursale all’estero.

9. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell’autorizzazione.

10. La SIM comunica tempestivamente alla Consob l’effettivo inizio e la cessazione dell’attività della succursale.

11. La Consob comunica alla Banca d’Italia le autorizzazioni rilasciate.

12. La SIM autorizzata ai sensi del comma 8 opera nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

Art. 19
(Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria)

1. Il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 18, comma 4, è sospeso:

a) nelle ipotesi di cui all’articolo 18, comma 6, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;

b) nelle ipotesi di cui all’articolo 18, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere;

c) nell’ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.

2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione o dell’interruzione dell'istruttoria.

4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 6, lettera a), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.

Art. 20
(Modifiche delle informazioni relative alle succursali stabilite in Stati non UE)

1. La SIM comunica preventivamente alla Consob ogni modifica che intende apportare alle informazioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettere c), d) ed e).

2. La SIM può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Consob.

2-bis. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio mediante succursale di uno o più servizi o attività di investimento in Stati non UE presentano apposita istanza di decadenza alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di novanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Si applicano gli articoli 18, comma 6, e 19, commi 1, lettera a), e 3[31].

Art. 21
(Prestazione di servizi e attività di investimento in Stati non UE in regime di libera prestazione di servizi)

1. La SIM che intende operare in uno Stato non UE in regime di libera prestazione di servizi presenta alla Consob una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

a) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;

b) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel paese ospitante;

c) le modalità con le quali la SIM intende operare.

2. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.

3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

4. La Consob delibera sulla domanda di autorizzazione presentata dalla SIM istante, sentita la Banca d’Italia, entro il termine massimo di sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.

5. Le modificazioni degli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob senza indugio.

6. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e ai soci della società richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

7. La Consob può richiedere un parere sull’iniziativa all’autorità competente del paese ospitante.

8. La Consob rilascia l’autorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) esistenza nel paese ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;

b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob e la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato estero;

c) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM.

9. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell’autorizzazione.

10. La SIM autorizzata ai sensi del comma 8 opera nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

10-bis. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio nella modalità della libera prestazione di uno o più servizi o attività di investimento in Stati non UE presentano apposita istanza di decadenza alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Si applicano gli articoli 21, comma 6, e 22, commi 1, lettera a), e 3[32].

Art. 22
(Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria)

1. Il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 21, comma 4, è sospeso:

a) nelle ipotesi di cui all’articolo 21, comma 6, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;

b) nelle ipotesi di cui all’articolo 21, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere;

c) nell’ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.

2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 21, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo èinterrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione o dell’interruzione dell'istruttoria.

4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 21, comma 6, lettera a), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.

Art. 23
(Svolgimento in altri Stati UE di attività non ammesse al mutuo riconoscimento)

1. La SIM che intende svolgere in altri Stati UE attività non ammesse al mutuo riconoscimento, con o senza stabilimento di succursali, presenta una domanda di autorizzazione alla Consob.

2. Nei casi in cui la SIM intenda svolgere le attività non ammesse al mutuo riconoscimento con stabilimento di succursali si applicano gli articoli 18, 19e 20.

3. Nei casi in cui la SIM intenda svolgere le attività non ammesse al mutuo riconoscimento senza stabilimento di succursali si applicano gli articoli 21e 22.

Art. 24
(Apertura di uffici di rappresentanza)

1. La SIM può aprire in altri Stati UE e in Stati non UE uffici di rappresentanza.

2. L’apertura di uffici di rappresentanza all’estero è sottoposta alle procedure previste dall’autorità competente del paese ospitante.

3. La SIM comunica tempestivamente alla Consob l’inizio dell’attività dell’ufficio di rappresentanza, indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell’ufficio e l’attività svolta dallo stesso.

4. La SIM comunica tempestivamente alla Consob la cessazione dell’ufficio di rappresentanza.

PARTE V
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE

Art. 25
(Domanda di autorizzazione)

1. L’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende operare in Italia ai sensi dell'articolo 28, commi 1, 6 e 6-bis, del Testo Unico, presenta alla Consob una domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto nell’Allegato n. 1[33].

2. Nell'ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del Testo Unico, stabilito o situato in Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l'esercizio di un’attività di investimento da parte di un'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l'articolo 28, comma 3, del Testo Unico non si applica alla prestazione del servizio o all'esercizio dell'attività di investimento al cliente in questione né a qualsiasi relazione connessa specificamente alla prestazione di detto servizio o all’esercizio di detta attività. Fatte salve le relazioni infragruppo, non è considerato servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente il caso in cui un’impresa di paese terzo diversa dalla banca, anche mediante un’entità che agisce per suo conto o che presenta con essa stretti legami o mediante altra persona che agisce per conto di tale entità, sollecita clienti o potenziali clienti in Italia. L'iniziativa del cliente non dà diritto all'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento al cliente medesimo se non tramite stabilimento di succursale in Italia autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Testo Unico[34].

3. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.

Art. 26
(Istruttoria della domanda)

1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28, commi 1, 2, 6 e 6-bis, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente e all'autorità dello Stato d'origine[35].

2. I termini dell'istruttoria di cui al comma 1 sono sospesi finché gli accordi, previsti dall’articolo 28, comma 1, lettere d) ed e), del Testo Unico, non siano stati perfezionati.

3. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa richiedente, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.

4. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) all'impresa richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo e ai soci dell'impresa richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

5. La Consob informa la società richiedente dell’accoglimento o meno dell’istanza entro il termine di cui al comma 1.

Art. 27
(Estensione delle autorizzazioni)

1. L’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende essere autorizzata allo svolgimento di ulteriori servizi o attività di investimento o servizi accessori inoltra domanda alla Consob ai sensi dell’articolo 25.

2. Si applicano gli articoli 7, commi 4 e 5, e 26.

Art. 28
(Lingua degli atti)

1. La domanda di autorizzazione di cui all’articolo 25 e le dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi dell’Allegato n. 1 e dell’articolo 26 devono essere prodotte in lingua italiana o nella lingua di uso corrente nel settore finanziario; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa devono essere accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana.

Art. 29
(Disposizioni applicabili)

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13.

Art. 30
(Prestazione di servizi e attività in altri Stati UE da parte dell’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale)

1. L’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale secondo quanto stabilito dall’articolo 25, può prestare, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, in altri Stati UE, senza stabilirvi nuove succursali, servizi e attività coperte dall’autorizzazione nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione europea a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento e purché sia stata trasmessa alla Consob un’apposita comunicazione preventiva.

2. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 16.

Art. 31
(Prestazione di servizi e attività in Italia da parte dell’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale in altri Stati UE)

1. La succursale di un’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata in un altro Stato UE, può prestare in Italia senza stabilirvi una nuova succursale, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attività coperte dall’autorizzazione nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione europea a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento e purché la Consob sia stata preventivamente informata dall’autorità dello Stato UE in cui è stabilita la succursale.

2. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 33.

PARTE VI
OPERATIVITA’ NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE

Art. 32
(Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel territorio della Repubblica)

1. Per l'esercizio dei servizi o attività di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, con o senza servizi accessori, le imprese di investimento UE possono stabilire succursali o agenti collegati in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, secondo le modalità indicate nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.

2. La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora abbia ragione di ritenere che non possa essere assicurato il rispetto della normativa applicabile, può richiedere di modificare i presidi operativi riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.

3. La succursale o l’agente collegato possono iniziare l'attività dal momento in cui ricevono apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1. Nell’ipotesi di cui al comma 2 il predetto termine di due mesi decorre dalla comunicazione di avvenuta modifica delle disposizioni riguardanti le succursali.

4. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta da apposita comunicazione alla Consob nel rispetto di quanto previsto nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Art. 33
(Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali)

1. Le imprese di investimento UE possono esercitare in Italia i servizi e le attività di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, con o senza servizi accessori, senza stabilirvi succursali, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d’origine, a condizione che la Consob sia stata informata dall'autorità dello Stato membro d'origine, secondo le modalità indicate nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.

2. Gli agenti collegati di cui al comma 1 non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano.

3. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta da apposita comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.

Art. 34
(Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dei servizi previsti ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento UE.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

a) effettivo svolgimento nello Stato membro d'origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l'impresa di investimento intende svolgere nel territorio della Repubblica;

b) presentazione di un programma di attività nel quale siano, in particolare, indicati i servizi che l'impresa di investimento intende prestare, ivi compresa l’illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare nonché, in ogni caso, se i servizi stessi saranno prestati attraverso una succursale;

c) adozione di un assetto organizzativo e patrimoniale compatibile con il servizio da autorizzare.

3. La domanda di autorizzazione, redatta secondo quanto previsto nell’Allegato n. 2, è presentata alla Consob. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, nonché l'articolo 28.

4. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate al comma 2 per il rilascio dell’autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente e all'autorità dello Stato membro d'origine.

5. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa ove stabilita, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.

6. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 28.

LIBRO III
PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 35
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «agenti di cambio»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico;

b) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, le società di gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le società di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le imprese di investimento e le banche UE con succursale in Italia, nonché le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia alla prestazione di servizi e di attività di investimento. Per «intermediari autorizzati» o «intermediari» si intendono, altresì, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento a cui sono autorizzati;

c) «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;

d) «cliente professionale»: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 al presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies, del Testo Unico;

e) «cliente al dettaglio»: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;

f) «mercato equivalente»: mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 25, paragrafo 4, comma 2, della direttiva 2014/65/UE, come modificato dalla direttiva 2016/1034/UE.

PARTE II
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

TITOLO I
INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI

Capo I
Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali

Art. 36
(Requisiti generali delle informazioni)

1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.

2. Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono:

a) all'intermediario e ai relativi servizi;

b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, nonché l’indicazione se gli strumenti finanziari sono destinati a clienti al dettaglio o professionali, tenuto conto del mercato di riferimento di cui all’articolo 21, comma 2-bis, del Testo Unico;

c) alle sedi di esecuzione;

d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell’eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti di terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento. Se l’accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri, gli intermediari possono fornire tali informazioni in formato elettronico o su carta, se richiesto dal cliente al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell’operazione, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i) il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell’operazione;

ii) l’intermediario ha concesso al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell’operazione fino a quando il cliente stesso non abbia ricevuto le informazioni.

Gli intermediari offrono al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono prima della conclusione dell’operazione[36].

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera d), non si applicano ai servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli prestati nei confronti di clienti professionali[37].

3. Ai fini del presente articolo, gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai clienti forniscono loro le informazioni di cui all’articolo 49 del predetto regolamento, ove pertinenti, anche ai sensi del regolamento della Banca d’Italia adottato in conformità all’articolo 6, comma 1, del Testo Unico.

4. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente applicano altresì l’articolo 53 del regolamento (UE) 2017/565.

Capo II
Contratti

Art. 37
(Contratti)

1. Gli intermediari forniscono i propri servizi di investimento, compresa la consulenza in materia di investimenti che preveda lo svolgimento di una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente.

2. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565.

3. Il contratto con i clienti al dettaglio:

a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;

b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;

c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni;

d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta;

e) indica i corrispettivi spettanti all’intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità al Titolo V;

f) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti;

g) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio;

h) indica le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo Unico.

4. Fermo restando quanto previsto ai sensi del TUB, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori.

Art. 38
(Contratti relativi alla gestione di portafogli)

1. In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 37, il contratto con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli:

a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;

b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;

c) indica se il portafoglio del cliente può essere caratterizzato da effetto leva;

d) fornisce la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;

e) indica se l’intermediario delega a terzi l’esecuzione dell’incarico ricevuto, specificando i dettagli della delega;

f) indica il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la possibilità per l’intermediario di investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili; o di procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.

Art. 39
(Uso improprio di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 4-bis, del Testo Unico, gli intermediari valutano attentamente l'utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà in considerazione del rapporto che sussiste tra le obbligazioni del cliente nei confronti dell'intermediario e le attività del cliente sottoposte a tali contratti. Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare di aver assolto a tale obbligo.

2. Ai fini del comma 1, gli intermediari tengono conto dei seguenti fattori:

a) se sussiste solo un collegamento molto debole tra le obbligazioni del cliente nei confronti dell'intermediario e l'utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, anche alla luce della probabilità che l’esposizione del cliente nei confronti dell'intermediario risulti bassa o trascurabile;

b) se l'importo delle disponibilità liquide o degli strumenti finanziari dei clienti soggetto a contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà superi di gran lunga l’esposizione derivante dalle obbligazioni dei clienti, o sia del tutto indipendente rispetto a tale esposizione come nel caso in cui il cliente non abbia obbligazioni nei confronti dell'intermediario; e

c) se la totalità degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti è assoggettata a contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, senza che si sia tenuto conto delle specifiche obbligazioni di ciascun cliente nei confronti dell'intermediario.

3. Quando si avvalgono di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, gli intermediari comunicano ai clienti professionali e alle controparti qualificate i rischi connessi e l'effetto di ogni contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà sugli strumenti finanziari e sulle disponibilità liquide dei clienti medesimi.

TITOLO II
ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA E “MERA ESECUZIONE O RICEZIONE DI ORDINI”

Capo I
Adeguatezza

Art. 40
(Principi generali)

1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:

a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;

b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;

c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

2. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 54, paragrafi da 1 a 11 e 13, e 55 del regolamento (UE) 2017/565.

Art. 40-bis
(Cambiamento di strumenti finanziari)

1. Ai fini del presente articolo, per “cambiamento di strumenti finanziari” si intende la vendita di uno strumento finanziario e acquisto di un altro strumento finanziario o esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente.

2. Quando prestano i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli che comportano cambiamenti di strumenti finanziari, gli intermediari ottengono le informazioni necessarie in merito all’investimento del cliente e analizzano i costi e i benefici di tali cambiamenti di strumenti finanziari.

3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, gli intermediari comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino all’intermediario, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dell’analisi di cui ai commi 2 e 3. Gli intermediari conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma[38].

Art. 41
(Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti)

1. Gli intermediari che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

2. Qualora, ai fini dell’effettuazione della transazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 1, quest’ultima può essere fornita al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati ritardi, subito dopo la conclusione della transazione, a condizione che:

a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e

b) l’intermediario abbia dato al cliente la possibilità di ritardare l’esecuzione della transazione al fine di ricevere preventivamente la dichiarazione di adeguatezza.

3. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 54, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/565.

Capo II
Appropriatezza

Art. 42
(Principi generali)

1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente.

2. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

3. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 1, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

4. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) 2017/565.

Capo III
Mera esecuzione o ricezione di ordini

Art. 43
(Condizioni)

1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, con o senza servizi accessori - esclusa la concessione di crediti o prestiti di cui all’Allegato I, sezione B, numero 1), del Testo Unico non consistenti in limiti di credito di prestiti, conti correnti e scoperti di conto già esistenti dei clienti - senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i suddetti servizi sono connessi a uno dei seguenti strumenti finanziari non complessi:

1) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato;

2) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;

3) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;

4) azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 583/2010;

5) depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza;

6) altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall’articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565;

b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;

c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;

d) l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 5), gli intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE.

Capo IV
Pratiche di vendita abbinata

Art. 44
(Pratiche di vendita abbinata)

1. Nel caso in cui un servizio di investimento è offerto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento di tale accordo o pacchetto, gli intermediari informano il cliente se è possibile acquistare i diversi componenti separatamente e forniscono evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente.

2. Quando una pratica di vendita abbinata viene offerta a un cliente al dettaglio e i rischi derivanti dalla medesima sono verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, gli intermediari forniscono una descrizione adeguata dei diversi elementi dell’accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi.

3. Quando offrono in consulenza e raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, gli intermediari assicurano che l’intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente, in conformità all’articolo 40.

4. Nel caso di prestazione di servizi diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari valutano l’appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme, in conformità all’articolo 42.

5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 11, della direttiva 2014/65/UE.

Art. 45
(Contratti di credito immobiliare)

1. Se un contratto di credito immobiliare soggetto alle disposizioni relative alla verifica del merito creditizio dei consumatori previste dall’articolo 120-undecies del TUB ha quale condizione preliminare la prestazione al consumatore di un servizio di investimento relativo a obbligazioni ipotecarie emesse specificamente per assicurare il finanziamento del credito immobiliare agli stessi termini di quest’ultimo, affinché il prestito sia pagabile, rifinanziato o riscattato, tale servizio non è soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 37, 40, 41, 42, 43, 60, e dal Titolo IX.

TITOLO III
BEST EXECUTION

Capo I
Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Art. 46
(Disposizioni preliminari)

1. Ai fini del presente Capo, gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 64 e 66 del regolamento (UE) 2017/565 e il regolamento (UE) 2017/576 della Commissione, dell'8 giugno 2016.

Art. 47
(Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)

1. Gli intermediari adottano misure sufficienti e, a tal fine, mettono in atto meccanismi efficaci, per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

2. Ai fini del presente articolo, gli intermediari adottano una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a:

a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente;

b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a), tenuto conto anche delle commissioni proprie e dei costi dell’impresa per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

3. Quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un cliente al dettaglio:

a) la selezione di cui al comma 2, lettera a), è condotta in ragione del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio;

b) la scelta di cui al comma 2, lettera b), è condotta sulla base del corrispettivo totale.

4. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l’intermediario esegue l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.

5. Gli intermediari non percepiscono remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione, in violazione degli obblighi in materia di conflitti di interesse o incentivi.

6. Gli intermediari comunicano al cliente la sede in cui è avvenuta l’esecuzione dell’ordine per conto di quest’ultimo.

7. Gli intermediari effettuano una sintesi e pubblicano, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui hanno eseguito ordini di clienti nell’anno precedente, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

Art. 48
(Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini)

1. Gli intermediari:

a) forniscono informazioni appropriate ai propri clienti circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi dell’articolo 47, comma 2. Tali informazioni spiegano in modo chiaro, sufficientemente circostanziato e agevolmente comprensibile come verranno eseguiti gli ordini dei clienti;

b) specificano ai clienti se la strategia prevede che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

2. Gli intermediari:

a) ottengono il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini;

b) ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all'esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

3. Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare, su richiesta, ai loro clienti di aver eseguito gli ordini in conformità alla strategia di esecuzione, e alla Consob di aver ottemperato agli obblighi del presente Capo.

Art. 49
(Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)

1. Gli intermediari controllano l'efficacia delle loro misure di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

2. Gli intermediari valutano regolarmente se le sedi incluse nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per il cliente o se essi debbano modificare le misure adottate, tenendo conto anche delle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 65-septies, comma 6, del Testo Unico e 47, comma 7, del presente regolamento.

3. Gli intermediari comunicano ai clienti qualsiasi modifica rilevante apportata alle misure per l’esecuzione degli ordini e alla strategia di esecuzione adottata.

Capo II
Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli

Art. 50
(Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)

1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 65 del regolamento (UE) 2017/565.

TITOLO IV
GESTIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI

Art. 51
(Principi generali)

1. Gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario.

2. Ai fini del comma 1, gli intermediari trattano gli ordini equivalenti dei clienti in funzione del momento della loro ricezione.

3. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine gli intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a una sede di negoziazione. L’obbligo di pubblicazione non si applica in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, come determinato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014.

4. Gli intermediari applicano gli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.

5. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano il presente articolo, salvo il comma 3, e gli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 67 e, nel caso in cui il cliente non abbia impartito istruzioni specifiche, del paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 68 del predetto regolamento, anche nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli.

TITOLO V
INCENTIVI

Capo I
Incentivi

Art. 52
(Principi generali)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis, e 24-bis, comma 2, lettera b), del Testo Unico, gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e

b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

2. L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici di cui al comma 1 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Gli intermediari, laddove applicabile, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio.Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

Art. 53
(Condizioni di ammissibilità degli incentivi)

1. Ai fini dell’articolo 52, comma 1, lettera a), compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:

1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all’accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l'intermediario;

2) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell’adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o

3) l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con l'intermediario, unitamente alla fornitura di:

i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o

ii) rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari;

b) non offrono vantaggi diretti all'intermediario che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente;

c) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.

2. Un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora la prestazione dei servizi al cliente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.

3. Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.

4. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità del servizio fornito al cliente:

a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori; e

b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall'intermediario, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:

a) prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, forniscono ai clienti le informazioni di cui all’articolo 52, comma 2. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;

b) qualora non siano stati in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e

c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai clienti, almeno una volta l’anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

6. Nell’adempimento degli obblighi di cui al comma 5, gli intermediari tengono conto delle disposizioni in materia di costi e oneri previste dall’articolo 36, comma 2, lettera d), del presente regolamento e dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2017/565.

7. Qualora più intermediari siano coinvolti in una catena di distribuzione, ciascun intermediario che presta un servizio di investimento o accessorio adempie agli obblighi di informativa nei confronti dei propri clienti.

Capo II
Incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente

Art. 54
(Incentivi riguardanti il servizio di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis, e 24-bis, comma 2, lettera b), del Testo Unico, gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti su base indipendente:

a) restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione ai servizi prestati al cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente o del servizio di gestione di portafogli sono trasferiti integralmente al cliente;

b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente;

c) informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo quanto previsto al comma 3.

3. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:

a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;

b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

4. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente.

5. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai clienti prima della prestazione dei servizi di investimento o accessori. Tali benefici possono essere descritti in modo generico.

Capo III
Ricerca in materia di investimenti

Art. 55
(Condizioni)

1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi agli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o altri servizi di investimento o accessori non è considerata un incentivo se viene pagata:

a) direttamente dagli intermediari mediante risorse proprie;

b) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dagli intermediari, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) il conto di pagamento è finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico dei clienti;

2) gli intermediari stabiliscono e valutano regolarmente un budget per la ricerca;

3) gli intermediari sono responsabili della tenuta del conto di pagamento. La gestione di tale conto può essere delegata a terzi, purché ciò agevoli l'acquisto della ricerca fornita da terzi e i pagamenti a favore di quest’ultimi siano effettuati, senza indebiti ritardi, a nome degli intermediari, conformemente alle loro istruzioni;

4) gli intermediari valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca acquistata e come la stessa è in grado di contribuire all’assunzione di decisioni di investimento nell’interesse dei clienti. Gli intermediari formulano per iscritto un’apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione, ivi inclusa l’entità del beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento può apportare ai portafogli dei clienti, tenuto conto, se del caso, delle strategie di investimento applicabili ai vari tipi di portafoglio e dell'approccio che verrà adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari portafogli dei clienti. Tale politica è fornita ai clienti.

Art. 56
(Onere per la ricerca)

1. Ai fini dell’articolo 55, comma 1, lettera b), numero 1), l'onere per la ricerca a carico dei clienti:

a) è determinato esclusivamente sulla base di un budget per la ricerca definito ai sensi dell’articolo 57; e

b) non è collegato al volume e/o al valore delle operazioni eseguite per conto dei clienti.

2. Quando l’onere per la ricerca a carico dei clienti non viene riscosso separatamente, ma unitamente a una commissione di negoziazione, tale onere è identificato in maniera distinta e sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 55, comma 1, lettera b), e 58, comma 1, lettere a) e b).

3. L'ammontare complessivo degli oneri per la ricerca ricevuti dai clienti non può superare il budget per la ricerca, salvo quanto previsto dall’articolo 57, comma 4.

4. Nel mandato di gestione o in altra documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto con i clienti viene indicato l'onere per la ricerca determinato sulla base del budget di cui al comma 1 e la frequenza con cui il medesimo verrà addebitato a ciascun cliente nel corso dell'anno.

Art. 57
(Budget per la ricerca)

1. Ai fini dell’articolo 55, comma 1, lettera b), numero2), il budget per la ricerca è gestito esclusivamente dagli intermediari e si basa su una valutazione ragionevole del bisogno di ricerca fornita da terzi.

2. Al fine di garantire che il budget sia gestito e impiegato nel migliore interesse dei clienti, l'assegnazione del medesimo per l’acquisto della ricerca fornita da terzi è soggetta a controlli appropriati e alla supervisione dell'alta dirigenza degli intermediari.

3. I controlli di cui al comma 2 comprendono il modo in cui sono effettuati i pagamenti a favore dei fornitori della ricerca e le modalità di determinazione degli importi loro corrisposti, tenuto conto dei criteri previsti dall’articolo 55, comma 1, lettera b), numero4).

4. Gli intermediari possono incrementare il budget per la ricerca solo dover aver informato i clienti, in modo chiaro, di tale circostanza.

5. Qualora, alla fine del periodo determinato nel budget, residui un’eccedenza nel conto di pagamento per la ricerca, gli intermediari adottano procedure idonee a rimborsare tali importi ai clienti o compensarli a fronte dell'onere calcolato per il periodo successivo sulla base del relativo budget.

6. Gli intermediari non utilizzano il budget per la ricerca e il relativo conto di pagamento per finanziare la ricerca interna.

Art. 58
(Informativa)

1. Quando utilizzano un conto di pagamento per la ricerca, gli intermediari forniscono ai clienti:

a) prima della prestazione dei servizi di investimento, informazioni sull’importo previsto nel budget per la ricerca e sull’entità dell’onere per la ricerca stimato per ciascun cliente;

b) su base annuale, informazioni sui costi totali che ciascun cliente ha sostenuto per la ricerca;

c) su richiesta dei clienti o della Consob, un elenco dei fornitori di ricerca che sono stati pagati mediante tale conto, nonché, con riferimento a un determinato periodo di tempo, l’importo totale a loro erogato, i benefici e i servizi ricevuti e un confronto tra gli importi totali spesi utilizzando tale conto e quelli fissati nel budget, indicando eventuali retrocessioni o eccedenze qualora residuino disponibilità sul conto.

Art. 59
(Esecuzione degli ordini)

1. Gli intermediari che trattano gli ordini identificano separatamente gli oneri connessi a tale attività. Tali oneri riflettono esclusivamente il costo di esecuzione dell'operazione.

2. La prestazione di ogni altro beneficio o servizio a intermediari aventi sede nell'Unione europea è soggetta a un onere identificabile separatamente; tali benefici o servizi e i relativi oneri non sono influenzati o condizionati dai livelli di pagamento per i servizi di esecuzione.

TITOLO VI
RENDICONTI

Art. 60
(Rendiconti ai clienti)

1. L'intermediario fornisce ai clienti, su supporto durevole, rendiconti, anche periodici, sui servizi prestati, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari e della natura del servizio. Tali rendiconti comprendono, laddove applicabile, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti.

2. Gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o che hanno informato che effettueranno la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono ai clienti al dettaglio rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. Essi applicano, altresì, l’articolo 54, paragrafi 12, comma 3, e 13, del regolamento delegato (UE) 2017/565.

3. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 59, 60, 62 e 63 del regolamento (UE) 2017/565. L’articolo 59 del predetto regolamento si applica anche alla prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede.

3-bis. I commi 1 e 3 del presente articolo non si applicano ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino agli intermediari, in formato elettronico o su carta, che intendono ricevere i rendiconti periodici. Gli intermediari conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma[39].

TITOLO VII
RAPPORTI CON CONTROPARTI QUALIFICATE

Art. 61
(Rapporti con controparti qualificate)

1. Sono controparti qualificate i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3), del Testo Unico.

2. Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui all’Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) non già richiamate al comma 1, a cui sono prestati i servizi ivi menzionati, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, dall’ordinamento dello Stato dell’UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede. Gli intermediari ottengono da tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

3. Nei confronti delle controparti qualificate gli intermediari agiscono in modo onesto, equo e professionale e utilizzano comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura del soggetto e della sua attività.

4. Alla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a essi connessi, alle controparti qualificate si applicano l’articolo 51, comma 3, nonché le disposizioni di cui al Libro IV, ad eccezione dell’articolo 93. Gli intermediari comunicano ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che hanno riclassificato conformemente alla direttiva 2014/65/UE la loro classificazione come controparte qualificata[40].

5. La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in via espressa, come un cliente al dettaglio. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 71 del regolamento (UE) 2017/565[41].

TITOLO VIII[42]
GOVERNO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 62
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si intendono per:

a) “intermediari che realizzano strumenti finanziari” o “intermediari produttori”: gli intermediari che creano, sviluppano, emettono e/o concepiscono strumenti finanziari o che forniscono consulenza agli emittenti societari nell’espletamento di tali attività;

b) “intermediari che distribuiscono strumenti finanziari” o “intermediari distributori”: gli intermediari che offrono o raccomandano strumenti finanziari ai clienti.

Capo II
Obblighi per gli intermediari produttori

Art. 63
(Principi generali)

1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2-bis, del Testo Unico, gli intermediari produttori:

a) adottano, esercitano e controllano un processo di approvazione per ogni strumento finanziario, prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela e per ogni modifica significativa a strumenti finanziari esistenti. Il processo di approvazione precisa per ciascun strumento finanziario il determinato mercato di riferimento di clienti finali all’interno della pertinente categoria di clienti e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato siano stati analizzati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il mercato di riferimento;

b) adottano misure ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari siano distribuiti ai clienti all’interno del mercato di riferimento;

c) mettono a disposizione degli intermediari distributori tutte le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento.

Art. 64
(Mercato di riferimento potenziale)

1. Gli intermediari produttori identificano, con un sufficiente livello di dettaglio, il mercato di riferimento potenziale per ogni strumento finanziario e specificano il/i tipo/i di cliente per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, lo strumento finanziario è compatibile[43].

2. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile. Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l’individuazione di cui al presente comma per gli strumenti finanziari che considerano fattori di sostenibilità[44].

3. Qualora più intermediari collaborino alla realizzazione di uno strumento finanziario, viene identificato un solo mercato di riferimento.

4. Gli intermediari che realizzano strumenti finanziari distribuiti mediante altri intermediari stabiliscono le esigenze e le caratteristiche dei clienti rispetto a cui lo strumento è compatibile, sulla base della loro conoscenza teorica e dell'esperienza pregressa rispetto allo strumento finanziario o a strumenti analoghi, ai mercati finanziari, nonché alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi dei clienti finali potenziali.

5. Gli intermediari stabiliscono se uno strumento finanziario risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:

a) la coerenza del profilo di rischio/rendimento dello strumento finanziario con il mercato di riferimento;

a-bis) che, ove pertinente, i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario siano coerenti con il mercato di riferimento[45];

b) la rispondenza dello strumento finanziario all’interesse del cliente, prestando attenzione a eventuali conflitti determinati da un modello di business redditizio per l’intermediario e svantaggioso per il cliente.

Art. 65
(Processo di approvazione degli strumenti finanziari)

1. Gli intermediari produttori istituiscono, attuano e mantengono procedure e misure idonee a garantire che la realizzazione degli strumenti finanziari rispetti gli obblighi in materia di conflitto di interessi, anche per quanto riguarda i sistemi di remunerazione e incentivazione e, in particolare, assicurano che, nella realizzazione degli strumenti finanziari, ivi inclusa la definizione delle loro caratteristiche, non si arrechi pregiudizio ai clienti finali o all'integrità del mercato attenuando e/o cedendo i propri rischi ovvero l'esposizione alle attività sottostanti lo strumento, ove quest’ultime siano già detenute per proprio conto.

2. Ogni qualvolta realizzano strumenti finanziari, gli intermediari analizzano i potenziali conflitti di interesse, e, in particolare, valutano se lo strumento finanziario generi una situazione per cui i clienti finali possano subire un pregiudizio qualora assumano:

a) un'esposizione opposta a quella precedentemente detenuta dall'intermediario; o

b) un'esposizione opposta a quella che l'intermediario intende detenere dopo la vendita dello strumento.

3. Prima di decidere se procedere al lancio di uno strumento finanziario, gli intermediari valutano se lo stesso possa rappresentare una minaccia per il buon funzionamento o per la stabilità dei mercati finanziari.

4. Gli intermediari svolgono un’analisi di scenario per valutare i rischi che lo strumento finanziario produca risultati negativi per i clienti finali e in quali circostanze ciò può accadere. A tal fine, lo strumento finanziario viene valutato alla luce di circostanze negative, quali ad esempio:

a) un deterioramento del contesto di mercato;

b) difficoltà finanziarie del produttore o dei soggetti terzi coinvolti nella realizzazione e/o nel funzionamento dello strumento finanziario o verificarsi di un altro rischio di controparte;

c) non sostenibilità dello strumento finanziario sul piano commerciale; o

d) presenza di una domanda per lo strumento finanziario molto più alta del previsto, tale da compromettere le risorse dell'intermediario e/o il mercato dello strumento sottostante.

5. Gli intermediari valutano la struttura dei costi e degli oneri proposta per lo strumento finanziario, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:

a) che i costi e gli oneri dello strumento finanziario siano compatibili con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento;

b) che i costi e gli oneri non compromettano le aspettative di rendimento dello strumento finanziario, come ad esempio nel caso in cui tali costi o oneri eguaglino, superino o eliminino quasi integralmente i vantaggi fiscali attesi relativi a uno strumento finanziario; e

c) che la struttura dei costi e degli oneri dello strumento finanziario sia adeguatamente trasparente per il mercato di riferimento, non occulti i costi e gli oneri e non risulti troppo complessa da comprendere.

Art. 66
(Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica esercita un controllo effettivo sul processo di governo degli strumenti finanziari adottato dall’intermediario.

2. La funzione di controllo di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo degli strumenti finanziari, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente Capo.

3. Le relazioni della funzione di controllo di conformità comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari realizzati dall’intermediario e sulla strategia di distribuzione.

4. Gli intermediari mettono a disposizione della Consob, su richiesta di quest’ultima, le relazioni di cui al comma 3.

5. Gli intermediari assicurano che il personale coinvolto nella realizzazione degli strumenti finanziari sia in possesso delle necessarie competenze per comprenderne le caratteristiche e i connessi rischi, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità degli strumenti finanziari[46].

Art. 67
(Riesame)

1. Gli intermediari produttori riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari da essi realizzati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire materialmente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento e valutano se ciascun strumento finanziario permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento e sia distribuito al mercato di riferimento, ovvero a clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il medesimo non è compatibile[47].

2. Gli intermediari riesaminano gli strumenti finanziari prima di qualsiasi ulteriore nuova emissione o rilancio, qualora siano a conoscenza di eventi che possano incidere materialmente sul rischio potenziale per gli investitori, e comunque a intervalli regolari al fine di valutare se il funzionamento degli strumenti finanziari rimanga idoneo all’adempimento degli obblighi posti dal presente Capo.

3. Gli intermediari stabiliscono la periodicità del riesame sulla base di fattori pertinenti, compresi quelli connessi alla complessità o al carattere innovativo delle strategie di investimento perseguite.

4. Gli intermediari identificano gli eventi cruciali in grado di incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento dello strumento finanziario, quali:

a) il superamento di una soglia che inciderà sul profilo di rendimento dello strumento finanziario; o

b) la solvibilità degli emittenti i cui titoli o le cui garanzie possono incidere sul rendimento dello strumento finanziario.

5. Nei casi di cui al comma 4, gli intermediari adottano misure appropriate, consistenti, tra l’altro:

a) nella fornitura di informazioni significative sull'evento e sui relativi effetti sullo strumento finanziario ai clienti ovvero agli intermediari distributori qualora l'intermediario produttore non offra o venda lo strumento finanziario direttamente ai clienti;

b) nel cambiamento del processo di approvazione dello strumento;

c) nell’arresto di ulteriori emissioni dello strumento finanziario;

d) nella modifica dello strumento finanziario al fine di evitare clausole contrattuali vessatorie;

e) nella valutazione dei canali di vendita degli strumenti finanziari al fine di verificare che gli stessi siano appropriati, qualora gli intermediari si rendano conto che lo strumento finanziario non è venduto in coerenza con quanto previsto ai sensi dell’articolo 64, comma 1;

f) nel contattare l’intermediario distributore per valutare modifiche riguardanti il processo di distribuzione;

g) nell’interruzione del rapporto con l’intermediario distributore; o

h) nell’informare la Consob.

Art. 68
(Scambio informativo con gli intermediari distributori)

1. Gli intermediari produttori assicurano che le informazioni trasmesse agli intermediari distributori ai sensi dell’articolo 63, comma 1, lettera c), includono informazioni sui canali appropriati per la distribuzione dello strumento finanziario, sul relativo processo di approvazione, nonché sulla valutazione del mercato di riferimento.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono sufficientemente adeguate da consentire agli intermediari distributori di comprendere e consigliare o vendere correttamente lo strumento finanziario.

2-bis. Gli intermediari produttori presentano i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario in modo trasparente e forniscono ai distributori le informazioni pertinenti per tenere debitamente conto degli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del cliente o potenziale cliente[48].

Art. 69
(Rapporti di collaborazione nella realizzazione degli strumenti finanziari)

1. Gli intermediari che, ai fini della creazione, sviluppo, emissione e/o concezione di uno strumento finanziario, collaborano con altri soggetti, anche non autorizzati e vigilati ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ovvero con imprese di paesi terzi, definiscono le responsabilità reciproche mediante accordo scritto.

Art. 70
(Principio di proporzionalità)

1. Gli intermediari adempiono agli obblighi del presente Capo in modo appropriato e proporzionato, avuto riguardo alla natura del servizio di investimento, dello strumento finanziario e del relativo mercato di riferimento.

Capo III
Obblighi per gli intermediari distributori

Art. 71
(Principi generali)

1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2-ter, del Testo Unico, gli intermediari distributori:

a) riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento, al fine quantomeno di valutare se lo strumento finanziario resti coerente con le esigenze di tale mercato e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata;

b) quando offrono o raccomandano strumenti finanziari non realizzati in proprio, adottano opportune misure per ottenere le informazioni di cui all’articolo 63, comma 1, lettera c) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato per ciascun strumento finanziario.

2. Gli intermediari distributori adempiono agli obblighi previsti dal presente Capo anche quando offrono o raccomandano strumenti finanziari realizzati da soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE. A tal fine, gli intermediari distributori adottano misure e procedure efficaci al fine di acquisire informazioni sufficienti sugli strumenti finanziari, in conformità a quanto disposto dall’articolo 74.

Art. 72
(Mercato di riferimento effettivo)

1. Gli intermediari distributori adottano adeguate misure e procedure per assicurare che gli strumenti e i servizi che intendono offrire o raccomandare siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, di un determinato mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato[49].

2. Gli intermediari identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti a cui intendono destinare gli strumenti, al fine di garantire che gli interessi di quest’ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da esigenze di finanziamento del prestatore del servizio.

3. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile. Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l’individuazione di cui al presente comma per gli strumenti finanziari che considerano fattori di sostenibilità[50].

4. Gli intermediari stabiliscono il mercato di riferimento per ciascun strumento finanziario, anche qualora gli intermediari produttori non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 64 ovvero nei casi di strumenti realizzati da soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

5. Quando un intermediario agisce sia come produttore sia come distributore, la valutazione del mercato di riferimento prevista dall’articolo 64 e dal presente articolo è unica.

Art. 73
(Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale)

1. L’organo con funzione di supervisione strategica esercita un controllo effettivo sul processo di governo adottato dall'intermediario per determinare la gamma degli strumenti finanziari offerti o raccomandati e dei servizi prestati ai relativi mercati di riferimento.

2. La funzione di controllo di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate dall’intermediario per il governo degli strumenti finanziari, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Capo.

3. Le relazioni della funzione di controllo di conformità comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari offerti o raccomandati e sui servizi forniti dall’intermediario e sulla strategia di distribuzione.

4. Gli intermediari mettono a disposizione della Consob, su richiesta di quest’ultima, le relazioni di cui al comma 3.

5. Gli intermediari assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità, degli strumenti finanziari che intendono offrire o raccomandare e i servizi forniti nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento[51].

Art. 74
(Scambio informativo con gli intermediari produttori e con i soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE)

1. Gli intermediari distributori acquisiscono dagli intermediari produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente gli strumenti che intendono raccomandare o vendere, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 72.

2. Gli intermediari distributori adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere informazioni adeguate e attendibili anche dai soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE al fine di garantire che gli strumenti siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento. Quando tali informazioni non sono disponibili pubblicamente, il distributore adotta tutte le misure ragionevoli per ottenerle dal soggetto che realizza lo strumento o da un suo agente. Ai fini del presente comma, per informazioni disponibili pubblicamente si intendono informazioni chiare, affidabili e diffuse in adempimento di obblighi normativi, tra cui quelli previsti dalla direttiva 2003/71/CE o dalla direttiva 2004/109/CE.

3. Gli intermediari adempiono agli obblighi di cui al comma 2 con riguardo agli strumenti venduti sul mercato primario e secondario in modo proporzionato, tenuto conto del grado di reperibilità delle informazioni e della complessità dello strumento.

4. Gli intermediari distributori utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del presente articolo, nonché quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare il mercato di riferimento di cui all’articolo 72 e la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari.

5. Gli intermediari distributori forniscono informazioni sulle vendite degli strumenti finanziari e, se del caso, informazioni sul riesame di cui all’articolo 75 agli intermediari produttori per supportare l’attività di riesame svolta da questi ultimi ai sensi dell’articolo 67.

Art. 75
(Riesame)

1. Gli intermediari distributori riesaminano e aggiornano periodicamente le procedure e le misure adottate per il governo degli strumenti finanziari, al fine di garantire che le stesse permangano rigorose e idonee all’adempimento degli obblighi posti dal presente Capo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati.

2. Gli intermediari riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari offerti o raccomandati e i servizi prestati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere in modo significativo sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 72.

3. Gli intermediari valutano almeno se lo strumento finanziario o il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento e se la prevista strategia di distribuzione continui a essere appropriata[52].

4. Gli intermediari riconsiderano il mercato di riferimento e/o aggiornano le procedure e le misure adottate per il governo degli strumenti finanziari qualora rilevino di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento per uno specifico strumento o servizio ovvero qualora lo strumento o il servizio non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento, come nel caso in cui lo strumento diventi illiquido o molto volatile a causa delle oscillazioni del mercato.

Art. 76
(Catena di intermediazione)

1. Quando più intermediari distributori collaborano nella distribuzione di uno strumento finanziario o di un servizio, l’intermediario che ha il rapporto diretto con il cliente finale è responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Capo.

2. Gli intermediari coinvolti nella catena di intermediazione devono comunque:

a) assicurare che le informazioni significative relative allo strumento finanziario vengano trasferite dal soggetto che lo realizza, anche qualora non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, all’intermediario distributore finale;

b) qualora l’intermediario produttore richieda informazioni sulle vendite dello strumento al fine di adempiere agli obblighi previsti dal presente Titolo, consentire a quest’ultimo di acquisire quanto richiesto;

c) adempiere, laddove applicabile, agli obblighi in qualità di intermediario produttore previsti dal Capo II del presente Titolo, tenuto conto del servizio prestato.

Art. 77
(Principio di proporzionalità)

1. Gli intermediari, quando decidono la gamma degli strumenti finanziari, emessi da loro stessi o da altri soggetti, e la gamma dei servizi che intendono raccomandare o offrire ai clienti, rispettano gli obblighi di cui al presente Capo in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto della natura dello strumento finanziario, del servizio di investimento e del mercato di riferimento dello strumento.

2. Nell’adempimento degli obblighi di cui al comma 1, gli intermediari prestano particolare attenzione qualora intendano offrire o raccomandare nuovi strumenti finanziari ovvero nel caso di modifiche ai servizi prestati.

TITOLO IX
REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA

Art. 78 [53]
(Requisiti di conoscenza e competenza del personale)

1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-septies.2, del Testo Unico, possiedono idonee conoscenze e competenze, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente articolo, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o quando, secondo quanto definito al punto 4, lettera e), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.

2. Al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:

a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master post lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 2 anni di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.

L'esperienza professionale di cui al presente comma è maturata nel decennio precedente l'inizio dell’attività ed è effettuata sulla base dell’equivalente a tempo pieno. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.

3. I membri del personale devono possedere un’esperienza professionale maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che forniscono informazioni e in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che prestano la consulenza.

4. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi del comma 2, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:

a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un’esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall’1 novembre 2007;

b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un’esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l’1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L’esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.

5. Gli intermediari sono tenuti a:

a) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze indicate ai commi precedenti;

b) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al presente articolo possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;

c) adottare procedure e misure idonee a garantire l’applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti;

d) dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera i), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati;

e) conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi delle lettere c) e d) e all’effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886;

f) rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull’attività di formazione e di sviluppo professionale svolta.

5-bis. Per la documentazione relativa ai requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale e ai periodi di esperienza acquisiti dagli stessi, nonché per quella relativa all’attività di formazione e sviluppo professionale svolta il termine di cinque anni di cui al comma 5, lettera e), decorre dalla cessazione del rapporto[54]/[55].

Art. 79
(Requisiti necessari per fornire informazioni)

…omissis…[56]

Art. 80
(Requisiti necessari per prestare la consulenza)

…omissis…[57]

Art. 81
(Altri requisiti)

…omissis…[58]

Art. 82
(Disposizioni finali)

…omissis…[59]

PARTE III
AGENTI DI CAMBIO

Art. 83
(Agenti di cambio)

1. Gli agenti di cambio sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.

Art. 84
(Controllo contabile)

1. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti verifica:

a) che l'organizzazione e le procedure interne garantiscano il rispetto degli obblighi di rendicontazione e di registrazione degli ordini e delle operazioni eseguite per conto dei clienti;

b) con cadenza almeno trimestrale, la consistenza delle singole posizioni dei clienti e la separazione del loro patrimonio da quello di pertinenza dell'agente di cambio anche sulla base degli estratti conto emessi dai subdepositari.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, comma 2, e 156, comma 4, del Testo Unico.

Art. 85
(Conferimento e revoca dell'incarico)

1. L'incarico conferito dall'agente di cambio dura nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

2. L'agente di cambio revoca l'incarico quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad altro soggetto. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti a cui è stato revocato l'incarico continua a esercitare l'attività di controllo contabile fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

Art. 86
(Comunicazioni alle autorità di controllo)

1. L'agente di cambio comunica alla Consob e alla Banca d'Italia il conferimento dell'incarico e i contenuti dell'accordo nonché le motivazioni dell'eventuale revoca.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti senza indugio:

a) trasmette alla Consob e alla Banca d'Italia la relazione sul bilancio di esercizio;

b) comunica alle stesse autorità le eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche previste dall'articolo 84, comma 1.

LIBRO IV
PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 87
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per «intermediari»: le SIM; le imprese di paesi terzi diverse dalle banche; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche di paesi terzi limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento. Per «intermediari» si intendono, altresì, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento a cui sono autorizzati.

PARTE II
PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI

Art. 88
(Procedure interne)

1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascun servizio o attività di investimento.

2. Ai fini del comma 1, gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano l’articolo 21, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2017/565.

Art. 89
(Controllo di conformità)

1. Nelle modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano l’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/565.

Art. 90
(Trattamento dei reclami)

1. Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano l’articolo 26 del regolamento (UE) 2017/565.

Art. 91
(Operazioni personali)

1. Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano gli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2017/565.

PARTE III
CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 92
(Principi generali)

1. Gli intermediari mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

2. Ai fini dell’articolo 21, comma 1-bis, lettera c), del Testo Unico, le informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

3. Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del regolamento (UE) 2017/565.

Art. 93
(Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale)

1. Nello svolgimento dei servizi di investimento, gli intermediari evitano di remunerare e di incentivare il proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

2. Ai fini del comma 1, gli intermediari non adottano disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d’altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se può essere offerto uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente.

3. Nell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano l’articolo 27, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/565.

4. Gli intermediari evitano di valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

5. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione UE, ai GEFIA UE, alle imprese di investimento e alle banche UE con succursale in Italia, limitatamente alla prestazione di servizi di investimento.

PARTE IV
CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Art. 94
(Conservazione delle registrazioni)

1. Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e per tutte le attività e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti a consentire alla Consob di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, e in particolare l’adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.

2. Le registrazioni conservate a norma della presente Parte sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque annio, se richiesto dalla Consob, per un periodo fino a sette anni.

3. Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano gli articoli 72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE) 2017/565.

4. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche alle succursali in Italia di imprese di investimento UE e banche UE.

Art. 95
(Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche)

1. Le registrazioni di cui all’articolo 94 comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti le operazioni concluse nella prestazione dei servizi di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), b) c), c-bis), d), e) ed f) del Testo Unico.

2. Il presente articolo si applica anche alle conversazioni telefoniche e alle comunicazioni elettroniche finalizzate a concludere operazioni nell’ambito della prestazione dei servizi indicati al comma 1 che non hanno condotto all’effettiva conclusione di operazioni o alla prestazione di servizi.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature da essi fornite a un impiegato o collaboratore o che hanno autorizzato a utilizzare. Gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli per impedire che un impiegato o collaboratore effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che non siano in grado di registrare o copiare.

4. Gli intermediari comunicano ai clienti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni.

Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta, prima della prestazione di servizi di investimento.

5. Gli intermediari si astengono dal fornire per telefono i servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini ai clienti se essi non hanno preventivamente ricevuto la comunicazione di cui al comma 4.

6. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o altra documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti nel corso di riunioni. Il contenuto delle conversazioni intercorse alla presenza del cliente può essere registrato mediante verbali o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono.

LIBRO V
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 96
(Definizioni)

1. Nei Libri V e VI si intendono per:

a) «servizio di gestione collettiva del risparmio»: il servizio come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del Testo Unico;

b) «regolamento (UE) n. 231/2013»: il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012;

c) «gestori»: la società di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni;

2. Ove non diversamente specificato, ai fini dei Libri V e VI valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.

PARTE II
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

TITOLO I
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 97
(Regole generali di comportamento)

1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, i gestori:

a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti agli OICR e dell’integrità dei mercati;

b) assicurano che l’attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell’OICR, come indicati nella documentazione d’offerta ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell’OICR;

c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata delle condizioni di liquidabilità degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati;

d) assicurano parità di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito e si astengono da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o di un cliente.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i gestori, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, possono operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA.

3. I gestori applicano, altresì, gli articoli 17, paragrafo 2, e 18, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013[60].

Art. 98
(Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio)

1. I gestori applicano l’articolo 18, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ciascun OICVM gestito, tenuto conto dei rischi di sostenibilità e degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità da essi presi in considerazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1, lettera a), 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2088[61]:

a) acquisiscono le informazioni, affidabili e aggiornate, necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi;

b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento;

c) prima di disporre l'esecuzione delle operazioni, effettuano - tenendo conto delle caratteristiche del potenziale investimento - analisi di tipo qualitativo e quantitativo sul contributo dello stesso ai profili di rischio-rendimento e alla liquidità dell’OICR gestito.

2. I gestori conservano, per ciascun OICR gestito, la documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare le analisi realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati.

TITOLO II
BEST EXECUTION

Capo I
Esecuzione di ordini per conto di OICR

Art. 99
(Misure per l’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)

1. Nell’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, ai gestori si applica l’articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 231/2013.

2. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui una SICAV abbia designato per la gestione del proprio patrimonio una società di gestione del risparmio, quest’ultima deve ottenere preventivamente il consenso della SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del presente articolo.

3. Limitatamente alla gestione di OICVM, le società di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1 e su ogni modifica rilevante della stessa. Tali soggetti forniscono informazioni appropriate agli investitori circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1.

Art. 100
(Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)

1. Nella verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione, i gestori applicano l’articolo 27, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013.

Capo II
Trasmissione di ordini per conto di OICR

Art. 101
(Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)

1. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva i gestori applicano l’articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013.

TITOLO III
GESTIONE DEGLI ORDINI DI OICR

Art. 102
(Principi generali)

1. Nella gestione degli ordini i gestori applicano l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 231/2013.

Art. 103
(Aggregazione e assegnazione)

1. Nell’aggregazione e assegnazione degli ordini i gestori applicano l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 231/2013.

TITOLO IV
INCENTIVI

Art. 104
(Incentivi riguardanti gli OICR)

1. Ai gestori si applica l’articolo 24 del regolamento (UE) n. 231/2013 in materia di incentivi.

2. Ai gestori di OICVM si applica il comma 1, limitatamente alle attività di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi.

TITOLO V
RENDICONTAZIONI E REGISTRAZIONI

Art. 105
(Informazioni sulle operazioni eseguite)

1. I gestori adempiono agli obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso nei confronti di un investitore previsti dall’articolo 26, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui le società di gestione e la SICAV ricevano la conferma dell’esecuzione da un terzo, essa deve essere fornita all’investitore al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.

2. I gestori applicano l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 231/2013. In caso di gestione di OICVM, la conferma di esecuzione dell’ordine contiene, altresì, le ulteriori informazioni seguenti:

a) la data e l’orario di ricezione dei mezzi di pagamento;

b) la natura dell’ordine (sottoscrizione, rimborso);

c) il numero delle quote o azioni dell’OICR attribuite;

d) il valore unitario al quale le quote o le azioni sono state sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce;

e) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora l’investitore lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;

f) le responsabilità dell’investitore in relazione al regolamento dell’operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna, nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza all’investitore.

3. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto di un investitore, limitatamente alla gestione di OICVM, le società di gestione del risparmio e le SICAV, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 231/2013, possono fornire all’investitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 2.

Art. 106
(Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici)

1. I gestori registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dagli investitori.

PARTE III
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

Art. 107
(Commercializzazione di OICR propri)

1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 35, 36, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 75, 77 e 78. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565[62].

2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV si applicano gli articoli 52 e 53.

3. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri nei confronti dei soggetti richiamati dall’articolo 61, commi 1 e 2, si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti richiamati dall’articolo 61, commi 1 e 2, di chiedere, in via generale o per singola operazione, di essere trattati come clienti professionali ovvero, in via espressa, come clienti al dettaglio.

Art. 108
(Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia)

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte e nella Parte II si applicano altresì alle società di gestione UE e ai GEFIA UE i quali prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Art. 109
(Commercializzazione di OICR di terzi)

1. Le società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi osservano i principi e le regole generali del Testo Unico in tema di distribuzione di strumenti finanziari.

2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 35, 36, 37, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 52, 53, 60, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, e 94. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565[63].

LIBRO VI
PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI GESTORI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 110
(Ambito di applicazione)

1. I gestori applicano, nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio nonché dei servizi e delle attività di investimento, gli articoli 88 e 90, nonché le disposizioni del presente Libro.

2. I gestori che svolgono attività di ricerca in materia di investimenti applicano altresì gli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) 2017/565.

3. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i gestori applicano la Parte III e la Parte IV del Libro IV.

4. Le disposizioni della Parte IV del Libro IV e del Titolo II della Parte II del presente Libro si applicano:

a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR di terzi da parte delle SGR;

b) all’offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.

5. Ai GEFIA UE che svolgono l’attività di gestione collettiva del risparmio mediante stabilimento di succursali in Italia si applicano gli articoli 115, 116, 117 e 118.

Art. 111
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Libro si intendono per:

a) “servizi”: i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori e il servizio di gestione collettiva del risparmio;

b) “sistema di gestione del rischio”: il sistema disciplinato dall’articolo 38 del regolamento (UE) n. 231/2013 e dal regolamento Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio;

c) “sistema dei controlli”: l’insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell’attuazione delle strategie e politiche aziendali, all’efficienza e all’efficacia dei processi aziendali, al mantenimento dell’affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche e alla identificazione, misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione dei rischi, quali, ad esempio, i rischi di mercato, di credito, operativi e reputazionali;

d) “soggetto rilevante”: il soggetto indicato nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/565, comprensivo anche delle persone giuridiche;

e) “gestori sottosoglia”: i gestori indicati nell’articolo 35-undecies del TUF.

TITOLO II
STRATEGIE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Art. 112
(Strategie per l’esercizio dei diritti di voto)

1. Le strategie adottate dai gestori per l’esercizio dei diritti di voto sono disciplinate dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 231/2013.

2. La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai gestori sottosoglia.

PARTE II
FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, OPERAZIONI PERSONALI, CONFLITTI DI INTERESSE, RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI

TITOLO I
FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ

Art. 113
(Modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità)

1. Le modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità sono disciplinate dall’articolo 61 del regolamento (UE) n. 231/2013. Tale disciplina si applica, con i necessari adattamenti, anche con riferimento all’osservanza delle disposizioni normative in materia di OICVM e di servizi e attività di investimento.

TITOLO II
OPERAZIONI PERSONALI E CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 114
(Operazioni personali)

1. Le operazioni personali sono disciplinate dall’articolo 63 del regolamento (UE) n. 231/2013. Per i gestori di OICVM il richiamo contenuto nell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 231/2013 alla direttiva 2011/61/UE si intende riferito alla disciplina in materia di OICVM.

Art. 115
(Gestione dei conflitti di interesse)

1. I gestori considerano, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell’OICR, che danno origine a un conflitto tra:

a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell’OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;

b) gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;

c) gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore;

d) gli interessi di due o più clienti del gestore.

2. I tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione di OICR sono disciplinati dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 231/2013.

3. I conflitti di interesse di cui al comma 1 sono:

a) identificati;

b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti e i loro clienti.

4. I gestori tengono distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse.

5. Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere gestiti tramite efficaci misure organizzative, si applica l’articolo 34 del regolamento (UE) n. 231/2013 in conformità alla politica di gestione dei conflitti di interesse disciplinata dall’articolo 117.

Art. 116
(Comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di OICVM)

1. I gestori di OICVM rendono disponibile periodicamente ai clienti, mediante adeguato supporto duraturo, un’informativa sulle situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 115, comma 5, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

Art. 117
(Politica, procedure e misure per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse)

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è disciplinata dall’articolo 31 del regolamento (UE) n. 231/2013.

2. Le procedure e le misure per la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse sono disciplinate dall’articolo 33 del regolamento (UE) n. 231/2013. Ai gestori sottosoglia non si applica l’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.

Art. 118
(Monitoraggio dei conflitti di interesse)

1. Il monitoraggio dei conflitti di interesse è disciplinato dall’articolo 35 del regolamento (UE) n. 231/2013.

TITOLO III
RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI

Art. 119
(Procedure nei rapporti con i distributori e i consulenti)

1. Le procedure previste dall’articolo 88 regolano specificamente i rapporti tra distributori e consulenti ai fini della corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

PARTE III
CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Art. 120
(Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni)

1. Gli obblighi in materia di conservazione delle registrazioni sono disciplinati dall’articolo 66 del regolamento (UE) n. 231/2013.

Art. 121
(Elaborazione elettronica dei dati)

1. L’elaborazione elettronica dei dati è disciplinata dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 231/2013.

Art. 122
(Registrazione degli ordini e delle operazioni di portafoglio)

1. Le registrazioni degli ordini ricevuti e delle operazioni di portafoglio eseguite sono disciplinate dall’articolo 64 del regolamento (UE) n. 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:

a) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;

b) l’indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;

c) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;

d) il prezzo totale risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo.

Art. 123
(Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso)

1. La registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso è disciplinata dall’articolo 65 del regolamento (UE) n. 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:

a) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;

b) il nome o altro elemento di identificazione del cliente, con evidenza dei soggetti alle dipendenze del gestore o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell’intermediario medesimo;

c) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, gli elementi identificativi del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, del gestore che ha raccolto l’ordine o un codice identificativo del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede del collocatore che ha raccolto l’ordine;

d) la data in cui è stato impartito l'ordine di sottoscrizione o rimborso e, nel caso di commercializzazione diretta, l’ora di acquisizione dell’ordine;

e) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte del gestore;

f) la tipologia dell’ordine (sottoscrizione, rimborso, inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all’OICVM, classe o comparto, a operazioni straordinarie relative all’OICVM, classe o comparto, etc.);

g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o rimborso, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e il mezzo di pagamento utilizzato;

h) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidità è accreditata nei conti dell’OICVM (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti).

LIBRO VII
OFFERTA FUORI SEDE/PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

PARTE I
OFFERTA FUORI SEDE

Art. 124
(Offerta fuori sede)

1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento, di depositi strutturati e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF, i GEFIA UE e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto diretto con la clientela si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al Libro III e all’articolo 93.

2. Nell’attività di offerta fuori sede di quote o azioni di OICR, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE si attengono ai limiti e alle previsioni di cui agli articoli 107 e 109.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all'offerta fuori sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle SIM, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalle banche.

PARTE II
PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

Art. 125
(Soggetti)

1. Le SIM, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi diverse dalla banche, le banche italiane e di paesi terzi, le banche UE con succursale in Italia e la società Poste Italiane -Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis), del Testo Unico nonché, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio, possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari nonché di servizi e attività d’investimento prestati da altri intermediari.

2. Le SIM, le imprese di investimento UE con succursale in Italia e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza anche dei prodotti e servizi di cui all'articolo 124, comma 3.

3. Le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR in conformità a quanto previsto dagli articoli 107 e 109.

4. Le SIM, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, i GEFIA UE, gli agenti di cambio, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di paesi terzi nonché le imprese di investimento e le banche UE con succursale in Italia comunque abilitate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri servizi e attività d’investimento.

5. Non costituiscono promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza le attività svolte nei confronti dei clienti professionali di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d).

6. Non costituisce promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza l’offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell’emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata tramite supporti riconducibili all’emittente, o a società appartenente al medesimo gruppo, a condizione che il relativo accesso sia garantito esclusivamente a tali soggetti mediante apposite misure di sicurezza.

Art. 126
(Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza)

1. La promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione. A tale fine è fornita espressa indicazione della possibilità per i clienti di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

Art. 127
(Svolgimento)

1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza i soggetti di cui all’articolo 125 osservano le disposizioni del Libro III e del Libro IV.

PARTE III
COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI D’INVESTIMENTO ALTRUI

Art. 128
(Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui)

1. Nell’offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui, gli intermediari interessati si organizzano in modo da assicurare il rispetto delle regole di condotta applicabili al servizio commercializzato.

2. Nell’offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui, l’intermediario è responsabile della completezza e dell'accuratezza delle informazioni trasmesse al soggetto che presta il servizio. L’intermediario che presta il servizio è responsabile della prestazione dello stesso sulla base delle informazioni trasmesse.

LIBRO VIII
OFFERTA E CONSULENZA DI DEPOSITI STRUTTURATI E DI PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE

Art. 129
(Disciplina applicabile ai depositi strutturati)

1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, depositi strutturati rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 40, 40-bis, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, nonché le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del Libro III e gli articoli 124 e 126[64].

2. Gli intermediari di cui all’articolo 87 che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, depositi strutturati rispettano le disposizioni del Libro IV.

3. Il presente articolo si applica anche alle banche non autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento che offrono o raccomandano depositi strutturati.

Art. 130
(Disciplina applicabile ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche)

1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 40, 40-bis, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, nonché le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del Libro III e gli articoli 124 e 126[65].

2. Gli intermediari di cui all’articolo 87 che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche rispettano le disposizioni del Libro IV.

3. Il presente articolo si applica anche alle banche non autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento che offrono o raccomandano prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari.

LIBRO IX[66]
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 131
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «regolamento (UE) 2017/2358»: il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;

b) «regolamento (UE) 2017/2359»: il regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

c) «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

d) «CAP»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni Private”);

e) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del Testo Unico;

f) «soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa»: i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del Testo Unico;

g) «cliente»: la persona fisica o giuridica in favore della quale un soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa svolge attività di distribuzione assicurativa;

h) «attività di distribuzione assicurativa»: l’attività definita dall’articolo 106 del CAP avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi;

i) «consulenza»: la consulenza prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), del CAP;

l) «consulenza su base indipendente»: la consulenza prevista dall’articolo 24-bis, comma 2, del Testo Unico quando ha ad oggetto prodotti di investimento assicurativi;

m) «ricerca in materia di investimenti»: la ricerca come definita dall’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/565, quando fornita a un soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa nell’ambito dello svolgimento dell’attività medesima;

n) «collaborazione orizzontale»: collaborazione tra soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e intermediari operativi iscritti nelle sezioni A e B del registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del CAP o nell’elenco annesso al registro di cui all’articolo 116-quinquies del CAP, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

o) «supporto durevole»: il supporto definito dall’articolo 1, comma 1, lettera vv-quater), del CAP il cui utilizzo è disciplinato dall’articolo 120-quater, commi da 1 a 6 del CAP;

p) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

q) «DIP aggiuntivo IBIP»: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi come disciplinato dal regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

r) «tecniche di comunicazione a distanza»: qualunque tecnica di contatto con la clientela, diversa dalla pubblicità, impiegata per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi senza la presenza fisica e simultanea del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e del cliente;

s) «mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto»: il mercato di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2358;

t) «mercato di riferimento effettivo»: il mercato di riferimento individuato dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che distribuisce il prodotto ai sensi dell’articolo 135-quinquiesdecies, commi 1 e 2;

u) «mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto»: il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento assicurativo non è compatibile, individuato dal soggetto che realizza il prodotto ai sensi del regolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche e integrazioni;

v) «mercato di riferimento negativo effettivo»: il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento assicurativo non è compatibile, individuato dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che distribuisce il prodotto ai sensi dell’articolo 135-quinquiesdecies, comma 3;

v-bis) «preferenze di sostenibilità»: la scelta prevista dall’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2359[67].

Art. 132
(Collaborazioni orizzontali)

1. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente Libro nei confronti dei clienti, quali quelli indicati dagli articoli 134, 135, 135-ter, 135-septies e 135-vicies quinquies, sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa garantisce che le informazioni da rendere al cliente ai sensi del comma 5 dell’articolo 135-septies comprendano quelle relative a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi dai soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale.

PARTE II
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

TITOLO I
INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI

Art. 133
(Requisiti generali delle informazioni e informativa precontrattuale)

1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa a clienti o potenziali clienti devono essere imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono prima dell’effettuazione dell’operazione ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere l’attività di distribuzione svolta e il tipo di prodotti di investimento assicurativi che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono:

a) al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa:

i) per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del CAP, le seguenti informazioni:

1) denominazione sociale;

2) sede legale e recapiti;

3) eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata e indicazione del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività, dove esistente;

ii) per i soggetti dell’Unione europea abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti nell’elenco annesso di cui all’articolo 116-quinquies, comma 5, del CAP, le seguenti informazioni:

1) ragione sociale;

2) Stato membro in cui sono registrati;

3) indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d’origine in cui sono iscritti;

4) sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d’origine;

5) Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;

6) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria;

7) data di inizio dell’attività di distribuzione nel territorio della Repubblica;

8) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata;

iii) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del CAP o all’elenco annesso di cui all’articolo 116-quinquies, comma 5, del CAP, in cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è iscritto e l’indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;

iv) le procedure che consentono al cliente di presentare ricorsi a organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero reclamo al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa o all’impresa di assicurazione;

v) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in una determinata impresa di assicurazione;

vi) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa detenuta da una determinata impresa di assicurazione o dall’impresa controllante una determinata impresa di assicurazione;

b) al prodotto di investimento assicurativo e all’attività di distribuzione assicurativa:

i) le attività prestate e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute;

ii) se il prodotto è distribuito mediante consulenza, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa informa il cliente se:

1) la consulenza è fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti di investimento assicurativi disponibili sul mercato, che consenta ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al prodotto di investimento assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

2) la consulenza è fornita su base indipendente. Il soggetto abilitato spiega in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza si configura come fornita o non fornita su base indipendente e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili, incluso il divieto di ricevere e trattenere incentivi;

3) la consulenza è di natura obbligatoria, ai sensi dell’articolo 135-quater;

4) la consulenza non grava economicamente sui clienti ai sensi dell’articolo 121-septies, comma 2, del CAP;

5) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi proposti o raccomandati;

iii) se, in virtù di un obbligo contrattuale, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;

iv) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa distribuisce determinati prodotti senza vincoli di esclusiva con una o più imprese di assicurazione. In tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari;

v) la natura e la fonte dei conflitti di interesse per i quali i presidi adottati per la loro gestione non sono sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente;

vi) indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte;

vii) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa agisce su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la denominazione della/e impresa/e di cui distribuisce i prodotti;

viii) nome/ragione sociale dell’/degli intermediario/i assicurativo/i con cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha in corso rapporti di collaborazione orizzontale;

ix) con riferimento al pagamento dei premi:

1) se i premi pagati dal cliente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del soggetto abilitato stesso,

oppure

2) se è stata stipulata una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea;

x) con riguardo alle remunerazioni e agli incentivi percepiti, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa indica:

1) la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù della distribuzione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);

2) nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo del compenso o, se non è possibile, informazioni relative al metodo per calcolarlo;

3) le informazioni su tutti i costi e gli oneri, comprese le informazioni relative all’attività di distribuzione assicurativa, al costo del prodotto di investimento assicurativo raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti eseguiti a favore di o tramite terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi all’attività di distribuzione assicurativa e al prodotto di investimento assicurativo, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica;

4) le informazioni previste dagli articoli 135-sexies, comma 2, 135-octies, comma 4, 135-decies, comma 4 e 135-duodecies, comma 1, lettera a).

3. Quando il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente informazioni in merito ad un prodotto di investimento assicurativo comunica l’esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui al comma 2, lettera b), con riferimento al prodotto, possono essere adempiuti mediante la consegna del KID e del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più opzioni di investimento, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa deve fornire le informazioni con riferimento alle specifiche opzioni di investimento.

4. Se i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa procedono alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi fuori dai locali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, comunicano ai clienti che hanno l’obbligo di:

a) valutare la coerenza con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente, l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione;

b) osservare gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente;

c) consegnare al cliente o potenziale cliente, prima dell’effettuazione dell’operazione, copia della documentazione informativa prescritta dalla vigente disciplina;

d) consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.

Art. 134
(Modalità di fornitura delle informazioni)

1. Le informazioni di cui all’articolo 133, comma 2, lettera a), sono fornite al cliente prima dell’effettuazione dell’operazione mediante la trasmissione o la consegna di apposito documento.

2. L’obbligo di consegna o di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 non si applica quando le informazioni sono fornite dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al momento della instaurazione del rapporto con il cliente. In occasione della distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo successivamente all’instaurazione del rapporto con il cliente, le informazioni di cui all’articolo 133, comma 2, lettera a), sono fornite mediante la consegna o la trasmissione di un documento qualora sia intervenuto un aggiornamento delle stesse.

3. Le informazioni di cui all’articolo 133, comma 2, lettera a), sono altresì messe a disposizione del pubblico nei locali del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure sono pubblicate sul suo sito internet, ove utilizzato per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, purché il soggetto abilitato dia avviso della pubblicazione nei propri locali.

4. Le informazioni di cui all’articolo 133, comma 2, lettera b), sono fornite dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prima di ciascuna operazione avente ad oggetto un prodotto di investimento assicurativo, mediante la consegna o la trasmissione di un apposito documento.

5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 44, 46, 47, ad eccezione del paragrafo 1, lettera g), 48, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565.

6. Le informazioni di cui all’articolo 133, comma 2, lettere a) e b), sono fornite in conformità a quanto previsto dall’articolo 120-quater, commi da 1 a 6, del CAP.

TITOLO II
ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA, CONSULENZA OBBLIGATORIA E PRATICHE DI VENDITA ABBINATA

Capo I
Adeguatezza

Art. 135
(Principi generali)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del prodotto offerto.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio, delle sue eventuali preferenze di sostenibilità e della sua capacità di sostenere perdite. Essi non raccomandano prodotti di investimento assicurativi non adeguati al cliente o potenziale cliente[68].

3. Ai fini del comma 2, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:

a) alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto raccomandato;

b) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;

c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/2359.

5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, per esempio fornendo un servizio di consulenza in materia di investimenti accompagnato da una valutazione periodica dell'adeguatezza, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti ai fini dell’osservanza di quanto previsto dai commi 1 e 2.

6. Quando i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per assicurare di essere in grado di:

a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e rischi, dei prodotti di investimento assicurativi selezionati per i clienti, compresi eventuali fattori di sostenibilità[69];

b) valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti finanziari o altri prodotti di investimento assicurativi equivalenti siano adeguati al cliente.

Art. 135-bis
(Dichiarazioni di rispondenza alle richieste e alle esigenze e di adeguatezza)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, prima che l’operazione sia effettuata, forniscono al cliente un’apposita dichiarazione nella quale lo informano che il prodotto risponde alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente.

2. Ai fini di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/2359, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai clienti, su supporto durevole, prima che l’operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché il prodotto corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

3. Qualora, ai fini dell’effettuazione dell’operazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna delle dichiarazioni previste dai commi 1 e 2, queste possono essere fornite al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati ritardi subito dopo che l’operazione sia effettuata, a condizione che:

a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e

b) il soggetto abilitato abbia dato al cliente la possibilità di ritardare l’effettuazione dell’operazione al fine di ricevere preventivamente le dichiarazioni.

Capo II
Appropriatezza

Art. 135-ter
(Principi generali)

1. Qualsiasi prodotto di investimento assicurativo proposto o chiesto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del prodotto offerto. Prima dell’effettuazione dell’operazione, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono al cliente la dichiarazione di rispondenza alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente di cui all’articolo 135-bis, comma 1. Si applica il comma 3 del medesimo articolo.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente.

3. Qualora i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o qualora tali informazioni non siano sufficienti, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa avvertono il cliente o potenziale cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto sia per lui appropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/2359.

Capo III
Consulenza obbligatoria

Art. 135-quater
(Consulenza obbligatoria)

1. Nell’attività di distribuzione assicurativa i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prestano consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi per cui sussiste l’obbligo di consulenza ai sensi dell’articolo 68-duodecies del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa acquisiscono dalle imprese produttrici la lista dei prodotti rispetto ai quali sussiste l’obbligo di consulenza.

2. La prestazione della consulenza sui prodotti di investimento assicurativi unitamente a un servizio di consulenza in materia di investimenti accompagnato da una valutazione periodica dell’adeguatezza non comporta l’applicazione dell’articolo 121-septies, comma 2, secondo periodo, del CAP.

Capo IV
Pratiche di vendita abbinata

Art. 135-quinquies
(Pratiche di vendita abbinata)

1. Nel caso in cui un prodotto di investimento assicurativo è distribuito insieme a un altro prodotto o servizio di investimento o accessorio come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento di tale accordo o pacchetto, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa informano il cliente se è possibile acquistare i diversi componenti separatamente e forniscono la descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e l’evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente.

2. Quando una pratica di vendita abbinata viene offerta a un cliente e i rischi derivanti dalla medesima sono verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono una descrizione adeguata dei diversi elementi dell’accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

3. Quando offrono in consulenza e raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che l’intero pacchetto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e adeguato al medesimo, in conformità all’articolo 135.

4. Nel caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l’appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme, in conformità all’articolo135-ter.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono conto degli Orientamenti emanati dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 11, della direttiva 2014/65/UE.

TITOLO III
INCENTIVI

Capo I
Incentivi

Art. 135-sexies
(Principi generali)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 135-octies, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non possono, in relazione all’attività di distribuzione assicurativa, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa; e

b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

2. L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici di cui al comma 1 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, laddove applicabile, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dell’attività e del tipo specifico di prodotto di investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

Art. 135-septies
(Condizioni di ammissibilità degli incentivi)

1. Lo scopo di cui all’articolo 135-sexies, comma 1, lettera a), si intende soddisfatto nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 53, comma 1.

2. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa sia distorto o negativamente influenzato a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.

3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa:

a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione allo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa; e

b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:

a) prima di distribuire un prodotto di investimento assicurativo, forniscono ai clienti le informazioni di cui all’articolo 135-sexies, comma 2, sulla base di quanto previsto dall’articolo 133, comma 2, lettera b), romanino x), numero 4). I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;

b) qualora non siano stati in grado di quantificare ex-ante l’importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e

c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai clienti, almeno una volta l’anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

6. Nell’adempimento degli obblighi di cui al comma 5, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono conto delle disposizioni in materia di costi e oneri previste dall’articolo 121-sexies, commi 1, lettera c), e 2, del CAP, e dall’articolo 50, del regolamento (UE) 2017/565.

Capo II
Incentivi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente

Art. 135-octies
(Incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente)

1. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:

a) restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attività e ai servizi prestati al cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al cliente;

b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente;

c) informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.

2. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:

a) le informazioni o la documentazione relativa a un prodotto di investimento assicurativo o all’attività di distribuzione assicurativa di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;

b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall’emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto di investimento assicurativo, attività di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente;

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

3. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente.

4. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai clienti prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente, sulla base di quanto previsto dall’articolo 133, comma 2, lettera b), romanino x), numero 4). Tali benefici possono essere descritti in modo generico.

Capo III
Ricerca in materia di investimenti

Art. 135-novies
(Condizioni)

1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti in relazione a prodotti di investimento assicurativi da parte di terzi ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa nell’ambito dello svolgimento dell’attività medesima non è considerata un incentivo se viene pagata:

a) direttamente dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mediante risorse proprie;

b) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) il conto di pagamento è finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico dei clienti;

2) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa stabiliscono e valutano regolarmente un budget per la ricerca;

3) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa sono responsabili della tenuta del conto di pagamento. La gestione di tale conto può essere delegata a terzi, purché ciò agevoli l'acquisto della ricerca fornita da terzi e i pagamenti a favore di quest’ultimi siano effettuati, senza indebiti ritardi, a nome dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, conformemente alle loro istruzioni;

4) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca acquistata e come la stessa è in grado di contribuire all’assunzione di decisioni di investimento nell’interesse dei clienti. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa formulano per iscritto un’apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione. Tale politica è fornita ai clienti.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa includono nella politica di cui al comma 1, lettera b), numero 4), l’entità del beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento può apportare all’asset allocation ottimale dei clienti, tenuto conto dell’approccio che verrà adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari investimenti dei clienti.

Art. 135-decies
(Onere per la ricerca)

1. Ai fini dell’articolo135-novies, comma 1, lettera b), numero 1), l’onere per la ricerca a carico dei clienti:

a) è determinato esclusivamente sulla base di un budget per la ricerca definito ai sensi dell’articolo 135-undecies; e

b) non è collegato al volume e/o al valore delle operazioni eseguite per conto dei clienti.

2. Quando l’onere per la ricerca a carico dei clienti non viene riscosso separatamente, ma unitamente a una commissione di negoziazione, tale onere è identificato in maniera distinta e sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 135-novies, comma 1, lettera b), e 135-duodecies, comma 1, lettere a) e b).

3. L’ammontare complessivo degli oneri per la ricerca ricevuti dai clienti non può superare il budget per la ricerca, salvo quanto previsto dall’articolo 135-undecies, comma 4.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, l’onere per la ricerca determinato sulla base del budget di cui al comma 1 e la frequenza con cui il medesimo verrà addebitato a ciascun cliente nel corso dell’anno sulla base di quanto previsto dall’articolo 133, comma 2, lettera b), romanino x), numero 4).

Art. 135-undecies
(Budget per la ricerca)

1. Ai fini dell’articolo 135-novies, comma 1, lettera b), numero 2), il budget per la ricerca è gestito esclusivamente dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e si basa su una valutazione ragionevole del bisogno di ricerca fornita da terzi.

2. Al fine di garantire che il budget sia gestito e impiegato nel migliore interesse dei clienti, l’assegnazione del medesimo per l’acquisto della ricerca fornita da terzi è soggetta a controlli appropriati e alla supervisione dell’alta dirigenza dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.

3. I controlli di cui al comma 2 comprendono il modo in cui sono effettuati i pagamenti a favore dei fornitori della ricerca e le modalità di determinazione degli importi loro corrisposti, tenuto conto dei criteri previsti dall’articolo 135-novies, comma 1, lettera b), numero 4).

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa possono incrementare il budget per la ricerca solo dopo aver informato i clienti, in modo chiaro, di tale circostanza.

5. Qualora, alla fine del periodo determinato nel budget, residui un’eccedenza nel conto di pagamento per la ricerca, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano procedure idonee a rimborsare tali importi ai clienti o compensarli a fronte dell’onere calcolato per il periodo successivo sulla base del relativo budget.

6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non utilizzano il budget per la ricerca e il relativo conto di pagamento per finanziare la ricerca interna.

Art. 135-duodecies
(Informativa)

1. Quando utilizzano un conto di pagamento per la ricerca, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono ai clienti:

a) in tempo utile, informazioni sull’importo previsto nel budget per la ricerca e sull’entità dell’onere per la ricerca stimato per ciascun cliente sulla base di quanto previsto dall’articolo 133, comma 2, lettera b), romanino x), numero 4);

b) su base annuale, informazioni sui costi totali che ciascun cliente ha sostenuto per la ricerca;

c) su richiesta dei clienti o della Consob, un elenco dei fornitori di ricerca che sono stati pagati mediante tale conto, nonché, con riferimento a un determinato periodo di tempo, l’importo totale a loro erogato, i benefici e i servizi ricevuti e un confronto tra gli importi totali spesi utilizzando tale conto e quelli fissati nel budget, indicando eventuali retrocessioni o eccedenze qualora residuino disponibilità sul conto.

TITOLO IV
RENDICONTI

Art. 135-terdecies
(Rendiconti ai clienti)

1. Ai fini di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2359, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce ai clienti, su supporto durevole e con cadenza almeno annuale, rendiconti sull’attività svolta, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura dell’attività.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che hanno informato che effettueranno la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi forniscono ai clienti rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l'articolo 50 del regolamento (UE) 2017/565.

TITOLO V[70]
GOVERNO DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI – OBBLIGHI PER I SOGGETTI ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Art. 135-quaterdecies
(Principi generali)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa devono conoscere i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela, distribuirli nel mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto, e fare in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell’interesse del cliente.

Inoltre, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:

a) riesaminano regolarmente i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento, al fine quantomeno di valutare se il prodotto di investimento assicurativo resti coerente con le esigenze di tale mercato e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata, nonché della eventuale revisione del prodotto effettuata dal produttore;

b) adottano opportune misure per ottenere le informazioni sul prodotto di investimento assicurativo e sul suo processo di approvazione, compreso il mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto, per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato per ciascun prodotto.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2017/2358.

Art. 135-quinquiesdecies
(Mercato di riferimento effettivo)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento effettivo e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato[71].

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti a cui intendono destinare i prodotti di investimento assicurativi, al fine di garantire che gli interessi di quest’ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da esigenze di finanziamento del distributore.

3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa individuano il mercato di riferimento negativo effettivo. Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non sono tenuti ad effettuare l’individuazione di cui al presente comma per i prodotti di investimento assicurativi che considerano fattori di sostenibilità.

4. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo sono una specificazione del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto individuati ai sensi dell’articolo 30-decies, comma 4, del CAP e, ferma restando la responsabilità del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, possono coincidere con essi.

5. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo sono comunicati, prima della distribuzione, al soggetto che realizza il prodotto.

6. Fermi restando gli obblighi di verifica e monitoraggio previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2358, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:

a) non distribuiscono prodotti di investimento assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo effettivo o al mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto;

b) possono distribuire prodotti di investimento assicurativi ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 o al mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto, purché tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e:

i) siano adeguati, nel caso di prodotti di investimento assicurativi di cui all’articolo 135-quater, comma 1;

ii) siano adeguati o appropriati, nel caso di prodotti di investimento assicurativi diversi da quelli di cui all’articolo 135-quater, comma 1.

7. La distribuzione a clienti che non appartengono al mercato di riferimento, ai sensi del comma 6, è comunicata dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al soggetto che realizza il prodotto.

8. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi realizzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro diverso dall’Italia adottano tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti siano distribuiti in conformità al presente Libro, siano conformi alle norme europee e italiane e rispondano alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento effettivo individuato[72].

Art. 135-sexiesdecies
(Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale)

1. L’organo con funzione di supervisione strategica ha la responsabilità ultima dell’osservanza delle norme relative ai meccanismi di distribuzione e alla definizione del mercato di riferimento effettivo.

2. La funzione di controllo di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa per il governo dei prodotti di investimento assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo e dal Capo III del regolamento (UE) 2017/2358.

3. Le relazioni della funzione di controllo di conformità comprendono sistematicamente in un’apposita sezione informazioni sui prodotti di investimento assicurativi distribuiti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e sulla strategia di distribuzione.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mettono a disposizione della Consob, su richiesta di quest’ultima, le relazioni di cui al comma 3.

5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mettono a disposizione dell’IVASS, su richiesta di quest’ultima, l’apposita sezione della relazione della funzione di controllo di conformità prevista dal comma 3.

6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità, dei prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento[73].

Art. 135-septiesdecies
(Scambio informativo con i soggetti che realizzano il prodotto)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa acquisiscono dai soggetti che realizzano il prodotto le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 135-quinquiesdecies.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del presente articolo, nonché quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare il mercato di riferimento di cui all’articolo 135-quinquiesdecies e la strategia di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.

3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono informazioni sulle vendite dei prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, informazioni sul riesame di cui all’articolo 135-octiesdecies ai soggetti che realizzano il prodotto per supportare i controlli, il monitoraggio e il processo di revisione dei prodotti di investimento assicurativi svolti da questi ultimi.

Art. 135-octiesdecies
(Riesame)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riesaminano e aggiornano periodicamente le procedure e le misure adottate al fine di garantire che le stesse permangano rigorose e idonee all’adempimento degli obblighi posti dal presente Titolo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riesaminano regolarmente i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere in modo significativo sui rischi potenziali per il mercato di riferimento effettivo individuato ai sensi dell’articolo 135-quinquiesdecies.

3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano almeno se il prodotto di investimento assicurativo resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento effettivo e se la prevista strategia di distribuzione continui a essere appropriata[74].

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riconsiderano il mercato di riferimento effettivo e/o aggiornano le procedure e le misure adottate qualora rilevino di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento effettivo per un prodotto di investimento assicurativo ovvero qualora il prodotto di investimento assicurativo non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento effettivo.

5. L’eventuale individuazione di un nuovo mercato di riferimento effettivo in esito alla riconsiderazione di cui al comma 4 è comunicata al soggetto che realizza il prodotto assicurativo ai sensi dell’articolo 135-quinquiesdecies, comma 5.

Art. 135-noviesdecies
(Collaborazione orizzontale)

1. In caso di collaborazione orizzontale, ciascun soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo. Si applica l’articolo 16, comma 5, del regolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche e integrazioni e l’articolo 42, commi 4 e 4-bis, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

Art. 135-vicies
(Principio di proporzionalità)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano gli obblighi di cui al presente Titolo in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto della natura del prodotto di investimento assicurativo e del relativo mercato di riferimento.

2. Nell’adempimento degli obblighi di cui al comma 1, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prestano particolare attenzione qualora intendano distribuire nuovi prodotti di investimento assicurativi ovvero nel caso di modifiche all’attività di distribuzione svolta.

TITOLO VI
REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA

Art. 135-vicies semel
(Conoscenze e competenze)

1. Nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le disposizioni di cui al Titolo IX della Parte II del Libro III con riferimento ai membri del personale che operano all’interno dei locali. I requisiti di conoscenza e competenza sono integrati da quanto previsto dall’Allegato I, punto II, della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. In ogni caso, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa garantiscono che i membri del personale che operano all’interno dei locali mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo dello stesso[75].

2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi dell’articolo 156 o ai fini dell’iscrizione e della permanenza nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del CAP o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all’articolo 128-undecies del TUB, se svolte nelle materie individuate dai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal comma 1[76].

TITOLO VII
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI BANCARI, PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 135-vicies bis
(Distribuzione di prodotti bancari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento)

1. Gli intermediari che svolgono sia il servizio di distribuzione di depositi strutturati, di prodotti finanziari emessi da banche diversi dagli strumenti finanziari e/o di prodotti di investimento assicurativi disciplinato dal presente Libro, sia il collocamento di strumenti finanziari e/o la consulenza in materia di investimenti, considerano unitariamente il rapporto con i clienti al fine di adempiere in modo uniforme e coordinato alle regole di condotta.

TITOLO VIII
ISTRUZIONI IMPARTITE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Art. 135-vicies ter
(Istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, in particolare, trasmettono all’impresa di assicurazione, dietro specifica istruzione della medesima, le informazioni relative a tutti i costi e gli oneri connessi all’attività di distribuzione necessarie per predisporre il “Documento unico di rendicontazione” previsto dall’articolo 25 del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

PARTE III
PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI

Art. 135-vicies quater
(Disciplina applicabile)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa rispettano le disposizioni di cui alla Parte II del Libro IV, riferendo gli obblighi ivi prescritti all’attività di distribuzione assicurativa e ai prodotti di investimento assicurativi.

PARTE IV
CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 135-vicies quinquies
(Principi generali)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti, comprese le loro preferenze di sostenibilità[77].

2. Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma del comma 1 non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. Le informazioni sono fornite su supporto durevole ai sensi dell’articolo 121-quinquies, comma 2, del CAP e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sull’attività nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

3. Al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, i soggetti abilitati stabiliscono specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull’interesse del cliente, valutando in particolare la contestualità dell’operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/2359.

Art. 135-vicies sexies
(Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale)

1. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa evitano di remunerare e di incentivare il proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non adottano disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti un particolare prodotto di investimento assicurativo se può essere offerto un prodotto differente, più adatto alle esigenze del cliente.

3. Nell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/2359.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa evitano di valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

PARTE V
CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Art. 135-vicies septies
(Conservazione delle registrazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) 2017/2359, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono, per tutte le attività e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti a consentire alla Consob di verificare il rispetto delle norme in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, e in particolare l’adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l’articolo 94, commi 2 e 3.

Art. 135-duodetricies
(Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche)

1. Le registrazioni di cui all’articolo 135-vicies septies comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti le operazioni concluse nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa.

2. Il presente articolo si applica anche alle conversazioni telefoniche e alle comunicazioni elettroniche rese nell’ambito dello svolgimento dell’attività indicata al comma 1 che non hanno condotto all’effettiva conclusione di operazioni.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature da essi fornite a un dipendente o collaboratore o che hanno autorizzato a utilizzare. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano tutte le misure ragionevoli per impedire che un dipendente o collaboratore effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che non siano in grado di registrare o copiare.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa comunicano ai clienti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta, prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa.

5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa si astengono dallo svolgere per telefono l’attività di distribuzione assicurativa se essi non hanno preventivamente effettuato la comunicazione di cui al comma 4.

6. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o altra documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti nel corso di riunioni. Il contenuto delle conversazioni intercorse alla presenza del cliente può essere registrato mediante verbali o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono.

PARTE VI
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Art. 135-undetricies
(Soggetti)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa possono distribuire prodotti di investimento assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 135-tricies
(Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza)

1. La distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza non può effettuarsi e, qualora intrapresa, deve essere immediatamente interrotta, nei confronti dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al suo svolgimento o alla sua prosecuzione. A tale fine è fornita espressa indicazione della possibilità per i clienti di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

Art. 135-tricies semel
(Svolgimento)

1. Nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa osservano le disposizioni del presente Libro.

Art. 135-tricies bis
(Utilizzo di call center)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa possono avvalersi di call center per la distribuzione a distanza di prodotti di investimento assicurativi a condizione che essi assumano la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individuino, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del CAP, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che gli addetti del call center:

a) siano in possesso dei requisiti di conoscenza e competenza previsti dall’articolo 135-vicies semel;

b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, nonché la denominazione dell’impresa di assicurazione e del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa;

c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa garantiscono, inoltre, che il cliente:

a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center;

b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.

Art. 135-tricies ter
(Sito internet e profili di social network dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 135-tricies semel, in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi tramite internet, il sito, i profili di social network del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e le eventuali applicazioni utilizzati per la distribuzione assicurativa contengono nella home page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, il numero di iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del CAP e l’indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;

b) la sede legale e le eventuali sedi operative;

c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;

d) di essere soggetto alla vigilanza della Consob;

e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il cliente di avvalersi di eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

LIBRO X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA O SOCIALMENTE RESPONSABILE

Art. 136
(Obblighi informativi)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, nel prospetto informativo redatto secondo gli schemi di cui all’Allegato 1B del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e nei contratti di cui all’articolo 37 del presente regolamento, relativi a prodotti e servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono le seguenti informazioni:

a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio è qualificato come etico o socialmente responsabile;

b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera a);

c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell’esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;

d) l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura;

e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all’interno dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione e le relative funzioni;

f) l’adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.

2. Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1 deve essere resa disponibile nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.

Art. 137
(Obblighi di rendicontazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, almeno nell’ultima rendicontazione dell’anno relativa a prodotti e servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono con riferimento ai dodici mesi precedenti:

a) l’illustrazione dell’attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera b);

b) le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;

c) le informazioni circa l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili, in forma sintetica, nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.

LIBRO XI
ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 138
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) “offerta fuori sede”: la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento di cui all’articolo 30 del Testo Unico;

b) “regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;

c) “regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18-ter, commi 1 e 2, del Testo Unico;

d) “regolamento ministeriale di cui all’articolo 31”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;

e) “Organismo” ovvero “OCF”: l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

f) “albo”: l’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

g) “protocollo di intesa”: il protocollo adottato tra l’Organismo e la Consob ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

h) “consulenti finanziari”: i consulenti finanziari autonomi, le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;

i) “consulente finanziario autonomo”: la persona fisica di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;

l) “società di consulenza finanziaria”: la persona giuridica di cui all’articolo 18-ter, comma 1, del Testo Unico;

m) “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”: la persona fisica di cui all’articolo 1, comma 5-septies.3, del Testo Unico;

n) “soggetti abilitati”: i soggetti che devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a norma della Parte II, Titolo II, Capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base a essa;

o) “prove valutative”: le prove valutative di cui agli articoli 18-bis, comma 1, e 31, comma 5, del Testo Unico, e la prova valutativa semplificata di cui all’articolo 150;

p) “contributo dovuto all’Organismo”: la contribuzione prevista dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

q) “consulenza in materia di investimenti”: il servizio d’investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), e comma 5-septies, del Testo Unico;

r) “soggetti rilevanti”: i dipendenti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria e che partecipano alla prestazione del servizio di consulenza e all’esercizio dell’attività di consulenza da parte del medesimo consulente;

s) “cliente”: la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;

t) “cliente professionale”: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies, del Testo Unico;

u) “cliente al dettaglio”: il cliente che non è cliente professionale;

u-bis) “preferenze di sostenibilità”: la scelta prevista dall’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2017/565[78].

PARTE II
ORGANISMO

Art. 139
(Tenuta dell’albo)

1. Nella tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico, l’Organismo:

a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi e alle cancellazioni dall’albo, comunicandole agli interessati nei casi e nelle forme previste dalla legge o dai regolamenti adottati dall’Organismo, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;

b) rilascia gli attestati di iscrizione e di cancellazione dall’albo[79];

c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo, compresa l’indizione e l’organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;

d) adotta proprie disposizioni al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte;

e) rende pubbliche le disposizioni adottate ai sensi della lettera d), che abbiano rilevanza esterna secondo quanto indicato nel protocollo di intesa stipulato con la Consob, indicando, tra l’altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;

f) aggiorna tempestivamente l’albo sulla base dei provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria e dallo stesso Organismo nei confronti degli iscritti e dei cancellati[80];

g) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo.

Art. 140
(Vigilanza dell’Organismo sui consulenti finanziari)

1. L’Organismo vigila sui consulenti finanziari al fine di assicurare il rispetto della disciplina loro applicabile e la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del sistema finanziario, avvalendosi dei poteri di cui all’articolo 31 del Testo Unico.

2. L’Organismo adotta ogni misura organizzativa necessaria ad assicurare la tutela degli investitori, nonché l’imparzialità, autonomia e indipendenza dell’attività di vigilanza a tale fine svolta.

3. L’Organismo formula per iscritto, applica e mantiene un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse per:

a) individuare, in relazione all’attività svolta, le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse;

b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse. Tali procedure e misure garantiscono che, pur in presenza di un conflitto di interessi dei dipendenti o dei componenti dell’Organismo, quest’ultimo svolga la propria attività con imparzialità e indipendenza.

4. I dipendenti e i componenti dell’Organismo comunicano al Collegio Sindacale del medesimo Organismo, secondo le modalità definite dalle procedure di cui al comma 3, ogni situazione di potenziale conflitto di interesse e di potenziale pregiudizio all’indipendenza e imparzialità dell’attività svolta.

Art. 141
(Requisiti generali di organizzazione dell’Organismo)

1. L’Organismo, ai fini del corretto esercizio delle funzioni di cui agli articoli 31 del Testo Unico, e 139 e 140 del presente regolamento e per consentire lo svolgimento nei suoi confronti dell’attività di vigilanza da parte della Consob ai sensi degli articoli 31-bis del Testo Unico, e 142 del presente regolamento, adotta, applica e mantiene:

a) solidi dispositivi di governo, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che regolino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;

b) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure adottate;

c) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni relative all’attività dei consulenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall’articolo 139, comma 1, lettera e);

d) procedure volte ad assicurare che i dipendenti siano provvisti di idonee qualifiche, conoscenze e competenze per l’esercizio dei compiti e delle funzioni loro attribuite e, in particolare, che i componenti dell’Organismo preposti alle attività di vigilanza e sanzionatoria possiedano specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità, stabiliti nello statuto;

e) procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività;

f) procedure che garantiscano, nell’ambito del procedimento sanzionatorio, il rispetto dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

g) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni stesse;

h) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Consob i dati, le notizie, gli atti e i documenti dalla medesima richiesti;

i) procedure specifiche per la ricezione di segnalazioni riguardanti atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta dai consulenti finanziari, nel rispetto della riservatezza e della tutela del soggetto segnalante. Le informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, sono utilizzate esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza;

l) un codice di comportamento dei dipendenti e dei componenti.

2. L’Organismo controlla e valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adotta le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Art. 142
(Vigilanza della Consob sull’Organismo)

1. La Consob verifica l’adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure adottate dall’Organismo per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31-bis, comma 2, del Testo Unico, l’Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni, come specificati nel protocollo di intesa.

3. L’Organismo comunica alla Consob, con frequenza mensile, il numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti finanziari, il numero di provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati e il numero di archiviazioni.

4. Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'Organismo.

Art. 143
(Informazioni tra la Consob e l’Organismo)

1. La Consob e l’Organismo si danno immediata reciproca comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza di competenza dell’altro soggetto.

Art. 144
(Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall’Organismo)

1. L’interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti inerenti all’iscrizione all’albo, alla cancellazione e alla riammissione all’albo adottati dall’Organismoentro il termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione effettuata secondo le modalità stabilite dall’Organismo con proprio regolamento. Qualora ravvisi un’irregolarità sanabile, la Consob assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula le proprie osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all’interessato e all’Organismo l’avvio dell’esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all’istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall’Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica tempestivamente all’interessato e all’Organismo le proprie determinazioni. Nei successivi trenta giorni l’Organismo comunica alla Consob e all’interessato i provvedimenti eventualmente assunti. Il procedimento è sospeso per il periodo di tempo stabilito dalla Consob per la formulazione delle osservazioni da parte dell’Organismo.

Art. 145
(Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria, dei consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede e dei soggetti abilitati
)

1. Sono rappresentative dei consulenti finanziari autonomi le associazioni che:

a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni e hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati. Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell’associazione, perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano lo scopo dell’associazione;

b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari autonomi iscritti nella relativa sezione dell’albo;

c) dimostrano di rappresentare almeno il dieci per cento del totale degli iscritti nella relativa sezione. I dati di riferimento sono valutati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è stata formalizzata l’istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti;

d) hanno delega esclusivaa rappresentare i singoli associati iscritti alla relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo.

2. Sono rappresentative delle società di consulenza finanziaria le associazioni che:

a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni e hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati. Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell’associazione, perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano lo scopo dell’associazione;

b) hanno tra i propri associati prevalentemente società di consulenza finanziaria che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari autonomi in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari autonomi che operano nelle società di consulenza finanziaria o di cui le società si avvalgono, iscritti nella relativa sezione dell’albo. I dati di riferimento sono rilevati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è stata formalizzata l’istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti;

c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo.

3. Sono rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede le associazioni che:

a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni e hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati. Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell’associazione, perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano lo scopo dell’associazione;

b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti nella relativa sezione dell’albo;

c) hanno un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo. I dati di riferimento sono rilevati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è stata formalizzata l’istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti;

d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo.

4. Sono rappresentative dei soggetti abilitati le associazioni che:

a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni e hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati.Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell’associazione, perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano lo scopo dell’associazione;

b) hanno tra i propri associati prevalentemente soggetti abilitati e intermediari finanziari che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell’albo. I dati di riferimento sono rilevati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è stata formalizzata l’istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti;

c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati.

5. L’Organismo mantiene previsioni statutarie idonee a garantire che le associazioni professionali che lo costituiscono siano adeguatamente rappresentate per ciascuna delle sezioni dell’albo.

6. Nella relazione di cui all’articolo 31-bis, comma 3, del Testo Unico, l’Organismo indica le associazioni che al 31 dicembre dell’anno di riferimento acquisiscono, mantengono o perdono la qualità di associato.

PARTE III
DISCIPLINA DELL’ALBO

Art. 146 [81]
(Albo unico dei consulenti finanziari)

1. Sono iscritti all’albo, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria in possesso dei requisiti indicati all’articolo 148. Nelle sezioni dell’albo sono altresì indicatii soggetti cancellati.

2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell’albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;

d) gli estremi del provvedimento di iscrizione all’albo, il numero di matricola e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato[82];

e) denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede opera e ha operato, con l’indicazione dei relativi periodi di operatività ovvero denominazione della società di consulenza finanziaria per conto della quale il consulente finanziario autonomo svolge o ha svolto l’attività di consulenza finanziaria, con l’indicazione dei relativi periodi di operatività;

f) estremi degli eventuali provvedimenti di radiazione o di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti degli iscritti nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio della loro attività;

g) luogo di conservazione in Italia o comunque accessibile dall’Italia della documentazione comunicato all’Organismo ai sensi dell’articolo 153[83];

h) la circostanza che il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede opera sotto supervisione ai sensi dell’articolo 78, comma 5, lettera b)[84];

i) la condizione di “impossibilità ad operare” per intervenuta perdita dei requisiti di cui all’articolo 148, comma 2, lettere f) e g), a seguito dell’interruzione del rapporto professionale con una società di consulenza finanziaria, nonché in caso di omessa comunicazione, da parte dei consulenti finanziari autonomi operanti in proprio, della variazione dei requisiti patrimoniali di cui all’articolo 148, comma 2, lettera f) [85].

3. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell’albo:

a) denominazione sociale;

b) data di costituzione;

c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale nonché ogni altra sede dove è svolta l’attività[86];

d) estremi del provvedimento di iscrizione all’albo, il numero di matricola e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato[87];

e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività sociale;

f) luogo di conservazione della documentazione in Italia o comunque accessibile dall’Italia comunicato all’Organismo ai sensi dell’articolo 153[88];

g) i nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la società si avvale.

4. Per i soggetti che sono stati cancellati dall’albo, oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 3, ad eccezione di quelli indicati al comma 2, lettera c), e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, è indicata la datadi cancellazione[89].

5. Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell’albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Art. 147
(Pubblicità degli atti dell’Organismo)

1. L’Organismo tiene a disposizione del pubblico l’albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.

2. Le delibere di iscrizione e cancellazione dall’albo, gli ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti nell’albo e gli altri provvedimenti o atti rilevanti relativi ai soggetti iscritti ovvero al funzionamento dell’Organismo sono pubblicati con indicazione del soggetto a cui si riferiscono e dello specifico presupposto normativo, per intero o per estratto, sul sito internet dell’Organismo, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 148
(Requisiti per l’iscrizione nelle tre sezioni dell’albo)

1. Per conseguire l’iscrizione all’albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 31 del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;

b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 31 del Testo Unico;

c) aver superato la prova valutativa di cui all’articolo 149, ovvero quella di cui all’articolo 150, o quella prevista dalle norme vigenti all’epoca in cui la prova valutativa è stata sostenuta, ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 31 del Testo Unico.

2. Per conseguire l’iscrizione all’albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;

b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;

c) avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;

d) essere in possesso dei requisiti di esperienza professionale stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;

e) essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;

f) essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;

g) fornire all’Organismo tutte le informazioni - compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza e la struttura organizzativa - di cui questo necessita per accertare che il consulente finanziario autonomo abbia adottato, al momento dell’iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento ovvero la dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della società di consulenza finanziaria attestante la conclusione di un contratto di collaborazione con il soggetto richiedente l’iscrizione la cui efficacia è condizionata all’iscrizione del soggetto stesso.

3. Per conseguire l’iscrizione all’albo nella sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria le società devono:

a) essere costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;

b) essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico;

c) fornire all’Organismo tutte le informazioni, compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza e la struttura organizzativa, di cui questo necessita per accertare che la società abbia adottato, al momento dell’iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Art. 149
(Prova valutativa)

1. La prova valutativa per l’iscrizione nelle sezioni dell’albo relative alle persone fisiche, avente carattere teorico-pratico, è indetta con cadenza almeno annuale dall’Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica anche nella forma del comunicato, e per intero sul sito internet dell’Organismo.

2. La prova valutativa deve consentire di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività.

3. La prova è organizzata e valutata dall’Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di comprovata esperienza professionale e adeguata conoscenza delle modalità di svolgimento di prove valutative, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall’Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno tre membri, tra i quali un Presidente dotato di provata competenza professionale nelle materie relative all’attività svolta dai consulenti finanziari. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.

4. L’Organismo stabilisce le date, le sedi, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa e le modalità di svolgimento della stessa e rende pubblici tali elementi e ogni altra informazione relativa alla prova valutativa sul proprio sito internet.

5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis o dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 31 del Testo Unico.

Art. 150
(Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sezione A)

1. In coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, l’Organismo definisce con propria delibera il contenuto della prova valutativa che le persone fisiche iscritte nel RUI, Sezione A, devono sostenere per ottenere, in presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’articolo 148, comma 1, lettere a) e b), l’iscrizione nella sezione dell’albo relativa ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. La prova valutativa deve consentire di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività.

2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 149.

Art. 151
(Iscrizione all’albo)

1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l’Organismo procede all’iscrizione nella relativa sezione dell’albo, con l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 146, commi 2 o 3.

2. Il provvedimento di conclusione del procedimento di iscrizione all’albo è adottato e comunicato entro il termine e con le modalità stabilite dall’Organismo con proprio regolamento e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda completa.

3. La domanda, presentata con le modalità stabilite dall’Organismo, prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

4. Il procedimento di iscrizione può essere sospeso dall’Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato. L’Organismo comunica all’interessato l’inizio e il termine della sospensione.

Art. 152
(Cancellazione dall’albo)

1. L’Organismo procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell’albo in caso di:

a) domanda dell’interessato;

b) iscrizione all’albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) mancato esercizio dell’attività, da parte della società di consulenza finanziaria, entro dodici mesi dall’iscrizione o cessazione della stessa per più di sei mesi;

d) perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo richiamati dall’articolo 148, ad eccezione del requisito di indipendenza;

e) mancato pagamento del contributo dovuto all’Organismo;

f) decesso;

g) adozione del provvedimento di radiazione dall’albo.

2. La domanda di cancellazione,presentata con le modalità stabilite dall’Organismo, prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

3. La radiazione comporta l’istantanea cancellazione dall’albo.

4. L’ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito dall’Organismo per il pagamento del contributo dovuto. In tale ipotesi, l’Organismo, decorso il predetto periodo di quarantacinque giorni, avvia il procedimento di cancellazione dall’albo e, con la comunicazione di avvio del medesimo procedimento, assegna al soggetto interessato un ulteriore termine per provvedere al pagamento, diffidando lo stesso che, decorso inutilmente il termine assegnato, sarà cancellato dalla relativa sezione dell’albo. Nel caso in cui i predetti termini coincidano con il sabato o un giorno festivo, la relativa scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo[90].

5. I soggetti cancellati dall’albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettera d), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 148;

b) nei casi previsti dal comma 1, lettera e), abbiano corrisposto il contributo dovuto;

c) nel caso previsto dal comma 1, lettera g), siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.

6. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) è concluso entro il termine non superiore a novanta giorni stabilito dall’Organismo con proprio regolamento e può essere sospeso, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti di vigilanza, anche di natura ispettiva, disposti dall’Organismo nei confronti del soggetto interessato. Il procedimento di cancellazione è sospeso per il periodo di efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare di cui all’articolo 7-septies, comma 1, del Testo Unico e di sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico. L’Organismo comunica all'interessato l’inizio e il termine della sospensione.

7. La cancellazione dall’albo non preclude l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, del Testo Unico.

Art. 153
(Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell’Organismo)

1. Con la richiesta di iscrizione all’albo i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all’Organismo:

a) il luogo di conservazione della documentazione in Italia o accessibile dall’Italia di cui agli articoli 160 e 178,anche nell’ipotesi in cui i documenti siano prodotti in formato digitale e siano conservati ai sensi dell’articolo 160, comma 4[91];

b) per le persone fisiche il domicilio e la residenza, se diversa dal domicilio;

c) per le persone giuridiche, la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale, nonché, ove esistenti, la sede amministrativa, le sedi secondarie e ogni altra sede dove è svolta l’attività[92];

d) il codice fiscale o la partita IVA;

e) l’elenco nominativo e le generalità complete di tutti gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, con l’indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, nonché dei consulenti finanziari autonomi con i quali hanno iniziato o cessato un rapporto di collaborazione;

f) l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società di consulenza finanziaria, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

g) un indirizzo attivo, personale e ad uso esclusivo dell’interessato di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni tra l’interessato e l’Organismo[93];

h) gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono stipulare ai sensi dei regolamenti ministeriali di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico.

2. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni all’Organismo, secondo le modalità da esso stabilite, ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e all’articolo 146, commi 2, lettere a) e c), e 3, lettere a) e c). Le società di consulenza finanziaria comunicano all’Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari autonomi di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo. Per la comunicazione degli estremi identificativi della polizza il termine di comunicazione decorre dal giorno successivo a quello della scadenza indicata nella polizza precedentemente comunicata[94].

3. I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni all’Organismo, secondo le modalità da esso stabilite, le misure e l’assunzione della qualità di imputato previste dall’articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico e qualunque modifica delle condizioni per ottenere l’iscrizione, incluso l’eventuale periodo di inoperatività per le società di consulenza[95].

4. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all’Organismo lo svolgimento delle proprie funzioni nonché l’accertamento dei requisiti previsti per il conseguimento e il mantenimento dell’iscrizione all’albo. I consulenti finanziari sono tenuti a rispondere alle richieste di cui all’articolo 31, comma 7, del Testo Unico[96].

Art. 154
(Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell’Organismo)

1. I soggetti abilitati comunicano all’Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.

2. I soggetti abilitati comunicano entro trenta giorni all’Organismo, secondo le modalità da esso stabilite, i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede operanti sotto supervisione ai sensi dell’articolo 78, comma 5, lettera b), nonché ogni successiva variazione[97].

3. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo, secondo le modalità da esso stabilite, i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente[98].

4. I soggetti abilitati collaborano con l’Organismo al fine di consentire a quest’ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni e, in particolare, il compimento degli atti previsti dall’articolo 31, comma 7, del Testo Unico, nonché l’accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l’iscrizione e degli iscritti.

5. Il presente articolo si applica anche alle società di consulenza finanziaria.

PARTE IV
ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE

Art. 155
(Ambito di attività)

1. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede svolgono i compiti e assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell’incarico loro conferito.

Art. 156
(Modalità di aggiornamento professionale)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 78, i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono tenuti all’aggiornamento professionale secondo le procedure adottate dall’intermediario per conto del quale operano[99].

Art. 157
(Incompatibilità)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 146, comma 5,l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è incompatibile:

a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati o società di consulenza finanziaria;

b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di una società di consulenza finanziaria o di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario stesso;

c) con la qualità di socio di una società di consulenza finanziaria;

d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del soggetto abilitato per conto del quale opera il consulente stesso;

e) con l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 158
(Regole generali di comportamento)

1. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall’Organismo ai sensi dell’articolo 139 e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico.

2. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all’articolo 31, comma 7, del Testo Unico, e in ogni altro caso in cui l’ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l’uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Art. 159
(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)

1. Al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede:

a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all’Allegato n. 4.

2. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta.

4. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede verifica l’identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il consulente rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

5. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

6. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento né può accettare o concorrere nella determinazione in suo favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente[100].

7. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall’intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:

a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all’utilizzo dei codici da parte del consulente stesso;

b) l’utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all’intermediario l’impiego dei codici da parte del consulente stesso;

c) l’utilizzo da parte del consulente comporti l’automatica disabilitazione dei codici stessi.

8. …omissis…[101]

Art. 160
(Conservazione della documentazione)

1. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell’articolo 153, copia della seguente documentazione:

a) contratti e altri documenti sottoscritti fuori sede dai clienti o dai potenziali clienti per suo tramite;

b) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il consulente stesso ha operato fuori sede nel corso del tempo.

2. In alternativa al formato cartaceo, la documentazione di cui al comma 1 può essere conservata anche mediante supporti elettronici durevoli o in altra forma tecnica equivalente, a condizione che sia consentito un agevole recupero e una riproduzione immutata della stessa.

3. Il termine di cinque anni previsto per la conservazione della documentazione e delle registrazioni decorre dalla data delle stesse.

4. I documenti prodotti in formato digitale possono essere conservati dall’intermediario per conto del quale il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede opera, a condizione che a quest’ultimo sia consentito sempre un agevole recupero e una riproduzione immutata degli stessi.

PARTE V
ATTIVITA’ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FINANZIARIA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 161
(Ambito di applicazione)

1. Nella presente Parte, per “strumenti finanziari”, si intendono esclusivamente i valori mobiliari e le quote di organismi di investimento collettivo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico.

Art. 162
(Regole generali di comportamento)

1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e dei servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall’Organismo. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti gli stessi rispettano in particolare i seguenti principi[102]:

a) tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali;

b) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti;

c) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato. Il processo di selezione comprende i seguenti elementi:

1) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all’ambito del servizio di consulenza prestato;

2) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato;

3) i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d’interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva;

d) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse;

e) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria evitano di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare non adottano disposizioni in materia di remunerazione o d’altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono raccomandare uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente;

f) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato di ciascuno strumento finanziario;

g) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie al fine della loro classificazione come clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali e al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente;

h) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate;

i) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee;

l) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria osservano le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall’Organismo ai sensi dell’articolo 139.

2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei casi previsti dall’articolo 31, comma 7, del Testo Unico e in ogni altro caso in cui l’ordinamento ne consenta o ne imponga la rivelazione. E’ comunque vietato l’uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti né forme di finanziamento dagli stessi[103].

Art. 163
(Incompatibilità)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, l’attività di consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria è incompatibile:

a) con l’esercizio dell’attività di agente di cambio;

b) con l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;

c) con l’esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all’articolo 128-quater del TUB;

d) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 164
(Aggiornamento professionale)

1. I consulenti finanziari autonomi iscritti all’albo, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività e ferme restando le ipotesi di sospensione di cui al comma 2-bis, sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera b), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886[104].

2. A tal fine, i consulenti finanziari autonomi di cui al comma 1 partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata complessiva di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. I corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’aggiornamento professionale. I corsi di aggiornamento professionale sono svolti a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nell’albo unico dei consulenti finanziari[105].

2-bis. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:

a) gravidanza, dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;

c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b).

Il consulente finanziario autonomo - anche tramite la società di consulenza finanziaria per conto della quale opera - deve dare tempestiva comunicazione all’Organismo della sussistenza delle cause di sospensione nonché della loro cessazione[106].

2-ter. Prima della ripresa dell’attività nei casi di cui al comma 2-bis, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 1 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore. Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività[107].

3. Le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto, in conformità con quanto previsto dai commi precedenti[108].

4. …omissis…[109]

4-bis. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa all’effettivo adempimento dell’obbligo di aggiornamento professionale[110].

5. L’Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione, anche periodica, della copia della documentazione prevista al comma 4-bis[111].

6. …omissis…[112]

TITOLO II
INFORMAZIONI, CONTRATTI E RACCOMANDAZIONI

Art. 165
(Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario autonomo e sulla società di consulenza finanziaria e sui loro servizi)

1. Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sul consulente finanziario autonomo o sulla società di consulenza finanziaria e sui relativi servizi, sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte. I consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o prima della prestazione di tale servizio, qualora sia precedente, le seguenti informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento:

a) il nome e il cognome, il domicilio e il recapito del consulente finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale della società di consulenza finanziaria e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare con loro in modo efficace e il nome e il cognome del consulente finanziario autonomo che svolgerà l’attività di consulenza finanziaria per conto della società;

b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con il consulente finanziario autonomo o con la società di consulenza finanziaria e ricevere da essi documenti e altre informazioni;

c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente;

d) la dichiarazione che il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono iscritti nella relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo, la data e gli estremi dell’iscrizione all’albo e il nome e l’indirizzo di contatto dell’Organismo;

e) la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull’esecuzione del servizio che i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria prestano al cliente;

f) una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica adottata sui conflitti di interesse, attuata conformemente all’articolo 177;

g) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 174;

h) la descrizione dell’attività prestata dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e delle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;

h-bis) ove pertinente, i fattori di sostenibilità presi in considerazione nel processo di selezione degli strumenti finanziari[113];

i) le attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria, con l’indicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse prevista, della loro specifica remunerazione. Con riferimento alle suddette ulteriori attività, il consulente autonomo o le società di consulenza finanziaria devono informare il cliente che tali attività non sono oggetto della vigilanza della Consob né dell’Organismo e devono precisare il soggetto eventualmente titolare delle relative funzioni di vigilanza;

l) l’eventuale valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.

2. I consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria che si concentrano su certe categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari rispettano i seguenti requisiti:

a) si propongono sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di strumenti finanziari;

b) chiedono ai clienti di indicare che sono interessati a ricevere consulenza esclusivamente nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari;

c) prima di prestare il servizio, si assicurano che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia adeguata per il cliente. In caso contrario il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria non prestano al cliente tale servizio.

3. I consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria informano il cliente della possibilità di inoltrare segnalazioni ed esposti all’Organismo.

4. Le informazioni di cui ai precedenti commi sono fornite in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere consapevolmente le decisioni in materia di investimenti.

Art. 166
(Contratto di consulenza in materia di investimenti)

1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti al dettaglio il servizio di consulenza in materia di investimenti sulla base di un contratto scritto che determina almeno:

a) il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e le modalità di prestazione del servizio;

b) i diritti del cliente;

c) le tipologie di strumenti finanziari trattate;

d) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi a oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, del Testo Unico o aventi a oggetto alcuno dei servizi di investimento o dei servizi accessori di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, del Testo Unico;

e) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni non personalizzate e le modalità con le quali il consulente deve segnalare al cliente che la raccomandazione non è basata su una valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche;

f) se è previsto l’obbligo per il cliente di comunicare al consulente le operazioni su strumenti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato;

g) nei casi di cui alla lettera f),se è previsto l’obbligo del consulente di comunicare al cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione e il termine per l’adempimento del relativo obbligo;

h) se è previsto l’obbligo del consulente di aggiornare e con quale frequenza le raccomandazioni prestate al cliente;

i) la remunerazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero, se tale elemento non può essere determinato in misura esatta, i criteri oggettivi per determinarlo, nonché le relative modalità di pagamento;

l) la durata, se prevista, e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;

m) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra il consulente finanziario e il cliente per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, compresa l’indicazione se sia consentito l’utilizzo di comunicazioni elettroniche;

n) la frequenza e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell’attività svolta;

o) le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo Unico.

Art. 167
(Acquisizione delle informazioni dai clienti)

1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell’adeguatezza di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all’articolo 171. Nel valutare l’adeguatezza i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione ècondotta per consentire ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di agire secondo il migliore interesse del cliente. Quando il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell’adeguatezza compete ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria che prestano il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata.

2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti da prestare loro. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da raccomandare soddisfa i seguenti criteri:

a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità[114];

b) è di natura tale che il cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;

c) è di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.

3. Quando presta il servizio di investimento a un cliente professionale, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria può legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali, tale cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 2, lettera c). Nella fornitura di consulenza in materia di investimenti a un cliente professionale di diritto ai sensi dell’Allegato n. 3 al presente regolamento, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria può legittimamente presumere, ai fini del comma 2, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.

4. Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attività, comprese le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari.

5. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalità dell’investimento e le sue eventuali preferenze di sostenibilità[115].

6. Quando un cliente è una persona giuridica o un gruppo composto da due o più persone fisiche oppure quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un’altra persona fisica, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria elabora e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell’adeguatezza e come tale valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l’altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria registra tale politica. Quando una persona fisica è rappresentata da un’altra persona fisica o quando per la valutazione dell’adeguatezza debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente professionale, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante.

7. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano attendibili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell’importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;

b) assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell’adeguatezza rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l’utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell’adeguatezza;

c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a essere comprese dai clienti, procurino un’immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del cliente e veicolino le informazioni necessarie a condurre la valutazione dell’adeguatezza;

d) intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni.

8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, fornendo un servizio continuativo di consulenza, dispongono di appropriate e documentabili procedure per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti, nella misura necessaria a soddisfare i requisiti di cui al comma 4.

9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non raccomandano i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente quando, nel prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti, non ottengono le informazioni di cui all’articolo 171, comma 1.

10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, tra cui la complessità e i rischi connessi:

a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;

b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite;

c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, la precedente professione del cliente o del potenziale cliente.

11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non scoraggiano un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste ai fini della valutazione di cui all’articolo 171.

12. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non siano al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.

Art. 168
(Classificazione dei clienti)

1. Sulla base delle informazioni ottenute ai sensi dell’articolo 167e delle altre informazioni comunque acquisite, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria classificano il cliente in qualità di cliente al dettaglio o cliente professionale. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria comunicano ai clienti la classificazione così effettuata.

2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano i clienti, su supporto durevole, circa l’eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente, trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.

Art. 169
(Informazioni sugli strumenti finanziari)

1. Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte devono comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento, e l’indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento identificato per ciascun strumento finanziario.

2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati nella prestazione del servizio, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al clientedi adottare decisioni di investimento consapevoli.

3. La descrizione dei rischi di cui al comma 1 include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:

a) i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell’effetto leva e della sua incidenza e del rischio di perdita totale dell’investimento, inclusi i rischi associati all’insolvenza dell’emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne;

b) la volatilità del prezzo degli strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;

c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di tale uscita, degli eventuali vincoli e dell’arco temporale stimato per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i costi iniziali dell’operazione in tale tipologia di strumenti finanziari.

4. Quando forniscono a un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito a uno strumento finanziario oggetto di un’offerta corrente al pubblico e in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente al Regolamento (UE) 2017/1129, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria comunicano ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro il servizio di investimento, dove tale prospetto è a disposizione del pubblico[116].

5. Quando uno strumento finanziario è composto da due o più diversi strumenti finanziari o servizi, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria forniscono una descrizione accurata della natura giuridica dello strumento finanziario, degli elementi che lo compongono e del modo in cui l’interazione tra i componenti influisce sui rischi dell’investimento.

6. In caso di strumenti finanziari che contemplano una garanzia o un meccanismo di protezione del capitale, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente informazioni sull’ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo di protezione del capitale. Quando la garanzia è fornita da un terzo, le informazioni includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente o potenziale cliente possa compiere una valutazione corretta della garanzia.

Art. 170
(Informazioni sui costi e gli oneri connessi)

1. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi devono comprendere le informazioni relative sia ai servizi d’investimento che ai servizi accessori, al costo della consulenza e dello strumento finanziario raccomandato e alle modalità di pagamento da parte del cliente.

2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d’investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, presentandole in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento[117].

3. Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano in forma aggregata quanto segue:

a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;

b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.

I costi di cui alle lettere a) e b) sono quelli elencati nell’Allegato II del regolamento (UE) 2017/565.

4. Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono l’indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento o altra prestazione.

5. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che raccomandano ai clienti servizi prestati da un’impresa di investimento presentano i costi e gli oneri dei loro servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall’impresa. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno indirizzato il cliente a imprese tengono conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle imprese di investimento.

6. Per calcolare ex ante i costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria utilizzano i costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non dispongano di costi effettivi, eseguono stime ragionevoli di tali costi. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria riesaminano le ipotesi ex ante sulla base dell’esperienza ex post e, laddove necessario, le adeguano.

7. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, qualora abbiano raccomandato a un cliente uno o più strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio di consulenza e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti.

8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti una specifica illustrazione che mostri l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione è presentata sia ex ante che ex post. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria provvedono a che l’illustrazione soddisfi i seguenti requisiti[118]:

a) l’illustrazione mostra l’effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell’investimento;

b) l’illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;

c) l’illustrazione è accompagnata da una sua descrizione.

Art. 171
(Valutazione dell’adeguatezza)

1. Per lo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.

2. Qualora nella prestazione del servizio i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria raccomandino un servizio insieme a un altro servizio o prodotti aggregati, devono valutare che l’intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente.

3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria dispongono di appropriate e verificabili procedure, per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti, compresi eventuali fattori di sostenibilità, e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente[119].

4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria si astengono dal formulare raccomandazioni se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato per il cliente. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non raccomandano strumenti finanziari come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se essi non soddisfano tali preferenze. Essi spiegano ai clienti o potenziali clienti le ragioni per le quali si astengono dal raccomandare i medesimi strumenti e conservano la relativa documentazione. Se nessuno strumento finanziario soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi[120].

5. Quando la raccomandazione comporta dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l’acquisto di un altro o mediante l’esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria raccolgono le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati, effettuano un’analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi e comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti negli investimenti sono superiori o inferiori ai relativi costi. Il presente comma non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino al consulente finanziario autonomo e alla società di consulenza finanziaria, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dell’analisi di cui al presente comma. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma[121].

6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano al cliente al dettaglio, al momento della prestazione del servizio, una relazione su supporto durevole che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell’investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente, alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite e alle sue preferenze di sostenibilità. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria pongono all’attenzione dei clienti e includono nella relazione sull’adeguatezza informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni. Quando i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria prestano un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull’adeguatezza, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione[122].

7. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che forniscono una valutazione periodica dell’adeguatezza riesaminano almeno una volta all’anno, al fine di migliorare il servizio, l’adeguatezza delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.

Art. 172
(Obbligo di rendiconto)

1. Nei casi di cui all’articolo 165, comma 1, lettera l) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti. I clienti ricevono dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria rendiconto del servizio prestato con le modalità e la frequenza stabiliti dal contratto.

2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno informato il cliente che effettueranno la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

2-bis. Il presente articolo non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino al consulente finanziario autonomo e alla società di consulenza finanziaria, in formato elettronico o su carta, che intendono ricevere i rendiconti periodici. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma[123].

TITOLO III
REQUISITI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA PARTE DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 173
(Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti)

1. Tutte le informazioni sono fornite dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, che indirizzano a clienti al dettaglio o professionali o potenziali clienti al dettaglio o professionali o che divulgano in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute soddisfino le condizioni previste nel presente articolo:

a) le informazioni comprendono il nome del consulente finanziario autonomo o la denominazione della società di consulenza finanziaria;

b) le informazioni sono accurate e forniscono sempre un’indicazione corretta e in evidenza dei rischi quando menzionano potenziali benefici di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario;

c) nell’indicazione dei rischi le informazioni utilizzano un carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti del carattere utilizzato per tutte le informazioni fornite nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;

d) le informazioni sono sufficienti e presentate in modo da risultare con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;

e) le informazioni non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;

f) le informazioni sono uniformemente presentate nella stessa lingua nei materiali informativi e pubblicitari, in qualsiasi forma, forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui il cliente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua;

g) le informazioni sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.

3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o servizi accessori, strumenti finanziari o fornitori di servizi di investimento o servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il raffronto è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;

b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;

c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati.

4. Quando le informazioni contengono un’indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) tale indicazione non costituisce l’elemento più evidente della comunicazione;

b) le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i cinque anni precedenti o, laddove inferiore a cinque anni, l’intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l’indice finanziario utilizzato o il servizio di investimento fornito oppure riguardanti un periodo più lungo deciso dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di dodici mesi;

c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;

d) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;

e) quando l’indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;

f) quando l’indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l’effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.

5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;

b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere da a) a c), e) ed f);

c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

6. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;

b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;

c) quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l’effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;

d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell’analisi;

e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

7. Quando fanno riferimento a un trattamento fiscale particolare, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.

8. Le informazioni non utilizzano il nome dell’Organismo o della Consob in un modo che possa indicare o suggerire che essi avallino o approvino i servizi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria.

Art. 174
(Modalità di adempimento degli obblighi di informazione)

1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono le informazioni di cui agli articoli 165, 167, 169e 170 ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima di prestare loro il servizio di consulenza in materia di investimenti o i servizi accessori.

2. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 175, comma 2.

3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli 165, 167, 169e 170 che è d’interesse per un servizio che il consulente gli presta. La notifica è fatta su un supporto durevole se le informazioni alle quali si riferisce sono fornite su un supporto durevole.

4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.

5. Le comunicazioni di marketing che contengono un’offerta o un invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le modalità di risposta o includono un modulo di risposta comprendono le informazioni di cui agli articoli 165, 167, 169e 170, se pertinenti per tale offerta o invito:

a) offerta di concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti con la persona che risponde alla comunicazione;

b) invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un’offerta per concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti.

Art. 175
(Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet)

1. Quando ai fini dell’articolo 174le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell’articolo 1, comma 6-octiesdecies,del Testo Unico, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:

a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d’affari con il cliente;

b) la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l’informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.

I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono conto dei rischi di sostenibilità nel conformarsi ai requisiti di cui al presente comma[124].

2. Quando, conformemente agli articoli 165, 169, 170 e 174, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono informazioni a un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d’affari tra il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria e il cliente;

b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;

c) al cliente è comunicato elettronicamente l’indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui può avere accesso all’informazione;

d) le informazioni sono aggiornate;

e) le informazioni sono sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo.

3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d’affari tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente quando vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d’affari è considerata una prova in tal senso.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA

Art. 176
(Procedure interne e pratiche retributive)

1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano, applicano e mantengono:

a) procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta che siano idonee a garantire l’adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;

b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;

c) misure idonee a garantire una gestione prudente dell’attività prestata e l’adeguata considerazione dell’interesse dei clienti;

d) misure idonee a garantire che le persone che prestano l’attività possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni.

2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato di ciascuno strumento finanziario. Tali disposizioni lasciano impregiudicati gli obblighi relativi all’informativa, alla valutazione dell’adeguatezza e alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse.

3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, laddove sia proporzionato alle dimensioni dell’attività svolta, formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.

4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne, idonee a garantire una gestione sana e con l’intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria a potenziale discapito di un cliente.

5. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le politiche e pratiche retributive seguite si applichino a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sulla prestazione del servizio di consulenza, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente.

6. L’organo di amministrazione della società di consulenza approva la politica retributiva della società. Alla dirigenza della società di consulenza di investimento compete la responsabilità dell’attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e del monitoraggio dei rischi di conformità in relazione a tale politica.

7. La retribuzione non è basata esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tiene pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l’equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti. L’equilibrio tra componenti fisse e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria o dei rispettivi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.

Art. 177
(Conflitti di interesse)

1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta, per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al momento della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti[125].

2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta, e assicurando che l’affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso dei conflitti di interesse che potrebbero sorgere fra i clienti e il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, gli affini entro il secondo grado e ogni altro parente entro il quarto grado del consulente finanziario e dei soggetti rilevanti.

4. Quando le misure adottate ai sensi del commi 1 e 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria li informano chiaramente della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole e sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, affinché quest’ultimo possa assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

5. Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura del servizio di investimento, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria considerano se essi o un soggetto rilevante si trovino in una delle seguenti situazioni[126]:

a) è probabile che il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;

b) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell’operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;

c) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;

d) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante svolgono la stessa attività del cliente.

6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria elaborano, attuano e mantengono un’efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle loro dimensioni e alla relativa organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta. Qualora la società di consulenza finanziaria appartenga a un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui la società di consulenza finanziaria èo dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri componenti del gruppo.

7. La politica sui conflitti di interesse messa in atto conformemente al comma 6:

a) deve consentire di individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;

b) deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

8. Le procedure e le misure di cui al comma 7, lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al comma 7, lettera a), svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria e del gruppo cui essa appartiene e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti. Ai fini del comma 7, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco che sono necessarie perché il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria garantiscano il grado di indipendenza richiesto:

a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;

b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l’esercizio di attività per conto di clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria;

c) l’eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;

d) misure miranti a impedire o a limitare l’esercizio da parte di qualsiasi persona di un’influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di investimento.

9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma del comma 4 sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dai consulenti finanziari autonomi o dalle società di consulenza finanziaria per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione del servizio di investimento, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all’anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente ai commi da 1 a 4 e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L’eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica adottata sui conflitti di interesse.

11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti[127].

Art. 178
(Registrazioni)

1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e per tutte le operazioni raccomandate, su supporto durevole, registrazioni sufficienti atte a consentire all’Organismo di espletare i propri compiti di vigilanza, di verificare il rispetto delle norme dettate dal presente Libro e, in particolare, di verificare l’adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti. Le registrazioni possono essere conservate dalla società di consulenza finanziaria per conto della quale il consulente finanziario autonomo opera.

2. Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro acquisite dall’Organismo e in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:

a) l’Organismo può accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;

b) è possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;

c) non è possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni;

d) le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente, nei casi in cui non sia possibile eseguire facilmente un’analisi dei dati, in ragione del volume e della natura degli stessi;

e) le disposizioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.

3. Fermi restando gli obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono almeno le registrazioni indicate nell’Allegato I del regolamento (UE) 2017/565, in funzione della natura delle attività svolte.

4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono inoltre registrazioni scritte di tutte le procedure che devono mantenere a norma dell’articolo 176.

5. Le registrazioni che riguardano i diritti e gli obblighi del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali presta servizi al cliente, sono tenute quanto meno per la durata della relazione con il cliente e, in caso di cancellazione dall’albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, per i cinque anni successivi.

6. L’Organismo può dettare disposizioni sulle modalità e i termini di tenuta delle registrazioni e può individuare un elenco di registrazioni supplementari rispetto all’elenco riportato nell’Allegato I del regolamento (UE) 2017/565.

Art. 179
(Procedure per la segnalazione delle violazioni)

1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall’articolo 4-undecies del Testo Unico, sono approvate dall’organo di amministrazione delle società di consulenza finanziaria e definite in linea con il principio di proporzionalità.

2. Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che i soggetti preposti alla ricezione, all’esame e alla valutazione delle segnalazioni:

a) non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all’eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi il presunto responsabile della violazione e non abbiano un potenziale interesse correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio;

b) non partecipino all’adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

3. Le società di consulenza finanziaria nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.

4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.

5. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:

a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 4-undecies del Testo Unico, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;

b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;

c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;

d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;

e) le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali competenti;

f) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;

g) l’obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;

h) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest’ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

6. Al fine di incentivare l’uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, le società di consulenza finanziaria illustrano al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

7. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei medesimi sistemi, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell’attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali competenti e messa a disposizione del personale.

8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell’articolo 4-undecies del Testo Unico e del presente articolo, le società di consulenza finanziaria possono esternalizzare l’attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.

PARTE VI
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI

Art. 180
(Sanzioni)

1. Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Testo Unico sono irrogate dall’Organismo, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l’Organismo delibera nei confronti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria:

a) la radiazione dall’albo in caso di:

1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti sull’eventuale modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti;

2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis e dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico;

3) acquisizione della disponibilità ovvero detenzione, anche temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 1, del Testo Unico;

4) inosservanza del divieto di cui all’articolo 162, comma 3;

5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti, all’Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero, salvo quanto previsto dall’articolo 152, comma 1, lettera b);

6) …omissis…[128]

7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall’OCF;

8) impiego nello svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti di soggetti non iscritti alla sezione dei consulenti finanziari autonomi;

b) la sospensione dall’albo in caso di[129]:

1) esercizio di attività o assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell’articolo 163;

2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 164 concernenti l’aggiornamento professionale;

3) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 165concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi;

4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 166concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;

5) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 167concernenti l’acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro classificazione;

6) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 169concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;

6-bis) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 170 concernenti le informazioni sui costi e gli oneri connessi[130];

7) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 171concernenti la valutazione dell’adeguatezza;

8) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 172concernenti l’obbligo di rendiconto;

9) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 173concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;

10) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 174concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di informazione;

11) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 175concernenti le informazioni su supporto durevole e mediante sito internet;

12) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 176concernenti le procedure interne;

13) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 177 concernenti i conflitti di interesse;

14) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 178 concernenti le registrazioni;

14-bis) inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 153, comma 4[131];

c) il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 153, ad eccezione dei commi 1 e 4 del medesimo articolo.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, l’Organismo:

a) dispone la radiazione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all’articolo 31, comma 2, primo periodo, del Testo Unico[132];

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;

5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente, all’intermediario, all’Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) sollecitazione all’investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I, del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;

8) …omissis…[133]

9) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall’OCF;

b) dispone la sospensione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dall’albo di cui all’articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico, in caso di[134]:

1) inadempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni richiamate all’articolo 155;

2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 156;

3) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell’articolo 157;

4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 158, comma 2;

5) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 159, comma 3;

6) violazione della disposizione di cui all’articolo 159, comma 4;

7) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall’articolo 159, comma 5;

8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, comma 6[135];

9) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all’articolo 160;

9-bis) inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 153, comma 4[136];

c) irroga nei confronti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 153, ad eccezione dei commi 1 e 4 del medesimo articolo;

2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 159, commi 1 e 2.

4. Per ciascuna delle violazioni individuate nei commi 2 e 3, l’Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

Art. 181
(Provvedimenti cautelari)

1. Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 7-septies, comma 1, del Testo Unico, l’Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall’albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita e alla reiterazione della violazione.

2. Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico, l’Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all’albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d’imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell’idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario.


ALLEGATO N. 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DI ESTENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE IN ITALIA DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE DI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Titolo I
Domanda di autorizzazione relativa alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche

Sezione I
Domanda di autorizzazione alla prestazione in Italia mediante stabilimento di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei casi di cui all’art. 28, commi 1, 6 e 6-bis, del Testo Unico
[137]

La domanda di autorizzazione allo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, indica:

a) denominazione completa (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata); struttura giuridica; indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica); sito internet se disponibile; numero di identificazione nazionale, se disponibile; codice identificativo della persona giuridica (legal entity identifier - LEI) e codice identificativo d'azienda (business identifier code - BIC), se disponibili;

b) recapiti della persona responsabile della domanda (compresi il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica);

c) elenco dei servizi e delle attività d'investimento, dei servizi accessori e degli strumenti finanziari che l’impresa intende fornire nel territorio della Repubblica per il tramite della succursale, e se si deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti;

d) nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile della vigilanza dell'impresa nel paese terzo; qualora più di un'autorità sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza; link al registro di ciascuna autorità competente del paese terzo, se disponibile;

e) elenco dei documenti allegati.

La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

1. informazioni generali sull’impresa istante:

a) copia dei documenti societari (ivi compresi atto costitutivo e statuto sociale) certificati come vigenti dalla competente autorità dello Stato d’origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

b) dichiarazione scritta emessa dall'autorità competente del paese terzo recante l’indicazione dei servizi e attività di investimento nonché dei servizi accessori che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita;

c) informazioni sulla distribuzione geografica dell’impresa e sulle attività svolte dalla stessa;

d) legal opinion in merito all’assenza nel paese terzo di disposizioni che precludano la capacità della succursale dell’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del Testo Unico e delle relative norme di attuazione o contenuti in atti dell’Unione Europea direttamente applicabili;

2. informazioni sul capitale:

a) dichiarazione da parte dell’incaricato del controllo contabile sulla società o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;

b) situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;

c) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera d), del Testo Unico;

3. informazioni sugli azionisti:

a) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell’impresa, secondo la nozione di controllo di cui all’art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e delle principali attività di ciascuna impresa del gruppo;

c) identificazione di tutte le entità regolamentate all'interno del gruppo e nominativi delle autorità di vigilanza competenti nonché descrizione del rapporto tra le entità finanziarie e le eventuali entità non finanziarie del gruppo;

4. informazioni sull'organo di gestione e di controllo, sulle persone che dirigono l'attività e sui responsabili delle succursali:

a) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

b) in riferimento ai responsabili delle succursali:

i. dati personali, compreso nome, luogo e data di nascita, numero nazionale di identificazione personale, se disponibile, indirizzo e recapiti;

ii. curriculum vitae che indichi l'istruzione e la formazione professionale, l'esperienza professionale, con specificazione dei soggetti presso i quali la stessa è stata maturata nonché della natura e della durata delle funzioni svolte; in riferimento alle posizioni ricoperte negli ultimi dieci anni, informazioni sui poteri decisionali assegnati e su quelli delegati nonché sulle aree operative eventualmente poste sotto il controllo della persona interessata;

iii. documentazione relativa alla reputazione e all'esperienza della persona interessata;

iv. certificati ufficiali (se e nella misura in cui sono disponibili nello Stato d’origine) o altri documenti equivalenti relativi a precedenti penali e indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari pendenti nei confronti della persona interessata (compresa l'interdizione come amministratore d'impresa, procedure fallimentari, d'insolvenza e simili); per le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite tramite dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

v. informazioni sul rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale; o sul ritiro, la revoca o la cessazione di tale registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o sull'espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o governativo o di un organismo o un'associazione professionale;

vi. informazioni su un eventuale licenziamento da una posizione lavorativa, allontanamento da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o simile;

vii. informazioni su un'eventuale valutazione della reputazione e dell'esperienza in quanto acquirente o persona che dirige l'attività già effettuata da un’altra autorità (compresa la data della valutazione, l'identità di tale autorità e l'esito della valutazione);

viii. descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari della persona in questione e dei suoi stretti familiari con i membri dell'organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre, imprese figlie e azionisti;

ix. verbale della riunione dell’organo di gestione o, in caso di amministratore unico, dell’organo di controllo, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti dei responsabili delle succursali di cui all’art. 13 del Testo Unico. Al verbale deve essere unita la documentazione presa a base delle valutazioni effettuate;

x. informazioni sul tempo minimo che i responsabili delle succursali dedicheranno all'esercizio delle loro funzioni (indicazioni annuali e mensili);

xi. informazioni sulle risorse umane e finanziarie destinate alla preparazione e alla formazione dei responsabili delle succursali (indicazioni annuali);

5. informazioni finanziarie:

previsioni relative alle succursali comprendenti:

a) bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi, da cui risultino:

i. gli investimenti che si intendono effettuare, con indicazione dell’ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;

ii. i costi operativi, distinti per categoria;

iii. i risultati economici attesi;

iv. l’andamento del cash-flow;

v. l’andamento dei requisiti prudenziali;

b) le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e le spiegazioni delle cifre, incluse le previsioni relative al numero e al tipo di clienti, al volume delle transazioni/ordini e alle attività in gestione;

6. informazioni sull'organizzazione delle succursali:

a) indirizzo della succursale e, ove disponibili, recapiti della stessa (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica);

b) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l’esecuzione degli ordini;

ii. informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attività di investimento di cui si richiede l’autorizzazione;

iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela “target” della succursale;

iv. attività e accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;

v. indicazione dell’eventuale ricorso a consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza;

vi. nominativi, ove disponibili al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attività di investimento e ubicazione geografica della loro attività;

c) struttura organizzativa e sistemi di controllo interni, compresi:

i. i dati personali dei responsabili delle funzioni di gestione e di controllo, compresi curriculum vitae dettagliati che indichino l'istruzione, la formazione e l'esperienza professionale;

ii. la descrizione delle risorse (in particolare umane e tecniche) assegnate alle varie attività previste;

iii. in riferimento all’eventuale detenzione di strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti, le informazioni sugli accordi per la salvaguardia delle attività dei clienti (in particolare se gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide sono detenuti da un depositario, il nominativo del depositario e i relativi contatti);

iv. elenco delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati) unitamente a una descrizione del sistema di controllo interno sulle funzioni stesse con l’indicazione delle risorse umane e tecniche preposte al relativo controllo;

d) documentazione attestante l’adesione della succursale a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori secondo quanto previsto dall’art. 60, comma 2, del Testo Unico;

e) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori;

f) descrizione delle misure adottate in tema di product governance;

g) descrizione dei sistemi per il monitoraggio delle attività della succursale, compresi i sistemi di back-up, se disponibili, e i controlli dei sistemi e del rischio nel caso in cui l'impresa intenda svolgere la negoziazione algoritmica e/o fornire un accesso elettronico diretto;

h) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio;

i) descrizione delle procedure relative alla funzione antiriciclaggio;

l) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;

m) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;

n) descrizione del manuale delle procedure della succursale finalizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza.

Sezione II
Domanda di autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali di diritto nei casi di cui all’art. 28, commi 6 e 6-bis, del Testo Unico
[138]

La domanda di autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali di diritto nei casi di cui all’art. 28, comma 6, del Testo Unico, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, indica:

a) denominazione completa (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata); struttura giuridica; indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica); sito internet se disponibile; numero di identificazione nazionale, se disponibile; codice identificativo della persona giuridica (legal entity identifier - LEI) e codice identificativo d'azienda (business identifier code - BIC), se disponibili;

b) recapiti della persona responsabile della domanda (compresi il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica);

c) elenco dei servizi e delle attività d'investimento, dei servizi accessori e degli strumenti finanziari che l’impresa intende fornire nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, e se si deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti;

d) nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile della vigilanza dell'impresa nel paese terzo; qualora più di un'autorità sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza; link al registro di ciascuna autorità competente del paese terzo, se disponibile;

e) elenco dei documenti allegati.

La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

1. informazioni generali sull’impresa istante:

a) copie dei documenti societari (ivi compresi atto costitutivo e statuto sociale) certificati come vigenti dalla competente autorità dello Stato d’origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

b) dichiarazione scritta emessa dall'autorità competente del paese terzo recante l’indicazione dei servizi e attività di investimento nonché dei servizi accessori che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita;

c) informazioni sulla distribuzione geografica dell’impresa e sulle attività svolte dalla stessa;

d) legal opinion in merito all’assenza nel paese terzo di disposizioni che precludano la capacità dell’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del Testo Unico e delle relative norme di attuazione o contenuti in atti dell’Unione Europea direttamente applicabili;

2. informazioni sul capitale:

a) dichiarazione da parte dell’incaricato del controllo contabile sulla società o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;

b) situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;

3. informazioni sugli azionisti:

a) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell’impresa, secondo la nozione di controllo di cui all’art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e delle principali attività di ciascuna impresa del gruppo;

c) identificazione di tutte le entità regolamentate all'interno del gruppo e nominativi delle autorità di vigilanza competenti nonché descrizione del rapporto tra le entità finanziarie e le eventuali entità non finanziarie del gruppo;

4. informazioni sull'organo di gestione e di controllo nonché sulle persone che dirigono l'attività:

a) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

5. programma concernente l’attività iniziale che l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca intende svolgere in Italia contenente:

a) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l’esecuzione degli ordini;

ii. informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attività di investimento di cui si richiede l’autorizzazione;

iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela “target”;

iv. attività e accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;

v. nominativi, ove disponibili al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attività di investimento e ubicazione geografica della loro attività;

b) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori;

c) descrizione delle misure adottate in tema di product governance;

d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio;

e) descrizione delle procedure relative alla funzione antiriciclaggio;

f) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;

g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;

h) descrizione del manuale delle procedure finalizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza relativamente all’attività svolta in Italia.

TITOLO II
Domanda di estensione dell’autorizzazione allo svolgimento di ulteriori servizi e attività di investimento e servizi accessori da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche

Sezione I
Domanda di estensione dell’autorizzazione relativa alle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate in Italia allo stabilimento di succursali nei casi di cui all’art. 28, commi 1, 6 e 6-bis, del Testo Unico
[139]

La domanda di estensione dell’autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi e attività di investimento e servizi accessori in Italia mediante stabilimento di succursale da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo e recante i recapiti della persona responsabile della stessa domanda (compresi il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica), è corredata della seguente documentazione:

1. dichiarazione scritta emessa dall'autorità competente del paese terzo recante l’indicazione che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita gli ulteriori servizi e attività di investimento nonché servizi accessori che la stessa intende svolgere nel territorio della Repubblica;

2. legal opinion in merito all’assenza nel paese terzo di disposizioni che precludano la capacità della succursale dell’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare, con riguardo agli ulteriori servizi e attività di investimento e servizi accessori oggetto della domanda di estensione, gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del Testo Unico e delle relative norme di attuazione o contenuti in atti dell’Unione Europea direttamente applicabili;

3. programma concernente l’attività iniziale che l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca intende svolgere in Italia contenente:

a) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l’esecuzione degli ordini;

ii. informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attività di investimento di cui si richiede l’autorizzazione;

iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela “target”;

iv. attività e accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;

v. nominativi, ove disponibili al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attività di investimento e ubicazione geografica della loro attività;

b) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori;

c) descrizione delle misure adottate in tema di product governance;

d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio;

e) descrizione delle procedure relative alla funzione antiriciclaggio;

f) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;

g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;

h) descrizione del manuale delle procedure finalizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza relativamente all’attività svolta in Italia;

4. relazione concernente le conseguenti modifiche della struttura organizzativa della succursale, recante altresì l’eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;

5. dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera d), del Testo Unico, in relazione agli ulteriori servizi e attività di investimento per i quali si chiede l’autorizzazione.

Sezione II
Domanda di estensione dell’autorizzazione relativa alle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali di diritto nei casi di all’art. 28, commi 6 e 6-bis, del Testo Unico
[140]

La domanda di estensione dell’autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi e attività di investimento nonché servizi accessori in Italia in regime di libera prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali di diritto nei casi di cui all’art. 28, comma 6, del Testo Unico, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo e recante i recapiti della persona responsabile della stessa domanda (compresi il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica), è corredata della seguente documentazione:

1. dichiarazione scritta emessa dall'autorità competente del paese terzo recante l’indicazione che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita gli ulteriori servizi e attività di investimento nonché servizi accessori che la stessa intende svolgere nel territorio della Repubblica;

2. legal opinion in merito all’assenza nel paese terzo di disposizioni che precludano la capacità della succursale dell’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare, con riguardo agli ulteriori servizi e attività di investimento e servizi accessori oggetto della domanda di estensione, gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del Testo Unico e delle relative norme di attuazione o contenuti in atti dell’Unione Europea direttamente applicabili;

3. programma concernente l’attività iniziale che l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca intende svolgere in Italia contenente:

a) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l’esecuzione degli ordini;

ii. informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attività di investimento di cui si richiede l’autorizzazione;

iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela “target”;

iv. attività e accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;

v. nominativi, ove disponibili al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attività di investimento e ubicazione geografica della loro attività;

b) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori;

c) descrizione delle misure adottate in tema di product governance;

d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio;

e) descrizione delle procedure relative alla funzione antiriciclaggio;

f) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;

g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;

h) descrizione del manuale delle procedure finalizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza relativamente all’attività svolta in Italia.


ALLEGATO N. 2

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI NON AMMESSI AL MUTUO RICONOSCIMENTO DA PARTE DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE

La domanda di autorizzazione all’esercizio in Italia dei servizi previsti ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento UE, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, indica:

a) denominazione (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare); struttura giuridica; indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica); numero di identificazione nazionale, se disponibile;

b) i servizi che l’impresa intende esercitare in Italia e se si deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti;

c) elenco dei documenti allegati.

La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

1. informazioni generali sull’impresa istante:

a) attestazione, rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, che l’impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l’autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;

b) informazioni sulla distribuzione geografica dell’impresa e sulle attività svolte dalla stessa;

2. informazioni sugli azionisti:

a) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell’impresa, secondo la nozione di controllo di cui all’art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e delle principali attività di ciascuna impresa del gruppo;

c) identificazione di tutte le entità regolamentate all'interno del gruppo e nominativi delle autorità di vigilanza competenti nonché descrizione del rapporto tra le entità finanziarie e le eventuali entità non finanziarie del gruppo;

3. informazioni sull'organo di gestione e di controllo, sulle persone che dirigono l'attività e sui responsabili delle succursali:

a) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

b) qualora i servizi da autorizzare saranno prestati attraverso una succursale, in riferimento ai responsabili delle succursali:

i. dati personali, compreso nome, luogo e data di nascita, numero nazionale di identificazione personale, se disponibile, indirizzo e recapiti;

ii. curriculum vitae che indichi l'istruzione e la formazione professionale, l'esperienza professionale, con specificazione dei soggetti presso i quali la stessa è stata maturata nonché della natura e della durata delle funzioni svolte; in riferimento alle posizioni ricoperte negli ultimi dieci anni, informazioni sui poteri decisionali assegnati e su quelli delegati nonché sulle aree operative eventualmente poste sotto il controllo della persona interessata;

iii. documentazione relativa alla reputazione e all'esperienza della persona interessata;

iv. certificati ufficiali (se e nella misura in cui sono disponibili nello Stato d’origine) o altri documenti equivalenti relativi a precedenti penali e indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari pendenti nei confronti della persona interessata (compresa l'interdizione come amministratore d'impresa, procedure fallimentari, d'insolvenza e simili); per le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite tramite dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

v. informazioni sul rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale; o sul ritiro, la revoca o la cessazione di tale registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o sull'espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o governativo o di un organismo o un'associazione professionale;

vi. licenziamento da una posizione lavorativa, allontanamento da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o simile;

vii. informazioni su un'eventuale valutazione della reputazione e dell'esperienza in quanto acquirente o persona che dirige l'attività già effettuata da un’altra autorità (compresa la data della valutazione, l'identità di tale autorità e l'esito della valutazione);

viii. descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari della persona in questione e dei suoi stretti familiari con i membri dell'organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre, imprese figlie e azionisti;

ix. verbale della riunione dell’organo di gestione o, in caso di amministratore unico, dell’organo di controllo, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti dei responsabili delle succursali di cui all’art. 13 del Testo Unico. Al verbale deve essere unita la documentazione presa a base delle valutazioni effettuate;

x. informazioni sul tempo minimo che i responsabili delle succursali dedicheranno all'esercizio delle loro funzioni (indicazioni annuali e mensili);

xi. informazioni sulle risorse umane e finanziarie destinate alla preparazione e alla formazione dei responsabili delle succursali (indicazioni annuali);

4. informazioni finanziarie:

previsioni relative ai servizi da autorizzare comprendenti:

a) bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi, da cui risultino:

i. gli investimenti che si intendono effettuare, con indicazione dell’ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;

ii. i costi operativi, distinti per categoria;

iii. i risultati economici attesi;

iv. l’andamento del cash-flow;

v. l’andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati;

b) le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e le spiegazioni delle cifre, incluse le previsioni relative al numero e al tipo di clienti, al volume delle transazioni/ordini e alle attività in gestione;

5. informazioni sul programma di attività e sull’assetto organizzativo relativi ai servizi da autorizzare:

a) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l’esecuzione degli ordini;

ii. informazioni sui servizi accessori che si intende eventualmente esercitare;

iii. indicazione della circostanza se i servizi saranno prestati attraverso una succursale e, in caso affermativo, dell’indirizzo della succursale e, ove disponibili, dei recapiti della stessa (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica);

iv. tipologia e ubicazione geografica della clientela “target”;

v. attività e accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;

vi. indicazione dell’eventuale ricorso a consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza;

vii. identità, ove disponibile al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori dei servizi da autorizzare e ubicazione geografica della loro attività;

b) assetto organizzativo e sistemi di controllo interni, compresi:

i. i dati personali dei responsabili delle funzioni di gestione e di controllo deputati allo svolgimento dei servizi da autorizzare, compresi curriculum vitae dettagliati che indichino l'istruzione, la formazione e l'esperienza professionale;

ii. la descrizione delle risorse (in particolare umane e tecniche) assegnate al servizio da autorizzare;

iii. in riferimento all’eventuale detenzione di strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti, le informazioni sugli accordi per la salvaguardia delle attività dei clienti (in particolare se gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide sono detenuti da un depositario, il nominativo del depositario e i relativi contatti);

iv. elenco delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati) unitamente a una descrizione del sistema di controllo interno sulle funzioni stesse con l’indicazione delle risorse umane e tecniche preposte al relativo controllo;

c) documentazione attestante l’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto, limitatamente all’attività svolta in Italia;

d) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi da autorizzare nonché dei servizi accessori;

e) descrizione delle misure adottate in tema di product governance;

f) descrizione dei sistemi per il monitoraggio delle attività, compresi i sistemi di back-up, se disponibili;

g) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio con riguardo ai servizi da autorizzare;

h) descrizione delle procedure relative alla funzione antiriciclaggio;

i) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;

l) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;

m) descrizione del manuale delle procedure finalizzate all’esercizio dei servizi da autorizzare e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza.


ALLEGATO N. 3

CLIENTI PROFESSIONALI PRIVATI

Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

I. Clienti professionali di diritto

Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

(1) i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

a) banche;

b) imprese di investimento;

c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;

d) imprese di assicurazione;

e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;

f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;

g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;

h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);

i) altri investitori istituzionali;

l) agenti di cambio;

(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: 20 000 000 EUR;

- fatturato netto: 40 000 000 EUR;

- fondi propri: 2 000 000 EUR;

(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

I soggetti elencati possono richiedere al prestatore del servizio un trattamento quale cliente al dettaglio e gli intermediari possono convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. Quando il cliente è un'impresa come definita in precedenza, l’intermediario deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa viene considerata di diritto un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che l’intermediario e il cliente convengano diversamente. L’intermediario deve inoltre informare il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

A tal fine, i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con il prestatore del servizio che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

II. Clienti professionali su richiesta

II.1. Criteri di identificazione

Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati di seguito. Non è comunque consentito presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.

La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente, l’intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive dell’Unione europea nel settore finanziario può essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;

- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

II.2. Procedura

I clienti definiti in precedenza possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- i clienti devono comunicare per iscritto all’intermediario che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto a un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;

- l’intermediario deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;

- i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1.

Gli intermediari devono adottare per iscritto misure interne appropriate per classificare i clienti. Spetta ai clienti professionali informare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l’intermediario constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.


ALLEGATO N. 4

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede:

1. deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del Testo Unico;

2. deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;

3. nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;

4. con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente o al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’adeguatezza ai sensi dell’art. 40 del presente regolamento. In particolare il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:

a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;

b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;

c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;

e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall’art. 41;

5. con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;

6. non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;

7. deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

8. deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

9. può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;

10. nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;

11. non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

12. non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo quanto previsto dall’art. 159, comma 7.


Note:

[1]. La delibera e l’annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 7 alla G.U. n. 41 del 19.2.2018 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.2, febbraio 2018. La delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La delibera n. 21466 del 29 luglio 2020 è pubblicata nella G.U. n. 201 del 12.8.2020; essa entra in vigore il 31 marzo 2021, salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 della medesima delibera: “La modifica all’articolo 180, comma 3, lettera a), numero 1), del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”. La delibera n. 21755 del 10 marzo 2021 è pubblicata nella G.U. n. 71 del 23.3.2021; essa entra in vigore il 31.3.2021. La delibera n. 22430 del 28 luglio 2022 è pubblicata nella G.U. n. 182 del 5.8.2022; essa entra in vigore il 16.8.2022, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali e transitorie dell’articolo 3 della medesima delibera.

[2] Lettera inserita con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[3] Lettera inserita con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[4] Lettera inserita con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[5] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico” con le parole: “ai sensi dell’articolo 28, commi 1, 6 e 6-bis, del Testo Unico”.

[6] Lettera inserita con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[7] Lettera inserita con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[8] Lettera inserita con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[9] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “all’articolo 28, comma 6, del Testo Unico” con le parole: “all’articolo 28, commi 6 e 6-bis, del Testo Unico”.

[10] Lettera inserita con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[11] Lettera inserita con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[12] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “della direttiva 2014/65/UE” ha aggiunto le parole: “, nonché il codice identificativo LEI dell’impresa di investimento UE”.

[13] Comma così sostituito con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[14] Comma aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[15] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha soppresso le parole: “ovvero di relativa estensione”.

[16] Comma aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[17] Comma aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[18] Comma aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[19] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE” con le parole: “agli articoli 12 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017”.

[20] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “dall’articolo 15 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE” con le parole: “dall’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017”.

[21] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE” con le parole: “articoli 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017”.

[22] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “articoli 16, comma 2, e 17, comma 2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE” con le parole: “articoli 15, comma 2, e 16, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017”.

[23] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “articoli 18 e 19 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE” con le parole: “articoli 17 e 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017”.

[24] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “articoli 20 e 21 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE” con le parole: “articoli 19 e 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017”.

[25] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “all’articolo 4 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE” con le parole: “all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017”.

[26] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE” con le parole: “dall’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017”.

[27] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “dall’articolo 6 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE” con le parole: “dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017”.

[28] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “dall’articolo 6, comma 2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE” con le parole: “dall’articolo 5, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017”.

[29] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “all’articolo 7 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE” con le parole: “all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017”.

[30] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “dall’articolo 8 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE” con le parole: “dall’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017”.

[31] Comma aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[32] Comma aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[33] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico” con le parole: “ai sensi dell'articolo 28, commi 1, 6 e 6-bis, del Testo Unico”.

[34] Comma così sostituito con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[35] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “indicate all'articolo 28, commi 1, 2 e 6, del Testo Unico” con le parole: “indicate all'articolo 28, commi 1, 2, 6 e 6-bis, del Testo Unico”.

[36] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha aggiunto gli ultimi periodi. Il comma 2 dell’articolo 3 della delibera n. 22430 del 28.7.2022 dispone che: “Le modifiche apportate dalla presente delibera all’articolo 36, comma 2, lettera d), del Regolamento Intermediari si applicano dalla data di applicazione delle disposizioni primarie nazionali di recepimento dell’articolo 24, paragrafo 5-bis, della direttiva 2014/65/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2021/338”.

[37] Comma aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[38] Articolo aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[39] Comma aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[40] Comma così sostituito con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[41] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “applicano gli articoli 61 e 71 del regolamento (UE) 2017/565” con le parole: “applicano l’articolo 71 del regolamento (UE) 2017/565”.

[42] Il comma 3 dell’articolo 3 della delibera n. 22430 del 28.7.2022 dispone che: “Si applicano a decorrere dal 22 novembre 2022 le modifiche apportate dalla presente delibera alle disposizioni di cui: i) al Libro III, Parte II, Titolo VIII, del Regolamento Intermediari; ii) al Libro IX, Parte II, Titolo V, del Regolamento Intermediari, ferma restando la data di applicazione del regolamento (UE) 2021/1257”.

[43] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole “caratteristiche e obiettivi” ha aggiunto le parole: “, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,”.

[44] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha aggiunto l’ultimo periodo.

[45] Lettera inserita con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[46] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole “i connessi rischi”, ha aggiunto le parole: “, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità degli strumenti finanziari”.

[47] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “gli obiettivi del mercato” con le parole: “gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato”.

[48] Comma aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[49] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “e gli obiettivi” ha aggiunto le parole: “, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,”.

[50] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha aggiunto l’ultimo periodo.

[51] Comma così sostituito con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[52] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “gli obiettivi del mercato” con le parole: “gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato”.

[53] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 21755 del 10.3.2021 e poi modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 nei termini indicati nella successiva nota.

[54] Comma così sostituito con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[55] Il comma 1 dell’art. 2 della delibera n. 21755 del 10.3.2021 dispone che: “1. Le modifiche all’articolo 78, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, apportate dalla presente delibera sono applicabili ai membri del personale che iniziano a operare successivamente all’entrata in vigore della presente delibera. Per i membri del personale che hanno iniziato a operare prima dell’entrata in vigore della presente delibera continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli articoli 79, commi da 2 a 11 e 80, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, nella versione precedente all’entrata in vigore della presente delibera”. Si riportano gli articoli sopra citati: “Art. 79 (Requisiti necessari per fornire informazioni) - [...omissis...] 2. Al fine di fornire informazioni, i membri del personale di cui all'articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza: a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale; b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno sei mesi di esperienza professionale; c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master post lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale; d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 1 anno di esperienza professionale; e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno due anni di esperienza professionale. 3. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma 2 deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. 4. Nei casi indicati alle lettere d) ed e) del comma 2, il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea oppure attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. 5. La formazione professionale: a) è pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e, in particolare, ai contratti oggetto di intermediazione; b) è mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela; c) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti l'inizio dell'attività oppure durante il periodo di supervisione previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera c), a corsi di durata non inferiore a sessanta ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti indicate nel comma 7. 6. I corsi in aula non possono avere una durata inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione. 7. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità: videoconferenza, webinar e e-learning. I soggetti che effettuano i corsi di formazione a distanza garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattività dell'attività didattica, la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione e assicurano, anche attraverso adeguati controlli, l'effettiva e continua presenza dei partecipanti. 8. I corsi di formazione professionale di cui ai commi 6 e 7 si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso. 9. Il test di verifica: a) è effettuato esclusivamente in aula ed è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento; b) si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente almeno al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti. 10. I corsi di formazione professionale possono essere organizzati direttamente dal datore di lavoro, nonché da un diverso intermediario di cui all'articolo 78 o da un ente appositamente costituito, purché appartengano al medesimo gruppo del datore di lavoro. Qualora non vi provvedano direttamente, essi possono avvalersi: a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, costituite da almeno due anni; b) degli enti appartenenti a una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11, UNI 9001:2015 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo o internazionale; d) dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, che abbiano comprovata esperienza formativa nelle materie di cui ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. 11. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di fornire informazioni ai clienti è maturata nel decennio precedente l'inizio di tale attività. Almeno la metà di tale esperienza lavorativa deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più intermediari.”. “Art. 80 (Requisiti necessari per prestare la consulenza) - 1. Al fine di prestare la consulenza, i membri del personale di cui all'articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza ed esperienza: a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno dodici mesi di esperienza professionale; b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno dodici mesi di esperienza professionale; c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master post-lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno dodici mesi di esperienza professionale; d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno due anni di esperienza professionale; e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno quattro anni di esperienza professionale. 2. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma precedente deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. 3. Nei casi indicati alle lettere a), b), d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea; nei casi indicati alle lettere d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere anche dimezzato qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. Si applicano i requisiti relativi alla formazione professionale specifica di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 79. 4. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di prestare la consulenza ai clienti è computata conformemente ai criteri indicati all'articolo 79, comma 11.”.

[56] Articolo abrogato con delibera n. 21755 del 10.3.2021.

[57] Articolo abrogato con delibera n. 21755 del 10.3.2021.

[58] Articolo abrogato con delibera n. 21755 del 10.3.2021.

[59] Articolo abrogato con delibera n. 21755 del 10.3.2021.

[60] Comma così sostituito con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[61] Alinea così sostituito con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[62] Comma così modificato con delibera n. 21755 del 10.3.2021 che ha che ha sostituito le parole: “, 78, 79, 81 e 82” con le parole “e 78”.

[63] Comma così modificato con delibera n. 21755 del 10.3.2021 che dopo la parola: “78” ha eliminato le parole: “, 79, 81, 82”.

[64] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “agli articoli 36, 37, 40”, ha aggiunto le parole “, 40-bis”.

[65] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “agli articoli 36, 37, 40”, ha aggiunto le parole “, 40-bis”.

[66] Libro dapprima sostituito con delibera n. 21466 del 29.7.2020 e in seguito modificato con delibere n. 21755 del 10.3.2021 e n. 22430 del 28.7.2022 nei termini indicati nelle successive note.

[67] Lettera inserita con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[68] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “sua tolleranza al rischio” ha aggiunto le parole: “, delle sue eventuali preferenze di sostenibilità”.

[69] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “selezionati per i clienti” ha aggiunto le parole: “, compresi eventuali fattori di sostenibilità”.

[70] Il comma 3 dell’articolo 3 della delibera n. 22430 del 28.7.2022 dispone che: “Si applicano a decorrere dal 22 novembre 2022 le modifiche apportate dalla presente delibera alle disposizioni di cui: i) al Libro III, Parte II, Titolo VIII, del Regolamento Intermediari; ii) al Libro IX, Parte II, Titolo V, del Regolamento Intermediari, ferma restando la data di applicazione del regolamento (UE) 2021/1257”.

[71] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “gli obiettivi” ha aggiunto le parole: “, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,”.

[72] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “agli obiettivi” ha aggiunto le parole: “, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,”.

[73] Comma così sostituito con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[74] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “gli obiettivi” ha aggiunto le parole: “, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,”.

[75] Comma così modificato con delibera n. 21755 del 10.3.2021 che ha aggiunto gli ultimi due periodi.

[76] Comma così modificato con delibera n. 21755 del 10.3.2021 che ha sostituito le parole: “indicate nel Titolo IX della Parte II del Libro III” con le parole: “individuate dai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886”.

[77] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “dei loro clienti” ha aggiunto le parole: “, comprese le loro preferenze di sostenibilità”.

[78] Lettera inserita con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[79] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “gli attestati di iscrizione e” ha aggiunto la parola: “di”.

[80] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “nei confronti degli iscritti” ha aggiunto le parole: “e dei cancellati”.

[81] Il comma 4 dell’articolo 3 della delibera n. 22430 del 28.7.2022 dispone che: “Le modifiche apportate dalla presente delibera agli articoli 146 e 152, comma 4, del Regolamento Intermediari si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023”.

[82] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole “di iscrizione all’albo” ha aggiunto le parole: “, il numero di matricola e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato”.

[83] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole “luogo di conservazione” ha aggiunto le parole: “in Italia o comunque accessibile dall’Italia”.

[84] Lettera così modificata con delibera n. 21755 del 10.3.2021 che ha sostituito le parole: “81, comma 1, lettera c)” con le parole: “78, comma 5, lettera b)”.

[85] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole “società di consulenza finanziaria” ha aggiunto le parole: “, nonché in caso di omessa comunicazione, da parte dei consulenti finanziari autonomi operanti in proprio, della variazione dei requisiti patrimoniali di cui all’articolo 148, comma 2, lettera f)”.

[86] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “direzione generale” ha aggiunto le parole: “nonché ogni altra sede dove è svolta l’attività”.

[87] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “all’albo” ha aggiunto le parole: “, il numero di matricola e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato”.

[88] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “della documentazione” ha aggiunto le parole: “in Italia o comunque accessibile dall’Italia”.

[89] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole “ai commi 2 e 3,” ha aggiunto le parole: “ad eccezione di quelli indicati al comma 2, lettera c), e dell’indirizzo di posta elettronica certificata,”.

[90] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “termine stabilito” ha aggiunto le parole: “dall’Organismo” e dopo le parole: “pagamento del contributo” ha aggiunto le parole: “dovuto. In tale ipotesi, l’Organismo, decorso il predetto periodo di quarantacinque giorni, avvia il procedimento di cancellazione dall’albo e, con la comunicazione di avvio del medesimo procedimento, assegna al soggetto interessato un ulteriore termine per provvedere al pagamento, diffidando lo stesso che, decorso inutilmente il termine assegnato, sarà cancellato dalla relativa sezione dell’albo. Nel caso in cui i predetti termini coincidano con il sabato o un giorno festivo, la relativa scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo”. Il comma 4 dell’articolo 3 della delibera n. 22430 del 28.7.2022 dispone che: “Le modifiche apportate dalla presente delibera agli articoli 146 e 152, comma 4, del Regolamento Intermediari si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023”.

[91] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “conservazione della documentazione” ha aggiunto le parole: “in Italia o accessibile dall’Italia”.

[92] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “la sede amministrativa e le sedi secondarie” con le parole: “la sede amministrativa, le sedi secondarie e ogni altra sede dove è svolta l’attività”.

[93] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “di posta elettronica certificata (PEC)” con le parole: “, personale e ad uso esclusivo dell’interessato di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni tra l’interessato e l’Organismo”.

[94] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “all’Organismo” ha aggiunto le parole: “, secondo le modalità da esso stabilite,” e ha sono aggiunto, in fine, i seguenti periodi: “Le società di consulenza finanziaria comunicano all’Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari autonomi di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo. Per la comunicazione degli estremi identificativi della polizza il termine di comunicazione decorre dal giorno successivo a quello della scadenza indicata nella polizza precedentemente comunicata.”.

[95] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “all’Organismo” ha aggiunto le parole: “, secondo le modalità da esso stabilite,” e ha soppresso la parola: “rilevante”.

[96] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha soppresso le parole: “di onorabilità e professionalità”.

[97] Comma modificato dapprima con delibera n. 21755 del 10.3.2021 che ha sostituito le parole: “81, comma 1, lettera c)” con le parole: “78, comma 5, lettera b)” e poi con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “all’Organismo” ha aggiunto le parole: “, secondo le modalità da esso stabilite,”.

[98] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “all’Organismo” ha aggiunto le parole: “, secondo le modalità da esso stabilite,”.

[99] Comma così modificato con delibera n. 21755 del 10.3.2021 che ha sostituito le parole: “dagli articoli da 78 a 82” con le parole: “dall’articolo 78” e le parole “mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza” con le parole: “secondo le procedure adottate dall’intermediario per conto del quale operano”.

[100] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “ovvero di finanziamento” ha aggiunto le parole:“ né può accettare o concorrere nella determinazione in suo favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente”.

[101] Comma abrogato con delibera n. 21755 del 10.3.2021.

[102] Alinea così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “in materia di investimenti” ha aggiunto le parole: “e dei servizi accessori” ed ha sostituito le parole: “e rispettano in particolare i seguenti principi” con le parole: “. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall’Organismo. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti gli stessi rispettano in particolare i seguenti principi”.

[103] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “dei clienti” ha aggiunto le parole: “né forme di finanziamento dagli stessi”.

[104] Comma così sostituito con delibera n. 21755 del 10.3.2021.

[105] Comma dapprima sostituito con delibera n. 21755 del 10.3.2021 e poi così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I corsi di aggiornamento professionale sono svolti a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nell’albo unico dei consulenti finanziari.”.

[106] Comma inserito con delibera n. 21755 del 10.3.2021. Il comma 3 dell’art. 2 della delibera n. 21755 del 10.3.2021 dispone che: “3. I consulenti finanziari autonomi comunicano – anche tramite la società di consulenza finanziaria per conto della quale opera – all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera la sussistenza di cause di sospensione ai sensi dell’articolo 164, comma 2-bis, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come modificato dalla presente delibera, intervenute prima dell’entrata in vigore della presente delibera e che a tale data continuano a produrre effetto”.

[107] Comma inserito con delibera n. 21755 del 10.3.2021.

[108] Comma così sostituito con delibera n. 21755 del 10.3.2021.

[109] Comma abrogato con delibera n. 21755 del 10.3.2021.

[110] Comma inserito con delibera n. 21755 del 10.3.2021. Il comma 2 dell’art. 2 della delibera n. 21755 del 10.3.2021 dispone che: “2. Gli obblighi di conservazione della documentazione relativa all’effettivo adempimento dell’aggiornamento professionale previsti dall’ articolo 164, comma 4-bis, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come modificato dalla presente delibera sono riferiti alle attività di aggiornamento professionale svolte successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera”.

[111] Comma così modificato con delibera n. 21755 del 10.3.2021 che ha sostituito le parole: “periodica della copia degli attestati rilasciati all’esito dei corsi di formazione” con le parole; “, anche periodica, della copia della documentazione prevista al comma 4-bis”.

[112] Comma abrogato con delibera n. 21755 del 10.3.2021.

[113] Lettera inserita con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[114] Lettera così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “al rischio” ha aggiunto le parole: “e le sue eventuali preferenze di sostenibilità”.

[115] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “finalità dell’investimento” ha aggiunto le parole: “e le sue eventuali preferenze di sostenibilità”.

[116] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “alla direttiva 2003/71/CE” con le parole: “al Regolamento (UE) 2017/1129”.

[117] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “Le informazioni sui costi e oneri,” con le parole: “I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti le informazioni sui costi e oneri,” e le parole: “devono essere presentate” con la parola: “presentandole”.

[118] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “un’illustrazione” con le parole: “una specifica illustrazione”.

[119] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “per i clienti” ha aggiunto le parole: “, compresi eventuali fattori di sostenibilità,”.

[120] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha aggiunto, in fine, i seguenti periodi: “I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non raccomandano strumenti finanziari come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se essi non soddisfano tali preferenze. Essi spiegano ai clienti o potenziali clienti le ragioni per le quali si astengono dal raccomandare i medesimi strumenti e conservano la relativa documentazione. Se nessuno strumento finanziario soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi.”.

[121] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “raccomandati e effettuano un’analisi” con le parole: “raccomandati, effettuano un’analisi”; dopo le parole: “relativi costi” ha aggiunto le parole: “e comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti negli investimenti sono superiori o inferiori ai relativi costi” e ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino al consulente finanziario autonomo e alla società di consulenza finanziaria, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dell’analisi di cui al presente comma. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.”.

[122] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “una relazione che comprende” con le parole: “, al momento della prestazione del servizio, una relazione su supporto durevole che comprende” e le parole: “e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite” con le parole: “, alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite e alle sue preferenze di sostenibilità”.

[123] Comma aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[124] Periodo aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[125] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “per identificare, prevenire” con le parole: “per identificare e prevenire”.

[126] Alinea così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che dopo le parole: “interessi di un cliente,” ha aggiunto le parole: “comprese le sue preferenze di sostenibilità,”.

[127] Comma così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha soppresso la parola: “gravemente”.

[128] Punto eliminato con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[129] Alinea così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha soppresso le parole: “da uno a quattro mesi”.

[130] Punto aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[131] Punto aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[132] Punto così modificato con delibera n. 21466 del 29.7.2020 che ha sostituito la parola: “secondo” con la parola: “primo”.

[133] Punto eliminato con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[134] Alinea così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha soppresso le parole: “da uno a quattro mesi”.

[135] Punto così modificato con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell’articolo 159, comma 6” con le parole: “violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, comma 6”.

[136] Punto aggiunto con delibera n. 22430 del 28.7.2022.

[137] Rubrica così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “all’art. 28, commi 1 e 6, del Testo Unico” con le parole: “all’art. 28, commi 1, 6 e 6-bis, del Testo Unico”.

[138] Rubrica così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “all’art. 28, comma 6, del Testo Unico” con le parole: “all’art. 28, commi 6 e 6-bis, del Testo Unico”.

[139] Rubrica così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “all’art. 28, commi 1 e 6, del testo unico” con le parole: “all’art. 28, commi 1, 6 e 6-bis, del Testo Unico”.

[140] Rubrica così modificata con delibera n. 22430 del 28.7.2022 che ha sostituito le parole: “all’art. 28, comma 6, del Testo Unico” con le parole: “all’art. 28, commi 6 e 6-bis, del Testo Unico”.