CAMERA DEI DEPUTATI
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL CALCIO PROFESSIONISTICO

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA CONSOB
Lamberto Cardia

Roma, 23 luglio 2004

Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente e la Commissione tutta per l'invito rivoltomi a partecipare a questo dibattito. Credo che tutti dobbiamo essere grati per il rilevante lavoro svolto nel corso dell'indagine conoscitiva, giunta ora alla sua fase conclusiva e propositiva.

Considero particolarmente valida l'iniziativa e gli approfondimenti svolti sugli elementi strutturali del sistema del calcio italiano, per le criticità individuate e per la tempestività delle proposte avanzate; proposte che, senza interferire sulle autonome dinamiche di mercato, appaiono volte a restituire credibilità al settore e a far rinascere la "fiducia" nella capacità di autogoverno del sistema stesso e in tutti coloro che in esso operano.

* * *

1. Cenni sulle considerazioni svolte nel corso della precedente audizione della Consob

L'audizione della Consob dello scorso 4 maggio sul tema della quotazione delle società di calcio è stata l'occasione per svolgere alcune riflessioni su taluni profili di criticità che affliggono, sia pure in diversa misura, le tre società di calcio quotate e che si riverberano sull'andamento del valore di quotazione dei loro titoli. Ci si era anche soffermati sull'opportunità della quotazione in borsa delle società calcistiche, in un'ottica di costi/benefici per il mercato.

Uno dei presupposti dell'efficienza e del corretto funzionamento del mercato è, come è noto, la disponibilità di informazioni finanziarie di elevato standard qualitativo. Nel caso di società quotate, essendo coinvolti gli interessi di una pluralità di investitori, diventa fondamentale garantire una situazione di informativa simmetrica.

In tale occasione, erano state anche sinteticamente illustrate le competenze della Consob sulle società quotate. Esse riguardano: controlli di trasparenza dell'informazione resa al mercato, sia al momento dell'ammissione alla quotazione sia successivamente; controlli sulla correttezza della gestione e dei comportamenti contabili degli emittenti; vigilanza sulle società di revisione incaricate del controllo contabile, al fine di verificarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica. [In allegato (n.1) è riportato per gli atti un sintetico elenco delle norme disciplinanti le richiamate competenze della Consob.]

Proprio con riguardo alla qualità delle informazioni rese al mercato dalle società calcistiche quotate, era stata sottolineata la frequenza degli interventi di vigilanza della Consob volti a ripristinare condizioni di completezza e adeguatezza delle informazioni diffuse, legate anche a problematiche societarie peculiari del settore. Ciò nonostante si tratti di tre società quotate di piccole-medie dimensioni, la cui capitalizzazione di borsa appare di scarsa rilevanza, incidendo per lo 0,08% sul totale (dati Borsa Italiana S.p.A. - dicembre 2003- ultimi pubblicati).

Sotto un profilo gestionale, tra i punti di maggiore debolezza dei club calcistici italiani, rispetto ai maggiori concorrenti europei, gli studi di settore hanno evidenziato:

La Consob, nell'ambito delle proprie competenze, ha anche preso in esame la norma contabile di cui all'art.18-bis della legge 23 marzo 1981, n.91, introdotta dalla legge n.27/2003 (c.d. "Decreto Salvacalcio"), che prevede la facoltà per le società calcistiche di capitalizzare, nei bilanci chiusi al 30.6.2003, le svalutazioni dei diritti sulle prestazioni dei calciatori, "spalmando" in 10 anni i relativi ammortamenti. Ciò in difformità con il disposto del codice civile e dei principi contabili di riferimento, secondo i quali l'onere della svalutazione va imputato per intero tra i costi dell'esercizio in cui si manifesta.

In proposito era stato anche rilevato come tale previsione non fosse in linea con l'obiettivo di armonizzare gli standard contabili europei e di migliorare la qualità dell'informazione finanziaria, secondo quanto richiesto dal regolamento europeo n.1606/2002, che introduce l'obbligo per le società quotate di redigere dal 2005 i propri conti consolidati in conformità con i principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards- IAS/IFRS).

Per dare un ordine di grandezza degli effetti sui bilanci delle società calcistiche italiane quotate derivanti dall'applicazione dell'art.18-bis citato, si consideri che i bilanci d'esercizio al 30 giugno 2003 di A.S. Roma e S.S. Lazio - società che si sono avvalse di tale facoltà - hanno registrato effetti positivi sul risultato economico e sul patrimonio netto rispettivamente pari a 120 e 191 milioni di euro(1).

E' recente la notizia che la Commissione Europea, nell'ambito della procedura d'infrazione avviata sulle citate norme agevolative, ha richiesto al Governo Italiano un parere motivato sull'ipotesi di violazione delle direttive europee in materia contabile (Direttiva n.78/660 e Direttiva n.83/349).

Quanto alla quotazione ufficiale, la legge 18 novembre 1996, n.586, nel riformare la disciplina delle società sportive, ha riconosciuto alle società professionistiche il fine di lucro, allineando in tal modo le società sportive alle società commerciali.

In occasione dell'ammissione a quotazione delle azioni delle tre società di calcio ora nel listino, la Consob aveva verificato la completezza ed adeguatezza delle informazioni riportate nei prospetti informativi, ai fini dell'autorizzazione alla loro pubblicazione, mentre Borsa Italiana S.p.A., in qualità di società di gestione del mercato regolamentato, ne aveva disposto l'ammissione a quotazione.

In un settore caratterizzato da ricorrenti e generalizzati squilibri economici, la Consob conferma l'esigenza di valutare con estrema attenzione, in occasione di eventuali nuove quotazioni, l'affidabilità economico-finanziaria delle società calcistiche, anche alla luce della circostanza che gli attesi programmi di diversificazione dell'attività, annunciati al momento della quotazione dalle società calcistiche attualmente al listino, non risultano fino ad oggi concretamente attuati.

2. L'importanza del settore del calcio ed il problema della fiducia del mercato

La rilevanza del calcio italiano sotto il profilo economico e sociale è stata da più parti sottolineata negli ultimi tempi ed appare confermata da specifici indicatori segnaletici. La proposta del documento conclusivo fornisce anch'essa in proposito specifici indicatori.

Secondo studi di recente pubblicazione(2) lo sport e l'indotto da esso creato occupano uno dei primi posti nella spesa per consumi delle famiglie italiane.

L'importanza dimensionale dell'industria italiana del calcio appare anche attestata dal fatto che 4 club sportivi italiani, di cui 3 gestiti da società quotate, risultano classificati tra i primi 20 in Europa in termini di ricavi conseguiti. Allo stesso tempo, si verifica la paradossale circostanza che due di tali società, pur quotate e tra le prime posizioni in Europa, si trovano in situazione di forte difficoltà finanziaria e di ingenti perdite.

L'esigenza di un adeguato sistema di regolamentazione e di vigilanza è acuita dalla rilevanza assunta dall'industria del calcio in Italia e, allo stesso tempo, dall'instabilità economico-finanziaria che caratterizza molti dei suoi operatori. La crisi del calcio italiano si è manifestata in maniera così accentuata da porre interrogativi sulle stesse prospettive di conservazione dei livelli raggiunti in termini dimensionali e di risultati sportivi.

Si tratta, peraltro, di un settore ad alta visibilità, nel quale l'effetto annuncio generato da notizie stampa che riferiscono di sospette anomalie, irregolarità ovvero eventi societari negativi diventa spesso irrimediabilmente amplificato, talvolta anche rispetto alla portata effettiva degli eventi.

Per le ragioni esposte e tenuto conto dell'attuale fase di crisi strutturale, appare generalmente riconosciuto che il principale - pur se non il solo - problema dei club calcistici italiani sia oggi il recupero della credibilità finanziaria. Tale obiettivo richiede il raggiungimento di situazioni di equilibrio gestionale e sviluppo sostenibile.

Proprio in tema di credibilità finanziaria del sistema il mercato appare ora più consapevole dei rischi connessi all'investimento in azioni di società di calcio. Una dimostrazione della prudenza degli investitori è ravvisabile negli esiti dell'aumento di capitale, appena concluso, della S.S.Lazio. Vi è stata infatti una debole adesione degli investitori, in presenza di un prospetto informativo che evidenziava forti incertezze sulla possibilità di prosecuzione dell'attività. E' recentissima la notizia dell'intervenuta sottoscrizione della quota più rilevante dell'aumento di capitale da parte di un imprenditore, che diverrebbe anche azionista di riferimento della società. E' noto, peraltro, come sottolineato nel precedente intervento, il frequente ricorso della S.S.Lazio al mercato dei capitali; dopo la quotazione sono stati realizzati tre aumenti a pagamento del capitale sociale ed una richiesta complessiva di mezzi finanziari per circa 350 milioni di euro.

D'altra parte gli andamenti delle quotazioni delle tre società di calcio hanno manifestato consistenti perdite rispetto all'indice di riferimento. Inoltre, ove si consideri la posizione di un ipotetico investitore che abbia mantenuto in portafoglio le azioni senza partecipare a successivi aumenti di capitale eventualmente effettuati, le perdite stimabili rispetto al prezzo dell'offerta pubblica iniziale finalizzata alla quotazione (la c.d. IPO - Initial Public Offering) sono di circa il 96% per le azioni di S.S.Lazio, dell'80% per le azioni di AS Roma e del 57% per le azioni di Juventus F.C..

ANDAMENTO DEI TITOLI AZIONARI DELLE SOCIETA' DI CALCIO
DALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE AD OGGI (19 luglio 2004)

S.S. LAZIO

Performance ad oggi rispetto al prezzo di IPO(1) - ANNO IPO 1998 -96,1%
A.S. ROMA  
Performance ad oggi rispetto al prezzo di IPO(1) - ANNO IPO 2000 -79,7%

JUVENTUS F.C.

Performance ad oggi rispetto al prezzo di IPO(1) - ANNO IPO 2001 -57,4%

(1) Variazione percentuale del prezzo del titolo al 19/07/04, rispetto al prezzo dell'offerta pubblica di ammissione a quotazione (IPO), rettificati al fine di tenere conto di eventuali operazioni sul capitale (split o accorpamenti di azioni).

Dunque il mercato, nel valutare l'opportunità degli investimenti azionari, sembra sempre più attento alla qualità della gestione degli emittenti e delle informazioni finanziarie da esse diffuse.

Credo inoltre che un accenno meriti ancora la funzione fisiologicamente svolta dallo strumento della quotazione ufficiale, soprattutto per sgombrare il campo da possibili erronee interpretazioni che possano indurre ad eccessi.

Indubbiamente la quotazione in borsa può rappresentare un'opportunità per finanziare progetti di sviluppo. Ma è da tenere presente che l'ammissione a quotazione tramite offerta pubblica di sottoscrizione, con la raccolta di risorse finanziarie dal pubblico, non è fisiologicamente deputata a fronteggiare risanamenti temporanei delle imprese, bensì a traghettare società fondamentalmente sane verso lo sviluppo. Inoltre, la stessa quotazione deve presupporre che la società abbia conquistato la fiducia del mercato, altrimenti non potrebbe avere successo l'offerta pubblica iniziale.

3. L'azione dei regolatori e le misure adottabili

L'azione dei regolatori del mercato, e principalmente degli organismi sportivi, può senz'altro svolgere un ruolo propulsivo per l'adozione da parte delle società calcistiche in situazione di squilibrio strutturale di misure idonee al risanamento economico e finanziario.

Il settore del calcio è già oggi un settore regolamentato, fondamentalmente al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati.

Nuovi e più rigorosi requisiti finanziari per l'ammissione dei club alle competizioni sportive, inseriti nella recente disciplina della UEFA e della FIGC per la stagione sportiva 2004/2005, contribuiranno a ripristinare un clima di maggiore fiducia nel settore.

I club che intendono accedere alla licenza UEFA ed essere ammessi alla Serie A devono dimostrare di aver ottenuto dalla società di revisione un giudizio positivo sui propri bilanci, l'assenza di debiti scaduti a date determinate, il rispetto di specifici parametri di patrimonializzazione minima, di non trovarsi nella situazione prevista dall' art.2447 del codice civile (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e l'intervenuta adozione dei necessari provvedimenti di fronte ad una situazione di riduzione del capitale per perdite (art. 2446 del codice civile).

Considerato che i bilanci di esercizio delle società di calcio chiudono al 30 giugno e vengono approvati dalle Assemblee dei soci nell'ultimo trimestre dell'anno, mentre le verifiche per l'ammissibilità al campionato vengono completate entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di pubblicazione dell'ultimo bilancio, si condivide l'esigenza ravvisata dalla Commissione di rendere più stringente la periodicità dei controlli dei competenti organismi sportivi sull'ammissibilità dei club alle competizioni sportive, anticipandoli il più possibile. Ciò non solo per riconoscere alle società di calcio un'estensione dei tempi a loro disposizione per gli adeguamenti necessari ai fini del rispetto dei requisiti di ammissione alle competizioni sportive, ma anche per assicurare un contesto di maggiore certezza di mercato in prossimità dell'avvio delle gare. Tale proposta, riferita alle società calcistiche quotate, può avere un impatto diretto sull'attività di controllo della Consob, che lo scorso anno ha dovuto avanzare, in tempi estremamente ristretti, ripetute richieste di informazioni per il mercato, riguardanti la sussistenza dei requisiti di iscrizione al Campionato.

Desidero fornire un contributo di riflessione affrontando brevemente il nodo della vigilanza, anche alla luce dell'esperienza maturata sia in qualità di Coordinatore della Commissione per la riforma delle Autorità, a suo tempo istituita dal Ministro della Funzione Pubblica, sia in altra veste in ambito C.O.N.I..

Nel sistema attuale, l'organizzazione delle attività calcistiche in Italia si articola su una pluralità di organismi, che vede al vertice il C.O.N.I., ente pubblico con competenze estese a tutto il settore sportivo. Le specifiche funzioni di controllo della gestione amministrativa delle società calcistiche professionistiche sono state delegate dal C.O.N.I alla F.I.G.C., associazione privata che si avvale, a questo scopo, della Co.VI.SO.C., organo ad essa interno. La F.I.G.C., in caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, ha il potere di assumere, su proposta della Co.VI.SO.C., provvedimenti anche di natura sanzionatoria nei confronti delle società di calcio professionistiche. In materia agisce anche la COAVISOC, Commissione di appello per la vigilanza ed il controllo delle società di calcio professionistiche, di recente istituzione.

Nessun sistema di regole, per quanto efficiente, può garantire efficacia attuativa, se non è assistito da adeguate forme di controllo e se non si avvale di personale esperto e indipendente. Quando le regole sono dirette a strutture societarie, un sistema di controllo efficace ed efficiente deve necessariamente contare su un mix di controlli interni ed esterni all'impresa.

La prima linea di salvaguardia deve risiedere in adeguati meccanismi di governo societario, a cui aggiungere un sistema di controlli esterni ed indipendenti dagli interessi del management.

L'esperienza quotidiana del settore calcistico italiano richiede che il sistema sia assistito da una vigilanza di "ultimo livello", che operi unicamente nell'interesse del buon funzionamento del mercato calcistico e che sia caratterizzata da assoluta indipendenza, ovvero che sia oggettivamente neutrale.

Nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva, la Commissione, al fine di restituire credibilità al sistema, propone di assegnare i controlli di ultimo livello ad una "Autorità" indipendente ed esterna agli ordinari circuiti decisionali, alla quale potrebbe essere attribuito il compito, oggi della COVISOC e della COAVISOC, di segnalare alla Federazione le situazioni irregolari e i provvedimenti da adottare.

Ritengo che questa sia una buona linea di intervento, ma che per conseguire gli obiettivi delineati debba essere integrata con una precisa indicazione di poteri di proposta aventi valore cogente.

Ovviamente andranno definiti puntualmente i requisiti di indipendenza e i meccanismi di funzionamento del nuovo organismo, i componenti del quale potrebbero essere nominati dai Presidenti della Consob e del C.O.N.I. e dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Con riguardo al potere di nomina di un componente che potrebbe essere assegnato al Presidente della Consob, ritengo utile formulare alcune considerazioni.

Tale potere di nomina costituirebbe una funzione aggiuntiva in un settore non strettamente attinente ai compiti istituzionali svolti dalla Consob. Si verrebbe, in altri termini, a determinare una combinazione di competenze e poteri di controllo diretti ed indiretti a contenuto eterogeneo, che potrebbero da alcuni essere considerati non in linea con il sistema complessivo delle Autorità di vigilanza.

In alternativa potrebbe valutarsi la possibilità di far designare dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il componente del nuovo organismo come di frequente avviene in occasione della costituzione dei collegi sindacali.

Resta comunque la mia personale disponibilità a dare attuazione alle determinazioni che il Parlamento ritenesse di assumere o indicare.

In ogni caso, occorrerebbe individuare requisiti di piena indipendenza ed elevata competenza professionale dei membri della nuova Autorità, nonché prevedere:

l'attribuzione di adeguati poteri atti ad acquisire anche autonomamente i flussi informativi necessari alle sue indagini;

l'obbligo per l'Autorità del calcio di riferire periodicamente sull'attività svolta, individuando l'istituzione destinataria dell'informativa;

le modalità di collaborazione con la Consob, in presenza di club quotati, per consentire a quest'ultima la piena conoscenza dei fatti rilevanti per l'adempimento delle proprie funzioni;

la previsione di adeguate misure di vigilanza. A tal fine, potrebbe costituire un valido strumento l'attribuzione di autonomi poteri interdettivi e sanzionatori o, in alternativa, l'obbligo per la Federazione di dare attuazione alle proposte di sanzione formulate.

Un altro spazio di intervento su cui desidero fornire un contributo attiene al possibile rafforzamento dei controlli interni alle stesse società di calcio non quotate, prevedendo, ad esempio, che l'organo interno di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione, a seconda del modello amministrativo adottato), nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, provveda a segnalare alla nuova Autorità i fatti ritenuti censurabili e le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza. Allo stesso organo interno di controllo potrebbe essere assegnata, inoltre, la valutazione della completezza e correttezza dell'informativa resa alla Federazione ai fini dell'iscrizione al Campionato. Corrispondentemente, occorrerebbe prevedere specifici obblighi informativi degli amministratori a favore dell'organo interno di controllo.

L'opportunità del rafforzamento delle funzioni di controllo interno si ravvisa anche tenuto conto dell'intervenuto sostanziale assoggettamento - ai fini dell'ammissione al Campionato - delle società calcistiche professionistiche all'obbligo di sottoporre i propri bilanci a revisione contabile; i compiti di controllo contabile, in buona sostanza, come nelle società quotate, verrebbero svolti dalla società di revisione e non dall'organo di controllo interno, che potrebbe quindi concentrare la propria attività di vigilanza sulla conformità dell'attività sociale allo Statuto e alle norme applicabili(3).

Al termine del mio intervento ritengo opportuno ricordare anche la esistenza, in ambito C.O.N.I., della Commissione di Conciliazione e Arbitrato che - con opportune modifiche ed enucleazioni e con modalità atte ad assicurare la piena indipendenza e autonomia di giudizio dei suoi componenti - potrebbe essere presa in considerazione per la finalità che oggi ci vede riuniti.

Desidero, infine, esprimere un mio personale convincimento: nessun sistema di controlli può essere veramente efficace se non ha al suo vertice soggetti pienamente indipendenti, veramente esperti e dotati di profondo senso etico, che agiscano in posizione di neutralità e che siano consapevoli che le determinazioni che sono chiamati ad emettere o le proposte che sono tenuti a formulare sono destinate a trovare tempestiva attuazione, senza eccezioni né particolarismi di sorta.

Quanto detto sempre fatti salvi i rimedi giurisdizionali che l'ordinamento prevede.

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Note:

1. A.S.Roma S.p.A. ha chiuso il bilancio dell'esercizio 2003 con una perdita di _/ml 115,5 ed un patrimonio netto di _/ml 21,7; S.S.Lazio S.p.A., nello stesso esercizio, ha registrato una perdita di _/ml 121,9 ed un patrimonio netto negativo di _/ml 49,6.

2. "Dentro lo sport - Primo rapporto sullo sport in Italia", Nomisma SWG, Edizione Il Sole 24 Ore, 2003

3. Si rammenta che con la riforma del diritto societario anche per le società non quotate è previsto che il controllo contabile sia svolto da un revisore esterno e non dall'organo di controllo interno. Peraltro il nuovo codice civile (si veda in particolare l'art.2409-bis, comma 3, codice civile) prevede che le società non facenti ricorso al mercato del capitale di rischio e non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio consolidato possono, in via statutaria, demandare le funzioni di controllo contabile al collegio sindacale.