Autorità per l’energia elettrica e il gas
convegno su:
Il mercato dell’elettricità
Filippo Cavazzuti
Commissario Consob
Ruolo dei mercati finanziari, dei derivati e loro evoluzione
Roma, 4 luglio 2000
1.In primo luogo sento l'obbligo di ringraziare il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prof. Ranci, per l'occasione offerta alla Consob di riflettere su di un tema sicuramente di grande rilevanza per l'economia italiana, ma che deve essere affrontato con cautela altrettanto grande, così come mi accingo a fare.
Le osservazioni che seguono devono dunque essere interpretate al pari di un contributo ad una prima riflessione su alcuni problemi i cui profili economici ed istituzionali non sono ancora compiutamente definiti.
Le mie riflessioni, in parte desunte dall'esperienza maturata dalla Consob in materia di regolazione dei mercati finanziari ed in parte dall'osservazione di esperienze condotte fuori dai confini domestici, sono dunque offerte in condizioni di "rischio" e di "incertezza" così come si è abituati a ragionare sui mercati finanziari in occasione di decisioni di investimento.
In condizioni di "rischio", in quanto vi è una probabilità non irrilevante di offrire valutazioni che, domani, potranno rivelarsi errate per la non completa ed esatta conoscenza, oggi, degli eventi, delle procedure e delle condizioni relative alla formazione dei prezzi dell'elettricità.
In condizioni di "incertezza", in quanto sussiste l'impossibilità di assegnare oggi una qualunque probabilità al verificarsi di avvenimenti del tutto speciali, quale potrebbe essere una nuova regolazione del mercato o una nuova struttura del sistema elettrico nazionale adottate dal Governo che, per effetto della legislazione vigente, mantiene nelle proprie mani cospicui poteri di intervento sul sistema italiano dell'elettricità.
Più in particolare, le ragioni che combinano rischio ed incertezza nel ragionare di oggi risiedono almeno nelle seguenti circostanze:
- il mercato dell'energia elettrica che si svilupperà in Italia sarà anche il primo mercato italiano su cui verrà trattata una merce cosi particolare. Esso, dunque, sarà anche il primo mercato sottostante a quello degli strumenti finanziari derivati ove si scambia una merce invece che altri prodotti finanziari;
- la privatizzazione e la liberalizzazione del settore elettrico non sono ancora pienamente attivate, ma già si scorge un mercato in cui opera una forte e diffusa regolazione pubblica tesa a salvaguardare alcuni interessi collettivi. Per altro, è stato osservato che il processo di deregolamentazione che ha caratterizzato negli ultimi anni i mercati internazionali dell'energia elettrica ha contribuito, elevando il grado di competitività su tali mercati, ad incrementare la volatilità dei prezzi dell'elettricità. Anche per ciò, negli ultimi anni è andata sempre più sviluppandosi l'esigenza da parte dei partecipanti al mercato spot dell'energia elettrica (produttori, distributori ed utilizzatori) di sviluppare tecniche di gestione dei rischi derivanti dalla eccessiva volatilità dei prezzi dell'energia elettrica;
- la nascita del mercato degli strumenti finanziari derivati dal mercato sottostante dell'energia elettrica è ammesso dal testo unico della finanza, ma ancora non è dato di conoscere se gli scambi degli strumenti finanziari avverranno su di un mercato regolamentato o, invece, su di un sistema di scambi organizzati oppure su di un sistema OTC ( over the counter). Ne è dato di sapere, nei primi due casi, se gli strumenti derivati saranno trattati su di un segmento della Borsa spa, oppure dal gestore del mercato o da altro soggetto ancora Neppure è dato di sapere se detti strumenti derivati saranno riservati agli investitori professionali o se potranno giungere fino alla fase del retail.
L'esposizione che segue, per quanto precedentemente detto, è divisa in due parti: nella prima avanzerò alcune osservazioni su quelle peculiarità del mercato dell'energia elettrica rilevanti per il sovrastante mercato finanziario; nella seconda parte esporrò alcune osservazioni sul mercato degli strumenti finanziari derivati desunte dall'esperienza delle Consob e che appaiono rilevanti per il caso di oggi.
2. Per quanto riguarda il primo aspetto, mi limito ad osservare quanto segue:
- le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita dell'energia elettrica sono libere, ma nel rispetto di alcuni obblighi di servizio pubblico. Si tratta, dunque, di mercati in «libertà vigilata»;
- le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della rete Spadi trasmissione nazionale che assume la veste di società per azioni. La proprietà delle azioni è assegnata, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro (D.M. 21 gennaio 2000). I diritti dell'azionista, invece, sono esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria. Gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete Spa, a loro volta, sono definiti dal solo Ministro dell'industria(Direttiva 21 gennaio 2000 del Ministro dell'industria per la Società Gestore della rete di trasmissione nazionale). Annoto al riguardo che la scelta di mantenere in mani pubbliche l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia riflette l'idea, ampiamente condivisa da Governi e economisti di paesi in cui il processo di liberalizzazione del settore è ormai avviato, che quelle sono le uniche caratterizzate da condizioni di monopolio naturale, mentre la produzione e la vendita sono attività in cui la competizione è sostenibile.
- il Gestore della rete Spacostituisce una società per azioni denominata acquirente unico che stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai "clienti vincolati" ("clienti finali" non idonei a stipulare direttamente contratti di fornitura con produttori, distributori, grossisti e importatori di energia) parità di trattamento anche tariffario.
3.Questi, salvo quanto dirò tra poco, mi sembrano quindi, a grandi linee, gli elementi di regolazione principali che disciplineranno il processo di liberalizzazione.
Alle due scelte di policyfondamentali appena illustrate, «nazionalizzazione» della rete di trasmissione e «protezione» dei clienti vincolati, se ne affianca una terza, che poi delinea l'essenza stessa del processo di liberalizzazione: la costituzione di un mercato all'ingrosso dell'elettricità, sul modello del North Pooldei paesi scandinavi o dell' Electricty Pooldi Inghilterra e Galles, dove il prezzo dell'energia elettrica si forma attraverso il libero incrocio fra domanda (acquirenti privati all'ingrosso e acquirente unico) e offerta (società con impianti di produzione, cosiddetti generatorsnel gergo anglosassone).
E' infatti previsto che il Gestore della rete Spacostituisca (cosi come avvenuto) anche una seconda società per azioni denominata Gestore del mercato Spa a cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico.
Incidentalmente, osservo che a differenza di quanto previsto per l' Acquirente unico Spa(la maggioranza delle azioni deve restare nelle mani del gestore della rete), la legge nulla prescrive per quanto riguarda l'alienazione a privati delle azioni del Gestore del mercato Spa.Dette alienazioni cadono dunque sotto il dominio della legge n. 434 del 1994 che regola le c.d. privatizzazioni delle imprese pubbliche e a questo proposito osservo ancora una volta che, fatto salvo il contenzioso con l'Unione Europea, detta legge assegna incisivi poteri speciali all'azionista unico proprio nel momento della privatizzazione dell'impresa. Il potenziale esercizio di tali poteri speciali accresce dunque il grado di incertezza della stilizzazione del futuro mercato dell'energia elettrica.
Almeno in una fase iniziale, quindi, la struttura proprietaria, e quindi la governance,del mercato saranno pubbliche; domani, forse, saranno private, ma con l'intrusione dei poteri speciali dell'azionista pubblico. Non è chiaro, inoltre, se il Gestore del mercato italiano sarà non profit(il d.lgs nulla specifica al riguardo). Ma, nell'un caso come nell'altro, gli organi di amministrazione delle due spa "operative" saranno anche quotate sulla borsa valori ? e dunque sottomesse alle norme di trasparenza e di informativa continua al pari di tutte le altre società quotate ?
Osservo, a questo riguardo che, a differenza del caso di oggi, le borse merci in genere vennero istituite dagli operatori secondo un modello mutualistico.
Anche la borsa valori italiana rappresentò un esperimento, non riuscito particolarmente bene, di un mercato «privato», ma disciplinato da norme di diritto pubblico. Rammento, infatti, che la prima definizione di «borsa» la si ritrova nelle norme preunitarie del Codice di Commercio Carlo Albertino del 1842: « La Borsa di Commercio è la riunione dei Commercianti, Capitani di bastimento, Agenti di cambio, e Sensali, che ha luogo con autorizzazione del Re in quelle città e con quei regolamenti che stima convenienti» (art. 71). Poi venne la riforma del 1913 operata dal ministro Nitti che dispose che l'istituzione, oltre che naturalmente la regolazione, delle borse fosse affidata all'iniziativa di organi di emanazione pubblica, le Camere di Commercio prima e il Consiglio di Borsa poi. Oggi, come noto, per effetto del recepimento nel 1998 di una direttiva comunitaria (93/22) non soltanto la gestione dei mercati mobiliari è affidata a società per azioni, seppure di diritto speciale, vigilate dalla Consob, ma anche il principio della competitività tra i mercati finanziari è ormai definitivamente acquisito sia in sede comunitaria, sia in sede domestica.
La nascita di quella che sarà la «borsa elettrica» segue quindi un percorso simile a quello che ha caratterizzato le borse valori nel nostro paese. Osservo, tuttavia, per quanto sono a conoscenza, che esiste almeno un caso (la Nuova Zelanda) nel quale la borsa elettrica, oltre a non vantare diritti di monopolio, non è stata istituita per legge ed è posseduta da una merchant bankche ne ha acquistata la proprietà dagli operatori.
4.Ciò premesso sulla macrostruttura del sistema elettrico italiano, conviene ora soffermarsi brevemente sulle regole della microstruttura del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica volute dal nostro legislatore, poiché è probabile che queste abbiano un ulteriore impatto sulla variabilità dei prezzi dell'energia, e quindi, come vedremo, influenzino il funzionamento del mercato di eventuali contratti derivati che potrebbero in futuro nascere anche nel contesto della nostra economia.
Il decreto legislativo 79/99 prevede, oltre ad un mercato dell'energia centralizzato, un mercato decentrato o dei «contratti bilaterali»; questi devono essere autorizzati dall' Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma l'autorizzazione può essere condizionata o negata solo quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza ed efficienza del settore elettrico (art. 6 del d.lgs 79/99).
Il legislatore ha quindi sostanzialmente ammesso una sorta di «competizione controllata» tra la due soluzioni che l'esperienza estera e la teoria dei mercati finanziari suggeriscono. Come accennerò tra breve, sembrano esservi motivi tecnici a favore di questa soluzione di concorrenza controllata! dal momento che il mercato decentrato sembra soffrire di alcuni inconvenienti, primo fra tutti la possibilità che la deroga all'obbligo di concentrazione, per usare un'analogia con la regolamentazione del mercato borsistico, possa ridurre lo spessore e la liquidità del mercato gestito dal Gestore del mercato Spae con ciò accrescere la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica.
Il vantaggio del mercato centrale - o soluzione centralizzata - risiede nel minimizzare i costi assicurando maggiore affidabilità e coordinamento tra trasmissione, generazione e riserva di potenza. Non è chiaro però quale sia l'ampiezza delle possibilità di manipolazione di prezzo, essendovi sul mercato un operatore che beneficia di un sostanziale potere di mercato. Riflessioni condotte con riferimento a contesti più avanzati suggeriscono che vi sono poche modalità per arginare queste manipolazioni.
Il mercato bilaterale, dal canto suo, richiede una elevata capacità di programmare le proprie esigenze e la disponibilità di contratti a termine; esso, inoltre, sembra essere caratterizzato da una maggiore volatilità dei prezzi e da minor controllo sul funzionamento del sistema.
Dalla combinazione dei due mercati potrebbe sortire, nel complesso, una maggiore stabilità o una minore volatilità dei prezzi dell'energia elettrica.
Recenti ricerche sui prezzi dell'energia elettrica nei principali mercati all'ingrosso di elettricità indicano altre importanti determinati della volatilità dei prezzi, oltre alla microstruttura del mercato.
La volatilità dei prezzi è più elevata nei paesi dove la principale fonte di produzione è rappresentata da combustibili fossili, e meno elevata dove la produzione è rappresentata da fonti rinnovabili (in particolare energia idrica); la volatilità e più elevata nei mercati dove vi è maggiore partecipazione da parte di soggetti e produttori privati.
Il prezzo dell'energia elettrica, inoltre, sembra assai più volatile dei prezzi di altre commoditiese degli strumenti finanziari.
In Consob abbiamo calcolato la deviazione standard delle variazioni giornaliere dei prezzi dell'energia elettrica nei mercati centralizzati di Spagna e Regno Unito per i primi quattro mesi di quest'anno, e l'abbiamo confrontata con gli analoghi valori per alcuni indici di commoditiese di prodotti energetici (calcolati, rispettivamente, da Goldman Sachs e JP Morgan), per il petrolio greggio Brent, e per l'indice Mib30.
La volatilità finanziaria dei prezi dell'energia elettrica in Spagna e Inghilterra, espressa su base annua, è pari a oltre il 200%, contro, rispettivamente, il 43% del Brent, il 33% dell'indice dei prodotti energetici JP Morgan, il 21% dell'indice delle commoditiesGoldman Sachs, e il 27% dell'indice Mib30.
Risultati analoghi sono ottenuti usando il coefficiente di variazione: per i prezzi dell'energia elettrica è largamente superiore a 0,2, mentre per gli altri strumenti considerati varia fra un minimo di 0,04 ad un massimo di 0,09.
In sostanza, si può concludere che la variabilità dei prezzi dell'energia elettrica è, approssimativamente, almeno quattro volte superiore a quella di altre commoditiese degli strumenti finanziari più liquidi. Osservo che tale elevata variabilità delle quotazioni rappresenta nei mercati delle merci, cos' come nei mercati finanziari, il maggior elemento di rischiosità di chi opera sul mercato.
I sistemi maturi indicano tuttavia che le contrattazioni-passano per il 10% sul mercato del tempo reale, per il 20% sul mercato del giorno prima mentre la parte più rilevante è contrattata più a lungo termine, anche se poi passa sul mercato del giorno prima.
5.Passo ora alla seconda parte di questa esposizione che riguarda, più specificamente, i mercati dei prodotti finanziari derivati da un mercato sottostante.
L'elevata variabilità dei prezzi potrebbe incentivare, come avvenuto in altri paesi, la creazione, anche in Italia, di contratti per la copertura a termine.
L'esperienza internazionale sembra chiaramente mostrare che vi è un largo bisogno di strumenti finanziari per l'assicurazione e la gestione del rischio di oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica da parte dei partecipanti al mercato spot (produttori, distributori e consumatori finali). Alla stessa maniera, I'esperienza internazionale mostra anche come tale bisogno abbia dato luogo alla nascita di strumenti e mercati derivati strutturati con forme organizzative diverse.
Da un lato è probabile che la necessità di una maggiore flessibilità nelle forme contrattuali abbia spinto verso la diffusione di scambi OTC - soprattutto di forward-, mentre, dall'altro lato, è probabile che l'esigenza di maggiore liquidità e trasparenza nel meccanismo di formazione dei prezzi abbia generato la nascita di veri e propri mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica. Gli esempi più rilevanti da questo punto di vista sono rappresentati dall' Eltermin, la borsa dei derivati del North Pool, sulla quale sono negoziati future ed opzioni standardizzate, e dal New York Mercantile Exchangesul quale sono negoziate varie tipologie di contratti future sul prezzo dell'elettricità che differiscono per la località geografica in cui avviene la consegna fisica. In questo secondo caso è importante osservare che il derivato finisce per assomigliare più ad un forwarde quindi meno standardizzabile e meno liquido.
Dobbiamo attendere per un certo lasso di tempo per poter assistere a cosa avverrà nel caso dell'ltalia.
Nello scenario internazionale, dunque, accanto alle negoziazioni fisiche di energia elettrica si sono sviluppati scambi di prodotti finanziari derivati, la cui funzione è quella di consentire ai partecipanti al mercato spot di gestire efficacemente i rischi connessi alla elevata volatilità dei prezzi. Pertanto se è vero che tali prodotti rappresentano un indispensabile strumento complementare agli scambi fisici di elettricità, la costituzione anche in Italia di una Borsa dell'elettricità non potrà prescindere dalla costituzione di un mercato domestico di prodotti finanziari derivati sull'energia elettrica.
6.Osservo a questo proposito che se un mercato regolamentato, o un sistema di scambi organizzati, avente ad oggetto derivati sull'energia elettrica nascerà in Italia, I'attuale quadro normativo prevede che la Consob svolga compiti di vigilanza su tali negoziazioni e sui soggetti che organizzeranno tali scambi.
In primo luogo, è bene chiarire che il Testo unico della finanza (d.lgs. 58/98) ricomprende nella categoria generale degli «strumenti finanziari» qualsiasi derivato su merci o commodities, e sembra quindi fuori dubbio che in questo ambito ricadano i derivati sull'elettricità. Infatti, I'art. 1, comma 2, del Testo unico della finanza include tra gli strumenti finanziari « i future, gli swap, i contratti a termine e le opzioni su merci», sottoponendo le negoziazioni di derivati su merci alla disciplina sui mercati regolamentati.
La Consob, pertanto, sarà chiamata, da un lato ad autorizzare i mercati di derivati sull'energia, approvandone la relativa regolamentazione, e dall'altro a vigilare su tali mercati al fine di assicurare la trasparenza, I'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. Tale attività sarà, tuttavia, del tutto nuova per la Consob, considerato che non esistono attualmente mercati derivati su merci in Italia e che l'esperienza sino ad ora maturata dalla Commissione si riferisce esclusivamente a derivati su attività finanziarie, quali indici, azioni, tassi di interesse e titoli di Stato.
Per tale motivo, al fine di non trovarsi impreparati all'appuntamento, la Consob ha iniziato un primo studio sul mercato elettrico, a cui ho fatto accenni in precedenza, al fine di acquisire quegli elementi di estrema peculiarità che lo contraddistinguono rispetto ai mercati finanziari e di modulare l'attività di vigilanza che i propri uffici saranno eventualmente chiamati a svolgere in futuro.
Come già in parte sottolineato, i mercati di derivati su merci presentano, infatti, alcune peculiarità rispetto a quelli di derivati su attività finanziarie. Il processo di formazione dei prezzi è condizionato da elementi di natura reale - livello di produzione dei beni sottostanti, grado di concentrazione dell'offerta, i costi di stoccaggio delle merci, etc. - ben diversi da quelli che agiscono sul prezzo dei titoli azionari o obbligazionari. Pertanto anche l'attività di regolamentazione, prevenzione e repressione di pratiche manipolative, pur con molte analogie, dovrà necessariamente riflettere tali diversità.
Si consideri, ad esempio, il caso di un produttore di energia elettrica che abbia intenzione di (o sia costretto a) contrarre considerevolmente la propria offerta di elettricità, diminuendo i livelli di produzione dei propri impianti. La riduzione della quantità offerta di elettricità porterà conseguentemente ad un rialzo dei prezzi, sia spot che a termine. Il produttore può sfruttare tale vantaggio informativo, operando sul mercato dei derivati per accumulare una consistente posizione in vendita sul future, per poi chiudere le proprie posizioni dopo che l'informazione sarà resa pubblica e i prezzi si saranno conseguentemente adeguati al rialzo, lucrando sulla differenza tra i prezzi di acquisto e quelli di vendita delle posizioni a termine.
Tale fattispecie potrebbe configurare l'ipotesi di utilizzo di informazioni riservate da parte di un produttore di elettricità, del tutto analogo ai casi di insider tradingche hanno ad oggetto titoli o derivati su azioni o obbligazioni.
7.A ben vedere, dall'esempio appena svolto emerge in tutta evidenza che uno dei problemi fondamentali nella vigilanza sui derivati sull'energia elettrica potrebbe nascere proprio dal fatto che l'organo preposto al controllo del mercato spot(il Ministero dell'Industria e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas) è diverso da quello preposto alla vigilanza sul mercato dei derivati.
Inoltre, è difficile immaginare in che misura sarà possibile disegnare e prevedere per il futuro mercato spot dell'energia elettrica quelle stesse norme esistenti per i mercati finanziari, relative alla microstruttura e alle regole di comportamento di emittenti e intermediari, volte a prevenirefenomeni di insider tradinge condotte manipolative sia sul mercato a pronti che su quello dei derivati. Mi riferisco, ad esempio e nel caso di società quotate, alle norme in tema di informativa continua e periodica, a quelle relative all'acquisto di azioni proprie, o ancora a quelle relative all'operatività dell'emittente nel periodo precedente e seguente una offerta pubblica.
Per esempio, e in primissima approssimazione, si può pensare all'obbligo per ogni produttore di rendere pubblici i suoi piani di produzione e la sua capacità produttiva massima, o all'obbligo di segnalare immediatamente al mercato eventuali impedimenti tecnici che non gli consentano di rispettare i piani, o ancora a quello di rendere pubblici tutti i suoi acquisti di energia elettrica a pronti e a termine?
In altri termini, in che misura, e fino a che punto, è realistico pensare che regole di disclosuresimili a quelle pensate per i mercati finanziari siano escogitabili per il mercato dell'energia elettrica?
Pur nella diversità che caratterizza i mercati di commodityda quelli finanziari, I'esperienza acquisita nella regolamentazione dei mercati finanziari mi sembra possa rappresentare un valido aiuto al processo di regolazione della borsa elettrica
La Consob non ha il know howper disegnare tali regole, né è previsto che debba averlo. Tuttavia, come chiarito, queste regole possono essere essenziali per esercitare in maniera efficace la vigilanza sul mercato degli strumenti finanziari derivati.
La collaborazione fra autorità diviene quindi un elemento non solo desiderabile ma, oserei dire, obbligato.
8.Nonostante le incertezze del quadro appena delineato, sembra possibile sin da ora indicare alcuni principi generali ai quali dovrà ispirarsi l'attività di vigilanza sui mercati derivati sull'energia elettrica.
Nell'ottobre 1997, infatti, i rappresentanti delle autorità di regolamentazione di 17 diversi paesi, tra cui la Consob, hanno sottoscritto il Tokio Communiqué on Supervision of Commodity Futures Market, con il quale sono state stabilite le linee guida della regolamentazione e dell'attività di sorveglianza dei mercati derivati di commodity.E' importante rilevare che tale iniziativa nacque dall'esigenza di fornire una pronta risposta da parte delle autorità di vigilanza ad uno dei casi di manipolazione che più di altri ha avuto grande risalto a livello internazionale, e cioè quello di manipolazione del prezzo del rame da parte della Sumitomo.
In primo luogo, bisogna tenere presente la rilevanza del corretto disegno delle caratteristiche contrattuali dei prodotti derivati sull'energia elettrica. A titolo di esempio, si consideri l'importanza che la modalità di liquidazione di un contratto (consegna fisica ovvero differenziale monetario) o il tipo di attività sottostante (prezzo puntuale ovvero indice di prezzi) hanno in una ottica di prevenzione dell'attività manipolativa.
Per tale motivo la Consob dovrà valutare attentamente quanto e in che modo le scelte che il mercato effettuerà sulle caratteristiche dei prodotti derivati possano influire sul regolare andamento dei prezzi sul mercato spot, oltre che su quello dei derivati, facilitando eventuali pratiche manipolative. Tale valutazione, ovviamente, non potrà prescindere dall'analisi delle caratteristiche del mercato sottostante, quali, ad esempio, la dimensione e struttura del mercato, le caratteristiche della domanda e dell'offerta, il grado di concentrazione, la liquidità delle negoziazioni, la volatilità dei prezzi, la trasparenza del mercato e, soprattutto, ii sistema di formazione dei prezzi che verrà adottato nella Borsa elettrica.
Infine, come abbiamo già ampiamente sottolineato, la stretta relazione esistente tra i mercati derivati e i relativi mercati sottostanti - che come abbiamo visto assume particolare rilevanza soprattutto con riferimento alle pratiche manipolative - richiede un attivo ed efficace coordinamento tra le diverse autorità che vigileranno sul mercato cash e su quello dei derivati. La rilevanza di tale coordinamento è anche stata evidenziata in ambito internazionale, oltre che dal citato Tokio Communiqué, anche dalla IOSCO - I'Organizzazione Internazionale delle Commissioni dei Valori - nella propria Resolution on coordination between cash and derivative market, raccomandando, per assicurare un efficace sorveglianza sui mercati, che le autorità dispongano di informazioni su tutti i mercati correlati e incoraggiando la condivisione delle informazioni.
9.Rimane infine da accennare ad uno dei più delicati problemi, almeno nell'ottica della Consob. Il perimetro del mercato degli strumenti finanziari derivati dal mercato dell'energia elettrica, dovrà racchiudere anche il retailo arrestarsi agli investitori professionali che rispetto ai singoli risparmiatori dispongono di una più accurata capacità di analisi delle combinazioni rischio/rendimento degli strumenti finanziari?
In altre parole, nel caso del retail, quali cautele particolari dovrebbero adottare gli intermediari?
La questione è ancora aperta. Ma già si può intravedere che, data l'esperienza della Consob, nel caso fosse consentito il retaile date le peculiarità del mercato sottostante, gli intermediari, sotto la vigilanza della Consob, dovrebbero circondare di particolari cautele le decisioni di investimento su di un mercato cosi particolare e non limitarsi ad applicare le abituali cautele, come se l'investitore operasse su di un normale indice azionario che già presenta combinazioni assai elevare di rischio/rendimento.
Questione diversa è se agli intermediari possa essere consentito di convogliare gli strumenti finanziari derivati nelle gestioni individuali o collettive del risparmio e, caso mai, anche negli eventuali fondi comuni che investono in commodities. Il divieto, se ritenuto opportuno, richiederebbe la modifica di una norma regolamentare.
10. La natura esplorativa dell'intervento di oggi mal si presta a trarre conclusioni di carattere generale. D'altronde lo scenario che abbiamo iniziato a prefigurare non contraddice ciò che può avvenire quando, in un dato settore, si voglia passare dal monopolio esercitato da un'impresa pubblica verticalmente integrata dalla produzione alla distribuzione ai clienti finali, ad un sistema elettrico nazionale formato da più imprese, anche private, da una molteplicità di interessi contrapposti e di soggetti regolatori.
In via generale possiamo allora concludere limitandoci a rammentare ai policy makerche le regole e le istituzioni predisposte per la promozione e la tutela del mercato dell'energia elettrica e di quello degli strumenti finanziari derivati devono essere orientate all'offerta alla collettività di un bene pubblico assai peculiare, quale è l'insieme dei due mercati appena ricordati, per il soddisfacimento di interessi non soltanto privati ma anche collettivi. In fine dei conti non deve essere minata la fiducia che i cittadini italiani, indistinti consumatori di energia elettrica, ma anche spesso improvvidi risparmiatori, devono riporre sul buon funzionamento dei mercati e delle istituzioni coinvolte nel sistema elettrico nazionale.