RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI INDIPENDENZA DELLE SOCIETA' DI REVISIONE(1)
Intervento del dott. Massimo Tezzon
Roma, 8 marzo 2001
Intendo sviluppare il mio intervento sulle norme in materia di indipendenza delle società di revisione procedendo ad una rassegna della disciplina vigente, integrata dagli orientamenti espressi dalla CONSOB, e ad un rapido confronto con il documento elaborato dalla Commissione Europea. Formulerò infine alcune conclusive considerazioni che tendono ad ampliare l'angolo della visuale sul tema.
1. La regolamentazione italiana e gli orientamenti espressi dalla CONSOB
La normativa nazionale in tema di revisione contabile, recentemente modificata con l'introduzione del Testo Unico della Finanza, presta particolare attenzione all'indipendenza del revisore.
E' stata mantenuta l'impostazione di principio già presente nel D.P.R. n.136/75 con alcuni aggiustamenti che possono accrescerne l'efficacia soprattutto attraverso atti di normativa secondaria.
Ovviamente, essendo la normativa di riferimento quella del Testo Unico della Finanza, oggetto di attenzione è la revisione legale degli emittenti titoli quotati a cura delle società di revisione.
La CONSOB mantiene poteri di regolamentazione, di raccomandazione e di vigilanza.
2. Le regole a tutela dell'indipendenza dei revisori
La prima, più rilevante norma atta ad incidere sul tema dell'indipendenza delle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale è quella contenuta nell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, richiamata dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che prevede la limitazione dell'oggetto sociale alle attività di revisione e di organizzazione contabile.
Il Testo Unico della Finanza prevede poi tutta una serie di norme specifiche a tutela dell'indipendenza per gli incarichi di revisione (2). In particolare, l'art.160 stabilisce che, al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione (socio o amministratore della società), l'incarico non possa essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni d'incompatibilità stabilite con regolamento dal Ministro della Giustizia, sentita la CONSOB. Fino all'emanazione del regolamento l'incompatibilità, secondo quanto stabilito dall'art. 214 del Testo Unico della Finanza, è disciplinata dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.
Il documento della Commissione Europea offre certamente spunti interessanti per questa regolamentazione.
Le altre norme che compongono il quadro di riferimento in materia di indipendenza riguardano il momento del conferimento dell'incarico e la sua durata (cd. "mandatory rotation").
3. Il conferimento dell'incarico di revisione e la sua durata
L'art. 159, comma 1, del Testo Unico della Finanza attribuisce all'assemblea della società sottoposta agli obblighi di revisione il compito di decidere a quale società conferire l'incarico di revisione del bilancio. E la stessa assemblea può revocare la società di revisione unicamente in presenza di una giusta causa (3).
E' rimasto quindi il principio secondo il quale conferire il mandato a svolgere l'attività di revisione è potere dell'assemblea, alla quale, del resto, la società di revisione indirizza la sua opinion.
La vigente disciplina stabilisce altresì che la nomina della società di revisione sia sottoposta al parere del collegio sindacale, da esprimere nel corso dell'assemblea; il parere dovrà contenere valutazioni sull'indipendenza e l'idoneità tecnica della società di revisione, con particolare riguardo all'adeguatezza e completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società prescelta, in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere (art. 146, comma 1, lett.c), del Regolamento Emittenti emanato con delibera CONSOB n. 11.971/99).
Specularmente il collegio sindacale è anche chiamato ad esprimere il proprio parere in caso di revoca dell'incarico per giusta causa. I pareri del collegio sindacale devono essere trasmessi alla CONSOB.
Tale aspetto rappresenta una novità introdotta con il Testo Unico della Finanza. E' noto, infatti, che precedentemente la CONSOB approvava i conferimenti degli incarichi sulla base di un'attività di controllo del tutto simile a quella ora svolta dai collegi sindacali. Giudico assolutamente positiva questa scelta perché coerente con le nuove funzioni di controllo del collegio sindacale. Essa risponde al principio del rafforzamento dei controlli endosocietari che si presumono, su aspetti di questo tipo, più efficaci di quelli eterosocietari.
L'art. 159, comma 4, del T.U. stabilisce, inoltre, in tre esercizi la durata dell'incarico di revisione che può essere rinnovato alla stessa società di revisione per non più di due volte. Pertanto il periodo massimo di permanenza della stessa società di revisione nell'incarico è limitato a nove esercizi. La norma intende evitare che tra società conferente e società di revisione si instaurino rapporti di eccessiva familiarità potenzialmente lesivi dell'indipendenza.
Su tale argomento la CONSOB ha recentemente chiarito, in risposta a due quesiti, che la società di revisione può nuovamente acquisire lo stesso incarico, al termine di un novennio, solo se siano decorsi almeno tre esercizi dalla conclusione del precedente mandato. Tale intervallo temporale non può in alcun caso essere ridotto, neanche nell'ipotesi in cui l'incarico, nel frattempo affidato ad altro revisore, venga revocato per giusta causa prima del termine dei tre esercizi. Infatti, l'intervallo minimo che deve essere osservato dal revisore uscente non può che coincidere con la durata minima del mandato affidato al nuovo revisore (tre esercizi), altrimenti si favorirebbero applicazioni elusive contrarie alla ratio fondamentale della norma.
4. Le situazioni d'incompatibilità
Il primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 individua le situazioni di incompatibilità ostative al conferimento dell'incarico di revisione.
La norma stabilisce infatti che "l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni d'incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:
1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;
2) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società".
Tali situazioni d'incompatibilità possono quindi essere divise in due categorie, a seconda che riguardino la società di revisione in sé considerata oppure attengano ai soci, agli amministratori, ai sindaci (anche supplenti, come precisato nella nota CONSOB n. 96/010293 del 19.11.1996) ed ai direttori generali della medesima.
4.1Rapporti partecipativi e contrattuali tra la società di revisione e la società conferente
Dal tenore dell'art.3, primo comma, si ricava che i rapporti partecipativi o contrattuali tra la società di revisione e la società conferente non hanno un valore assoluto ma, per essere di ostacolo al conferimento dell'incarico, debbono nel concreto condizionare l'indipendenza della società di revisione. Certo non possono considerarsi tali le prestazioni di servizi di largo consumo o di pubblica utilità. Questa valutazione, prima dell'entrata in vigore del Testo Unico della Finanza, veniva effettuata dalla CONSOB in sede di approvazione dell'incarico. Oggi la stessa valutazione deve essere effettuata dal collegio sindacale.
4.2Le incompatibilità delle persone fisiche
Le fattispecie ipotizzate ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 136/75 rappresentano situazioni che provocano invece una presunzione assoluta di mancanza di indipendenza. La peculiarità di questa disposizione legislativa è che tali situazioni, pur se direttamente riferibili alle persone fisiche appartenenti alla società di revisione (soci, amministratori, sindaci e direttori generali), provocano un impedimento all'acquisizione dell'incarico ovvero un'incompatibilità in capo alla stessa società di revisione.
Ad esempio, una causa di incompatibilità dovuta a legami tra il socio responsabile dell'incarico e la società conferente non potrebbe comunque essere sanata sostituendo nell'incarico di revisione il socio incompatibile. Le uniche soluzioni alternative al problema potrebbero essere la non acquisizione, o il venir meno, dell'incarico, oppure il recesso del socio dalla società di revisione.
Ma a fronte di tale severità sta tuttavia che la norma non si preoccupa dell'incompatibilità di altri soggetti appartenenti al teamdi revisione, la cui indipendenza non è certo di minore importanza.
4.3Previsione di carattere generale
Di natura residuale è la previsione dell'art.3, comma 1, punto 4), del D.P.R. 136/75. Si tratta evidentemente di una norma di chiusura, che peraltro, data la struttura dell'art.3, è riferibile solo alle persone fisiche (soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione), rispetto alle quali può essere valutata l'esistenza di situazioni non previste ai numeri precedenti.
Da cui si ricava che, mentre con riferimento alla società di revisione, persona giuridica, non esiste una norma di natura residuale ma esiste solo la possibilità di valutare in capo alla stessa i rapporti contrattuali e partecipativi, quando si tratta delle persone fisiche, l'art. 3 prevede incompatibilità di tipo assoluto (ai numeri 1, 2 e 3) e un'incompatibilità di tipo relativo, nella quale può rientrare la valutazione di ogni situazione che comprometta l'indipendenza di dette persone.
Può quindi formare oggetto di valutazione, ai sensi del punto 4) dell'art. 3, comma 1, il possesso di partecipazioni o la presenza di altri legami finanziari o commerciali nonché la presenza di legami di parentela non previsti nei precedenti numeri del primo comma dell'art.3.
Ovviamente anche su questo aspetto il collegio sindacale è chiamato ad esprimersi nel momento in cui verifica la correttezza del conferimento dell'incarico.
In proposito deve osservarsi che tale norma non è mai stata di facile gestione in quanto le situazioni personali potenzialmente lesive dell'indipendenza sono difficilmente rintracciabili dall'esterno a meno che non vengano espressamente dichiarate. L'unico caso in cui la CONSOB si è ufficialmente espressa sul punto si è configurato nell'ipotesi in cui nella compagine sociale della società di revisione era presente una persona giuridica e gli esponenti aziendali e il socio di controllo di tale persona giuridica si trovavano in una situazione di incompatibilità, di cui al primo comma dell'art. 3, punti 1), 2) e 3).
4.4Altre situazioni di incompatibilità ( cooling-off period)
Il secondo comma dell'art.3 stabilisce che "I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico a norma dell'art.2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione".
In sostanza per diventare amministratore, sindaco o prestatore di lavoro (autonomo o subordinato) nella società conferente, il socio, l'amministratore, il sindaco o il dipendente della società di revisione deve attendere almeno tre anni dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico ovvero da quando abbia cessato di far parte della società di revisione. I membri della società di revisione potrebbero infatti essere non indipendenti nella conduzione dell'auditing a causa dell'attesa di futuri benefici economici da parte della società revisionata.
Si osserva che questa previsione coinvolge tutto il personale della società di revisione, senza fare distinzione nei livelli di responsabilità, attirando nel divieto anche persone che non hanno mai partecipato all'audit del cliente presso il quale intendono prestare la propria attività.
In conclusione può osservarsi che l'art. 3 del D.P.R. n.136/1975, quando si rivolge alle persone fisiche, ha l'effetto di travalicare il singolo incarico e di trascinare nelle situazioni di incompatibilità l'intero staff della società di revisione.
5. L'oggetto sociale delle società di revisione
L'ordinamento prevede che l'oggetto sociale delle società di revisione sia limitato alla revisione e organizzazione contabile di aziende. Tale limitazione opera sia nei confronti delle stesse società clienti sottoposte a revisione, sia nei confronti di altre entità.
Per meglio chiarire la portata della norma appare utile fare un passo indietro e ricordare che la formulazione precedente all'attuale, modificata nel 1992, prevedeva un oggetto sociale limitato alla "organizzazione e revisione contabile". Molti ricorderanno le difficoltà interpretative di quella norma. Lo spostamento dell'aggettivo "contabile" nell'attuale formulazione sgombra il campo da equivoci e chiarisce che l'attività di organizzazione non deve essere intesa in senso lato ma deve attenere strettamente agli aspetti contabili dell'organizzazione stessa.
Nonostante ciò permangono delle aree grigie. Se il termine revisione contabile richiama inequivocabilmente una serie definita di funzioni, quando si parla di organizzazione contabile c'è sempre il rischio che la società di revisione svolga un'attività che la pone in una situazione critica. L'esercizio della vigilanza mira ad evitare due rischi:
- il rischio che le attività svolte coinvolgano direttamente la società di revisione in aspetti dell'operatività dell'impresa collocati a monte delle manifestazioni contabili, vale a dire in processi e in fatti aziendali che, per loro natura, presentano maggiori profili di delicatezza per le responsabilità di tipo manageriale che essi comportano;
- il rischio di self review, inteso come il rischio che il revisore, nel corso dell'audit sul bilancio, si trovi a rivedere, e quindi a giudicare senza la necessaria obiettività, un lavoro di organizzazione contabile da lui precedentemente svolto, la cui applicazione ha generato quegli stessi dati contabili oggetto di revisione.
E' evidente che mentre nel primo caso siamo in presenza di attività sempre escluse, perché esorbitanti l'oggetto sociale, nel secondo la disciplina dell'oggetto sociale è rispettata ma l'indipendenza resta comunque minacciata dallo svolgimento di quell'attività nei confronti dello stesso cliente del quale viene revisionato il bilancio.
Alla luce delle considerazioni appena svolte deve inquadrarsi la comunicazione n.94875 del 27.12.2000 con la quale è stato precisato che le società di revisione iscritte nell'Albo Speciale non possono svolgere la funzione di controllo interno presso gli intermediari finanziari poiché molti interventi spettanti a tale funzione (come ad esempio la verifica della complessiva adeguatezza del processo di produzione, tenendo conto dei soggetti coinvolti, delle caratteristiche e degli scopi dei fondi gestiti) attengono ad aspetti gestionali che travaricano l'organizzazione contabile e pertanto postulano prestazioni professionali che ricadono al di fuori dei limiti imposti dall'oggetto sociale.
Il tema, particolarmente delicato, è stato più volte oggetto di intervento da parte della CONSOB. Ad esempio, nella comunicazione n.1574 del 20.2.1997, al fine di "assicurare all'assemblea una puntuale informazione anche sugli esiti delle specifiche attività di verifica" svolte dal collegio sindacale, si è raccomandato ai sindaci di esprimere, nella propria relazione al bilancio d'esercizio, "valutazioni e commenti" in particolare su alcuni aspetti, tra i quali gli "ulteriori incarichi attribuiti al revisore, in aggiunta alla revisione e certificazione del bilancio, e relativi costi".
Inoltre si è raccomandato che "l'attribuzione al revisore contabile di incarichi diversi dalla revisione e certificazione del bilancio, purché compatibili con l'oggetto sociale della società di revisione, sia deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere del collegio sindacale".
Debbo sottolineare che la comunicazione del 1997 è precedente all'emanazione del Testo Unico della Finanza ed il suo contenuto è stato, su aspetti significativi, fatto proprio dal nostro legislatore, ma restano tuttora valide molte previsioni che raccomandano comportamenti utili a fare trasparenza su aspetti delicati del governo societario.
6. Le differenze tra il documento della Commissione Europea e la normativa nazionale
Se questo è il quadro normativo si può tentare un primo confronto con il documento della Commissione Europea. Si ritiene utile soffermare l'attenzione su alcune differenze di fondo.
In primo luogo è importante sottolineare il diverso ambito di applicazione delle disposizioni. Secondo il documento della Commissione Europea, l'ambito di applicazione deve essere disegnato intorno ad uno specifico incarico di revisione e l'indipendenza deve essere accertata tenendo conto di tutti i legami e rapporti facenti capo ai soggetti, fisici o giuridici, direttamente o indirettamente coinvolti in quell'incarico, che possono comunque influenzare il risultato dell'audit.
In base alla normativa nazionale, invece, le situazioni di incompatibilità vengono accertate:
- in capo alla società di revisione con specifico riferimento ai rapporti partecipativi e contrattuali con la società conferente;
- in capo a soci, amministratori, sindaci o direttori generali della società di revisione che, pur non svolgendo alcuna attività né avendo alcuna influenza rispetto ad uno specifico incarico di revisione, possono compromettere, attraverso le loro situazioni personali, l'indipendenza dell'intera società di revisione nei confronti di quell'incarico.
Una ulteriore importante differenza si riscontra a proposito dei non audit services.
Per la Commissione Europea sono consentiti a determinate condizioni, mentre secondo la normativa nazionale sono vietati ad esclusione dell'organizzazione contabile.
Infine ricordiamo la necessità di rotazione dei responsabili dell'audit prevista dal documento europeo in un arco di 5-7 anni, ferma restando la società di revisione, che si contrappone all'obbligo di sostituzione della società di revisione nell'arco di 9 anni previsto dalla nostra normativa.
Da questo confronto, ancorché sommario, è evidente che se il livello di armonizzazione che si intende raggiungere in Europa si stabilizzerà sui principi affermati dalla Commissione Europea, l'Italia dovrà valutare l'opportunità di adeguare le proprie disposizioni normative, in particolare in tema di oggetto sociale e di prestazione di servizi non di revisione forniti da soggetti appartenenti al medesimo network della società di revisione.
Osservo in proposito che, nell'ambito dei lavori parlamentari per la riforma del diritto societario, è stato introdotto uno specifico punto per " disciplinare la funzione di revisione contabile eliminando le restrizioni all'attività che non siano strettamente necessarie a garantire la competenza, l'obiettività, l'integrità e l'indipendenza dei revisori contabili".
Deve ribadirsi comunque che fino al raggiungimento in Italia di una posizione armonizzata con quella proposta dalla Commissione Europea, vigono pur sempre le regole fin qui rappresentate.
Ricordo al riguardo che la CONSOB con la comunicazione n.3558 del 1996 (ribadendo un principio già affermato) ha raccomandato alle società conferenti, al fine di salvaguardare il requisito dell'indipendenza, di non avvalersi della consulenza e delle altre attività professionali fornite dalle entità che intrattengono rapporti a carattere continuativo con la società di revisione prescelta.
Da una indagine recentemente condotta sulle prime 55 società quotate ed i rispettivi gruppi è emersa una diffusa disapplicazione di tale raccomandazione. Non per questo si può affermare che sussiste anche una mancanza di indipendenza o una violazione della norma relativa all'oggetto sociale. Manca infatti la dimostrazione del rapporto causa-effetto. Di certo si tratta di un fenomeno "opaco" sul quale non vi è informazione e che ha dimensioni non trascurabili. Questi dati sono attualmente oggetto di riflessione presso gli Uffici ed il Collegio e non è da escludersi che la materia venga nuovamente affrontata con una nuova comunicazione.
Sempre restando sui problemi attuali, un ulteriore tema fondamentale per l'indipendenza è quello dei corrispettivi. Da una analisi dei corrispettivi indicati nelle proposte di conferimento degli incarichi di revisione (relative sia ai rinnovi triennali che ai nuovi incarichi acquisiti alla scadenza del novennio) è emerso per il triennio 2000-2002 un loro generalizzato ribasso nonché una diminuzione delle tariffe medie orarie.
Sotto questo profilo la CONSOB, nel massimo rispetto delle regole che governano la concorrenza di questo settore del mercato, esprime la propria preoccupazione sulle conseguenze che un fenomeno di questo tipo può avere sulla qualità dell'audit.
In questo troviamo conforto anche nei principi indicati nel documento della Commissione Europea, in base al quale:
- il revisore che effettua forti ribassi deve essere in grado di dimostrare che il lavoro è stato svolto nel rispetto degli standard qualitativi richiesti;
- il revisore deve poter dimostrare che gli onorari richiesti non dipendono dalle aspettative legate alla prestazione di non audit services.
7. Considerazioni conclusive
La nostra regolamentazione in materia di indipendenza del revisore contabile ha ormai 25 anni.
Per certi versi l'Italia potrebbe vantare anche una sorta di primogenitura di alcuni principi.
Certo se questo, da un lato, ci consente di partecipare al dibattito internazionale con una notevole esperienza, dall'altro, come spesso accade, ci pone anche problemi di adattamento della disciplina ai cambiamenti imposti dall'evoluzione ed integrazione dei mercati.
Non è escluso che occorra recuperare margini di flessibilità nel regolamentare un profilo che può manifestarsi nelle forme più svariate. L'indipendenza del revisore contabile, al di là delle incompatibilità assolute o relative, resta pur sempre un suo "stato mentale" e accanto ai profili dell'oggetto sociale e dei non audit services, resta pur sempre il rapporto con un cliente e il condizionamento economico che ne può derivare.
Ma proprio questa ultima considerazione ci ricorda anche che l'indipendenza del revisore, pur nella sua specificità, appartiene al più grande tema dell'indipendenza di tutti coloro che sono chiamati a svolgere funzioni di controllo in una realtà complessa ed articolata come una grande azienda quotata.
Vorrei sottolineare che la tutela delle minoranze, alla quale è ispirato il Testo Unico della Finanza, è minacciata non solo dalla mancanza di indipendenza del revisore contabile ma anche dal mancato funzionamento di tutti gli altri elementi che compongono una corretta corporate governance.
Infatti, non va dimenticato, il revisore è solo uno degli attori coinvolti e il governo dell'impresa prevede anche altre funzioni di controllo, quali ad esempio quelle svolte dai sindaci, ma direi anche quello degli amministratori indipendenti e delle minoranze azionarie (il c.d. shareholders' activism). Le regole singolarmente considerate possono quindi svolgere un ruolo sussidiario e di impulso ma il raggiungimento degli obiettivi finali dipende anche dalla efficacia della dialettica societaria, alla quale deve essere assicurata la massima trasparenza.
Assistiamo oggi alla estrema lentezza con la quale procedono alcuni meccanismi e iniziative che avrebbero dovuto trarre dalle innovazioni legislative apportate con il Testo Unico ben altro impulso.
Gli spazi di autonomia statutaria degli emittenti quotati, previsti dal Testo Unico, devono essere coperti in coerenza con gli obiettivi di fondo della nuova disciplina che sono quelli di rendere più efficace ed efficiente il sistema dei controlli facendo trasparenza sui profili più delicati e sottoponendo l'operato dei vari attori soprattutto al giudizio del mercato.
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1. Intervento alla giornata di studio organizzata dall'università "La Sapienza" di Roma sul tema: La revisione contabile, profili regolamentari in tema di indipendenza nello svolgimento della professione. L'esperienza italiana a confronto con quella internazionale. 8 marzo 2001
2. Tali incarichi di revisione riguardano gli emittenti quotati nei mercati regolamentati italiani e le loro controllate, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le sicav, le compagnie di assicurazioni non quotate, gli agenti di cambio, le società di gestione dei mercati e Montetitoli S.p.A..
3. Sulla questione della giusta causa, in merito alla quale la CONSOB era chiamata ad esprimersi in base al DPR. n.136/75, si indicano i casi in cui si è ritenuto legittimamente revocabile un incarico: perdita da parte della società di revisione dello status di revisore principale, insorgenza di un significativo contenzioso tra società conferente e società di revisione, verificarsi di situazioni di incompatibilità previste dalla legge.