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Società quotate - Patti parasociali


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Informazioni essenziali, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, relative al patto parasociale comunicato alla Consob ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

TOSCANA AEROPORTI SPA

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate in considerazione dell’intervenuto rinnovo automatico del patto parasociale per un periodo di ulteriori tre anni e quindi fino all’11 settembre 2024. 

Premesse

In data 25 luglio 2018 (la “Data del Signing”), Dicasa Spain S.A.U. (“Dicasa”) e Mataar Holdings 2 B.V. (“Mataar” e, congiuntamente a Dicasa, le “Parti” e, ciascuna, una “Parte”) hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto la compravendita (il “Contratto di Compravendita”), da parte di Mataar di 32.500 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di Corporacion America Italia S.p.A. (la “Società” o “CAI”), pari a una partecipazione del 25% del capitale sociale della Società, che, a seguito del soddisfacimento della condizione sospensiva prevista nel Contratto di Compravendita, si è perfezionata in data 12 settembre 2018 (la “Data del Closing”).

CAI controlla di diritto Toscana Aeroporti S.p.A. (“TA”), società quotata sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con una partecipazione pari al 66,28% circa del relativo capitale sociale.

Secondo quanto previsto nel Contratto di Compravendita, alla Data del Closing è stato sottoscritto un patto parasociale contenente pattuizioni concernenti, tra l’altro, la corporate governance della Società e limiti al trasferimento delle relative azioni (il “Patto Parasociale” o “Patto” e, congiuntamente con il Contratto di Compravendita, i “Documenti dell’Operazione”). I contenuti del Patto sono stati inoltre riflessi, per tutto quanto possibile, nello statuto sociale di CAI (lo “Statuto”) che è stato adottato con delibera straordinaria dell’assemblea dei soci in data 3 settembre 2018 ma con efficacia dalla Data del Closing.

Come meglio indicato nel seguito, in data 11 settembre 2021 il Patto Parasociale si è automaticamente rinnovato per ulteriori tre (3) anni. Esso avrà pertanto efficacia fino all’11 settembre 2024, con rinnovo automatico alla scadenza.

Per completezza, si segnala che, alla data odierna, resta invariato il numero di azioni complessivamente oggetto del Patto Parasociale, che era e resta pari a tutte le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di CAI, società controllante di TA, come indicato in dettaglio nel seguito.

Di seguito vengono fornite le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, aggiornate, per effetto di quanto precede, ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti.

Società i cui strumenti sono oggetto del Patto Parasocial e

Le disposizioni del Patto hanno ad oggetto le azioni di Corporacion America Italia S.p.A., con sede in Piazzale Martesana 10, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08555440968.

Soggetti aderenti, strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale e relativa percentuale rispetto al capitale sociale

Le pattuizioni contenute nel Patto vincolano:

- Dicasa Spain S.A.U., con sede legale in Madrid, Spagna, Serrano 41, 4° piano, NIF (Número de Identificación Fiscal) A86929965 e iscritta al Registro Mercantil de Madrid (Tomo 31886, Folio 109, Sección 8°, Hoja M-573849); e

- Mataar Holdings 2 B.V., con sede legale in Amsterdam, Paesi Bassi, Prins Bernhardplein 200, iscritta al Kamer van Koophandel al numero 71741577.

Il controllante ultimo di Dicasa è Southern Cone Foundation, una fondazione di diritto del Principato del Lichtenstein con sede legale in Vaduz, Lichtenstein, Zollstrasse 9.

Il controllante ultimo di Mataar è Investment Corporation of Dubai, fondo sovrano costituito per decreto dell’Emirato di Dubai con sede legale in Dubai, Emirati Arabi Uniti, Levels 5&6, Gate Village Building 7, DIFC.

Il Patto aggrega tutte le azioni di CAI rispettivamente detenute dalle Parti.

In particolare, il Patto aggrega n. 92.500 azioni di categoria A detenute da Dicasa rappresentative del 75% del capitale sociale della Società e n. 32.500 azioni di categoria B di Mataar rappresentative del 25% del capitale sociale della Società. Dunque, il Patto aggregherà, nella sua interezza, tutte le azioni della Società rappresentanti il 100% del suo capitale sociale.

Contenuto del Patto Parasociale

Corporate Governance

1. Impegni delle Parti

Dicasa e Mataar si sono impegnate a esercitare i rispettivi diritti di voto in qualità di azionisti di CAI e ad adottare tutte le misure necessarie o altre azioni volte all’attuazione delle disposizioni del Patto.

2. Consiglio di Amministrazione di CAI

A) Nomina degli Amministratori di CAI

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre (3) consiglieri, anche non soci. La nomina degli amministratori avverrà con le seguenti modalità:

  1. Dicasa avrà il diritto di designare due (2) amministratori e di provvedere alla nuova nomina dello stesso a seguito di revoca o sostituzione;
  2. Mataar avrà il diritto di designare un (1) amministratore e di provvedere alla nuova nomina dello stesso a seguito di revoca o sostituzione.

B) Nomina del Presidente e dell’Amministratore Delegato

Il Presidente e l’Amministratore Delegato di CAI dovranno essere nominati scegliendo tra gli amministratori nominati da Dicasa.
Secondo le previsioni del Patto, (i) l’Ing. Roberto Naldi sarà Presidente e Amministratore Delegato di CAI; e il Sig. Martin Francisco Antranik Eurnekian sarà amministratore di CAI.

C) Revoca degli Amministratori

Nell’ipotesi in cui una Parte desidererà revocare un amministratore dalla stessa nominato, l’altra Parte sarà tenuta a cooperare con tale Parte per ottenere la revoca di tale amministratore, esercitando il suo diritto di voto a favore della proposta di revoca dell’amministratore in oggetto.

D) Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di CAI si dovrà riunire almeno una volta ogni tre (3) mesi.

3. Collegio Sindacale di CAI

Il collegio sindacale di CAI sarà composto di tre (3) sindaci effettivi e due (2) supplenti, in conformità allo Statuto e alle disposizioni di legge.

Dicasa avrà il diritto di designare due (2) membri (incluso il Presidente del collegio sindacale) e un (1) membro supplente, e di provvedere alla nuova nomina dello stesso a seguito di revoca o sostituzione.

Mataar avrà il diritto di designare un (1) membro e un (1) membro supplente, e di provvedere alla nuova nomina dello stesso a seguito di revoca o sostituzione.

4. Delibere degli organi societari di CAI

Il Consiglio di Amministrazione di CAI ha l’esclusiva autorità di deliberare sulle seguenti materie (le “Materie Consiliari Riservate”):

  1. la sottoscrizione, l’acquisizione o la cessione (sia in una singola transazione che in una serie di transazioni) di qualsiasi bene o di qualsiasi società o azienda (o ramo d’azienda) o qualsiasi partecipazione in qualsiasi società per importi superiori a €1.200.000;
  2. la conclusione di nuove operazioni con membri del gruppo di Dicasa o la modifica dei termini e condizioni di qualsiasi operazione con i membri del gruppo di Dicasa già conclusa, per importi superiori a €1.200.000 o se concluse a condizioni non di mercato;
  3. l’assunzione di indebitamento per qualsiasi importo o la concessione di credito o l’emissione di garanzie, pegni o gravami sui beni di CAI per importi superiori a €500.000, salvo che sia connesso con l’indebitamento della Società esistente al 31 marzo 2018 (inclusi i relativi rifinanziamenti alle stesse o migliori termini e condizioni);
  4. modifiche alla politica di remunerazione degli amministratori di CAI;
  5. qualsiasi modifica significativa della natura dell’attività caratteristica di CAI o dello Stato da dove è gestita o controllata la medesima attività o della denominazione sociale di CAI;
  6. lo svolgimento di qualsiasi atto o attività al di fuori del normale svolgimento delle attività di CAI;
  7. modifiche ai principi e metodi contabili rispetto a quelli attualmente in uso nel bilancio di CAI o nella relazione dei revisori legali della stessa (ad eccezione delle modifiche raccomandate dai revisori legali di CAI);
  8. la conclusione di accordi di partnership, joint-venture o di associazione di imprese, nonché il sostenimento di costi o investimenti per importi superiori a €1.200.000, laddove tale attività rappresenterebbe un evento al di fuori del normale svolgimento dell’attività caratteristica della Società;
  9. la conclusione di un nuovo accordo di concessione che richieda investimenti per importi superiori a €1.200.000, laddove tale attività rappresenterebbe un evento al di fuori del normale svolgimento dell’attività caratteristica della Società;
  10. qualsiasi modifica o variazione al regolamento del prestito delle obbligazioni emesse da CAI per un valore nominale di €60.000.000, ad un tasso del 4,556%, con scadenza dicembre 2024 (le “Obbligazioni”) e al relativo trust deed e della documentazione rilevante;
  11. la proposta o l’adozione di qualsiasi azione finalizzata ad una fusione, un consolidamento o simili aventi ad oggetto CAI e una parte terza indipendente con il risultato che solo tale parte terza sopravviva alla fusione o al consolidamento e che CAI cessi di esistere.

A sua volta, l’assemblea di CAI avrà l’esclusiva autorità di deliberare su ognuna delle seguenti materie (le “Materie Assembleari Riservate” e, congiuntamente alle Materie Consiliari Riservate, le “Materie Riservate” e ciascuna una “Materia Riservata”):

  1. modifiche o deroghe alle disposizioni dello Statuto;
  2. effettuare aumenti di capitale o emissione di titoli privi di diritto di opzione a favore degli azionisti di CAI, fermo restando che riduzioni e successivi aumenti obbligatori del capitale azionario della stessa CAI (fino all’importo del capitale sociale minimo) richiesti dagli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile saranno sempre consentiti;
  3. effettuare qualsiasi aumento del capitale azionario o emissione di titoli ad un prezzo per nuovo titolo pari o inferiore al “fair value” secondo le previsioni dello Statuto;
  4. nominare come revisore indipendente di CAI qualsiasi revisore o società di revisione diversa da PricewaterhouseCooper, KPMG, Deloitte & Touche ed Ernst & Young;
  5. approvare qualsiasi fusione o consolidamento di CAI con e/o in una parte terza indipendente, con il risultato che solo tale parte terza sopravviva alla fusione o al consolidamento e che CAI cessi di esistere.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di CAI, le delibere, salvo diverse disposizioni inderogabili di legge, verranno adottate:

  1. con riferimento alle Materie Consiliari Riservate, a maggioranza (più del 50%) degli aventi diritto di voto, a condizione che tale maggioranza includa il voto favorevole dell’amministratore nominato da Mataar; e
  2. con riferimento a ogni altra materia, diversa dalle Materie Riservate, a maggioranza (più del 50%) degli aventi diritto di voto.

Le delibere dell’assemblea degli azionisti verranno approvate salvo diverse disposizioni inderogabili di legge:

  1. con riferimento alle Materie Assembleari Riservate, con il voto a favore di più del 85% del capitale sociale di CAI;
  2. con riferimento a qualsiasi altra materia, diversa dalle Materie Assembleari Riservate, con il voto a favore di più del 50% del capitale sociale di CAI.

Inoltre, al verificarsi di una situazione di stallo decisionale circa una delle Materie Riservate in seno al Consiglio di Amministrazione oppure all’assemblea della Società (come meglio specificato nel Patto), ciascuna Parte avrà il diritto di attivare un’apposita procedura volta a risolvere detto stallo, la quale prevede un primo intervento del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove infruttuoso, di un apposito mediatore (da nominarsi secondo quanto specificato nel Patto), il quale – al verificarsi dei presupposti previsti nel Patto – sottoporrà alle Parti una proposta non vincolante per la risoluzione dello stallo. Alla Parte che non dovesse accettare tale proposta è consentito deferire la controversia in arbitrato, come meglio previsto dal Patto.

Disposizioni relative al trasferimento azionario di CAI

1. Lock-In

Le Parti si sono impegnate a non trasferire, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, nessuna delle azioni rispettivamente detenute in CAI per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla Data del Closing (il “Periodo di Lock-In”).

Il divieto non trova applicazione con riferimento alla cessione di azioni detenute in CAI ad un membro del suo gruppo di riferimento (il “Trasferimento Infragruppo”), a condizione che:

  1. la cessione sia consentita e in conformità con le disposizioni del trust deed relativo alle Obbligazioni e del regolamento del prestito delle medesime Obbligazioni;
  2. il relativo cessionario e la sua diretta capogruppo accedano come parti al trust deed e all’agency agreement relativi alle Obbligazioni in conformità ai termini ivi previsti e sottoscrivano e consegnino tutti i titoli, i pareri, gli atti e gli altri documenti richiesti in conformità al trust deed e al regolamento del prestito delle Obbligazioni;
  3. il cessionario acceda come parte per iscritto al Patto, ai sensi dell’art. 1332 del Codice Civile, e si impegni ad essere vincolato dalle disposizioni del Patto e ad adempiere agli obblighi previsti dallo stesso;

restando inoltre inteso che nel caso di un Trasferimento Infragruppo, la Parte trasferente dovrà avvisare l’altra Parte e la Società del potenziale trasferimento con almeno 10 (dieci) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data del perfezionamento della relativa operazione, fornendo l’identità del cessionario e il numero di titoli oggetto della cessione (oltre a tutte le altre informazioni e le prove ragionevolmente richieste in relazione alla cessione).

Inoltre, salvo quanto disposto nel Patto, Mataar non potrà cedere le azioni detenute nella Società ad un acquirente terzo in buona fede, in nessun momento per l’intera durata del Patto, se tale acquirente terzo è un soggetto (o un intestatario a favore di un soggetto):

  1. che sia un fondo di private equity o altro ente sostanzialmente assimilabile ad un fondo di private equity; ovvero
  2. che controlla (anche in via congiunta) direttamente o indirettamente, in qualsiasi Paese, un soggetto proprietario e/o gestore di aeroporti in concessione, in autorizzazione ovvero in altro modo; ovvero
  3. che sia stato incriminato o condannato per un reato, frode o comportamento illecito analogo, o che sia soggetto a sanzioni o provvedimenti normativi simili da parte di un’autorità per frode o comportamento illecito simile oppure che sia un soggetto vietato ai sensi del Patto.

2. Diritto di Prima Offerta

Qualora, successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-In, una Parte intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni di CAI, la Parte cedente sarà tenuta ad offrire le medesime azioni prima all’altra Parte (i “Titoli di Prima Offerta”).

Le Parti saranno tenute ad adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per completare la vendita dei Titoli di Prima Offerta, inclusi, a titolo esemplificativo, la conclusione di accordi e il rilascio di certificati, di atti e del consenso, se ritenuti necessari o appropriati.

3. Diritto di Co-vendita

Qualora, successivamente al decorso del Periodo di Lock-In, Dicasa intenda trasferire a un terzo, in tutto o in parte, le proprie azioni di CAI e, nell’ipotesi in cui in seguito a tale trasferimento Dicasa cessi di detenere almeno il 50% del capitale sociale di CAI, la stessa Dicasa dovrà darne preventiva comunicazione a Mataar, la quale avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di chiedere che Dicasa faccia sì che il terzo acquisti le proprie azioni di CAI alle medesime condizioni, unitamente alle azioni di CAI trasferite da Dicasa (il “Diritto di Co-vendita”).

4. Diritto di Co-vendita su cessione di una partecipazione di minoranza (Diritto di Co-vendita Congiunta)

Qualora, successivamente al decorso del Periodo di Lock-In, Dicasa intenda trasferire a un terzo una partecipazione diversa da una partecipazione di controllo, la stessa Dicasa dovrà darne preventiva comunicazione a Mataar, la quale avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di notificare a Dicasa la propria intenzione di vendere la proporzione di azioni detenute in CAI pari alla proporzione del numero totale delle azioni che Dicasa intende trasferire all’acquirente terzo, alle medesime condizioni ed unitamente alle azioni di CAI trasferite da Dicasa.

5. Diritto di Trascinamento

Qualora, successivamente al decorso del Periodo di Lock-In, Dicasa intenda concludere una qualsiasi operazione con il risultato che, una volta perfezionata, Dicasa medesima cessi di detenere qualsiasi azione in CAI al momento in circolazione, la stessa Dicasa avrà il diritto di richiedere (una “Richiesta di Cessione”) a Mataar, e/o all’eventuale terzo cessionario di azioni di CAI detenute da Mataar, di cedere tutte le azioni da essi detenuti al potenziale acquirente terzo (i “Titoli Oggetto di Trascinamento”).

Il prezzo per ognuno dei Titoli Oggetto di Trascinamento dovrà essere pari al maggiore dei seguenti: (i) il prezzo complessivo da versare a Mataar sulla base del medesimo prezzo per azione che Dicasa intende cedere e (ii) l’ammontare complessivo di capitale investito in contanti o in natura da Mataar nel capitale di CAI fino alla data di completamento della Richiesta di Cessione.

6. Eventi di Trasferimento

Il Patto prevede che nel caso di Eventi di Trasferimento (come infra definiti) in relazione a una Parte (l’“Azionista Inadempiente”), sia prima che successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-In, l’altra Parte (l’“Azionista Non Inadempiente”) potrà, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’Evento di Trasferimento, presentare un avviso all’Azionista Inadempiente (la “Notifica di Acquisizione”) in base al quale tale Azionista Non Inadempiente sceglie di esercitare il diritto di riscatto delle azioni della Società detenute dall’Azionista Inadempiente ai sensi dell’articolo 2437-sexies del Codice Civile al “fair value” secondo le previsioni dello statuto di CAI.

Si tratta di un “Evento di Trasferimento” in relazione a una Parte se: (i) tale Parte intende effettuare un trasferimento di azioni della Società in violazione del Patto; (ii) sia ordinata la liquidazione dell’Azionista Inadempiente o la nomina di un liquidatore con riferimento all’Azionista Inadempiente; (iii) sia nominato un curatore in relazione all’Azionista Inadempiente, o sia data notifica di, o depositata presso il Tribunale, l’intenzione di nominare un curatore, o sia stata presentata una richiesta di nomina di un curatore nei confronti dell’Azionista Inadempiente; (iv) sia nominato un curatore fallimentare (compreso un amministratore giudiziale) per la totalità o per una parte (diversa da una parte che comprende solo l’attività e i beni di altre società in portafoglio) dell’attività o dei beni dell’Azionista Inadempiente; (v) si verifica un cambio di controllo in relazione all’Azionista Inadempiente; o (vi) si verifica un cambiamento nella struttura societaria della Parte, o qualsiasi altro evento che inneschi la procedura di inadempimento ai sensi del trust deed relativo alle Obbligazioni e al regolamento del prestito di quest’ultime.

Al verificarsi di un Evento di Trasferimento:

  1. l’Azionista Inadempiente cesserà di avere qualsiasi diritto di voto o di dare in altri modi il suo consenso relativamente a qualsiasi questione riguardante la Società, inclusa qualsiasi Materia Riservata (e se fosse necessaria una votazione per una Materia Riservata, i voti attribuibili a tale Azionista Inadempiente verranno assegnati all’Azionista Non Inadempiente);
  2. qualsiasi amministratore nominato dall’Azionista Inadempiente cesserà automaticamente il proprio incarico; e
  3. l’Azionista Inadempiente dovrà cedere le azioni della Società in conformità alle disposizioni previste in relazione al verificarsi di un Evento di Trasferimento.

Diritti di Trasferimento e Diritto di Prelazione

Il Patto prevede che, nel caso in cui Mataar dovesse trasferire azioni di CAI da essa detenuta ad un terzo soggetto (il “Cessionario Terzo Mataar”) secondo le previsioni del presente Patto:

  1. non troverà applicazione il Diritto di Prima Offerta che verrà sostituito dal Diritto di Prelazione (come infra definito);
  2. il diritto di nominare un (1) amministratore, il diritto di nominare un (1) sindaco, i diritti di veto in relazione alle Materie Consiliari Riservate, i diritti di veto in relazione alle Materie Assembleari Riservate, l’accesso ai diritti di informazione, il Diritto di Co-vendita e il Diritto di Vendita Congiunta si applicheranno a qualsiasi Cessionario Terzo Mataar come se tali previsioni si riferissero congiuntamente a Mataar e al Cessionario Terzo Mataar, fermo restando che il diritto di nominare un (1) amministratore, i diritti di veto in relazione alle Materie Consiliari Riservate, i diritti di veto in relazione alle Materie Assembleari Riservate, il diritto di nominare un (1) sindaco, si applicheranno esclusivamente al medesimo Cessionario Terzo Mataar (i “Diritti di Trasferimento Condizionati”) qualora quest’ultimo (agendo autonomamente e non di concerto con un altro Soggetto) dovesse acquistare almeno il 15% del capitale sociale emesso della Società (momento dal quale tali Diritti di Trasferimento Condizionati non sarebbero più applicabili in relazione a Mataar).

Qualora un azionista della Società (l’“Azionista Venditore”) intenda trasferire ad un soggetto terzo acquirente azioni della Società dovrà offrire in prelazione tali azioni a ciascun altro azionista della Società, in conformità a quanto previsto dal Patto.

Ulteriori impegni

Il Patto prevede che ciascun azionista della Società non acquisti, offra o si impegni ad acquistare (sia direttamente che indirettamente tramite qualsiasi altra società appartenente al medesimo gruppo, ad eccezione di CAI) alcuna azione o altri titoli (incluso qualsiasi strumento derivato sulle azioni o altri titoli) di TA, salvo quelli detenuti tramite CAI.

Conflitto con lo Statuto

Il Patto prevarrà in caso di conflitto tra le disposizioni del Patto medesimo e le disposizioni dello Statuto, a condizione che tale prevalenza non causi inadempimento ai sensi del trust deed relativo alle Obbligazioni e al regolamento del prestito delle Obbligazioni medesime.
Inoltre, ciascuna Parte eserciterà i propri diritti di voto in qualità di azionista di CAI per modificare lo Statuto o i Documenti dell’Operazione, al fine di eliminare il conflitto.

Durata del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale è stato sottoscritto da Dicasa e Mataar alla Data del Closing e rimarrà valido ed efficace per un periodo iniziale di tre (3) anni successivi a tale data (i.e. il giorno 11 settembre 2021), e, successivamente, il Patto Parasociale si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di tre (3) anni ciascuno. Pertanto, il Patto Parasociale si è rinnovato automaticamente in data 11 settembre 2021 per ulteriori tre (3) anni consecutivi (i.e. fino al giorno 11 settembre 2024).

Il Patto Parasociale si risolverà automaticamente e perderà la propria validità ed efficacia nel caso in cui una Parte cessi di detenere, tenuto conto anche dei suoi eventuali cessionari infra-gruppo, qualsiasi azione in CAI ovvero qualora le azioni di CAI dovessero essere detenute da una sola Parte.

Tipo di Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale rilevano, con esclusivo riferimento alle azioni di CAI, ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. b) e c) del TUF.

Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nel patto parasociale

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet della Società sezione Investor Relations all’indirizzo http://www.corporacionamericaitalia.com/investor-relations/.

Deposito del Patto presso l’ufficio del Registro delle Imprese

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 14 settembre 2018 e presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 17 settembre 2018 (rispettivamente RI/PRA/2018/393135 e RI/PRA/2018/65744).

Presso i medesimi uffici del Registro delle Imprese di Milano e del Registro delle Imprese di Firenze è stata altresì depositata la notizia dell’intervenuto rinnovo automatico del Patto Parasociale.

24 marzo 2022

[AG.7.22.1]