Consob Informa - Anno XXXI - N. 44 - 9 dicembre 2025 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Occhio alle truffe! Abusivismo finanziario: sono oltre 1.500 i siti oscurati dalla Consob - Dal 2019 chiusi 2.270 domini, offrivano illegalmente servizi di investimento e su cripto-attività
Cripto-attività, dalla Consob avvertenze per gli investitori e un richiamo di attenzione per gli operatori - Si avvicina la scadenza del 30 dicembre 2025, prevista dal periodo transitorio per l’adeguamento al Micar
Firmato il Protocollo d’intesa tra la Consob e l’Arma dei Carabinieri
Contributo di vigilanza anche per i soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività
Le decisioni della Commissione assunte o rese pubbliche nel corso della settimana
Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Sono oltre 1.500 i siti web oscurati dalla Consob, nella sua attività di contrasto all'abusivismo finanziario. A partire dal luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, è stata infatti disposta la chiusura di 1507 siti internet a quali si aggiungono 763 pagine web, per un totale di 2.270 domini singoli bloccati.
Nell'ultima settimana, la Consob ha ordinato l'oscuramento di 11 nuovi siti web: di questi, dieci offrivano abusivamente servizi per le cripto-attività e uno prestava servizi di intermediazione finanziaria illegale. A partire da gennaio 2025, sono stati chiusi 307 siti, 196 dei quali per la prestazione non autorizzata di servizi e attività di investimento su strumenti finanziari o abusiva offerta al pubblico di prodotti finanziari, mentre ulteriori 111 siti sono stati oscurati per attività abusive relative alle cripto-attività.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento nell'ultima settimana:
- Praxiscarma s.a. (sito internet www.praxiscarma.com e relativa pagina https://office.praxiscarma.com);
- “RYE036” (sito https://rye026.it);
- “RYE326” (sito https://rye326.it);
- “03WAKIH” (sito https://03wakih.it);
- “SJCJ11” (sito https://sjcj11.it);
- “01LUHAR” (sito https://01luhar.it);
- “GKJ159” (sito https://gkj159.it);
- “DSHS82” (sito https://dshs82.it);
- “GFJ123” (sito https://gfj123.it);
- “L88159” (sito https://l88159.it);
- “FGJ329” (sito https://fgj329.it).
Nel dettaglio, l'Autorità si avvale dei poteri derivanti dal “Decreto Crescita” (convertito dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019), che le consentono di oscurare i siti internet degli intermediari finanziari abusivi, e dei poteri introdotti dalla disciplina MiCAR (Regolamento Ue 2023/1114 e d.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024), relativamente all'oscuramento dei siti che prestano servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani senza autorizzazione.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano: per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio. In particolare, è fondamentale la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper. Sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
La Consob sollecita la massima attenzione degli investitori e degli operatori in vista della scadenza del 30 dicembre prevista dal periodo transitorio per l’adeguamento alla nuova normativa Micar, il regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività.
Il 30 dicembre 2025 è, infatti, l’ultimo giorno in cui i Virtual Asset Service Provider (Vasp, gli operatori che attualmente offrono servizi di attività virtuali, come p.es gli scambi su cripto-valute) iscritti nel registro dell’Oam (l’Organismo Agenti e Mediatori) possono continuare ad operare. Gli stessi Vasp potranno - a condizione che venga presentata (anche a livello di gruppo) entro il 30 dicembre un’istanza di autorizzazione ad operare come Casp (Crypto-asset service provider) in Italia o in un altro Stato dell’Unione Europea - proseguire nella loro attività fino al rilascio o al rifiuto dell’autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Il regime normativo attualmente in vigore in Italia per i Vasp prevede solo una mera registrazione presso l’Oam. I Casp, invece, devono ottenere un’autorizzazione preventiva da parte delle Autorità di vigilanza e sono poi sottoposti alla loro supervisione.
Al fine di favorire un passaggio ordinato e trasparente verso questo nuovo regime previsto dal Micar, in linea con la comunicazione sullo stesso tema pubblicata oggi dall’Esma (l’Autorità di vigilanza e di regolamentazione sui mercati finanziari europei), la Consob vuole così evidenziare (comunicazione n. 16/25 del 4 dicembre 2025) le cautele da adottare da parte degli investitori e richiamare, nuovamente, l’attenzione degli operatori sugli obblighi e le incombenze connesse alla scadenza del periodo transitorio.
Avvertenze per gli investitori
In primo luogo, la Consob ricorda che i Vasp attualmente operativi potrebbero non essere più legittimati ad operare dopo il 30 dicembre 2025. In questo contesto è quindi fondamentale che gli investitori verifichino:
- di aver ricevuto le informazioni necessarie dal Vasp con cui intrattengono rapporti. In caso contrario, devono chiedere chiarimenti sui piani di adeguamento dell’operatore alla nuova normativa;
- che l’operatore sia effettivamente legittimato a prestare servizi in Italia dopo il 30 dicembre, consultando l'elenco dei Vasp tenuto dall’Oam oppure il registro dei Casp autorizzati, tenuto dall’Esma.
Qualora l’operatore non risulti legittimato, non può proseguire la prestazione dei servizi su cripto-attività nei confronti del pubblico e l’investitore ha il diritto di richiedere la restituzione del denaro o delle cripto-attività.
Richiamo di attenzione per gli operatori Vasp
In più occasioni la Consob ha fornito indicazioni operative ai soggetti interessati, sia tramite interlocuzioni dedicate sia attraverso diverse comunicazioni di carattere generale, come per esempio quella del settembre 2024 con le istruzioni preliminari per gli operatori e come l’Avviso di luglio 2025 pubblicato in occasione dell’estensione del periodo transitorio nazionale al 30 giugno 2026. La Consob ha inoltre trasmesso uno specifico richiamo di attenzione il 31 ottobre 2025 ai Vasp iscritti al registro Oam non ancora autorizzati ai sensi Micar.
La Consob, in vista della scadenza del 30 dicembre 2025, ricorda quindi che i Vasp che non intendano presentare un’istanza di autorizzazione come Casp ai sensi del Micar dovranno:
- cessare la loro operatività in Italia entro tale data e provvedere alla risoluzione dei contratti in essere;
- restituire ai clienti le cripto-attività e i fondi di pertinenza, secondo le istruzioni dei clienti stessi;
- interrompere lo svolgimento di tutti i servizi prestati, incluso quello di custodia e amministrazione di cripto-attività.
I Vasp iscritti nel registro dell’Oam devono comunque pubblicare sul proprio sito web e trasmettere ai clienti informazioni adeguate sui piani e sulle misure che intendono adottare per conformarsi al Micar o, in alternativa, per l’ordinata chiusura dei rapporti in essere.
Il Protocollo d’intesa, sottoscritto dal Presidente della Consob Paolo Savona e dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo è disponibile al seguente link: https://www.consob.it/documents/d/asset-library-1912910/protocollo_consob_carabinieri_20251124.
Consob, in considerazione dell’intervenuto adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea, ha integrato la propria delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, recante la determinazione della contribuzione per l’esercizio 2025, ai sensi dell’art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, assoggettando alla contribuzione anche i soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività.
Tenuto pertanto conto dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1114 (Micar) relativo ai mercati delle cripto-attività e del d.lgs. del 5 settembre 2024, n. 129, che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114, la Consob, con delibera n. 23700 del 15 ottobre 2025 ha adottato le modifiche da apportare al Regime contributivo 2025 concernenti il contributo di vigilanza, dovuto anche dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività ed ha ritenuto di integrare la propria delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, in cui è previsto, tra l’altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.
Tali modifiche sono state sottoposte a consultazione pubblica, svoltasi dal 23 luglio 2025 al 22 agosto 2025.
In particolare, la contribuzione stabilita dalla suddetta delibera n. 23700 del 15 ottobre 2025, resa esecutiva con DPCM del 25 novembre 2025, riguarda:
- i Prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP);
- la Vigilanza sui white-paper per le cripto-attività other than e
- la Vigilanza sui white-paper per gli ART.
La relazione illustrativa e le osservazioni pervenute sono pubblicate nella sezione “Regolamentazione/Consultazioni concluse” del sito della Consob.
- Approvato il supplemento al documento di registrazione della Banca Popolare dell'Alto Adige Spa relativo all'offerta di titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio emessi da Banca Popolare dell'Alto Adige.
- Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico della Finanza – Tuf) di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da Praxiscarma sa tramite il sito internet www.praxiscarma.com e relativa pagina https://office.praxiscarma.com (delibera n. 23780 del 3 dicembre 2025).
- Ordine, ai sensi dell'articolo 94, par. 1, lett. h), del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 129/2024, di porre termine alla violazione dell'articolo 59 del MiCAR posta in essere da Rye036 tramite il sito https://rye026.it; Rye326 tramite il sito https://rye326.it; 03Wakih tramite il sito https://03wakih.it; Sjcj11 tramite il sito https://sjcj11.it; 01Luhar tramite il sito https://01luhar.it; Gkj159 tramite il sito https://gkj159.it; Dshs82 tramite il sito https://dshs82.it; Gfj123 tramite il sito https://gfj123.it; L88159 tramite il sito https://l88159.it; Fgj329 tramite il sito https://fgj329.it (delibera n. 23781 del 3 dicembre 2025).
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