Consob Informa - Anno XXXII - N. 26 - 7 luglio 2026 - AREA PUBBLICA
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Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.
L'Incontro annuale della Consob con il mercato finanziario si terrà lunedì 13 luglio 2026.
L'appuntamento è a Milano alle ore 11:00 a Palazzo Mezzanotte, presso la sede di Borsa Italiana in Piazza Affari.
È prevista la diretta in streaming a questo link
Cala la presenza delle donne nelle posizioni apicali di presidente e di amministratore delegato nelle società italiane quotate in Borsa. Si riduce la partecipazione degli investitori istituzionali, in particolare quelli esteri, nell'azionariato delle imprese di Piazza Affari. Sono alcuni dei principali elementi di novità contenuti nel Rapporto della Consob sulla corporate governance per il 2025 pubblicato oggi. Da segnalare, inoltre, l'aumento del peso delle aziende che hanno adottato il modello di governo societario di tipo monistico, la presenza ormai strutturale di amministratori indipendenti e il rafforzamento delle minoranze nei Consigli di amministrazione. Prosegue la tendenza al delisting: a fine 2025 erano quotate a Milano 185 società italiane contro le 196 di fine 2024. In un contesto caratterizzato da indicatori che rilevano poche variazioni di rilievo rispetto al 2024 la presenza femminile nei Consigli di amministrazione sfiora il 44% (superiore alla soglia minima del 40% prescritta per legge). In circa una società su cinque il genere femminile è ugualmente o più rappresentato rispetto a quello maschile, facendo registrare una continua crescita nell'ultimo triennio (19% nel 2025 rispetto al 15,2% del 2023 e 15,9% del 2024). Tuttavia il Rapporto evidenzia uno scostamento al ribasso per quanto riguarda le donne con incarichi di presidente: 21 nel 2025 contro 28 dell'anno prima. Lo stesso dicasi per i ruoli di amministratore delegato: 17 casi contro 18 del 2024. In calo anche la presenza degli investitori istituzionali che superano le soglie rilevanti (del 3% o del 5%) nel capitale delle quotate di Piazza Affari. Nel 2024 erano 53; nel 2025, invece, 46. Da un anno all'altro scende da 71 a 62 anche il numero delle partecipazioni detenute da investitori istituzionali. Fenomeni entrambi riconducibili, almeno in parte, alla tendenza delle imprese ad uscire dalla Borsa. Per altro il Rapporto conferma l'elevata concentrazione proprietaria: a fine 2025, la quota detenuta dal principale azionista si attesta in media al 48,7%, in lieve aumento rispetto agli anni recenti, segnalando una limitata contendibilità del controllo. In termini di modelli di governance, pur restando prevalente il modello tradizionale, è aumentato nel tempo il peso delle società quotate che adottano assetti alternativi, in particolare il sistema monistico, che a fine 2025 rappresenta circa il 24% della capitalizzazione di mercato contro il 20% dell'anno prima. A fine 2025 sono 68 gli emittenti (12,4% del valore totale di mercato) che hanno previsto in statuto il voto maggiorato, in lieve calo rispetto al 2024 (quando erano 72, pari al 14,7% del mercato), soprattutto per effetto di operazioni di delisting. Cresce, invece, il numero di casi di voto maggiorato rafforzato (13 società). Per la prima volta il Rapporto evidenzia anche il contributo sia dei fondi pensione italiani, presenti in circa due terzi delle assemblee ma con quote contenute, sia degli enti previdenziali, intervenuti in un numero inferiore di assemblee ma rappresentando il 41,7% delle azioni degli istituzionali domestici presenti in assemblea. La partecipazione degli azionisti alle assemblee delle società del Ftse Mib è elevata (73% del capitale) e in lieve incremento rispetto al 2024. Gli investitori istituzionali continuano a svolgere un ruolo rilevante, rappresentando in media circa il 34% del capitale presente, in larga parte riconducibile a soggetti esteri (32%). Sul fronte degli organi sociali, si consolidano le principali tendenze evolutive degli ultimi anni. I Consigli di amministrazione restano stabili nella dimensione (in media circa 9,7 componenti) e registrano una presenza ormai strutturale di amministratori indipendenti, che rappresentano oltre la metà dei membri. Parallelamente, si rafforza il ruolo delle minoranze, con circa il 70% delle società che includono almeno un amministratore di minoranza (a fronte del 66,5% nel 2024). Si osserva, inoltre, una maggiore rotazione degli incarichi, con una riduzione della durata media nei consigli, e una crescente valorizzazione dell'esperienza, come evidenziato da un'età media dei componenti pari a circa 58 anni. Rimane invece limitata l'internazionalizzazione dei board. Il Rapporto sarà presentato e discusso a settembre a Roma presso l'Auditorium della Consob.
Al via la consultazione sulle modifiche al regolamento Emittenti per individuare la nozione di detenzione congiunta delle partecipazioni azionarie, ai fini dell'applicazione del meccanismo del whitewash introdotto nell'ambito della disciplina sugli emittenti di nuova quotazione, prevista nel Testo Unico della Finanza dalla riforma del mercato dei capitali (d.lgs. 47/2026).
La riforma prevede infatti che le società di nuova quotazione possano escludere il diritto di recesso spettante ai soci anche in presenza di modifiche dell'oggetto sociale che alterino in modo rilevante il rischio d'impresa, purché vi sia il voto favorevole in assemblea della maggioranza dei soci diversi da quelli che detengono "anche congiuntamente" la partecipazione di maggioranza (cosiddetto whitewash). Analogo meccanismo di whitewash, seppur con alcune peculiarità, è previsto anche con riferimento alle deliberazioni delle Pmi già quotate, che intendano adottare la disciplina degli emittenti di nuova quotazione.
I criteri per l'individuazione dei soci che detengono congiuntamente la partecipazione di maggioranza devono essere stabiliti in via regolamentare dalla Consob che ha quindi avviato una consultazione sul tema. L'iniziativa si inserisce nel più ampio processo di adeguamento della normativa secondaria alla riforma del mercato dei capitali e intende favorire un'applicazione coerente, trasparente e proporzionata del meccanismo del whitewash, contribuendo alla stabilità del quadro regolamentare e al corretto funzionamento delle deliberazioni assembleari interessate.
Le proposte sono state accompagnate da una preliminare analisi di impatto regolamentare, che ha considerato diverse opzioni di intervento alla luce delle evidenze empiriche disponibili e dei relativi effetti sul mercato e sugli operatori. Nell'ambito del documento di consultazione sono state esaminate tre possibili opzioni regolamentari; ad esito di tale analisi è stata valutata, come più idonea a realizzare un bilanciamento equilibrato tra le diverse esigenze sottese all'intervento regolamentare, l'opzione che delimita il perimetro della detenzione congiunta a situazioni tipizzate e oggettivamente verificabili mutuate dalle fattispecie di "persone che agiscono di concerto", previste dall'art. 101-bis, comma 4-bis, del Tuf nonché a talune delle fattispecie di rapporti familiari, previsti dall'art. 44-quater, comma 1, lett. a), del regolamento Emittenti.
La consultazione resterà aperta per 30 giorni dalla pubblicazione del documento. Le osservazioni potranno essere trasmesse secondo le modalità indicate nel documento di consultazione, compilando l'apposito form per la risposta alla consultazione e inviandolo tramite il modulo dedicato. Si segnala che, per problemi tecnici, il modulo telematico per l'invio non è al momento disponibile. Il servizio sarà ripristinato a breve.
Il Comitato Corporate Governance dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), di cui la Consob è membro, ha avviato una survey in materia di intelligenza artificiale e corporate governance, volta a raccogliere informazioni ed evidenze applicative da parte delle imprese quotate in ambito globale.
L'iniziativa coinvolge pertanto anche le società quotate italiane che sono invitate a partecipare, alla luce della rilevanza del tema, del rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale, nonché della evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale e delle conseguenti implicazioni per le società.
La partecipazione alla survey potrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione del questionario accessibile al seguente link:
https://survey.oecd.org/index.php?r=survey/index&sid=686781&lang=en, già trasmesso dall'OCSE alle società censite nel database Orbis.
Il termine per la partecipazione al questionario è fissato al 20 luglio 2026.
Dal primo luglio termina il periodo transitorio previsto dal Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (MiCAR) per i VASP (Virtual Asset Service Providers) che hanno operato in base ai regimi nazionali.
In tutta l'Unione Europea, la prestazione di servizi relativi alle cripto-attività ai clienti europei è riservata esclusivamente ai soggetti autorizzati come CASP (Crypto-Asset Service Provider) ai sensi del MiCAR, nonché agli intermediari già vigilati che abbiano comunicato l'intenzione di prestare servizi su cripto-attività. L'eventuale prestazione di questi servizi senza autorizzazione avverrebbe in violazione delle normative dell'Unione Europea.
In Italia, la Consob, in stretto coordinamento con la Banca d'Italia, ha autorizzato ad oggi 8 CASP, di seguito elencati:
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CheckSig Srl
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Conio Srl
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CryptoSmart Spa
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Hercle Srl
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Hodlie Srl
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Olliv Srl
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Riv Digital Srl
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Young Platform Spa
Inoltre, un intermediario bancario, Banca Sella Spa, ha effettuato la notifica alla Banca d'Italia per la prestazione di servizi per le cripto-attività.
Questi operatori - al pari di tutti i soggetti autorizzati negli altri Stati membri - sono iscritti nel Registro dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuto dall'ESMA e possono offrire i propri servizi in tutti i Paesi Ue in virtù del regime del cd. "passaporto europeo".
Gli operatori che, alla data odierna, non hanno ottenuto l'autorizzazione come CASP in almeno un paese della UE devono cessare la propria attività, limitandosi allo svolgimento delle attività funzionali alla chiusura dei rapporti in essere con i clienti, consentendo il trasferimento e/o la liquidazione delle loro posizioni in conformità alle regole di condotta, agli obblighi in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, salvaguardando al contempo gli interessi dei clienti e mitigando i rischi per il mercato. Al riguardo, l'Esma ha chiesto a questi operatori di predisporre piani di dismissione ordinata, che garantiscano il trasferimento delle attività dei clienti verso operatori autorizzati o portafogli auto-custoditi (cosiddetti self-hosted wallet), senza causare danni economici ai clienti stessi.
Su questo punto, si richiama l'attenzione degli investitori sull'importanza di verificare che il proprio fornitore di servizi sia effettivamente autorizzato. A tal fine è fondamentale:
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consultare il Registro dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuto dall'ESMA;
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verificare con attenzione quale entità giuridica fornisce in concreto il servizio, poiché le tutele previste dal MiCAR si applicano solo ove il prestatore dei servizi sia autorizzato nell'Ue e non nel caso in cui a prestare i servizi siano altre entità del gruppo (anche extra-UE) che operano con lo stesso marchio senza autorizzazione MiCAR;
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nel caso in cui il proprio fornitore non risulti autorizzato, valutare il trasferimento delle cripto-attività verso un soggetto autorizzato o verso un portafoglio auto-custodito, oppure la chiusura delle posizioni in essere.
La Consob e la Banca d'Italia continueranno a svolgere la propria attività di vigilanza e di informazione al pubblico, in coordinamento con l'Esma e con le altre Autorità competenti, al fine di assicurare un'applicazione uniforme del MiCAR e un adeguato livello di tutela degli investitori e del mercato.
La Consob ha disposto l'oscuramento di 6 siti web mediante i quali venivano svolti abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari.
Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento:
"Mir-Partner" (sito https://mir-partner.cm e relative pagine https://client.mir-partner.cm e https://webtrader.mir-partner.cm);
"Capital Trading Group" (sito https://capitaltradect.co e relativa pagina https://app.capital-trading-group.com);
"Gravmor" (sito https://gravmor-company.com e relative pagine https://inv.gravmor.com e https://inv.personalcabinet.cc);
White Mint Financial Company s.r.o. (sito https://algosone.ai e relativa pagina https://app.algosone.ai);
AxiTrader LLC (sito www.axi.com e relative pagine https://auth.app.axitp.com, https://clientportal.axi.com, https://help.axi.com);
"Trilessyum" (sito https://trilessyum.net e pagina https://webtrader.imprios-pendorim.com).
Sale, così, a 1763 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 217 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
È importante che i risparmiatori usino la massima diligenza per effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi di investimento e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.
La Consob richiama, inoltre, l'attenzione sull'evoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti: è aumentato il ricorso a nuovi strumenti, come messaggi e-mail e siti web "clonati", profili contraffatti di figure politiche, personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale - come immagini, voci o video - con l'obiettivo di indurre i risparmiatori ad effettuare scelte di investimento dannose.
A tal fine la Consob invita i risparmiatori a prendere visone dell'apposita scheda informativa recante i consigli per difendersi dalle frodi finanziarie nell'era dell'intelligenza artificiale e ricorda che sul proprio sito internet è presente la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf, il documento concernente l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Alba Srl, ai sensi degli articoli 102, comma 1 e 106, comma 4, su un massimo di 47.717.694 azioni Borgosesia Spa, rappresentative dell'intero capitale sociale dell'Emittente, ad un corrispettivo unitario pari a 0,71 eur cum dividendo. L'offerta avrà inizio il il 6 luglio 2026 e terminerà il 24 luglio 2026, estremi inclusi (il "periodo di adesione") e l'eventuale riapertura dei termini, ricorrendone i presupposti, si svolgerà nei giorni 3, 4, 5, 6, 7 agosto 2026 . L'offerta è finalizzata al delisting di Borgosesia (delibera n. 24062 del 2 luglio 2026).
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Autorizzata Hercle Srl, con sede a Milano, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del d.lgs. n. 129/2024 e dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, come prestatore di servizi per le cripto-attività per lo svolgimento delle attività di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti, scambio di cripto-attività con fondi e con altre cripto-attività e trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 16, lettere a), c), d), j) del regolamento (UE) 2023/1114 (delibera n. 24060 del 2 luglio 2026).
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Autorizzata Young Platform Spa, con sede a Torino, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del d.lgs. n. 129/2024 e dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, come prestatore di servizi per le cripto-attività per lo svolgimento dei servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, scambio di cripto-attività con fondi e con altre cripto-attività, esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti, collocamento di cripto-attività, consulenza sulle cripto-attività, gestione di portafoglio sulle cripto-attività e trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 16, rispettivamente, lettere a), c), d), e), f), h), i), j), del regolamento (UE) 2023/1114 (delibera n. 24059 del 2 luglio 2026).
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Autorizzata Hodlie Srl, con sede a Milano, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del d.lgs. n. 129/2024 e dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, come prestatore di servizi per le cripto-attività per lo svolgimento delle attività di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti e di gestione di portafoglio sulle cripto-attività, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 16, lettere a), i) del regolamento (UE) 2023/1114 (delibera n. 24061 del 2 luglio 2026).
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Approvato il primo supplemento al base prospectus emesso da Acea Spa relativo all'ammissione a negoziazione di un programma Euro Medium Term Notes per complessivi euro 5 miliardi riservati a investitori all'ingrosso;
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Approvato il primo supplemento al documento di registrazione di Banco Bpm Spa relativo a titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio approvato in data 29 maggio 2026;
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Approvati il documento di registrazione e la nota informativa di FinecoBank Spa relativa al programma di offerta di leverage certificates denominati "Turbo Long Certificates and Turbo Short Certificates".
Estesa l'autorizzazione di Reversal Sim Spa alla prestazione del servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), del d.lgs. n. 58/1998, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa (delibera n. 24063 del 2 luglio 2026).
Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico della Finanza – Tuf) di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
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"Mir-Partner" tramite il sito https://mir-partner.cm e relative pagine https://client.mir-partner.cm e https://webtrader.mir-partner.cm (delibera n. 24068 del 2 luglio 2026);
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"Capital Trading Group" tramite il sito https://capitaltradect.co e relativa pagina https://app.capital-trading-group.com); (delibera n. 24072 del 2 luglio 2026);
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"Gravmor" tramite il sito https://gravmor-company.com e relative pagine https://inv.gravmor.com e https://inv.personalcabinet.cc (delibera n. 24071 del 2 luglio 2026);
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White Mint Financial Company s.r.o. tramite il sito https://algosone.ai e relativa pagina https://app.algosone.ai (delibera n. 24069 del 2 luglio 2026);
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AxiTrader Llc tramite il sito www.axi.com e relative pagine https://auth.app.axitp.com, https://clientportal.axi.com, https://help.axi.com (delibera n. 24070 del 2 luglio 2026);
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"Trilessyum" tramite il sito https://trilessyum.net e pagina https://webtrader.imprios-pendorim.com (delibera n. 24067 del 2 luglio 2026).
Consob ha vietato l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Piano 1", "Piano 2", "Piano 3", "Piano 4" e "Piano 5" posta in essere dalle così denominate "Elite-Flows Limited" e "Green Wealth Limited" anche tramite il sito internet https://elite-flows.com (delibera n. 24064 del 2 luglio 2026).
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