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Bollettino


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Delibera n. 23931

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://valorixai.it e https://valorixai-it.fyi

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante i siti internet https://valorixai.it e https://valorixai-it.fyi - risultati attivi, disponibili in lingua italiana ed accomunati, oltre che dal nome a dominio "Valorix AI", da contenuti analoghi – viene prospettata la possibilità di operare nel trading online su strumenti finanziari anche avvalendosi di non meglio precisati strumenti di intelligenza artificiale;

ii. per operare tramite la piattaforma "Valorix AI", l'utente è invitato di aprire un account di trading e ad effettuare operazioni di trading su azioni e su strumenti finanziari derivati quali CFD relativi a cripto-valute e materie prime;

iii. quanto alla riconducibilità, i siti internet https://valorixai.it e https://valorixai-it.fyi recano generici riferimenti a un'entità denominata "Valorix AI";

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://valorixai.it e https://valorixaiit.fyi è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://valorixai.it e https://valorixai-it.fyi, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti in discorso sono risultati disponibili in lingua italiana;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sui siti https://valorixai.it e https://valorixai-it.fyi non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://valorixai.it e https://valorixai-it.fyi consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

24 marzo 2026

IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca