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Bollettino


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Delibera n. 23938

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://fxcalle.com, www.fint-xpert.com, https://primevaultfx.com, https://trade-zonex.com, https://www.bravonexmarkets.com, https://avantcapitaltrade.com, https://www.alchemyxmarkets.com, https://www.capibullmarket.com, https://truenorthoptions.com e https://www.skylinefx.co

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. i siti internet oggetto del presente provvedimento sono risultati attivi, disponibili anche in lingua italiana e registrati in forma anonima;

ii. tramite i riferiti siti internet viene offerta al potenziale investitore la possibilità di impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari, rappresentati, tra l'altro, da contratti finanziari su valute, materie prime e cripto valute nonché da prodotti del settore equity;

iii. in relazione all'operatività posta in essere tramite i siti internet in argomento altre Autorità di vigilanza sui mercati finanziari hanno adottato un warning, consultabile anche all'interno del portale I-Scan della IOSCO, all'indirizzo web https://www.iosco.org/i-scan/.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i riferiti siti internet è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto tutti i siti internet sono risultati disponibili anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che i siti internet in questione non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://fxcalle.com, www.fint-xpert.com, https://primevaultfx.com, https://tradezonex. com, https://www.bravonexmarkets.com, https://avantcapitaltrade.com, https://www.alchemyxmarkets.com, https://www.capibullmarket.com, https://truenorthoptions.com e https://www.skylinefx.co consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

2 aprile 2026

IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca