Delibera n. 23941 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23941
Divieto, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1-bis, del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di svolgimento della campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://zenterovlima.pro in relazione all'operatività abusiva della piattaforma "Roccanazionale IA"
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. tramite il sito internet https://zenterovlima.pro - risultato attivo, disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene condotta una campagna pubblicitaria avente ad oggetto l'operatività della piattaforma di investimento "Roccanazionale IA" anche tramite l'indebito utilizzo del nome e dell'immagine di un noto personaggio del mondo istituzionale italiano;
ii. la piattaforma "Roccanazionale IA" oggetto della citata campagna pubblicitaria è risultata disponibile in corrispondenza dei siti https://roccanazionale.com, https://roccanazionaleia.it, https://roccanazionale-ia.org e https://roccanazionale-it.com, per mezzo dei quali viene offerta agli utenti la possibilità di effettuare operazioni di trading su azioni e CFD relativi a criptoattività;
iii. quanto al sito internet https://zenterovlima.pro, mediante cui viene svolta la campagna pubblicitaria in relazione all'operatività della piattaforma "Roccanazionale IA", non sono stati rinvenuti elementi utili a individuare l'entità cui ricondurlo;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite la piattaforma "Roccanazionale IA" è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detta piattaforma viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la piattaforma "Roccanazionale IA" non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività della piattaforma "Roccanazionale IA" si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
CONSIDERATO che tramite il sito https://zenterovlima.pro viene condotta una campagna pubblicitaria avente ad oggetto l'operatività della piattaforma di trading online "Roccanazionale IA", risultata disponibile in corrispondenza dei siti https://roccanazionale.com, https://roccanazionaleia.it, https://roccanazionale-ia.org e https://roccanazionale-it.com;
CONSIDERATO che la sopra descritta campagna pubblicitaria è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://zenterovlima.pro è risultato disponibile in lingua italiana ed è stata riscontrata al suo interno la presenza di indebiti riferimenti a un noto personaggio del mondo istituzionale italiano volto ad indurre i risparmiatori italiani ad aderire alle proposte oggetto della campagna pubblicitaria medesima;
RITENUTO, quindi, che la campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://zenterovlima.pro ha ad oggetto servizi e/o attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'art. 18 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1-bis del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si vieta lo svolgimento della campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://zenterovlima.pro avente ad oggetto l'operatività della piattaforma "Roccanazionale IA" posta in essere in violazione dell'art. 18 del Tuf.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.
8 aprile 2026
IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca