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Bollettino


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Delibera n. 23976

Ordine, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. h) del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 129/2024, di cessazione della prestazione di servizi per le cripto-attività nonché divieto, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. p), del MiCAR e del medesimo art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024, di diffusione di comunicazioni di marketing relative ai medesimi servizi, rispettivamente poste in essere in violazione dell'art. 59, parr. 1 e 5, del MiCAR tramite i siti internet https://bircholtless.top, https://econmilanozone88.pro, https://romatrendix.xyz, https://shaftdwke.com, https://fintrendtrackerq.info, https://zenithad.top, https://marketflowgridz.top, https://rowanbarrowty.pro, https://synthiumd.pro, https://florentiad.info, https://designlabyu.top, https://marketpulsehubx.top, https://italinsightpro.top, https://marketpulserf.info, https://travelnetty.pro, https://meridianad.info, https://borealhub.pro, https://clariseline.top, https://truewarmheartedpath.pro, https://truelightbeamd.pro, https://mindsparklety.info, https://spiritsweetbalanceup.top, https://elapidpcsf.cc.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività ("MiCAR");

VISTO il D.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024;

VISTO il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. i siti internet oggetto del presente provvedimento sono risultati registrati in forma anonima e contenenti pagine web disponibili esclusivamente in lingua italiana;

ii. tramite apposite pagine interne ai siti in discorso sono diffuse comunicazioni di marketing relative alle piattaforme di investimento "Patrimèra", "Stream Herplex Nx", "Aziovale", "Portafica" ed "Epic Maxalt Neo" anche mediante l'indebito utilizzo del nome e dell'immagine di personaggi noti del mondo istituzionale e giornalistico italiano;

iii. all'interno di ciascuna delle citate pagine di marketing è presente una funzione che reindirizza l'utente verso ulteriori e distinte pagine web, anch'esse interne ai siti indicati in oggetto, che ospitano le piattaforme oggetto della suddetta attività di marketing;

iv. le citate piattaforme "Patrimèra", "Stream Herplex Nx", "Aziovale", "Portafica" ed "Epic Maxalt Neo" offrono agli utenti la possibilità di ottenere elevati rendimenti, anche avvalendosi di non meglio precisati strumenti di intelligenza artificiale; per ottenere i predetti rendimenti, l'utente è invitato ad aprire un account con le menzionate piattaforme e ad effettuare operazioni di trading aventi ad oggetto cripto-attività;

v. quanto alla riconducibilità, i siti internet oggetto del presente provvedimento recano generici e non riscontrabili riferimenti a "Patrimèra", "Stream Herplex Nx", "Aziovale", "Portafica" ed "Epic Maxalt Neo";

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite le piattaforme "Patrimèra", "Stream Herplex Nx", "Aziovale", "Portafica" ed "Epic Maxalt Neo" è riconducibile alla prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'art. 3, par. 1, n.16), del MiCAR, in quanto tramite le medesime viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;

CONSIDERATO che i siti internet indicati in oggetto, ospitanti le piattaforme "Patrimèra", "Stream Herplex Nx", "Aziovale", "Portafica" ed "Epic Maxalt Neo", non sono riconducibili ad alcun soggetto di cui all'art. 45, commi 1 ed 1-bis, del D.lgs. n. 129/2024 (come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95), – titolato "Regime transitorio" – ai sensi dei quali rispettivamente: "I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 dicembre 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 giugno 2026 o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore"; "I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026."

CONSIDERATO che i siti internet in oggetto non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di servizi per le cripto-attività è riservata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 59, par. 1, lett. a) e b) del MiCAR ai sensi del quale "Una persona non presta servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione, a meno che tale persona sia: a) una persona giuridica o un'altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell'articolo 63; o b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un'impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell'articolo 60";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi per le cripto-attività in violazione dell'art. 59 del MiCAR, par. 1 del MiCAR;

CONSIDERATO che tramite pagine interne ai siti indicati in oggetto sono altresì diffuse comunicazioni di marketing relative alle piattaforme di trading online "Patrimèra", "Stream Herplex Nx", "Aziovale", "Portafica" ed "Epic Maxalt Neo";

VISTO che, ai sensi dell'art. 59, par. 5 del MiCAR "Una persona che non è un prestatore di servizi per le cripto-attività non utilizza un nome o una ragione sociale, non emette comunicazioni di marketing né intraprende qualsiasi altro procedimento che induca a ritenere che sia un prestatore di servizi per le cripto-attività o che possa creare confusione al riguardo";

RITENUTO, quindi, che le sopra riferite comunicazioni di marketing risultano diffuse in violazione dell'art. 59, par. 5 del MiCAR;

CONSIDERATO che la diffusione delle comunicazioni di marketing e la prestazione dei servizi per le cripto-attività avvengono all'interno dei medesimi domini internet indicati in oggetto mediante distinte pagine web tra loro collegate, interne ai siti internet;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti internet in oggetto veicolano, tramite pagine web interne ai medesimi, disponibili esclusivamente in lingua italiana, comunicazioni di marketing relative alle piattaforme online "Patrimèra", "Stream Herplex Nx", "Aziovale", "Portafica" ed "Epic Maxalt Neo" anche mediante l'utilizzo indebito del nome e dell'immagine di personaggi noti al pubblico italiano, volto ad indurre i risparmiatori italiani ad aderire alle proposte oggetto delle medesime comunicazioni di marketing;

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 "Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114";

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 94, par. 1, lett. h) del MiCAR "qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione" le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, dispongono del potere "di ordinare la cessazione immediata dell'attività senza preavviso o imposizione di un termine";

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 94, par. 1, lett. p), del MiCAR "qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato" le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, dispongono del potere "di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 59, par. 1, del MiCAR, consistente nella prestazione di servizi per le cripto-attività in assenza di autorizzazione, e si vieta la diffusione di comunicazioni di marketing aventi ad oggetto i medesimi servizi, in violazione dell'art. 59, par. 5, del MiCAR, entrambe poste in essere tramite i siti internet https://bircholtless.top, https://econmilanozone88.pro, https://romatrendix.xyz, https://shaftdwke.com, https://fintrendtrackerq.info, https://zenithad.top, https://marketflowgridz.top, https://rowanbarrowty.pro, https://synthiumd.pro, https://florentiad.info, https://designlabyu.top, https://marketpulsehubx.top, https://italinsightpro.top, https://marketpulserf.info, https://travelnetty.pro, https://meridianad.info, https://borealhub.pro, https://clariseline.top, https://truewarmheartedpath.pro, https://truelightbeamd.pro, https://mindsparklety.info, https://spiritsweetbalanceup.top, https://elapidpcsf.cc nei confronti del pubblico italiano.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

6 maggio 2026

IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca