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Bollettino


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Delibera n. 23980

Divieto, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. p), del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024, di diffusione di comunicazioni di marketing tramite una pagina web 1 interna al dominio https://conrad.it.com, relativamente all'operatività di "BitGptApp", in violazione dell'art. 59, par. 5, del MiCAR

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività ("MiCAR");

VISTO il D.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024;

VISTO il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. il sito internet https://conrad.it.com, registrato in forma anonima, contiene al suo interno una pagina web, disponibile esclusivamente in lingua italiana, tramite cui sono diffuse comunicazioni di marketing relative alla piattaforma di investimento "BitGptApp" anche mediante l'indebito utilizzo del nome e dell'immagine di personaggi noti del mondo imprenditoriale e giornalistico italiano;

ii. all'interno della citata pagina di marketing è presente un collegamento ipertestuale ("visita il sito ufficiale tramite questo link") che reindirizza l'utente in corrispondenza del distinto sito https://lagrovine.com ove è disponibile la piattaforma di trading "BitGptApp";

iii. la piattaforma "BitGptApp" offre agli utenti la possibilità di ottenere elevati rendimenti anche avvalendosi di non meglio precisati strumenti di intelligenza artificiale; per ottenere i predetti rendimenti, l'utente è invitato ad aprire un account con la menzionata piattaforma e ad effettuare operazioni di trading aventi ad oggetto cripto-attività;

iv. all'interno della pagina indicata in oggetto non sono stati rinvenuti elementi utili a individuare l'entità cui ricondurre le suddette comunicazioni;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://lagrovine.com è riconducibile alla prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'art. 3, par. 1, n.16), del MiCAR, in quanto tramite detto sito viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto/accedere a una piattaforma per impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;

CONSIDERATO che la pagina in discorso, interna al dominio https://conrad.it.com, contiene comunicazioni di marketing relative alla piattaforma "BitGptApp", disponibile in corrispondenza del distinto sito internet https://lagrovine.com;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto la pagina web in parola, disponibile esclusivamente in lingua italiana, veicola comunicazioni di marketing relative alla piattaforma online "BitGptApp" anche mediante l'utilizzo indebito del nome e dell'immagine di personaggi noti al pubblico italiano, volto ad indurre i risparmiatori italiani ad aderire alle proposte oggetto delle medesime comunicazioni di marketing;

CONSIDERATO che il sito internet https://lagrovine.com, oggetto delle comunicazioni di marketing diffuse tramite la pagina interna al dominio https://conrad.it.com, non è riconducibile ad alcun soggetto di cui all'art. 45, commi 1 ed 1-bis, del D.lgs. n. 129/2024 (come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95), – titolato "Regime transitorio" – ai sensi dei quali rispettivamente: "I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 dicembre 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 giugno 2026 o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore"; "I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026."

CONSIDERATO che il sito internet https://lagrovine.com, oggetto delle comunicazioni di marketing diffuse tramite la pagina interna al dominio https://conrad.it.com, non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di servizi per le cripto-attività è riservata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 59, par. 1, lett. a) e b) del MiCAR ai sensi del quale "Una persona non presta servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione, a meno che tale persona sia: a) una persona giuridica o un'altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell'articolo 63; o b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un'impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell'articolo 60";

RITENUTO, quindi, che l'operatività del sito https://lagrovine.com si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi per le cripto-attività in violazione dell'art. 59, par. 1, del MiCAR;

CONSIDERATO che tramite la pagina interna al dominio https://conrad.it.com sono diffuse le comunicazioni di marketing relative alla piattaforma "BitGptApp", non risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi per le cripto-attività;

VISTO che, ai sensi dell'art. 59, par. 5 del MiCAR "Una persona che non è un prestatore di servizi per le cripto-attività non utilizza un nome o una ragione sociale, non emette comunicazioni di marketing né intraprende qualsiasi altro procedimento che induca a ritenere che sia un prestatore di servizi per le cripto-attività o che possa creare confusione al riguardo";

RITENUTO, quindi, che le sopra riferite comunicazioni di marketing risultano diffuse in violazione dell'art. 59, par. 5 del MiCAR;

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 "Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114";

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 94, par. 1, lett. p), del MiCAR – titolato "Poteri delle autorità competenti" – "qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato" le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, dispongono del potere "di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si vieta la diffusione delle comunicazioni di marketing relative all'operatività di "BitGptApp" veicolate tramite una pagina interna al dominio https://conrad.it.com in violazione dell'art. 59, par. 5, del MiCAR.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

14 maggio 2026

IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca

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