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Bollettino


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Delibera n. 17169

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Angelo Manca e, in qualità di responsabile in solido, di Schroder Investment Management Ltd. ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la lettera del 19 agosto 2008, con la quale la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha contestato al Sig. Angelo Manca, all'epoca dei fatti gestore presso Schroder Investment Management Ltd., la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 per aver disposto l'acquisto di 300.000 azioni Banca Italease il 19 e il 20 gennaio 2006, per conto dell'OICR Schroder International Selection Fund - Italian Equity, utilizzando l'informazione privilegiata avente ad oggetto l'allora imminente pubblicazione da parte di Citigroup di una ricerca su Banca Italease contenente una raccomandazione buy ed un target price significativamente superiore al prezzo di mercato, di cui era in possesso, conoscendo o potendo conoscere il carattere privilegiato di tale informazione sulla base dell'ordinaria diligenza;

VISTA la lettera del 19 agosto 2008, con la quale la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha contestato la suddetta violazione anche a Schroder Investment Management Ltd., quale soggetto responsabile in solido con l'autore della violazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che il Sig. Angelo Manca e Schroder Investment Management Ltd. sono stati resi edotti, con le stesse lettere di contestazione, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

ESAMINATA la nota del 14 novembre 2008 con la quale il Sig. Angelo Manca ha presentato le proprie deduzioni volte a confutare i fatti contestatigli, formulando al contempo richiesta di essere audito;

ESAMINATO il verbale dell'audizione personale ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, svoltasi in data 2 dicembre 2008 dinanzi alla Divisione Mercati;

ESAMINATA la nota del 14 gennaio 2009 con la quale Schroder Investment Management Ltd. ha anch'essa presentato deduzioni volte a confutare i fatti contestati;

ESAMINATE le Relazioni Istruttorie dell' 11 settembre 2009, con le quali la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha espresso le proprie valutazioni in merito alle deduzioni formulate dai predetti soggetti;

VISTE le note del 21 settembre 2009, con le quali l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Angelo Manca ed a Schroder Investment Management Ltd., l'avvio della "Parte istruttoria della decisione" relativa al procedimento sanzionatorio di cui alle suddette lettere di contestazione del 19 agosto 2008 ed ha contestualmente inoltrato ai medesimi copia delle sopra richiamate Relazioni Istruttorie della Divisione Mercati dell'11 settembre 2009, indicando altresì la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle citate note;

ESAMINATA la nota del 22 ottobre 2009, con la quale il Sig. Angelo Manca - preso atto delle valutazioni espresse dalla Divisione Mercati nella sopra richiamata Relazione istruttoria dell'11 settembre 2009 ed in replica alle stesse - ha formulato deduzioni difensive integrative;

ESAMINATA la nota del 23 ottobre 2009, con la quale Schroder Investment Management Ltd. - preso atto delle valutazioni espresse dalla Divisione Mercati nella sopra richiamata Relazione istruttoria dell'11 settembre 2009 ed in replica alle stesse - ha formulato deduzioni difensive integrative;

ESAMINATA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 22 gennaio 2010, con la quale lo stesso Ufficio - tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dai soggetti interessati nel corso dell'intero procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate la violazione contestata ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata la violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, da parte del Sig. Angelo Manca per aver disposto il sopra indicato acquisto per complessive 300.000 azioni Banca Italease, per un controvalore pari a 7.593.450,00 euro, per conto dell'OICR Schroder International Selection Fund - Italian Equity, utilizzando l'informazione privilegiata avente ad oggetto l'imminente pubblicazione da parte di Citigroup di una ricerca su Banca Italease, contenente una raccomandazione buy ed un target price significativamente superiore al prezzo di mercato all'epoca corrente, avuto in particolare riguardo a quanto segue:

- le evidenze in atti comprovano che il Sig. Angelo Manca ha ricevuto il 13 gennaio 2006 dal Sig. Roberto Chiarion Casoni, all'epoca dei fatti Senior research analyst di Citigroup, l'informazione privilegiata avente ad oggetto l'imminente pubblicazione da parte di Citigroup della menzionata ricerca su Banca Italease;

- un operatore professionale come il Sig. Angelo Manca non poteva non riconoscere come privilegiata l'informazione sopra descritta, il che gli ha fornito un vantaggio conoscitivo che si prestava ad essere utilizzato prima che venisse meno la natura non pubblica dell' informazione;

- il 19 e 20 gennaio 2006 il Sig. Angelo Manca ha disposto l'acquisto di 300.000 azioni di Banca Italease sopra citato;

- il Sig. Angelo Manca ha smobilizzato la posizione su azioni Banca Italease dopo la pubblicazione della predetta ricerca di Citigroup su Banca Italease, avvenuta in data 23 gennaio 2006; in particolare, vendendo complessive 200.000 azioni Banca Italease tra il 14 ed il 16 marzo 2006 ad un prezzo delle azioni prossimo al target price indicato nella predetta ricerca;

VISTO l'art. 187-bis del d.lgs. n. 58/98, il quale punisce l'abuso di informazioni privilegiate con sanzione amministrativa pecuniaria da minimo € 100.000,00 a massimo €  15.000.000,00, aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo;

VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del predetto art. 187-bis del d.lgs. n. 58/98 importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 3 anni;

CONSIDERATO che i criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie;

SULLA BASE di quanto precede nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

al Sig. Angelo Manca, nato a Torino il 20 gennaio 1976 e residente a Londra (Regno Unito) al 62d Nevern Square SW5 9PN, sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 250.000,00, ai sensi dell'art. 187-bis del d.lgs. n. 58/98, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, per un periodo di mesi sei.

E', altresì, ingiunto a Schroder Investment Management Ltd., con sede a Londra (Regno Unito) al 31 Gresham Street EC2V 7QA, in qualità di obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981, di pagare l'importo della predetta sanzione di € 250.000,00.

[…omissis…]

La presente delibera è notificata agli interessati e sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente ai sensi dell'ari 187-septies, comma 4, del d.lgs. 58/98.

Roma, 10 febbraio 2010

p. IL PRESIDENTE
Paolo di Benedetto