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Bollettino


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Delibera n. 17170

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Vanni Vecchini e del Sig. Guillaume Baptiste Rambourg e, in qualità di responsabile in solido, di Gartmore Investment Limited ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la lettera del 19 agosto 2008, con la quale la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha contestato al Sig. Vanni Vecchini, all'epoca dei fatti European Equity Analyst presso Gartmore Investment Limited, la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 per aver egli comunicato agli altri membri del team dello European Equity Desk di Gartmore l'informazione privilegiata avente ad oggetto l'allora imminente pubblicazione da parte di Citigroup di una ricerca su Banca Italease contenente una raccomandazione buy ed un target price sensibilmente superiore al prezzo di mercato, di cui era in possesso, conoscendo o potendo conoscere il carattere privilegiato di tale informazione sulla base dell'ordinaria diligenza;

VISTA la lettera del 19 agosto 2008, con la quale la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha contestato al Sig. Guillaume Baptiste Rambourg, all'epoca dei fatti Senior Investment Manager per conto di alcuni high performance fund e di alcuni hedge fund europei gestiti da Gartmore Investment Limited, la violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, per aver egli disposto l'acquisto di 97.500 azioni Banca Italease il 16 e 17 gennaio 2006 per conto dell'OICR Alphagen Tucana, utilizzando la medesima informazione privilegiata di cui sopra, acquisita dal Sig. Vanni Vecchini, conoscendo o potendo conoscere il carattere privilegiato di tale informazione sulla base dell'ordinaria diligenza;

VISTA la lettera del 19 agosto 2008, con la quale la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha contestato le suddette violazioni anche a Gartmore Investment Limited, quale soggetto responsabile in solido con gli autori delle violazioni sopra descritte, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che i Sig.ri Vanni Vecchini e Guillaume Baptiste Rambourg, nonché Gartmore Investment Limited, sono stati resi edotti, con le stesse lettere di contestazione, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

ESAMINATE le note del 21 novembre e del 17 dicembre 2008 con le quali il Sig. Vanni Vecchini ha presentato le proprie deduzioni volte a confutare i tatti contestatigli;

ESAMINATA la nota del 24 novembre 2008 con la quale il Sig. Guillaume Baptiste Rambourg ha presentato le proprie deduzioni volte a confutare i fatti contestatigli;

ESAMINATA la nota del 25 novembre 2008 con la quale Gartmore Investment Limited ha anch'essa presentato deduzioni volte a confutare i fatti contestati;

ESAMINATE le Relazioni Istruttorie dell' 11 settembre 2009, con le quali la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha espresso le proprie valutazioni in merito alle deduzioni formulate dai predetti soggetti;

VISTE le note del 21 settembre 2009, con le quali l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato ai Sig.ri Vanni Vecchini e Guillaume Baptiste Rambourg, nonché a Gartmore Investment Limited, l'avvio della "Parte istruttoria della decisione" relativa al procedimento sanzionatorio di cui alle suddette lettere di contestazione del 19 agosto 2008 ed ha contestualmente inoltrato ai medesimi copia delle sopra richiamate Relazioni Istruttorie della Divisione Mercati dell'11 settembre 2009, indicando altresì la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle citate note;

ESAMINATA la nota del 22 ottobre 2009, con la quale il Sig. Vanni Vecchini - preso atto delle valutazioni espresse dalla Divisione Mercati nella sopra richiamata Relazione istruttoria dell' 11 settembre 2009 ed in replica alle stesse - ha formulato deduzioni difensive integrative;

ESAMINATA la nota del 12 novembre 2009, con la quale il Sig. Guillaume Baptiste Rambourg - preso atto delle valutazioni espresse dalla Divisione Mercati nella sopra richiamata Relazione istruttoria dell'11 settembre 2009 ed in replica alle stesse - ha formulato deduzioni difensive integrative;

ESAMINATA la nota del 12 novembre 2009, con la quale Gartmore Investment Limited -preso atto delle valutazioni espresse dalla Divisione Mercati nella sopra richiamata Relazione istruttoria dell'11 settembre 2009 ed in replica alle stesse - ha formulato deduzioni difensive integrative;

ESAMINATA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 22 gennaio 2010, con la quale lo stesso Ufficio - tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dai soggetti interessati nel corso dell'intero procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata la violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, da parte di:

a) Vanni Vecchini per aver comunicato agli altri membri del team dello European Equity Desk di Gartmore Investment Limited l'informazione privilegiata avente ad oggetto l'imminente pubblicazione da parte di Citigroup di una ricerca su Banca Italease contenente una raccomandazione buy ed un target price sensibilmente superiore al prezzo di mercato;

b) Guillaume Baptiste Rambourg per aver disposto l'acquisto di 97.500 azioni Banca Italease il 16 e 17 gennaio 2006 per conto dell'OICR Alphagen Tucana, utilizzando la medesima informazione privilegiata di cui sopra, acquisita dal Sig. Vanni Vecchini;

avuto in particolare riguardo a quanto segue:

- le evidenze in atti comprovano che il Sig. Vanni Vecchini ha ricevuto, tra il 13 ed 16 gennaio 2006, dal Sig. Roberto Chiarion Casoni, all'epoca dei fatti Senior research analyst di Citigroup, l'informazione privilegiata avente ad oggetto l'imminente pubblicazione da parte di Citigroup della menzionata ricerca su Banca Italease;

- il normale esercizio del lavoro da parte del Sig. Vanni Vecchini consisteva nello svolgimento dell'attività di analista in base ai parametri di diligenza professionale richiesti ed escludeva, quindi, la condivisione di informazioni di natura privilegiata, mentre egli ha divulgato l'informazione privilegiata di cui trattasi;

- la comunicazione dell'informazione privilegiata al Sig. Guillaume Baptiste Rambourg è stata effettuata il 16 gennaio 2006, vale a dire precedentemente alla pubblicazione della ricerca del Sig. Roberto Chiarion Casoni, avvenuta alle ore 17.40 (GMT) del 23 gennaio 2006;

- un operatore professionale come il Sig. Guillaume Baptiste Rambourg non poteva non riconoscere come privilegiata l'informazione sopra descritta, il che gli ha fornito un vantaggio conoscitivo che si prestava ad essere utilizzato prima che venisse meno la natura non pubblica dell'informazione;

- il 16 e 17 gennaio 2006 il Sig. Guillaume Baptiste Rambourg ha disposto l'acquisto di 97.500 azioni Banca Italease sopra citato;

- il Sig. Guillaume Baptiste Rambourg ha smobilizzato la posizione su azioni Banca Italease subito dopo la pubblicazione della predetta ricerca di Citigroup su Banca Italease, avvenuta in data 23 gennaio 2006;

VISTO l'art. 187-bis del d.lgs. n. 58/98, il quale punisce l'abuso di informazioni privilegiate con sanzione amministrativa pecuniaria da minimo € 100.000,00 a massimo € 15.000.000,00, aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo;

VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del predetto art. 187-bis del d.lgs. n. 58/98 importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 3 anni;

CONSIDERATO che i criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie;

SULLA BASE di quanto precede nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

• al Sig. Vanni Vecchini, nato a Roma il 19 aprile 1966 e residente a Londra (Regno Unito) al 55 Paulton Square SW3 5DT, sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 187-bis del d.lgs. n. 58/98, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, per un periodo di mesi tre;

• al Sig. Guillaume Baptiste Rambourg, nato a Ottawa (Canada) 1'8 gennaio 1971 e residente a Londra (Regno Unito) al 30 Queens Gate Gardens, Flat 7, SW7 5RR, sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 300.000,00, ai sensi dell'art. 187-bis del d.lgs. n. 58/98, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, per un periodo di mesi sei.

E', altresì, ingiunto a Gartmore Investment Limited, con sede legale a Londra (Regno Unito) all'8 Fenchurch Place, Gartmore House, EC3M 4PB, in qualità di obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981, di pagare l'importo di € 400.000,00, quale somma delle predette sanzioni pecuniarie applicate ai Sig.ri Vanni Vecchini e Guillaume Baptiste Rambourg.

[…omissis…]

La presente delibera è notificata agli interessati e sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d’Appello competente ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del d.lgs. 58/98.

Roma, 10 febbraio 2010

p. IL PRESIDENTE
Paolo di Benedetto