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Bollettino


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Delibera n. 17171

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di Sèbastien Maillard e, in qualità di responsabile in solido, di Oddo Asset Management S.A. ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA le lettere datate 19 agosto 2008, con le quali la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha contestato ai Sig.ri Stéphanie Bobtcheff, Sébastien Maillard e […omissis…] la violazione prevista dall’art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, per aver essi disposto, in concorso tra loro, il 19 gennaio 2006, l’acquisto di 204.300 azioni Banca Italease, per conto degli OICR Oddo Avenir Euro, Oddo Europe Mid Cap, Cyril Mid Caps, Sélection Valeur Moyenne, dei quali all’epoca dei fatti erano gestori presso Oddo Asset Management S.p.A.S. (ora Oddo Asset Management S.A.), utilizzando l’informazione privilegiata avente ad oggetto l’allora imminente pubblicazione da parte di Citigroup di una ricerca su Banca Italease contenente una raccomandazione buy e un target price significativamente superiore al prezzo di mercato, di cui erano in possesso, conoscendo o potendo conoscere il carattere privilegiato di tale informazione sulla base dell’ordinaria diligenza;

VISTA la lettera del 19 agosto 2008, con la quale la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha contestato la suddetta violazione anche a Oddo Asset Management S.p.A.S., quale soggetto responsabile in solido con gli autori della violazione sopra descritta, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che i Sig.ri Stéphanie Bobtcheff, Sébastien Maillard e […omissis…] nonché Oddo Asset Management S.p.A.S. sono stati resi edotti, con le stesse lettere di contestazione, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

ESAMINATE le note datate 29 settembre 2008 e 18 novembre 2008, con le quali, rispettivamente, Sébastien Maillard e […omissis…] hanno presentato le proprie deduzioni volte a confutare i fatti loro contestati;

ESAMINATA, altresì, la nota del 29 settembre 2008 con la quale Oddo Asset Management S.p.A.S. ha anch’essa presentato deduzioni volte a confutare i fatti contestati;

ESAMINATE le Relazioni Istruttorie dell’11 settembre 2009, con le quali la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha espresso le proprie valutazioni in merito alle deduzioni formulate dai predetti soggetti; 

VISTE le note del 21 settembre 2009, con le quali l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato ai Sig.ri Sébastien Maillard e […omissis…] nonché a Oddo Asset Management S.p.A.S. l’avvio della “Parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento sanzionatorio di cui alle suddette lettere di contestazione del 19 agosto 2008 ed ha contestualmente inoltrato ai medesimi copia delle sopra richiamate Relazioni Istruttorie della Divisione Mercati dell’11 settembre 2009, indicando altresì la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle citate note;

ESAMINATA la Relazione Istruttoria del 23 novembre 2009 della Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading relativa alla posizione della Sig.ra Stéphanie Bobtcheff;

VISTA la nota del 26 novembre 2009 con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato alla Sig.ra Stéphanie Bobtcheff l’avvio della “Parte istruttoria della decisione” relativa al sopra menzionato procedimento sanzionatorio ed ha contestualmente inoltrato alla medesima copia della sopra richiamata Relazione Istruttoria della Divisione Mercati del 23 novembre 2009, indicando altresì la facoltà per la stessa di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della citata nota;

ESAMINATE le rispettive note del 23 ottobre 2009 con le quali i Sig.ri Sebastién Maillard e […omissis…] – preso atto delle valutazioni espresse dalla Divisione Mercati nelle sopra richiamate Relazioni istruttorie dell’11 settembre 2009 ed in replica alle stesse – hanno formulato deduzioni difensive integrative;

ESAMINATA la nota del 23 ottobre 2009, con la quale Oddo Asset Management S.p.A.S. – preso atto delle valutazioni espresse dalla Divisione Mercati nella sopra richiamata Relazione istruttoria dell’11 settembre 2009 ed in replica alla stessa – ha formulato deduzioni difensive integrative;

ESAMINATO il verbale dell’audizione dei Sig.ri Sébastien Maillard, […omissis…] e Oddo Asset Management S.p.A.S., rappresentata dal Sig. […omissis…]  di Oddo stessa, svoltasi, su istanza di parte, in data 30 novembre 2009, dinanzi all’Ufficio Sanzioni Amministrative;

ESAMINATA la nota pervenuta il 29 dicembre 2009 con la quale la Sig.ra Stéphanie Bobtcheff ha formulato proprie deduzioni difensive;

ESAMINATA la Relazione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative del 22 gennaio 2010, con la quale lo stesso Ufficio - tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dai soggetti interessati nel corso dell’intero procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata la violazione dell’art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, da parte dei Sig.ri Stéphanie Bobtcheff e Sébastien Maillard per aver disposto il 19 gennaio 2006 - quali componenti, all’epoca dei fatti, del team di Oddo Asset Management S.p.A.S. per gli investimenti nelle società cd. small-mid cap – il sopra indicato acquisto di complessive 204.300 azioni Banca Italease, per un controvalore di € 5.137.572,96 per conto degli OICR Oddo Avenir Euro, Oddo Europe Mid Cap, Cyril Mid Caps e Séléction Valeur Moyenne, utilizzando l’informazione privilegiata avente ad oggetto l’imminente pubblicazione da parte di Citigroup di una ricerca su Banca Italease, contenente una raccomandazione buy ed un target price significativamente superiore al prezzo di mercato, in particolare avuto riguardo a quanto segue:

- le evidenze in atti comprovano che la Sig.ra Stéphanie Bobtcheff in data 18 gennaio 2006, nel corso di una telefonata, ha ricevuto un’informazione di natura privilegiata dal Sig. Claudio Ottolini, all’epoca dei fatti salesperson di Citigroup, avente ad oggetto l’allora imminente pubblicazione da parte di Citigroup della menzionata ricerca su Banca Italease;
- il Sig. Sébastien Maillard, facente parte dello stesso team della Sig.ra Stéphanie Bobtcheff, in pari data ha contattato telefonicamente il Sig. Roberto Chiarion Casoni, research analyst di Citigroup autore della ricerca su Banca Italease, dal quale ha avuto conferma che la ricerca di cui sopra non era ancora stata pubblicata;
- operatori professionali come i Sig.ri Stéphanie Bobtcheff e Sébastien Maillard non potevano non riconoscere come privilegiata l’informazione sopra descritta, il che ha fornito loro un vantaggio conoscitivo che si prestava ad essere utilizzato prima che venisse meno la natura non pubblica dell’informazione;
- il 19 gennaio 2006 i Sig.ri Stéphanie Bobtcheff e Sébastien Maillard hanno disposto il sopra citato acquisto di 204.300 azioni Banca Italease;

VISTO l’art. 187-bis del d.lgs. n. 58/98, il quale punisce l’abuso di informazioni privilegiate con sanzione amministrativa pecuniaria da minimo € 100.000,00 a massimo € 15.000.000,00, aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo;

VISTO l’art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del predetto art. 187-bis del d.lgs. n. 58/98 importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 3 anni;

VISTO l’art. 14 della legge n. 689 del 1981, in relazione alla posizione della Sig.ra Stéphanie Bobtcheff come emergente dalla documentazione in atti;

CONSIDERATO che i criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall’art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie;

SULLA BASE di quanto precede nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

al Sig. Sébastien Maillard, nato a Parigi (Francia) il 3 luglio 1977, residente a Neilly sur Seine, Boulevard Bineau n. 116, sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 130.000,00, ai sensi dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58/98, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell’art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, per un periodo di tre mesi.

Oddo Asset Management S.A., quale responsabile in solido, è chiamata a rispondere del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 130.000,00 per l’accertato abuso di informazioni di natura privilegiata posto in essere dalla Sig.ra Stéphanie Bobtcheff.

E’ ingiunto a Oddo Asset Management S.A., con sede a Parigi (Francia), Boulevard de la Madeleine n. 12, in qualità di obbligato in solido, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981, di pagare l’importo di € 260.000,00 quale somma delle sanzioni pecuniarie sopra indicate.

[…omissis…]

La presente delibera è notificata agli interessati e sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d’Appello competente ai sensi dell’art 187-septies, comma 4, del d.lgs. 58/98.


Roma, 10 febbraio 2010

p. IL PRESIDENTE
Paolo di Benedetto