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Bollettino


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Delibera n. 17172

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Pierre Lamboray e, in qualità di responsabile in solido, di Dexia Asset Management Belgium S.A. ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la lettera del 19 agosto 2008, con la quale la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha contestato al Sig. Pierre Lamboray, all'epoca dei fatti European Equity Manager presso Dexia Asset Management Belgium Societé Anonime (S.A.), la violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, per aver disposto in data 18 gennaio 2006, l'acquisto di 67.000 azioni Banca Italease, per un controvalore pari a € 1.586.433,61, per conto degli OICR Dexia Equities B Mediterranean e Dexia Equities L Italy, utilizzando l'informazione privilegiata avente ad oggetto l'allora imminente pubblicazione da parte di Citigroup di una ricerca su Banca Italease contenente una raccomandazione buy e un target price significativamente superiore al prezzo di mercato, di cui era in possesso, conoscendo o potendo conoscere il carattere privilegiato di tale informazione sulla base dell'ordinaria diligenza;

VISTA la lettera del 19 agosto 2008, con la quale la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha contestato la suddetta violazione anche a Dexia Asset Management Belgium S.A., quale soggetto responsabile in solido con l'autore della violazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che il Sig. Pierre Lamboray nonché Dexia Asset Management Belgium S.A. sono stati resi edotti, con le stesse lettere di contestazione, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

ESAMINATA la nota datata 3 marzo 2009 con la quale il Sig. Pierre Lamboray ha presentato le proprie deduzioni volte a confutare i fatti contestati;

ESAMINATE, altresì, le note del 13 novembre 2008 e del 13 febbraio 2009 con le quali Dexia Asset Management Belgium S.A. ha anch'essa presentato deduzioni volte a confutare i fatti contestati;


ESAMINATE le Relazioni Istruttorie dell'11 settembre 2009, con le quali la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha espresso le proprie valutazioni in merito alle deduzioni formulate dai predetti soggetti;

VISTE le note del 21 settembre 2009, con le quali l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Pierre Lamboray nonché a Dexia Asset Management Belgium S.A. l'avvio della "Parte istruttoria della decisione" relativa al procedimento sanzionatorio di cui alle suddette lettere di contestazione del 19 agosto 2008 ed ha contestualmente inoltrato ai medesimi copia delle sopra richiamate Relazioni Istruttorie della Divisione Mercati dell' 11 settembre 2009, indicando altresì la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle citate note;

ESAMINATA la nota del 22 ottobre 2009, con la quale il Sig. Pierre Lamboray - preso atto delle valutazioni espresse dalla Divisione Mercati nella sopra richiamate Relazioni istruttorie dell'11 settembre 2009 ed in replica alle stesse - ha formulato deduzioni difensive integrative;

ESAMINATA la nota del 21 ottobre 2009, con la quale Dexia Asset Management Belgium S.A. - preso atto delle valutazioni espresse dalla Divisione Mercati nella sopra richiamata Relazione istruttoria dell' 11 settembre 2009 ed in replica alle stesse - ha formulato deduzioni difensive integrative;

ESAMINATA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 22 gennaio 2010, con la quale lo stesso Ufficio - tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dai soggetti interessati nel corso dell'intero procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata la violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, da parte del Sig. Pierre Lamboray per aver disposto il sopra indicato acquisto per complessive 67.000 azioni Banca Italease, per un controvalore pari a 1.586.433,61 euro, per conto degli OICR Dexia Equities B Mediterranean e Dexia Equities L Italy, utilizzando l'informazione privilegiata avente ad oggetto l'imminente pubblicazione da parte di Citigroup di una ricerca su Banca Italease, contenente una raccomandazione buy ed un target price significativamente superiore al prezzo di mercato all'epoca corrente, avuto in particolare riguardo a quanto segue:

- le evidenze in atti comprovano che il Sig. Pierre Lamboray ha ricevuto il 18 gennaio 2006 dal Sig.Claudio Ottolini, all'epoca dei fatti salesperson di Citigroup, l'informazione privilegiata avente ad oggetto l'imminente pubblicazione da parte di Citigroup della menzionata ricerca su Banca Italease;

- un operatore professionale come il Sig. Pierre Lamboray non poteva non riconoscere come privilegiata l'informazione sopra descritta, il che gli ha fornito un vantaggio conoscitivo che si prestava ad essere utilizzato prima che venisse meno la natura non pubblica dell'informazione;

- la coincidenza cronologica fra la ricezione dell'informazione ed il conferimento da parte del Sig. Pierre Lamboray degli ordini di acquisto di 67.000 azioni Banca Italease avvenuto in pari data;

- il Sig. Lamboray dopo la pubblicazione della ricerca di Roberto Casoni su Banca Italease, tra il 26 gennaio e il 13 febbraio 2006, ha venduto le azioni acquistate il 18 gennaio 2006, azzerando così la posizione in azioni Banca Italease detenuta dai due OICR sopra menzionati;

VISTO l'art. 187-bis del d.lgs. n. 58/98, il quale punisce l'abuso di informazioni privilegiate con sanzione amministrativa pecuniaria da minimo € 100.000,00 a massimo € 15.000.000,00, aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo;

VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del predetto art. 187-bis del d.lgs. n. 58/98 importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 3 anni;

CONSIDERATO che i criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie;

SULLA BASE di quanto precede nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

al Sig. Pierre Lamboray, nato a Verviers (Belgio) il 15 giugno 1956, residente a Bruxelles (Belgio) rue Robert Willame n. 19, sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000,00, ai sensi dell'art. 187-bis del d.lgs. n. 58/98, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, per un periodo di mesi quattro.

E', altresì, ingiunto a Dexia Asset Management Belgium Societé Anonime (S.A.), con sede a Bruxelles (Belgio), Place Rogier 11, in qualità di obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981, di pagare l'importo della predetta sanzione di € 150.000,00.

[…omissis…]

La presente delibera è notificata agli interessati e sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del d.lgs. 58/98.

Roma, 10 febbraio 2010

p. IL PRESIDENTE
Paolo di Benedetto