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Delibera annullata con sentenza del Tar del Lazio n. 06025 del 20.6.2012
Delibera n. 17589

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei Sigg.ri Alberto Mezzini, Alessandro Rapalli e Claudio Morsenchio, ai sensi degli articoli 187-ter, 187-quinquiesdecies, 187-septies e 195 del D.Lgs. n. 58/98

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la nota del 23 dicembre 2009, ricevuta dall'interessato in data 29 dicembre 2009 con la quale, in esito all'attività di vigilanza complessivamente svolta, la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha contestato ad Alberto Mezzini, ai sensi dell'art. 187-septies del D. Lgs. n. 58/98, la violazione prevista dall'art. 187-ter, commi 1 e 3, del medesimo decreto, per avere egli posto in essere una serie di condotte nel periodo gennaio 2006–giugno 2008 nell'ambito di una continuata strategia volta a richiamare l'attenzione del mercato sul titolo Uni Land e, per tale via, sostenerne le quotazioni; in particolare, tale strategia si è articolata:

1) nell'esecuzione sul MTA di operazioni su azioni Uni Land:

a. personalmente nei periodi 3 gennaio 2006-29 agosto 2006 e 16-30 agosto 2007;

b. da parte di Alessandro Rapalli e Claudio Morsenchio, di concerto con Alberto Mezzini, nel periodo 21 agosto-5 settembre 2006;

c. da parte dello stesso Alessandro Rapalli, sempre di concerto con Alberto Mezzini, nel periodo 21-24 agosto 2007;

secondo modalità operative funzionali a produrre segnali decettivi circa l'esistenza di un forte interesse e di un mercato attivo e liquido per le azioni Uni Land e, perciò, idonee a fornire indicazioni false e fuorvianti circa la domanda, l'offerta e il prezzo di tali azioni;

2) in una ricostituzione del flottante parzialmente artificiosa, perché attuata in larga misura con la cessione fuori mercato di azioni Uni Land a controparti estere dietro le quali si celava lo stesso Alberto Mezzini (7,33% del capitale sociale sul 15% dichiaratamente ceduto a terzi);

3) nella comunicazione al pubblico di prezzi di vendita di azioni Uni Land ai blocchi sensibilmente superiori ai prezzi effettivamente pagati dall'acquirente;

4) nell'attuazione di un artificio da cui è conseguita l'informazione fuorviante che Assicurazioni Generali Spa possedeva una partecipazione rilevante (di poco superiore al 3%) in Uni Land Spa;

5) nella sistematica diffusione, prevalentemente mediante comunicati emessi da Uni Land Spa, di informazioni inesatte, imprecise, parziali, talora irrilevanti o fuorvianti o addirittura false in ordine sia al mercato delle azioni Uni Land, sia all'attività tipica di Uni Land Spa;

CONSIDERATO che, con la stessa nota, è stata inoltre contestata ad Alberto Mezzini, ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 58/98, la violazione prevista dall'art. 187-quinquiesdecies del medesimo decreto per aver ritardato l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob in quanto, nel corso dell'audizione del 9 novembre 2006, a fronte della specifica domanda relativa alle modalità di individuazione di quattro società panamensi […omissis…] - che risultavano aver acquistato rilevanti quantità di azioni Uni Land il 6 il 19 luglio 2006 - ha risposto che esse erano state individuate da […omissis…], omettendo di rendere noto alla Consob che in data 21 aprile 2006 egli aveva stipulato quattro identici contratti fiduciari con la medesima […omissis…] con i quali aveva incaricato quest'ultima di costituire le quattro società panamensi […omissis…] delle quali lo stesso Mezzini sarebbe diventato il beneficial owner;

VISTA la nota del 23 dicembre 2009, ricevuta dall'interessato in data 9 gennaio 2010, con la quale è stata contestata ad Alessandro Rapalli, ai sensi dell'art. 187-septies del D. Lgs. n. 58/98, la violazione prevista dall'art. 187-ter, comma 3, del medesimo decreto, per aver - nel periodo 21 agosto/5 settembre 2006 di concerto con Alberto Mezzini e Claudio Morsenchio e nei giorni 21/22/23/24 agosto 2007 di concerto con Alberto Mezzini – posto in essere operazioni ed ordini di compravendita che hanno fornito ed erano idonei a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda e al prezzo delle azioni Uni Land e per aver posto in essere artifizi idonei a fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda e al prezzo delle azioni Uni Land;

VISTA la nota del 23 dicembre 2010, ricevuta dall'interessato in data 8 gennaio 2010, con cui è stata contestata a Claudio Morsenchio, ai sensi dell'art. 187-septies del D. Lgs. n. 58/98, la violazione prevista dall'art. 187-ter, comma 3, del medesimo decreto, per aver egli partecipato alla suddetta operatività concertata su azioni Uni Land con Alberto Mezzini ed Alessandro Rapalli nelle giornate comprese tra il 21 agosto 2006 ed il 5 settembre 2006, inserendo personalmente - per conto di Alessandro Rapalli - le PDNA nel sistema di negoziazione di […omissis…] nelle aste di chiusura del 21, 22, 23, 29 agosto e 5 settembre 2006 e disponendo – sempre per conto di Rapalli - l'inserimento delle PDNA materialmente effettuato da addetti alla negoziazione di […omissis…] nelle aste di chiusura del 25, 28, 30 e 31 agosto 2006;

CONSIDERATO che gli interessati sono stati resi edotti, con le stesse lettere di contestazione, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note del 27 gennaio, 10 marzo, 26 aprile e 27 aprile 2010 con cui Alberto Mezzini ha formulato le proprie deduzioni;

VISTA la nota del 29 aprile 2010 con cui lo stesso Mezzini ha presentato istanza di accesso agli atti amministrativi, istanza che è stata accolta in data 5 maggio 2010;

ESAMINATO il verbale di accesso agli atti del 18 maggio 2010;

VISTE le note dell'8 febbraio 2010 con le quali Alessandro Rapalli e Claudio Morsenchio hanno presentato le proprie deduzioni difensive;

ESAMINATE le Relazioni Istruttorie del 21 luglio 2010, con le quali la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha espresso le proprie valutazioni in merito alle difese svolte da Alberto Mezzini, Alessandro Rapalli e Claudio Morsenchio, nel senso di ritenerle inidonee a rimuovere la fondatezza dei fatti oggetto di contestazione;

VISTE le note del 5 agosto 2010, ricevute tra il 10 ed il 17 agosto 2010, con le quali l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato ad Alberto Mezzini, Alessandro Rapalli e Claudio Morsenchio l'avvio della "Parte istruttoria della decisione" del procedimento sanzionatorio ed ha contestualmente inoltrato ai medesimi copia delle sopra richiamate Relazioni Istruttorie, indicando altresì la facoltà per gli interessati di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle Relazioni medesime;

VISTA la nota del 16 agosto 2010 con cui Alberto Mezzini ha presentato istanza di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive integrative, istanza che è stata accolta in data 24 agosto 2010;

VISTA la nota del 30 agosto 2010 con cui Alessandro Rapalli ha presentato istanza di accesso agli atti amministrativi e di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive integrative: entrambe le istanze sono state accolte in data 7 settembre 2010;

VISTE le note del 18 e 26 agosto 2010 con le quali Claudio Morsenchio ha presentato analoghe istanze, accolte in data 1° settembre 2010;

ESAMINATI i verbali di accesso agli atti del 9 e 10 settembre 2010;

VISTE le note del 30 settembre 2010 con cui Alberto Mezzini, Alessandro Rapalli e Claudio Morsenchio hanno presentato deduzioni integrative, in replica alle valutazioni contenute nelle Relazioni Istruttorie della Divisione Mercati;

VISTA la successiva nota del 25 novembre 2010 con cui Alberto Mezzini ha presentato ulteriori deduzioni integrative;

ESAMINATA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 9 dicembre 2010, con la quale lo stesso Ufficio – tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dai soggetti interessati nel corso dell'intero procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertati i fatti oggetto di contestazione e, conseguentemente, accertate:

1) in capo ad Alberto Mezzini:

a) la violazione dell'art. 187-ter, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 58/1998, considerato che:

  • a partire dal gennaio 2006 egli ha posto in essere una strategia funzionale a richiamare l'attenzione del mercato sul titolo Uni Land e, in tal modo, sostenerne le quotazioni;

  • strumentalmente a ciò ha realizzato un'intensa operatività in azioni Uni Land sull'MTA, sul cd. mercato dei blocchi e fuori mercato, eseguita personalmente e di concerto con Alessandro Rapalli e Claudio Morsenchio, che ha avuto quale effetto quello di fornire indicazioni false e fuorvianti circa la domanda, l'offerta e il prezzo di tali azioni;

  • ha posto in essere operazioni artificiose, in relazione alla ricostituzione del flottante della medesima società;

  • sempre strumentalmente al fine perseguito, ha reiteratamente e sistematicamente diffuso in un rilevante arco temporale - in prevalenza mediante comunicati emessi da Uni Land - informazioni irrilevanti, ovvero imprecise, frammentarie, incomplete o, addirittura, false;

  • le condotte illecite accertate sono sintomatiche di un'unitaria e consapevole strategia manipolativa, nell'ambito della quale la diffusione al pubblico di reiterate informazioni false e fuorvianti si è posta in rapporto di strumentalità e di interrelazione con l'indicata operatività sul mercato, avendone amplificato la "rumorosità" e la "direzionalità" e, quindi, la capacità lesiva degli interessi degli investitori e dell'integrità del mercato finanziario;

  • tali condotte sono da ritenersi particolarmente gravi sia sotto il profilo oggettivo - anche in considerazione della loro sistematicità e reiterazione nel tempo – sia sotto il profilo soggettivo, stante il ruolo e le funzioni societarie ricoperte presso Uni Land dal loro autore e risultando esse al medesimo ascrivibili a titolo di dolo;

b) la violazione dell'art. 187-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 58/98 per aver egli procurato ritardo all'esercizio delle funzioni della Consob avendo omesso, a fronte della specifica domanda formulata in sede di audizione personale, di dichiarare la rilevante circostanza – accertata solo dopo lo svolgimento da parte della Consob di ulteriori attività istruttorie - che in data 21/04/06 egli aveva concluso con […omissis…] quattro identici contratti fiduciari per la costituzione delle quattro società panamensi di cui egli era il beneficial owner ed avendo dichiarato, invece, di non conoscere i proprietari delle medesime società panamensi;

2) in capo ad Alessandro Rapalli la violazione dell'art. 187-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, considerato che:

  • egli ha iniziato ad acquistare azioni Uni Land in data 21 agosto 2006, vale a dire contestualmente alla messa a disposizione sul suo conto della liquidità riveniente da un bonifico di € 1.000.000,00 asseritamente effettuato a suo favore da Alberto Mezzini nell'ambito di un mandato per la ricerca di opportunità d'investimento nel settore immobiliare ma che è, invece, risultata strumentale alla realizzazione dell'accertata operatività sul titolo Uni Land nel periodo oggetto di accertamenti;

  • tale operatività è stata realizzata con modalità e tempistica del tutto analoghe a quella posta in essere direttamente da Alberto Mezzini ed ha concorso, dunque, alla realizzazione della complessiva strategia manipolativa perseguita dal medesimo Mezzini;

  • il comportamento illecito deve ritenersi a lui ascrivibile a titolo di dolo;
3) in capo a Claudio Morsenchio la violazione dell'art. 187-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, considerato che:
  • egli ha eseguito direttamente, ovvero ha impartito disposizioni in tal senso agli addetti alle negoziazioni presso BER Banca, le operazioni per conto di Alessandro Rapalli, così concorrendo anch'egli alla realizzazione della complessiva strategia perseguita da Alberto Mezzini;

  • il comportamento illecito deve ritenersi a lui ascrivibile a titolo di dolo;

VISTO l'art. 187-ter del D. Lgs. n. 58/98, ai sensi del quale le condotte illecite sostanzianti manipolazione del mercato sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100.000,00 a un massimo di € 25.000.000,00;

VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del medesimo decreto, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del predetto art. 187-ter importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;

VISTO l'art. 187-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 58/98, ai sensi del quale chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Consob ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.000,00 a un massimo di € 1.000.000,00;

CONSIDERATO che i criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie, sia alle sanzioni amministrative accessorie;

SULLA BASE di quanto precede nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

1) nei confronti di Alberto Mezzini, nato a Bologna (BO) il 9 luglio 1965 e residente a Monghidoro (BO), […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 187-ter del D. Lgs. n. 58/98, di € 650.000,00, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento;

b) sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 187-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 58/98, di € 120.000,00, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento;

c) sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 58/98, per un periodo di mesi dodici;

2) nei confronti di Alessandro Rapalli, nato a Bologna (BO) il 15 luglio 1960 ed ivi residente in […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 187-ter del D. Lgs. n. 58/98, di € 150.000,00, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento;

b) sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 58/98, per un periodo di mesi quattro;

3) nei confronti di Claudio Morsenchio, nato a Castel San Giovanni (PC) l'11 giugno 1966 e residente a Modena, […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 187-ter del D. Lgs. n. 58/98, di € 120.000,00, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento;

b) sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 58/98, per un periodo di mesi due.

[...omissis...]

La presente delibera è notificata agli interessati e sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Milano, 14 dicembre 2010

IL PRESIDENTE VICARIO
Vittorio Conti