Delibera n. 19014 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 19014
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del sig. Nicholas Charles Biase ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni;
VISTA la nota del 4 aprile 2013, notificata il 18 aprile 2013, con la quale la Divisione Mercati, Ufficio Abusi di Mercato (di seguito, anche "Divisione" o "DME"), ha contestato al sig. Biase, ai sensi dell'art. 187-septies del TUF, la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli acquistato complessivamente 344.612 azioni Gas Plus nel corso di 13 sedute nel periodo dal 12/09/2011 al 4/11/2011, utilizzando informazioni privilegiate, acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa, relative agli acquisti di azioni Gas Plus S.p.A. che era incaricato di eseguire per conto di …;
CONSIDERATO che, con la sopra citata lettera di contestazione, il sig. Biase è stato reso edotto della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTA la nota del 23 aprile 2013 con la quale il sig. Biase ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento;
VISTO il verbale di accesso del 3 maggio 2013;
ESAMINATE le note del 17/05/2013 e del 1° agosto 2013 con cui il sig. Biase ha formulato le proprie argomentazioni difensive;
ESAMINATA la Relazione Istruttoria del 19 febbraio 2014 con la quale la Divisione Mercati - Ufficio Abusi di Mercato ha ritenuto accertata la violazione contestata;
VISTA la nota del 24 febbraio 2014, ricevuta in pari data, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Biase l'avvio della "parte istruttoria per la decisione" relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle predette comunicazioni ed allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Mercati;
ESAMINATA la nota del 25 marzo 2014, con la quale il sig. Biase ha formulato le proprie argomentazioni difensive integrative;
ESAMINATA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 28 luglio 2014, con la quale il medesimo Ufficio, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalla parte, ha espresso proprie considerazioni conclusive in merito alle risultanze istruttorie del presente procedimento;
RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, accertata la violazione, da parte del sig. Biase, di cui all'art. 187-bis, comma 1, lettera a), del TUF, per aver acquistato complessivamente 344.612 azioni Gas Plus nel corso di 13 sedute, nel periodo dal 12/09/2011 al 4/11/2011, utilizzando informazioni privilegiate relative agli acquisti di azioni Gas Plus che egli era incaricato di eseguire per conto di …, informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa;
ciò risulta, in particolare, comprovato sulla base delle seguenti circostanze:
- il sig. Biase era stato preventivamente informato della decisione di … di incrementare la propria partecipazione in Gas Plus mediante ingenti acquisti di azioni sul MTA ed era, altresì, stato delegato ad eseguire le operazioni in parola;
- il sig. Biase ha operato per proprio conto solo dopo essere entrato in possesso dell'informazione privilegiata ed esclusivamente nelle sedute in cui operava anche per conto di …, con una tempistica idonea a trarre vantaggio dalle operazioni che eseguiva per conto di …, in modo tale da assumere il minor rischio possibile rispetto alla possibilità di andamenti negativi del prezzo di mercato (chiudendo rapidamente le posizioni sul titolo, a volte addirittura aprendo e chiudendo la propria posizione nella stessa giornata) e, nel contempo, in modo da trarre vantaggio dalla pressione in acquisto generata dagli acquisti eseguiti per conto di …;
VISTO l'art. 187-bis, comma 1, del TUF, il quale punisce l'abuso di informazioni privilegiate con sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 100.000,00 ad un massimo di euro 15.000.000,00; aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo;
VISTO il successivo comma 5 dello stesso art. 187-bis, il quale dispone, per i casi in cui – avuto riguardo alle qualità personali del colpevole, all'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito – la sanzione si riveli inadeguata anche se applicata nel massimo edittale, che essa sia aumentata fino al triplo ovvero fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito;
VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del TUF, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per fattispecie di abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari, e per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;
VISTO l'art. 187-sexies del TUF, ai sensi del quale l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in relazione alle fattispecie in oggetto importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;
VISTA la propria delibera n. 18961 del 2 luglio 2014, con la quale è stato disposto il sequestro di somme di denaro, strumenti finanziari o altri beni, anche immobili, di pertinenza del sig. Nicholas Charles Biase, sino alla concorrenza del valore di 342.861,63 euro, corrispondente alla somma del valore del profitto conseguito e dei beni utilizzati per commettere l'illecito.
CONSIDERATI i criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 che trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie;
TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri:
- la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali;
- la gravità soggettiva della condotta posta in essere;
RILEVATO che assumono rilevanza i seguenti elementi:
- con riferimento alla gravità obiettiva delle violazioni:
- il sig. Biase ha acquistato e rivenduto complessivamente n. 344.612 azioni GAS Plus;
- le predette azioni sono state acquistate al prezzo medio di 4,5 euro, a fronte di un prezzo medio di acquisto di … di 4,9 euro, e sono state rivendute al prezzo medio di 4,9;
- il profitto realizzato dal sig. Biase con la suddetta operatività è stato pari a 140.248 euro;
- l'operatività in esame è stata posta in essere su uno strumento finanziario illiquido e, come tale, suscettibile di una maggior oscillazione di prezzo dovuta alle operazioni contestate;
- nel periodo in cui ha operato il sig. Biase il prezzo di riferimento della azioni in parola ha registrato un rialzo del 218%, passando da 2,25 euro a 7,15 euro e le quantità scambiate sono state le più elevate dell'anno 2011;
- con riferimento alla gravità soggettiva delle violazioni si ritengono sussistenti i presupposti per imputare al sig. Biase l'illecito contestato a titolo di dolo. Nel caso di specie, infatti, il profilo professionale della parte, nonché le modalità e la tempistica che hanno caratterizzato la sua operatività, depongono nel senso che sia stata intenzionalmente sfruttata l'informazione privilegiata posseduta in ragione della propria attività lavorativa.
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
- nei confronti del sig. Nicholas Charles Biase, nato a San Gabriel, California, USA, il 19 febbraio 1968 e residente …:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 200.000,00, di cui è contestualmente ingiunto il pagamento, per la violazione di cui all'art. 187-bis, comma 1, del TUF;
- la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF pari a mesi dieci.
Ai sensi dell'art. 187-sexies del TUF, è disposta la confisca dei beni di pertinenza del sig. Nicholas Charles Biase sino alla concorrenza del valore di 342.861,63 euro, corrispondente alla somma del valore del profitto conseguito e dei beni utilizzati per commettere l'illecito.
Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento secondo le modalità descritte nel modulo allegato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modulo attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata all'interessato e sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del TUF.
27 agosto 2014
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas