Delibera n. 19332 - AREA PUBBLICA
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Delibera n. 19332
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei Sigg.ri Alex Norbert Cotar e Marco Scherer ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché nei confronti di Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH a titolo di responsabilità solidale
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;
VISTE le note del 6 novembre 2013, notificate il 16 novembre 2013 ed il 21 febbraio 2014, con le quali la Divisione Mercati – Ufficio Abusi di Mercato ha contestato, ai sensi dell'art. 187-septies del D.Lgs. 58/1998, la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/1998:
al Sig. Alex Norbert Cotar per aver comunicato l'informazione privilegiata relativa al progettato avvio di un collocamento di azioni Terna con accelerated bookbuilding, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato di tale informazione;
al Sig. Marco Scherer per aver venduto azioni Terna utilizzando l'informazione privilegiata relativa al progettato avvio di un collocamento di azioni Terna con accelerated bookbuilding, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato;
VISTA la nota del 6 novembre 2013, notificata il 18 novembre 2013, con la quale la Divisione Mercati ha contestato a Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, quale soggetto responsabile in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981, la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, contestata ai Sigg.ri Alex Norbert Cotar e Marco Scherer;
CONSIDERATO che i Sigg.ri Alex Norbert Cotar e Marco Scherer e Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH sono stati resi edotti, con le medesime note del 6 novembre 2013, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTE le note del 27 novembre 2013, con le quali Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH ha formulato richiesta di accesso agli atti del procedimento e di differimento dei termini per la presentazione delle deduzioni difensive; la proroga è stata accordata dalla DME con nota del 2 dicembre 2013;
VISTO il verbale di accesso del 5 dicembre 2013;
VISTA la nota del 3 dicembre 2013, con la quale il Sig Alex Norbert Cotar ha chiesto una proroga al 31 gennaio 2014 dei termini per la presentazione delle deduzioni; la proroga è stata accordata dalla DME con nota dell'11 dicembre 2013;
VISTA la nota del 6 dicembre 2013, con la quale il Sig Alex Norbert Cotar ha formulato richiesta di accesso agli atti del procedimento;
VISTO il verbale di accesso dell'11 dicembre 2013;
VISTA la nota del 19 dicembre 2013, con la quale il Sig Alex Norbert Cotar ha formulato richiesta di accesso ai documenti amministrativi prodotti successivamente all'accesso dell'11 dicembre 2013;
VISTO il verbale di accesso del 20 dicembre 2013;
ESAMINATA la nota datata 29 gennaio 2014, con la quale il Sig. Alex Norbert Cotar, per il tramite dell'Avv. [...omissis...], ha presentato le proprie deduzioni difensive;
ESAMINATA la nota del 31 gennaio 2014, con la quale Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH ha presentato le proprie deduzioni difensive;
VISTA la nota del 17 marzo 2014, con la quale il Sig Marco Scherer ha formulato richiesta di accesso agli atti del procedimento;
VISTO il verbale di accesso del 20 marzo 2014;
VISTA la nota del 14 aprile 2014, con la quale il Sig Marco Scherer ha chiesto una proroga al 31 gennaio 2014 dei termini per la presentazione delle deduzioni; la proroga è stata accordata dalla DME con nota 15 aprile 2014;
ESAMINATE le note del 12 maggio 2014 e del 20 giugno 2014, con le quali il Sig. Marco Scherer, per il tramite degli Avv.ti […omissis…], ha presentato le proprie deduzioni difensive;
ESAMINATE le Relazioni Istruttorie del 16 ottobre 2014, con le quali la Divisione Mercati – Ufficio Abusi di Mercato ha espresso valutazioni in merito alle deduzioni di parte nel senso di ritenerle inidonee a far venir meno la fondatezza dei fatti oggetto di contestazione;
VISTE le note del 20 ottobre 2014, ricevute tra il 20 ed il 30 ottobre 2014, con le quali l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha trasmesso ai Sigg.ri Alex Norbert Cotar e Marco Scherer ed a Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH le succitate Relazioni Istruttorie del 16 ottobre 2014, comunicando ai medesimi l'avvio della "Parte istruttoria per la decisione" relativa al procedimento sanzionatorio, indicando altresì la facoltà per gli interessati di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle citate note;
VISTA la nota del 22 ottobre 2014, con la quale l'Avv. […omissis…] ha richiesto, in nome e per conto del Sig. Alex Cotar, l'accesso agli atti dei procedimento ed a quelli dei procedimenti collegati al procedimento in esame. La Consob ha fornito riscontro positivo alla predetta richiesta con nota del 27 ottobre 2014;
VISTA la nota del 31 ottobre 2014, con la quale l'Avv. […omissis…] ha richiesto, in nome e per conto del Sig. Marco Scherer, l'accesso agli atti dei procedimento ed a quelli dei procedimenti collegati al procedimento in esame. La Consob ha fornito riscontro positivo alla predetta richiesta con nota del 26 novembre 2014;
ESAMINATA la nota del 18 dicembre 2014, con la quale l'Avv. […omissis…] ha presentato, in nome e per conto del Sig. Alex Norbert Cotar, deduzioni difensive integrative;
ESAMINATA la nota del 20 dicembre 2014, con la quale l'Avv. […omissis…] ha presentato, in nome e per conto del Sig. Marco Scherer, deduzioni difensive integrative;
VISTA la nota del 19 dicembre 2014, con la quale l'Avv. […omissis…] ha richiesto, in nome e per conto del Sig. Alex Cotar, la trasmissione della Relazione per la Commissione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative e la convocazione di un'udienza innanzi alla Commissione stessa al fine di sostenere una pubblica discussione in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative in questione;
VISTA la nota del 20 dicembre 2014, con la quale l'Avv. […omissis…] ha richiesto, in nome e per conto del Sig. Marco Scherer, la trasmissione della Relazione per la Commissione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative e la convocazione di un'udienza innanzi alla Commissione stessa al fine di sostenere una pubblica discussione in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative in questione;
ESAMINATA la nota del 23 marzo 2015, con la quale Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH ha presentato deduzioni difensive integrative;
ESAMINATA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 20 aprile 2015, con la quale lo stesso Ufficio - tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dagli interessati nel corso dell'intero procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative;
VISTE le note del 28 aprile 2015 e dell'8 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione;
VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le "Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell'8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015;
VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 2, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive;
ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in data 7 luglio 2015 dall'Avv. […omissis…] per conto del Sig. Alex Norbert Cotar, in data 8 luglio 2015 dall'Avv. […omissis…] per conto del Sig. Marco Scherer ed in data 2 luglio 2015 dalla Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH;
RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata la violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/1998:
da parte del Sig. Alex Norbert Cotar per avere egli comunicato l'informazione privilegiata relativa al progettato avvio di un collocamento di azioni Terna con accelerated bookbuilding, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato di tale informazione;
da parte del Sig. Marco Scherer per avere egli venduto azioni Terna utilizzando l'informazione privilegiata relativa al progettato avvio di un collocamento di azioni Terna con accelerated bookbuilding, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato;
ciò risulta comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze:
Banca IMI S.p.A. era uno dei joint bookrunner incaricati da Enel del collocamento delle azioni Terna, incarico ricevuto nella mattina del 1° Febbraio 2012;
nel corso della medesima mattina del 1° febbraio 2012 il Sig. […omissis…] di Banca IMI S.p.A., ha "allertato" verbalmente i sales del medesimo desk, tra il quali il Sig. Robert Ernst Martin Meier, all'epoca dei fatti in esame sales presso il desk Equity Cash Sales di Banca IMI S.p.A., del lancio, dopo la chiusura del MTA, di un'operazione, senza comunicargli né il titolo oggetto dell'operazione, né dettagli riguardo la stessa ed ha invitato i sales a preavvertire i clienti della possibilità di un'operazione in serata, dopo la chiusura del mercato;
oltre a fornire ai sales istruzioni verbali, alle 12:54 il Sig. […omissis…] ha inoltrato agli stessi sales una e-mail, avente ad oggetto "ABB_Modalità di contatto preliminare con clientela, che aveva ricevuto alle 12:49 dalla Sig.ra […omissis…] di Intesa Sanpaolo S.p.A., controllante di Banca IMI S.p.A., contenente l'indicazione che il contatto con i clienti poteva essere fatto solo al fine di invitarli a trattenersi dopo la chiusura del mercato, ma senza spendere il nome dell'emittente o rivelare la tipologia dell'operazione;
la postazione di lavoro del Sig. […omissis…] (che era sicuramente in possesso dell'informazione privilegiata in esame) e quella del Sig. Robert Meier si trovavano sullo stesso desk ed erano attigue;
il 1° febbraio 2012 tra le 13:32:14 e le 13:50:39 è intercorso uno scambio di messaggi attraverso la rete Bloomberg tra il Sig. Robert Meier ed il Sig. Alex Cotar. In tali messaggi il Sig. Meier ha comunicato al Sig. Cotar, l'informazione relativa alla società oggetto di collocamento ("il settore aziendale è importante perché contribuisce a portare la luce nella stanza"; "come detto io faccio solamente azioni italiane"; "trasporto ma attraverso cavi") ed al tipo di operazione ("Ti mando l'eventuale offerta ?");
il 1° febbraio 2012 DWS ha effettuato operazioni a valere sul portafoglio in gestione […omissis…] (di pertinenza di un cliente istituzionale, […omissis…], che ha affidato a DWS la gestione di […omissis…]) che consistevano nella vendita, alle ore 16:44 di 200.000 azioni Terna al prezzo di € 2,74, corrispondenti all'intera posizione in azioni Terna nel portafoglio a tale data, e nel riacquisto, alle ore 18:10 al prezzo di € 2,8079, della medesima quantità di azioni nell'ambito dell'accelerated bookbuilding; le sopra descritte operazioni sono state poste in essere dal Sig. Marco Scherer, responsabile del portafoglio in questione;
all'epoca dei fatti in esame il Sig. Cotar lavorava nell'"area di trading centrale" di DWS, dove raccoglieva gli ordini di sottoscrizione dei gestori di portafoglio e li inoltrava alle banche dei consorzi di collocamento;
un modulo denominato "Subscription Order Sheet", datato 1° febbraio 2012 e che riguardava la sottoscrizione di 200.000 azioni Terna a valere sul portafoglio in gestione […omissis…], risulta essere stato sottoscritto dal Sig. Marco Scherer, in qualità di "Koordinator FMA", e dal Sig. Alex Cotar, in qualità di "Koordinator TD Eingang" e di "Koordinator TD Zeichnung";
VISTO l'art. 187-bis del D.Lgs. 58/1998, il quale punisce l'abuso di informazioni privilegiate con sanzione amministrativa pecuniaria da minimo € 100.000,00 a massimo € 15.000.000,00, aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo;
VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari, e per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;
CONSIDERATI i criteri generali di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";
TENUTO CONTO dei parametri relativi alla gravità obiettiva della violazione accertata, alla gravità soggettiva della condotta posta in essere ed alla personalità dell'autore dell'illecito; in particolare:
- con riferimento alla gravità obiettiva della violazione ed alla personalità dell'autore dell'illecito:
l'informazione privilegiata è rappresentata, nel caso di specie, dalla notizia del progettato avvio di un collocamento mediante accelerated bookbuilding avente ad oggetto la partecipazione pari al 5,094% detenuta da Enel S.p.A. in Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., società di elevata capitalizzazione;
il possesso ed in conseguente utilizzo dell'informazione privilegiata sono stati posti in essere al di fuori del normale esercizio del lavoro, atteso che, con riguardo al collocamento di azioni Terna tramite procedura di accelerated bookbuilding, i Sigg.ri Alex Cotar e Marco Scherer avrebbero dovuto ricevere dal Sig. Robert Meier, al massimo, l'informazione di trattenersi al lavoro oltre l'orario di chiusura del MTA, conformemente alle indicazioni fornite al medesimo Sig. Robert Meier a Banca IMI S.p.A., in vista di un'operazione le cui caratteristiche avrebbero dovuto essere divulgate solamente a mercato chiuso;
il 1° febbraio 2012 alle ore 16:44 il Sig. Marco Scherer ha venduto a valere sul portafoglio in gestione […omissis…] di DWS 200.000 azioni Terna al prezzo di € 2,74, corrispondenti all'intera posizione in azioni Terna nel portafoglio a tale data;
il 1° febbraio 2012 alle ore 18:10 il Sig. Marco Scherer ha riacquistato, sempre a valere sul portafoglio in gestione […omissis…] di DWS, la medesima quantità di azioni nell'ambito dell'accelerated bookbuilding al prezzo di € 2,8079;
il profitto complessivo per il portafoglio in gestione […omissis…] è stato pari a € 13.580;
- per quanto attiene alla gravità soggettiva della violazione, che il comportamento posto in essere dai Sigg.ri Alex Cotar e Marco Scherer sia da qualificarsi come doloso, tenuto conto del fatto che due persone dello status professionale dei Sigg.ri Cotar e Scherer – i quali ricoprivano rispettivamente, al tempo dello svolgimento dei fatti in esame, la qualifica di Vice President–Equity Trading Desk e di Assistant Vice President–Portfolio Manager Equity presso Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH – erano in grado di riconoscere la natura privilegiata dell'informazione relativa al progettato avvio di un collocamento mediante accelerated bookbuilding avente ad oggetto la partecipazione detenuta da Enel S.p.A. in Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ed erano, di conseguenza, in grado anche di cogliere i profili di illiceità connessi all'utilizzo della suddetta informazione privilegiata;
CONSIDERATO che i citati criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie;
SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;
D E L I B E R A:
1) al Sig. Alex Norbert Cotar, nato a Rapperswil-Jona SG (Svizzera) il 10 giugno 1971 e residente a […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:
sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00, dell'art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi quattro;
2) al Sig. Marco Scherer, nato a Wurzburg (Germania) il 31 gennaio 1980 e residente a […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:
sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00, dell'art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi quattro;
3) è, altresì, ingiunto a Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, avente sede legale a Frankfurt am Main (Germania) in Mainzer Landstrasse 178-190, in qualità di obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981, di pagare l'importo della summenzionata sanzione complessiva di € 200.000,00, applicata nei confronti dei Sigg.ri Alex Norbert Cotar e Marco Scherer per violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/1998.
Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del D.Lgs. 58/1998.
26 agosto 2015
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas