Delibera n. 19902 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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(*) La Corte di Appello di Milano, Sezione Prima civile, con sentenza n. 3941/2018 del 10.7.2018/23.8.2018, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. Pietro Franco Tali, ha annullato la delibera nella parte in cui prevede a carico del Sig. Tali la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro e la sanzione amministrativa accessoria di sei mesi.
(*) La Corte di Appello di Milano, Sezione Prima civile, con sentenza n. 3941/2018 del 10.7.2018/23.8.2018, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. Pietro Franco Tali, ha annullato la delibera nella parte in cui prevede a carico del Sig. Tali la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro e la sanzione amministrativa accessoria di sei mesi.
Delibera n. 19902
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei Sig.ri Pietro Franco Tali ed Ayman Asfari ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
RILEVATO che:
- il 5 dicembre 2012, alle ore 18:54, al termine di una riunione del Consiglio di Amministrazione (“Consiglio di Amministrazione” o “CdA”) di Saipem S.p.A. (“Saipem”), è stata resa nota al pubblico, mediante la diffusione di un comunicato- stampa, la decisione del Sig. Pietro Franco Tali di rassegnare le dimissioni dalle cariche di Vice Presidente del CdA e Amministratore Delegato (“Amministratore Delegato” o “AD”) di Saipem;
- la mattina del 5 dicembre 2012, il Sig. Asfari, Chief Executive Officer (“CEO”) di Petrofac Ltd, ha acquistato opzioni put su azioni Saipem a valere su un conto di deposito titoli al medesimo intestato;
RILEVATO che, con riferimento alle predette circostanze, la Consob ha svolto indagini per ricostruire il processo che aveva condotto il Sig. Pietro Franco Tali a rassegnare le dimissioni dalle cariche ricoperte presso Saipem e per identificare i soggetti che fossero stati a conoscenza di informazioni circa tale processo prima della diffusione del comunicato-stampa sopra menzionato;
VISTE le note del 21 dicembre 2015, notificate tra l’8 gennaio 2016 e il 25 maggio 2016, con la quale la Divisione Mercati – Ufficio Abusi di Mercato ha contestato:
- al Sig. Pietro Franco Tali la violazione prevista dall’art. 187-bis, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 58/1998, per aver egli comunicato al Sig. Ayman Asfari, al di fuori del normale esercizio del lavoro e della funzione, l’informazione privilegiata concernente la promozione di forti discontinuità gestionali e organizzative in Saipem, che comprendevano anche le proprie dimissioni dalle cariche di Vice Presidente del CdA e di Amministratore Delegato della società, in seguito ad indagini dell’Autorità Giudiziaria per ipotesi di corruzione in Algeria, di cui egli era in possesso in ragione dell’esercizio del suo lavoro e della sua funzione di Vice Presidente del CdA e di Amministratore Delegato di Saipem;
- al Sig. Ayman Asfari la violazione prevista dall’art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 per avere egli acquistato 200 contratti della serie di opzioni put sulle azioni Saipem con strike price pari a € 34 e scadenza 18 gennaio 2013, la mattina del 5 dicembre 2012, utilizzando la suddetta informazione privilegiata, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato di tale informazione;
CONSIDERATO che i suddetti soggetti sono stati resi edotti, con le medesime note del 21 dicembre 2015, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTA la nota del 15 gennaio 2016 con la quale il Sig. Pietro Franco Tali ha formulato istanza di accesso agli atti;
VISTO il verbale di accesso del 29 gennaio 2016;
VISTA la nota dell’11 marzo 2016, con la quale il Sig. Pietro Franco Tali ha formulato le proprie memorie difensive nonché istanza di audizione;
VISTO il verbale dell’audizione del Sig. Pietro Franco Tali del 6 settembre 2016;
RILEVATO che il Sig. Ayman Asfari nel corso del procedimento non ha formulato deduzioni difensive, né richiesta di accesso agli atti o di audizione;
VISTA la Relazione per la Commissione del 4 gennaio 2017, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;
VISTA la nota del 4 gennaio 2017 con le quale è stata tramessa al Sig. Pietro Franco Tali copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione delle relative sanzioni;
ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Tali, in replica alla predetta Relazione USA, con nota del 31 gennaio 2017;
RITENUTE, sulla base delle risultanze istruttorie, conclusivamente accertate:
- per quanto concerne il Sig. Pietro Franco Tali, la violazione prevista dall’art. 187-bis, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 58/1998, per aver egli comunicato al Sig. Ayman Asfari, al di fuori del normale esercizio del lavoro e della funzione, l’informazione privilegiata concernente la promozione di forti discontinuità gestionali e organizzative in Saipem, che comprendevano anche le proprie dimissioni dalle cariche di Vice Presidente del CdA e di Amministratore Delegato della società, in seguito ad indagini dell’Autorità Giudiziaria per ipotesi di corruzione in Algeria;
- per quanto riguarda il Sig. Ayman Asfari la violazione prevista dall’art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 per avere egli acquistato 200 contratti della serie di opzioni put sulle azioni Saipem con strike price pari a € 34 e scadenza 18 gennaio 2013, la mattina del 5 dicembre 2012, utilizzando la suddetta informazione privilegiata, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato di tale informazione.
VISTO l’art. 187-bis del D. Lgs. 58/1998, il quale punisce l’abuso di informazioni privilegiate con sanzione amministrativa pecuniaria da minimo € 100.000,00 a massimo € 15.000.000,00, aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo;
VISTO l’art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre, l’applicazione della sanzione interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari, e per gli esponenti aziendali di società quotate, l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;
VISTO l’art. 187-sexies del D. Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in casi della specie importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;
VISTA la propria delibera n. 19805 del 13 dicembre 2016, con la quale è stato disposto il sequestro dei beni del Sig. Ayman Asfari fino alla concorrenza di un valore pari a € 385.000,00, corrispondente al prodotto dell’illecito;
CONSIDERATI i criteri generali di cui all’art. 11 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;
TENUTO CONTO dei parametri relativi alla gravità obiettiva della violazione accertata, alla gravità soggettiva della condotta posta in essere ed alla personalità dell’autore dell’illecito; in particolare:
- con riferimento alla gravità obiettiva della violazione che:
il Sig. Pietro Franco Tali all’epoca dei fatti rivestiva la carica di Vice Presidente del CdA e di Amministratore Delegato di Saipem S.p.A.;
la mattina del 5 dicembre 2012, il Sig. Asfari ha acquistato sull’IDEM opzioni put su azioni Saipem per un totale di 200 contratti con strike price pari a € 34 e scadenza 18 gennaio 2013 ad un prezzo medio ponderato di € 0,824935, per un controvalore di € 82.493,50;
il Sig. Asfari ha assunto una posizione sulle azioni Saipem con una leva pari a circa 20 (€ 1.683.715 / € 82.493,50);
tutte le opzioni put su azioni Saipem acquistate il 5 dicembre 2012 sono state rivendute sull’IDEM il 7 dicembre 2012 al prezzo medio ponderato di € 3,85;
il profitto effettivo conseguito con la vendita delle opzioni put su azioni Saipem è stato pari a € 302.506,50;
- con riferimento alla gravità soggettiva della violazione che:
1) la condotta illecita posta in essere dal Sig. Asfari è da qualificarsi quantomeno come gravemente colposa;
2) la condotta illecita accertata sia ascrivibile al Sig. Tali quantomeno a titolo di colpa per le seguenti motivazioni:
se da un lato, gli elementi fattuali emersi nel corso dell’istruttoria convergono nel senso di considerare, con carattere di ragionevolezza, comprovata la condotta illecita imputata al Sig. Tali dall’altro dai medesimi elementi emerge che quest’ultimo abbia concorso alla realizzazione dell’illecito - rispetto al Sig. Asfari - con un diverso contributo e con modalità concretamente differenti, sia in termini fattuali sia rispetto ai vantaggi economici che da tale condotta violativa sono conseguiti (nulli per il Sig. Tali, cospicui per il Sig. Asfari);
dall’altro lato la valutazione del complesso delle evidenze istruttorie acquisite, depone nel senso di mitigare la gravità la condotta posta in essere dal Sig. Tali non emergendo di volontà di realizzare, in complicità con il Sig. Asfari, la fattispecie illecita de qua;
CONSIDERATO che i citati criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall’art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie;
SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;
D E L I B E R A:
1) al Sig. Pietro Franco Tali, nato a Tempio Pausania (OT) il 17 dicembre 1949 […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:
sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000,00, per la violazione dell’art. 187- bis, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell’art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi sei;
2) al Sig. Ayman Asfari, nato l’8 luglio 1958, sono applicate le seguenti sanzioni:
sanzione amministrativa pecuniaria di € 300.000,00, per la violazione dell’art. 187- bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell’art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi dodici;
Ai sensi dell’art. 187-sexies del D. Lgs. 58/1998, è disposta la confisca dei beni di pertinenza del Sig. Ayman Asfari fino alla concorrenza di un valore pari a € 385.000,00, corrispondente al prodotto dell’illecito.
Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega alla presente delibera fac-simile precompilato.
Se l’interessato risiede all’estero il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni, secondo le modalità descritte nel modulo allegato,
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d’Appello competente per territorio ai sensi dell’art 187-septies, comma 4, del D. Lgs. 58/1998.
8 marzo 2017
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas