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Bollettino


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(*) La CdA di Venezia, con sentenza n. 134/2019 del 20.10.2018/17.1.2019, ha rideterminato da 150.000 euro a 120.000 euro la sanzione complessivamente erogata a Maurizio Benvenuto anche con le delibere Consob 20115 e 20116 del 13.9.2017. Successivamente la Cassazione con ordinanza n. 33788 del 21.11.2023 ha rigettato il ricorso di Maurizio Benvenuto avverso la sentenza della CdA di Venezia n. 134/2019 del 20.10.2018/17.1.2019.

Delibera n. 20114

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del sig. Maurizio Benvenuto consigliere di amministrazione di Veneto Banca s.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società per violazioni degli artt. 21 e 8 del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni ("Regolamento Intermediari");

VISTO il regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni ("Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob");

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTE le risultanze dell'attività di vigilanza condotta nei confronti di Veneto Banca S.p.A. (la "Banca" o "Veneto Banca"), tra cui le verifiche ispettive condotte presso Veneto Banca nel periodo 12 gennaio 2015 – 25 febbraio 2016 e 28 aprile 2015 – 18 dicembre 2015;

VISTA la lettera del 3 maggio 2016, notificata in pari data, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazione ("Divisione Intermediari"), ha contestato, tra gli altri, al sig. Maurizio Benvenuto - ai sensi degli artt. 190 e 195 del TUF - molteplici violazioni dell'art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e delle relative norme di attuazione, dell'art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, nonché dell'art. 8, comma 1, del TUF che attribuisce alla Consob il potere di chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti;

VISTA la lettera del 2 maggio 2016, notificata in pari data, con cui le sopraindicate violazioni sono state altresì contestate a Veneto Banca, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF;

RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le distinte note pervenute in data 16 maggio 2016 con cui il sig. Maurizio Benvenuto ha formulato istanza di accesso agli atti;

RILEVATO che l'accesso è stato effettuato in data 29 giugno 2016;

VISTA la nota pervenuta in data 16 maggio 2016, con cui il sig. Maurizio Benvenuto ha, altresì, richiesto la proroga per la presentazione delle memorie difensive che è stata riscontrata positivamente dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con nota trasmessa all'interessato in data 17 maggio 2016;

VISTE le note del 9 e del 19 maggio 2016 con cui taluni incolpati hanno formulato istanza di audizione personale e le note del 31 agosto e del 7 settembre 2016 con cui i medesimi soggetti hanno richiesto il differimento delle audizioni personali previste per il 6 e il 19 settembre 2016, cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito riscontro positivo;

RILEVATO che le predette audizioni hanno avuto luogo il 6 e il 19 ottobre 2016;

ESAMINATA la nota del 30 luglio 2016, con cui il sig. Maurizio Benvenuto ha presentato deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che in data 9 novembre 2016 il sig. Maurizio Benvenuto ha avuto accesso agli atti confluiti successivamente alla notifica delle contestazioni e all'accesso espletato in precedenza;

VISTA la Relazione per la Commissione del 30 dicembre 2016, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 30 dicembre 2017 con cui è stata tramessa al sig. Benvenuto copia della predetta Relazione USA;

VISTA la nota del 23 gennaio 2017 con la quale il sig. Benvenuto ha presentato istanza di sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 49, comma 4, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 89 come convertito nella legge del 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTA la nota del 30 gennaio 2017 con la quale è stata comunicata al sig. Bevenuto l'accoglimento della predetta istanza;

ESAMINATA la Relazione Integrativa del 14 aprile 2017 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame;

VISTA la nota del 14 aprile 2017 con cui è stata tramessa all'interessato copia della predetta Relazione Integrativa e con la quale la parte è stata, altresì, resa edotta della facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa "Fermo quanto stabilito dall'art. 49, comma 4, del d.l. n. 189 del 17 ottobre 2016, come convertito nella legge n. 229 del 15 dicembre 2016";

VISTA la propria delibera n. 20033 del 14 giugno 2017 (rettificata con successiva delibera n. 20057 del 6 luglio 2017) ed il relativo Atto di accertamento nell'ambito del quale è stato rilevato che "avuto riguardo alla posizione del sig. Maurizio Benvenuto trova applicazione l'art. 49, comma 4, del d. l. n. 189 del 17 ottobre 2016 come convertito nella legge n. 229 del 15 dicembre 2016";

VISTA la nota dell'8 agosto 2017 con cui il sig. Benvenuto ha richiesto "la concessione di una ulteriore proroga" dei propri termini a difesa alla quale è stato dato riscontro in termini negativi con nota dell'11 agosto 2017;

VISTA la nota del 30 agosto 2017, corredata di documentazione a supporto, con la quale la parte ha presentato le proprie controdeduzioni scritte;

CONSIDERATO che le predette controdeduzioni scritte, nel loro complesso, non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nelle precedenti fasi difensive;

RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni contestate per avere la Banca:

1) omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti scorretti in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni;

2) tenuto comportamenti irregolari, tra l'altro, nei finanziamenti concessi ai clienti per l'acquisto delle azioni di propria emissione, i quali hanno condotto ad un'alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela;

3) omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti scorretti in materia di gestione degli ordini dei clienti;

4) omesso di dotarsi di procedure adeguate in materia di pricing delle azioni di propria emissione;

5) fornito alla Consob, in occasione dell'operazione di aumento di capitale 2014, informazioni rivelatesi non veritiere a seguito degli accertamenti ispettivi;

VISTO l'art. 190 del TUF, applicabile ratione temporis, che punisce l'inosservanza delle disposizioni previste dagli artt. 21 e 8 del TUF, nonché delle "disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob" in base al medesimo articolo, con la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata tra un minimo di euro 2.500,00 ed un massimo di Euro 250.000,00;

VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO con riguardo alla gravità obiettiva che assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

- la natura procedurale/comportamentale delle violazioni accertate, sostanziatesi in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento;

- la rilevanza quali-quantitativa delle carenze procedurali accertate, nonché la dimensione, diffusione e perduranza nel tempo delle condotte illecite;

- la carica ricoperta dal sig. Maurizio Benvenuto, il periodo di permanenza in carica (anche in rapporto ai vari profili in cui si sostanziano le singole violazioni), l'effettiva funzione svolta all'interno della società, nonché la concreta condotta tenuta in relazione alle irregolarità accertate;

- la coincidenza in capo al CdA di entrambe le funzioni di supervisione strategica e di gestione, stante l'assenza della figura dell'AD e di un Comitato Esecutivo dal 26 aprile 2014 al 23 giugno 2015;

- le pregresse irregolarità di Veneto Banca in materia di prestazione dei servizi di investimento;

CONSIDERATO, con riferimento all'elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati siano connotati da negligenza professionale e, dunque, imputabili al sig. Maurizio Benvenuto quantomeno a titolo di colpa;

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO, altresì, che, ai fini dell'applicazione di detto istituto, la violazione più grave sia rappresentata dalla n. 2, in considerazione della portata lesiva della stessa, anche in termini di pericolo, per i risparmiatori, nonché avuto riguardo alla suscettibilità della stessa di coinvolgere anche altri settori di attività della Banca e profili attinenti alla sfera patrimoniale della stessa;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

A. al sig. Maurizio Benvenuto, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per complessivi euro 115.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3, di euro 15.000 per la violazione n. 4, di euro 10.000 per la violazione n. 5), della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

B. ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, vigente ratione temporis, è ingiunto a Veneto Banca S.p.A., con sede legale in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall'Armi, n. 1, in qualità di soggetto responsabile in solido, e agli eventuali aventi causa obbligati, il pagamento dell'importo complessivo di euro 115.000, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti del sig. Maurizio Benvenuto.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

13 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas