Delibera n. 20115 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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(*) La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 134/2019 del 20.10.2018/17.1.2019, ha rideterminato da 150.000 euro a 120.000 euro la sanzione complessivamente erogata a Maurizio Benvenuto anche con le delibere Consob 20114 e 20116 del 13.9.2017. Successivamente la Cassazione con ordinanza n. 33788 del 21.11.2023 ha rigettato il ricorso di Maurizio Benvenuto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 134/2019 del 20.10.2018/17.1.2019.
Delibera n. 20115
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Maurizio Benvenuto consigliere di amministrazione di Veneto Banca s.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società per violazioni dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ("TUF") ed, in particolare l'art. 94, comma 2, del TUF, il quale dispone che: "Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti";
RILEVATO che, in data 25 giugno 2014, Veneto Banca S.p.A. ("Veneto Banca" o la "Banca") ha pubblicato il Documento di Registrazione ("DR 2014" o "DR") che è stato incorporato mediante riferimento in due Prospetti di Base relativi a emissioni obbligazionarie della Banca:
- Prospetto di Base pubblicato il 17 gennaio 2014 ("PB 2014") in cui è stato incorporato il DR 2014 mediante il 1° Supplemento al PB 2014 pubblicato il 3 luglio 2014;
- Prospetto di Base pubblicato il 19 gennaio 2015 ("PB 2015");
RILEVATO, altresì, che a valere sui Prospetti di Base di cui sopra sono state emesse, nel periodo 3 luglio 2014 – 25 giugno 2015, n. 12 Condizioni Definitive, relative all'offerta di obbligazioni per un controvalore complessivo collocato di euro 1.131.520.000;
VISTE le risultanze dell'attività di vigilanza condotta nei confronti di Veneto Banca, tra cui le verifiche ispettive condotte presso Veneto Banca nel periodo 12 gennaio 2015 – 25 febbraio 2016 e 28 aprile 2015 – 18 dicembre 2015;
VISTA la lettera del 23 maggio 2016, notificata in pari data, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari, Ufficio Prospetti Non-Equity, ha contestato, tra gli altri, al sig. Maurizio Benvenuto - ai sensi degli artt. 191, comma 2, e 195 del TUF - la violazione dell'art. 94, comma 2, del TUF, con particolare riguardo alla mancata rappresentazione nei Prospetti Base e nella sopracitata documentazione di offerta di informazioni necessarie affinché gli investitori potessero pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive di Veneto Banca, nonché sulle obbligazioni offerte;
VISTA la lettera del 23 maggio 2016, notificata in pari data, con cui la sopraindicata violazione è stata altresì contestata a Veneto Banca, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF;
RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTE le note del 6 e del 22 giugno 2016 con cui il sig. Maurizio Benvenuto ha formulato istanza di accesso agli atti;
RILEVATO che l'accesso agli atti è stato effettuato il 2 agosto 2016;
VISTA la nota del 6 giugno 2016, con cui il sig. Maurizio Benvenuto ha, altresì, richiesto la proroga per la presentazione delle memorie difensive che è stata riscontrata positivamente dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con nota trasmessa all'interessato in data 8 giugno 2016;
VISTE le note del 26 maggio e il 15 giugno 2016 con cui taluni incolpati hanno formulato istanza di audizione personale e le note del 31 agosto e del 7 settembre 2016 con cui i medesimi soggetti hanno richiesto il differimento delle audizioni personali previste per il 6 e il 19 settembre 2016, cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito riscontro positivo;
RILEVATO che le predette audizioni hanno avuto luogo il 6 e il 19 ottobre 2016;
ESAMINATA la nota del 16 settembre 2016 con cui il sig. Maurizio Benvenuto ha presentato deduzioni scritte e documenti;
RILEVATO che in data 9 novembre 2016 il sig. Maurizio Benvenuto ha avuto accesso agli atti confluiti successivamente alla notifica delle contestazioni e all'accesso espletato in precedenza;
VISTA la Relazione per la Commissione del 26 gennaio 2017, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;
VISTA la nota del 31 gennaio 2017 con cui è stata tramessa al sig. Benvenuto copia della predetta Relazione USA nell'ambito della quale la parte è stata resa edotta della facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa "Fermo quanto stabilito dall'art. 49, comma 4, del d.l. n. 189 del 17 ottobre 2016, come convertito nella legge n. 229 del 15 dicembre 2016";
VISTA la nota del 1 febbraio 2017 con la quale il sig. Benvenuto ha rappresentato la "… intervenuta sospensione, nei propri confronti, del procedimento sanzionatorio n. 44684/16 nonché di tutte le attività difensive ad esso connesse, fino alla data del 31 luglio 2017" ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al citato d.l. n.189/2016;
ESAMINATA la Relazione Integrativa del 14 aprile 2017 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame;
VISTA la nota del 14 aprile 2017 con cui è stata tramessa all'interessato copia della predetta Relazione Integrativa 2016 e con la quale la parte è stata, altresì, resa edotta della facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa "Fermo quanto stabilito dall'art. 49, comma 4, del d.l. n. 189 del 17 ottobre 2016, come convertito nella legge n. 229 del 15 dicembre 2016";
VISTA la propria delibera n. 20034 del 21 giugno 2017 (come rettificata dalla successiva delibera n. 20058 del 6 luglio 2017) ed il relativo Atto di accertamento nell'ambito del quale è stato precisato che "avuto riguardo alla posizione del sig. Maurizio Benvenuto trova applicazione l'art. 49, comma 4, del d. l. n. 189 del 17 ottobre 2016 come convertito nella legge n. 229 del 15 dicembre 2016";
VISTA la nota dell'8 agosto 2017 con cui il sig. Benvenuto ha richiesto "la concessione di una ulteriore proroga" dei propri termini a difesa alla quale è stato dato riscontro in termini negativi con nota dell'11 agosto 2017;
VISTA la nota del 30 agosto 2017, corredata di documentazione a supporto, con la quale la parte ha presentato le proprie controdeduzioni scritte;
CONSIDERATO che le predette controdeduzioni scritte, nel loro complesso, non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nelle precedenti fasi difensive;
RITENUTA conclusivamente accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni dell'art. 94, commi 2, del TUF, per non avere Veneto Banca rappresentato, nei PB 2014 e 2015 e nella successiva documentazione di offerta, informazioni inerenti a: i) la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni della Banca; ii) le criticità rilevate dalla Banca d'Italia in merito al ruolo svolto dal sig. Consoli nella Banca ed al processo del credito;
VISTO l'art. 191, comma 2, applicabile ratione temporis, del TUF, che punisce l'inosservanza dell'art. 94, comma 2, con la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di Euro 500.000;
VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";
TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;
CONSIDERATO con riguardo alla gravità obiettiva che assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:
- la preminenza degli interessi protetti dalla norma violata, funzionali ad assicurare la tutela degli investitori mediante un'adeguata e corretta informativa in merito ai rischi e alle caratteristiche essenziali delle operazioni;
- la circostanza che le carenze informative in parola concernevano aspetti significativi che si riflettevano su elementi del Prospetto essenziali per consentire un consapevole apprezzamento dell'offerta in parola;
- la carica ricoperta dal sig. Maurizio Benvenuto, nonché l'effettiva funzione svolta all'interno della Banca;
RITENUTO, con riferimento all'elemento soggettivo, che la violazione accertata sia addebitabile al sig. Maurizio Benvenuto a titolo di colpa;
RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
A. al sig. Maurizio Benvenuto, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 5 maggio 2016, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
B. ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, vigente ratione temporis, è ingiunto a Veneto Banca S.p.A., con sede legale in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall'Armi, n. 1, in qualità di soggetto responsabile in solido, e agli eventuali aventi causa obbligati, il pagamento dell'importo di euro 15.000 per la sanzione sopra indicata, con obbligo di regresso nei confronti del sig. Maurizio Benvenuto.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
13 settembre 2017
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas