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Bollettino


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Delibera n. 20337

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.investingpro.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito www.investingpro.com è emerso che:

  • il sito www.investingpro.com, ancorché non redatto in lingua italiana, tuttavia riporta al suo interno un'utenza telefonica italiana ("+3901119620373") e l'area dedicata agli utenti registrati risulta consultabile in lingua italiana;

     
  • il potenziale investitore, previa registrazione al sito ed apertura di un conto tramite apposito form disponibile on line, ha la possibilità di negoziare sul mercato valutario (Forex) e di fare trading in CFD attraverso la piattaforma MT4;

     
  • per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;

     
  • nella sezione "Termini e Condizioni" e in calce ad ogni pagina del sito sono indicate le società "Milton Group Ltd" con sede dichiarata alle Marshall Islands e "Kyoto Limited Ltd" con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria);

     
  • il sito www.investingpro.com ed i servizi ivi offerti sono, pertanto, riconducibili alle società Milton Group Ltd e Kyoto Limited Ltd.

RILEVATO altresì che, dalle informazioni disponibili, soggetti operanti a nome di "Investingpro" hanno contattato risparmiatori italiani telefonicamente al fine di convincerli ad aprire un conto e fare operazioni di trading sul detto sito;

RILEVATO al riguardo che le società Milton Group Ltd e Kyoto Limited Ltd adottano forme di contatto e di interazione, anche immediate, con la clientela italiana anche attraverso il predetto sito ivi fornendo indicazioni circa le modalità procedurali ed operative da seguire al fine di investire in strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto la società contatta telefonicamente i clienti italiani a cui è dedicata una specifica utenza telefonica e il detto sito è privo di meccanismi bloccanti che impediscano la registrazione ad utenti italiani; infatti, agli utenti registrati l'area agli stessi dedicata risulta disponibile in lingua italiana;

RILEVATO che l'attività svolta tramite il sito in oggetto è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RILEVATO che le società Milton Group Ltd e Kyoto Limited Ltd non risultano autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tali società non risultano iscritte nell'albo, tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf, delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia in libera prestazione di servizi e/o per il tramite di una succursale sul territorio nazionale;

RILEVATO che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

1. rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite il sito internet www.investingpro.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

14 marzo 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese