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Bollettino


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Delibera n. 21616

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del sig. Maurizio Colombo, per violazione dell'art. 187-ter, comma 3, lettere a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 12, paragrafo 1, lettera a, sub i) e ii), del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti di Alpha Fund Management S.à r.l.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTE le note del 14 novembre 2019, notificate ai destinatari tra il 19 novembre 2019 e il 7 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del TUF e dell'art. 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014 , con le quali la Divisione Mercati, Ufficio Abusi di Mercato, ha contestato:

- al sig. Maurizio Colombo la violazione di cui all'articolo 187-ter, comma 3, lettere a) e b), del TUF e all'art. 12, paragrafo 1, lettera a, sub i) e ii), del Regolamento (UE) n. 596/2014, per aver realizzato uno Schema ricorrente consistente nell'inserimento diretto nel MTA di PDN in acquisto nel periodo compreso tra il 30 giugno 2015 e il 31 dicembre 2016 che hanno dato luogo a operazioni di acquisto di […omissis …] nell'asta di chiusura, che erano idonee a fissare e hanno fissato il prezzo delle azioni […omissis …] a un livello anomalo e artificiale ed erano, altresì, idonee a fornire e hanno fornito indicazioni false e fuorvianti in merito al prezzo e alla domanda delle suddette azioni;

- a Alpha Fund Management ("la Società"), quale soggetto responsabile in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. n. 689/1981, la medesima violazione sopra descritta e contestata al sig. Colombo;

CONSIDERATO che i suddetti soggetti sono stati resi edotti, con le medesime note del 14 novembre 2019, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE la nota del 2 dicembre 2019, con la quale il sig. Colombo ha formulato istanza di accesso agli atti e la nota del 16 dicembre 2019, con la quale la predetta istanza è stata accolta e la relativa documentazione è stata trasmessa via pec all'interessato dalla Divisione Mercati;

VISTE la nota del 17 dicembre 2019, con la quale il sig. Colombo ha chiesto la proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive e la nota in pari data con la quale detta richiesta è stata accolta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

VISTE la nota del 29 gennaio 2020, con la quale il sig. Colombo ha formulato deduzioni difensive e la nota del 6 febbraio 2020 con la quale la Società ha aderito integralmente alle predette difese;

ESAMINATE le deduzioni difensive volte a confutare le contestazioni;

VISTA la Relazione per la Commissione, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione della relativa sanzione ("Relazione USA");

VISTA la nota del 6 ottobre 2020 con cui è stata trasmessa alle parti copia della predetta Relazione USA;

ESAMINATE le controdeduzioni difensive presentate in replica alla citata Relazione USA;

CONSIDERATO che le argomentazioni complessivamente svolte nelle repliche di parte alla Relazione USA non presentano particolari elementi di novità lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, che il sig. Colombo, per conto di Alpha Fund, nel periodo compreso tra il 30 giugno 2015 e il 31 dicembre 2016, ha posto in essere una manipolazione del mercato delle azioni […omissis …], mediante operazioni di acquisto effettuate al termine dell'asta di chiusura che erano idonee a fissare e hanno fissato il prezzo delle predette azioni a un livello anomalo e artificiale ed erano, altresì, idonee a fornire e hanno fornito indicazioni false e fuorvianti in merito al prezzo e alla domanda delle medesime azioni;

RITENUTA, conseguentemente, accertata la violazione di cui all'articolo 187-ter, comma 3, lettere a) e b), del TUF e all'art. 12, paragrafo 1, lettera a, i) e ii), del Regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alla predetta operatività posta in essere da Sig. Colombo;

VISTO l'art. 187-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, vigente ratione temporis, il quale – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 72/2015 nella parte in cui escludeva l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui dall'art. 187-bis e per quello di cui all'art. 187-ter del TUF - prevede, per i casi di manipolazione di mercato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 20.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00, e dispone che, per i casi in cui - avuto riguardo alle qualità personali del colpevole, all'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito- la sanzione si riveli inadeguata anche se applicata nel massimo edittale, essa sia aumentata fino al triplo ovvero fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito;

VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, vigente ratione temporis, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per manipolazione del mercato comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari, e per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;

VISTO l'art. 194-bis del D. Lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale "Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi".

CONSIDERATO che ai fini della determinazione della sanzione assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:

- quanto alla gravità ed alla durata della violazione, la condotta manipolativa in esame, posta in essere tra il 30 giugno 2015 e il 31 dicembre 2016, ha riguardato tre titoli illiquidi ed ha avuto come effetto quello di fissare il prezzo delle relative azioni a un livello anomalo e artificiale, e di fornire indicazioni false e fuorvianti in merito al prezzo e alla domanda delle stesse;

- la condotta in esame è ascrivibile a titolo di colpa;

- dagli atti non emergono elementi relativi alla capacità finanziaria dell'autore dell'illecito;

- dagli atti non emergono elementi che rendono compiutamente determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate attraverso la violazione;

- non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l'ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso le violazioni;

- relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;

- non risultano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia finanziaria commesse dal sig. Colombo;

- non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

- non risulta in atti che siano state adottate misure, successivamente alla violazione, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.

SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

1) al sig. Maurizio Colombo, nato a Novara il 20 dicembre 1972, Indipendent Director protempore di Alpha Fund Management S.à.r.l., in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-ter, comma 3, lettere a) e b), del TUF e dell'art. 12, paragrafo 1, lettera a, sub i) e ii), del Regolamento (UE) n. 596/2014, sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 35.000,00;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria pari a mesi tre.

2) è ingiunto ad Alpha Fund Management S.à.r.l., con sede in Lussemburgo, 4, Rue du Fort Wallis, 2714, Lussemburgo, in qualità di obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981, di pagare l'importo della predetta sanzione di euro 35.000,00, applicata nei confronti del sig. Maurizio Colombo.

Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato, entro il termine di trenta giorni (di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero) dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del D. Lgs. 58/1998.

3 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona