Nuovi obblighi di comunicazione di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti da parte degli intermediari - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
| Nuovi obblighi di comunicazione di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati |
19 giugno 2009
Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 15 settembre 2009 al seguente indirizzo: C O N S O B oppure on-line per il tramite del I commenti pervenuti saranno resi pubblici, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. |
Si sottopone alla consultazione il documento concernente i nuovi obblighi di comunicazione di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati nonché i relativi termini e modalità di adempimento compendiati nell’unito "Manuale operativo".
I nuovi obblighi informativi sostituiranno integralmente quelli di cui alla delibera Consob n. 14015 del 1° aprile 2003, attualmente in vigore.
Il nuovo quadro normativo nazionale, delineatosi a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 262/2005 ("legge sul risparmio") e della normativa di recepimento della MiFID, infatti, ha fatto emergere la necessità di procedere ad una revisione e ad un aggiornamento degli adempimenti informativi attualmente vigenti sulla base della citata delibera n. 14015/2003. Le nuove disposizioni troveranno applicazione con riguardo alla prestazione dei servizi e attività di investimento e della gestione collettiva nonché alla distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione.
Nella bozza di "Manuale operativo" che si sottopone a consultazione sono descritti i nuovi obblighi informativi previsti per ciascuna categoria di soggetti vigilati, nonché i termini e le modalità attraverso cui adempiere a detti obblighi. Tali nuovi obblighi tengono conto delle innovazioni normative introdotte dai provvedimenti citati ed in particolare contemplano anche le imprese di assicurazione fra i destinatari degli stessi. In tale contesto, si intende anche assicurare una più estesa copertura informativa con particolare riguardo all’attività di gestione collettiva di portafogli/fondi immobiliari, di private equity e di hedge fund e all’operatività svolta dei promotori finanziari per conto degli intermediari che esercitano l’attività di offerta fuori sede.
Il Manuale operativo, al fine di consentire una più agevole ed immediata ricognizione ed applicazione dei nuovi obblighi informativi da parte dei soggetti vigilati, è strutturato in forma tabellare e prevede una codificazione dei nuovi obblighi per ogni categoria di soggetto vigilato. In particolare, gli obblighi informativi sono raggruppati, attraverso anche opportuna evidenzia grafica, in tre macrocategorie:
"documentazione periodica", che comprende gli atti e i documenti inviati secondo una cadenza temporale prestabilita (ad esempio, i bilanci d’esercizio, i bilanci consolidati, relazioni della funzione di compliance);
"documentazione ad evento", che fa riferimento agli atti e ai documenti inviati al verificarsi di una specifica e predeterminata situazione aziendale (ad esempio, le modifiche dello statuto sociale, le operazioni di fusione, scissione, cessione di ramo d’azienda);
"dati strutturati", ossia le informazioni inviate, periodicamente o ad evento, secondo prospetti e/o modelli prestabiliti (ad esempio, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti e alle relative variazioni).
Ciascun adempimento informativo è contrassegnato da un codice identificativo che identifica la categoria del soggetto tenuto all’assolvimento dell’obbligo (ad esempio, le banche), il tipo di obbligo (ad esempio, "documentazione periodica") e l’oggetto dell’obbligo (ad esempio, il bilancio d’esercizio).
Sul piano sostanziale, rispetto agli adempimenti attualmente vigenti, il Manuale operativo introduce talune novità sia dal punto di vista soggettivo (nuovi intermediari tenuti ad adempiere agli obblighi informativi) che dal punto di vista oggettivo (obblighi eliminati e obblighi previsti ex novo).
In particolare, sul piano soggettivo, viene estesa la platea dei soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni periodiche, che include ora anche:
- le imprese di assicurazione (per quanto riguarda la loro attività di distribuzione "diretta" di prodotti finanziari assicurativi);
- le società di gestione armonizzate (con riferimento alla loro operatività in Italia, in libera prestazione o attraverso lo stabilimento di succursale);
- le società di gestione e sicav estere (in relazione alla loro offerta in Italia, rispettivamente, di fondi armonizzati e non armonizzati e di azioni).
Sul piano oggettivo, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti periodici e di conseguente riduzione degli oneri, anche economici, a carico dei soggetti vigilati, sono eliminati gli attuali obblighi di comunicazione delle convenzioni stipulate con altri intermediari e risultano circoscritti gli obblighi di comunicazione delle deleghe gestionali ai soli soggetti deleganti (e non più, come previsto oggi, anche ai soggetti delegati).
Quanto agli obblighi introdotti ex novo, le principali novità riguardano: la previsione di invii periodici delle relazioni sull’attività svolta dalle nuove funzioni aziendali di controllo (controllo di conformità alle norme, revisione interna e gestione del rischio); l’invio delle relazioni sulle modalità di svolgimento dei servizi, delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche.
Con specifico riferimento all’attività dei promotori finanziari, infine, l’elemento di maggiore novità rispetto alla situazione attuale riguarda la previsione di una comunicazione (ad evento) di informazioni dettagliate sui provvedimenti assunti dagli intermediari nei confronti dei propri promotori nonché l’invio, su base semestrale, di dati strutturati relativi all’operatività dei principali promotori finanziari.
Al fine di assicurare una disciplina ordinata ed omogenea degli obblighi informativi, viene inoltre introdotta la previsione di una cadenza/tempistica di invio dei dati e documenti uniforme per le diverse categorie di intermediari interessati.
I dati e i documenti oggetto degli obblighi informativi indicati nel Manuale operativo saranno acquisiti dalla Consob – in continuità con la situazione attuale – per via telematica, attraverso il c.d. sistema di "Teleraccolta".
In proposito, si è proceduto alla revisione dei formati tecnici necessari per l’acquisizione (cfr. l’Allegato tecnico al Manuale):
a. dei flussi di tipo documentale, con l'eliminazione dei formati meno utilizzati dagli intermediari, WPD (WordPerfect Document) e RTF (Rich Text Format);
b. dei flussi di dati strutturati, con l'introduzione immediata del formato XML per tutte le nuove segnalazioni e del formato XBRL(1) per i dati di bilancio, dopo una fase di sperimentazione.
Inoltre, si è proceduto alla razionalizzazione delle modalità di inoltro delle segnalazioni di dati strutturati per le quali sono state previste le seguenti modalità:
a. la compilazione manuale di modelli elettronici (form-web) disponibili sul sito dell’Istituto per i flussi ad evento o periodici, per i quali è prevista la trasmissione di modeste quantità di dati (per es. esponenti aziendali);
b. la trasmissione di file (file-upload) contenenti dati strutturati secondo i tracciati record utilizzati per i flussi periodici che comportano la trasmissione di grandi quantità di dati (per es. le informazioni relative alla composizione dei portafogli gestiti).
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Con l’adozione dei nuovi obblighi, la Consob, per quanto di competenza e interesse, continuerà ad acquisire dalla Banca d’Italia sulla base del Protocollo d’intesa del febbraio 2001, opportunamente aggiornato, le informazioni statistiche relative all’attività di intermediazione mobiliare delle banche ed integrate nella "Matrice dei conti" nonché le informazioni statistiche relative all’attività di gestione collettiva delle SGR e delle SICAV (c.d. "Base dati PRISMA").
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Nota:
1. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) definisce tassonomie di voci contabili e struttura i report nei quali le stesse sono rappresentate.