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Avvisi ai risparmiatori


Surreptitious Group Llc (https://fincloud.world) - Smart Trade Cfd (https://smarttradecfd.com, pagina https://platform.smarttradecfd.com) - Tradebaionics (www.tradebaionics.net) - UeTrades (https://uetrades.com, pagina https://secure.uetrades.com) - Trustgarden Ltd (www.trustgarden.net, pagina https://webtrader.trustgarden.net) - Framont & Partners Management ltd - Future Assets Ltd (https://futureassets.biz)

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • Surreptitious Group Llc (sito https://fincloud.world);
  • Smart Trade Cfd (sito https://smarttradecfd.com e relativa pagina https://platform.smarttradecfd.com);
  • Tradebaionics (sito www.tradebaionics.net);
  • UeTrades (sito https://uetrades.com e relativa pagina https://secure.uetrades.com);
  • Trustgarden Ltd (sito www.trustgarden.net e relativa pagina https://webtrader.trustgarden.net).

Sale, così, a 736 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

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Consob ha vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c) del d.lg. n. 58/1998 (“Tuf”), l’offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da Future Assets Ltd tramite il sito internet https://futureassets.biz, in violazione degli articoli 93-bis e ss. del Tuf (delibera n. 22400 del 13 luglio 2022). L’offerta era già stata sospesa in via cautelare, per un periodo di 90 giorni il 21 aprile 2022 con delibera n. 22301 (v. “Consob Informa” n. 14 del 26 aprile 2022).

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Consob ha ordinato (delibera n. 22397 del 13 luglio 2022), ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla succursale italiana (con sede a Noventa Padovana - PD), della società di gestione di diritto maltese GEFIA UE Framont & Partners Management ltd, di porre termine immediatamente alle irregolarità rilevate, con riferimento:

a) allo svolgimento dell’attività, non rientrante tra quelle consentite dall’ordinamento alle società di gestione/GEFIA UE, ovvero la commercializzazione di strumenti finanziari diversi dalle quote di Oicr, quali bond e certificates;

b) all’utilizzo di soggetti che, inquadrati formalmente come segnalatori/collaboratori della Framont & Partners Management ltd, risultano aver svolto attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede in assenza di iscrizione all’albo di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) all’operato di un segnalatore e di un consulente finanziario che hanno svolto con la consapevolezza della Framont & Partners Management ltd, in assenza dell’autorizzazione richiesta ex articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, un’attività assimilabile al servizio di investimento di gestione di portafogli nei confronti dei clienti italiani.

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Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

(pubblicata in "Consob Informa" n. 25/2022 del 18 luglio 2022)