Bollettino - AREA PUBBLICA
Bollettino
Comunicazione n. 4 del 14 marzo 2019[*]
OGGETTO: Contract-continuity dei derivati OTC e operatività delle sedi di negoziazione
In caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di accordo, la mancata adozione, in ambito nazionale[1], di misure legislative transitorie per garantire la continuità dei mercati e degli intermediari in caso di no deal ha delle ripercussioni sui contratti derivati OTC (Over the Counter) non compensati da una controparte centrale conclusi con controparti del Regno Unito e sull’operatività delle sedi di negoziazione stabilite in Italia e nel Regno Unito.
Contratti derivati OTC
Per quanto concerne i contratti derivati OTC non compensati da una controparte centrale, si rammenta che in data 13 marzo sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due regolamenti delegati della Commissione europea[2]. In base a tali regolamenti, i contratti derivati OTC in essere con controparti del Regno Unito potranno essere trasferiti ad una controparte dell’Unione (mantenendo le attuali esenzioni dagli obblighi di compensazione e dai requisiti di margine previsti dal Regolamento EMIR), a condizione che i trasferimenti si perfezionino entro i 12 mesi successivi alla data della Brexit.
Nel corso dei dodici mesi accordati dai citati regolamenti delegati per l’eventuale trasferimento, la Consob vigilerà secondo un approccio proporzionato sull’amministrazione (cosiddetto servicing) dei contratti derivati OTC conclusi con controparti del Regno Unito, anche al fine di agevolare la continuità dei contratti stessi.
Operatività delle sedi di negoziazione
In assenza di un regime transitorio nazionale, le sedi di negoziazione italiane che intendono estendere l’operatività in un Paese extra-UE devono acquisire dalla Consob il necessario nulla-osta ai sensi dell’art. 26 e dell’art. 70, comma 2, del D.Lgs. 58/98 (TUF). Analogamente, le sedi di negoziazione extra-UE che intendono estendere l’operatività in Italia devono acquisire il necessario riconoscimento ai sensi dell’art. 70, comma 1, TUF.
Ad oggi, la Consob ha ricevuto tre istanze da parte di gestori di sedi di negoziazione italiane per il nulla-osta all’operatività dei mercati gestiti nel Regno Unito, un’istanza da parte di una sede di negoziazione italiana per il nulla-osta all’operatività del mercato in Israele e un’istanza da parte di un gestore di un mercato regolamentato del Regno Unito per il riconoscimento in Italia del mercato gestito.
La Consob ha rilasciato in data 27 febbraio u.s., ai sensi dell’articolo 70, comma 2 del TUF, il nulla-osta all’operatività in Israele del sistema multilaterale di negoziazione “MTS Cash Domestic – Segmento Israel”, su istanza di MTS SpA e in conseguenza della decisione della stessa Società di gestione di ricollocare in Italia, in vista dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, l’attività dei sistemi multilaterali di negoziazione “EBM” e “MTS Cash Domestic”.
La Consob prosegue nello svolgimento delle istruttorie sulle rimanenti istanze di nulla-osta e riconoscimento delle sedi di negoziazione, che saranno chiuse nei tempi più rapidi possibili con l’obiettivo di garantire, nel rispetto delle rilevanti disposizioni in materia, la continuità dell’operatività degli operatori UK ed italiani rispettivamente sulle sedi di negoziazione italiane e UK.
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese
Note:
[*] La presente comunicazione è da ritenersi superata, vedi Comunicazione Consob n. 10 del 1° agosto 2019.
[1] In data 24 gennaio u.s. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un comunicato stampa in relazione all’ipotesi di recesso del Regno Unito dall’Unione europea senza accordo, con cui si informa il mercato della predisposizione di misure transitorie per garantire la continuità dei mercati e degli intermediari anche in caso di no deal (http://www.mef.gov.it/en/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0015.html). La predisposizione di misure transitorie è stata ribadita dalla Presidenza del Consiglio nel mese di febbraio nel documento “Prepararsi al recesso senza accordo del Regno Unito dall’UE il 29 marzo 2019”. (http://www.governo.it/sites/governo.it/files/201902151_BREXITsenzaAccordo_info.pdf).
[2] Si tratta del Regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti e del Regolamento delegato (UE) 2019/397 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 marzo u.s. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2019:071:TOC. Cfr. anche la Comunicazione della Commissione europea del 19 dicembre 2018 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0890