Bollettino - AREA PUBBLICA
Bollettino
Comunicazione n. 5 del 15 marzo 2019
Oggetto: Comunicazione sulle informazioni in merito al Supervisory Review and Evaluation Process
1. Premessa
La Comunicazione n. 0090883 del 26 novembre 2015 ha fornito alle banche alcune indicazioni utili agli adempimenti informativi nei confronti del pubblico in relazione agli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (“SREP”)[1].
Dalla pubblicazione della menzionata Comunicazione sono sopravvenuti alcuni cambiamenti del contesto di riferimento, determinati dall’introduzione delle nuove disposizioni in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate previste dall’articolo 17 del Regolamento Europeo sugli abusi di mercato n. 596/2014 (“MAR”) e dalle relative norme europee ed italiane di attuazione ed adeguamento[2].
Alla luce dei mutamenti sopra citati, la menzionata Comunicazione n. 0090883 del 26 novembre 2015 deve considerarsi non più efficace.
Al fine di contribuire alla chiarezza del quadro normativo di riferimento, tenuto conto anche delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione del mercato indetta il 31 dicembre 2018, si richiama l’attenzione degli emittenti bancari sotto indicati sulla puntuale implementazione delle disposizioni in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi della nuova disciplina europea in materia (MAR).
Nel caso in cui vengano fornite in sede europea ulteriori indicazioni specifiche sull’argomento oggetto della presente Comunicazione, si dovrà tenere conto del mutato quadro regolamentare di riferimento.
2. Informativa al mercato
Tenuto conto della disciplina nazionale di attuazione del Regolamento MAR, di cui all’articolo 114 del TUF, che a sua volta richiama l’articolo 17 del citato Regolamento UE, si precisa preliminarmente che gli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate sono rivolti alle banche soggette alla disciplina del MAR, in quanto quotate nei mercati regolamentati o aventi strumenti finanziari negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione.
Si richiama l’attenzione di tali banche circa la necessità di valutare l’eventuale natura privilegiata – in base alle caratteristiche, anche di precisione e materialità, definite dall’articolo 7 del MAR[3] – delle informazioni concernenti gli esiti SREP che emergano durante tale processo - sin dalla ricezione della draft letter[4] - ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi previsti dall’articolo 17, paragrafo 1, del MAR[5]. Ai sensi dello stesso art. 7 del MAR, rimane responsabilità della banca la valutazione della non significatività delle informazioni concernenti gli esiti SREP; parimenti, in presenza delle condizioni indicate all’articolo 17, paragrafi 4 o 5 del medesimo Regolamento Europeo, è responsabilità della stessa banca quella di avvalersi del ritardo della comunicazione al pubblico in relazione a tutte o alcune delle informazioni privilegiate.
Inoltre, si richiama l’attenzione sul contenuto delle Q&A dell’ESMA (5.1) sul MAR in merito alla “Disclosure of inside information related to Pillar II requirements”[6], che richiamano la disciplina del MAR nonché forniscono indicazioni utili di comportamento in presenza di rumour di mercato[7].
Con riferimento, invece, alle banche aventi esclusivamente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante – e dunque non soggette alla suddetta disciplina MAR – trova applicazione l’articolo 116, comma 1-bis, del TUF, in virtù del quale tali emittenti “informano, quanto prima possibile, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione”. Peraltro, le relative valutazioni in materia di comunicazione al pubblico sono sostanzialmente allineate a quelle delle banche soggette alla MAR, tenendo anche conto della facoltà per gli emittenti diffusi di ritardare la pubblicazione delle informazioni, secondo la disciplina prevista dall’articolo 109-ter del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999).
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese
Note:
[1] L’articolo 97 della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (direttiva sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, di seguito CRD IV) stabilisce che le Autorità di vigilanza prudenziale debbano riesaminare l’organizzazione, le strategie, i processi e le metodologie che le banche mettono in atto per fronteggiare il complesso dei rischi a cui sono esposte.
Con tale processo, denominato Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), le Autorità di vigilanza prudenziale riesaminano e valutano il processo di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale condotto internamente dalle banche vigilate (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP); analizzano i profili di rischio della banca singolarmente e in un’ottica aggregata, anche in condizioni di stress, e il relativo contributo al rischio sistemico; valutano il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni e verificano l’osservanza del complesso delle regole prudenziali.
Al termine dello SREP, le Autorità di vigilanza prudenziale formulano un giudizio complessivo sulla banca e hanno il potere, ai sensi dell’art. 104 della CRD IV, di imporre, ove necessario, una vasta gamma di misure di vigilanza (organizzative, di capitale, di liquidità), finalizzate a rafforzare la situazione complessiva delle banche mitigando l’impatto delle carenze individuate.
[2] Da ultimo, quelle introdotte con il D. Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018 in vigore dal 29 settembre 2018 che ha aggiornato il D. Lgs. 58/1998 (“TUF)”).
[3] Si richiama al riguardo quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del MAR: “una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate”.
[4] Trattasi della comunicazione contenente la proposta in merito alle risultanze del processo prudenziale condotto dalla competente Autorità, al fine di consentire al soggetto vigilato di rappresentare all’Autorità le proprie osservazioni in merito, prima che la stessa pervenga alle risultanze definitive del processo.
[5] Con le modalità richiamate dall’articolo 114, comma 1, del TUF.
[6] Tali Q&A trattano in maniera analoga anche il tema delle informazioni ricevute sulle valutazioni del Single Resolution Board sul requisito minimo di fondi propri (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, o MREL), secondo le previsioni della Direttiva 2014/59/UE (Banking Resolution and Recovery Directive, c.d. BRRD).
[7] Nelle Q&A è, in particolare, riportato che: “ESMA recalls that, if and when a publication (e.g. an article published in the press or internet postings) which is not resulting from the issuer’s initiative in relation to its disclosure obligations or a rumour in the market relates explicitly to (a piece of) information that is inside information within the issuer, according to Article 17(7) of MAR that issuer is expected to react and respond to the relevant publication or rumour if that (piece of) information is sufficiently accurate to indicate that the confidentiality of this inside information is no longer ensured. In such circumstances, which should be the exception rather than the rule and should be examined by the issuer on a caseby- case basis, a policy of staying silent or of “no comment” by the issuer would not be acceptable. The issuer’s reaction or response should be made publicly available in the same conditions and using the same mechanisms as those used for the communication of inside information, so that an ad hoc announcement has to be published without undue delay”.