Bollettino - AREA PUBBLICA
Bollettino
Comunicazione n. 9 dell’11 aprile 2019
OGGETTO: Adempimento degli obblighi di comunicazione verso le autorità italiane da parte degli internalizzatori di regolamento previsti dal Regolamento (UE) 909/2014 (CSDR)
Il Regolamento (UE) n. 909/2014 c.d. CSDR è il primo regolamento europeo a disciplinare l’attività di depositario centrale (“CSD”). Fra le attività che una persona giuridica deve svolgere al fine di qualificarsi come CSD sulla base di CSDR è ricompresa la gestione di un sistema di regolamento titoli (servizio di regolamento), che consente di realizzare il trasferimento di strumenti finanziari accentrati presso sé medesimo, in qualità di CSD, o presso altro depositario centrale (ad es. azioni, titoli di Stato, obbligazioni societarie, ETF, covered warrant e certificate), fra i conti dei partecipanti.
In certe situazioni, un soggetto può regolare un’operazione in strumenti finanziari senza ricorrere al sistema di regolamento gestito da un CSD, o senza inviare l’operazione ad una controparte centrale o ad un altro intermediario per la sua esecuzione; tale soggetto, che conclude internamente il regolamento dell’operazione (c.d. operazioni internalizzate o regolamenti internalizzati), viene definito “internalizzatore di regolamento”.
Potenzialmente, può ricadere nella definizione di internalizzatore di regolamento qualsiasi soggetto che gestisca ordini di trasferimento su strumenti finanziari per conto proprio o per conto della clientela, che sia o meno partecipante ad un depositario centrale, tipicamente una banca o una SIM.
Per monitorare i trasferimenti di strumenti finanziari che avvengono al di fuori di un sistema di regolamento gestito da un CSD, l’articolo 9 di CSDR ha introdotto l’obbligo, in capo agli internalizzatori di regolamento, di comunicare trimestralmente all’autorità nazionale competente alcuni dati aggregati sulle operazioni internalizzate.
Non è prevista una soglia minima di attività; pertanto anche una sola operazione di regolamento internalizzato a trimestre è sufficiente ad attivare l’obbligo di comunicazione.
La prima comunicazione di cui all’articolo 9 di CSDR all’autorità nazionale competente dovrà essere effettuata tra il 1° e il 12 luglio 2019 e dovrà riguardare le operazioni internalizzate nel trimestre 1° aprile - 30 giugno 2019.
La materia è regolata, oltre che dal citato articolo 9 di CSDR, dal Regolamento delegato n. 2017/391 e dal Regolamento di esecuzione n. 2017/393. L’ESMA ha inoltre pubblicato, il 28 marzo 2018, degli Orientamenti in materia.
La Consob intende conformarsi ai predetti Orientamenti in materia di internalizzatori di regolamento.
I dati da comunicare, indicati in dettaglio nel predetto Regolamento delegato n. 2017/391, dovranno essere trasmessi nel formato definito dal citato Regolamento di esecuzione n. 2017/393 utilizzando tassativamente file formato xml redatti secondo lo schema xsd previsto dai citati Orientamenti ESMA e approvato dall’ISO il 10 ottobre 2018, pena il loro rigetto.
Si evidenzia che, ai sensi del Regolamento delegato n. 2017/391, art. 2, par. 3, in caso di trasferimenti di strumenti finanziari franco pagamento (c.d. free-of-payment o FOP), l’internalizzatore di regolamento dovrà valorizzare l’operazione applicando il prezzo disponibile sulla sede di negoziazione principale dell’Unione per il titolo considerato. Nel caso in cui il titolo non sia negoziato su alcuna sede di negoziazione dell’Unione, il valore di mercato dovrà essere calcolato secondo una metodologia approvata dall’autorità nazionale competente. Laddove non sia disponibile un valore di mercato, andrà utilizzato il valore nominale dello strumento finanziario.
A livello italiano, le autorità nazionali competenti a ricevere i dati dagli internalizzatori di regolamento italiani sono Consob e Banca d’Italia, in virtù dell’articolo 79-duodecies, comma 5, del Testo Unico della Finanza.
Al fine di minimizzare gli oneri in capo ai soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione, le due autorità hanno concordato che gli internalizzatori di regolamento dovranno trasmettere i dati sulle operazioni internalizzate soltanto alla Consob, che provvederà ad inoltrare le informazioni ricevute alla Banca d’Italia, nonché, come previsto da CSDR, all’ESMA.
Si evidenzia che devono comunicare i dati alle autorità italiane soltanto gli internalizzatori di regolamento che hanno sede principale in Italia, nonché le filiali italiane di internalizzatori che hanno sede in Paesi extra-UE. Le filiali italiane di internalizzatori di regolamento stabiliti in altri Paesi UE, invece, dovranno comunicare i dati all’autorità nazionale del Paese UE in cui si trova la loro sede principale.
La Consob sta predisponendo allo scopo un sistema informatico di ricezione dei dati basato su canali FTP. Ogni internalizzatore di regolamento italiano dovrà pertanto stabilire un collegamento FTP con la Consob per l’invio dei dati sulle operazioni internalizzate.
Poiché la creazione del canale FTP e le conseguenti attività di test possono richiedere tempi tecnici variabili, anche in base al numero di richieste ricevute, si invitano tutti gli internalizzatori di regolamento italiani a prendere contatto con la Consob quanto prima, e comunque con anticipo rispetto alla scadenza di luglio 2019.
A tal fine, si chiede agli internalizzatori di regolamento italiani di compilare il modulo pdf allegato alla presente Comunicazione e trasmetterlo, entro il 17 maggio 2019, all’ufficio Post-Trading della Consob via posta elettronica certificata, all’indirizzo dme@pec.consob.it; si chiede di trasmettere il medesimo modulo anche via posta elettronica ordinaria all’indirizzo csdr@consob.it.
Nel modulo è possibile indicare l’eventuale metodologia di determinazione del prezzo per le operazioni FOP su strumenti finanziari non negoziati su alcuna sede di negoziazione dell’Unione.
E’ inoltre possibile comunicare l’intenzione di delegare a terzi la comunicazione alla Consob; in tal caso, nel modulo andranno indicati i riferimenti del soggetto delegato. Si ricorda che la responsabilità sull’assolvimento dell’obbligo rimane comunque in capo all’internalizzatore di regolamento delegante.
Sul sito internet della Consob è disponibile una sezione dedicata (http://www.consob.it/web/area-pubblica/internalizzatori-di-regolamento) in cui sono forniti ulteriori dettagli sul sistema di ricezione dei dati predisposto dalla Consob e sugli obblighi in capo agli internalizzatori di regolamento.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare l’ufficio Post-Trading della Consob al seguente indirizzo email: csdr@consob.it.
IL PRESIDENTE
Paolo Savona