Bollettino - AREA PUBBLICA
Bollettino
Delibera n. 21277
Attribuzione al Responsabile della Divisione Mercati delle competenze allo svolgimento di attività applicative comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Consob, con riguardo alle notifiche di esenzione dall'obbligo di segnalazione dei contratti derivati infragruppo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 3, del regolamento UE n. 648/2012, come modificato dal regolamento Ue n. 834/2019
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni (TUF);
VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, e le successive modificazioni;
VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 20, comma 1, del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, il quale stabilisce che "La Commissione può adottare deliberazioni di carattere generale con le quali vengono attribuite competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle divisioni. Con la stessa delibera vengono stabiliti i criteri e le regole di svolgimento delle attività predette";
VISTA la delibera n. 20831 del 27 febbraio 2019 recante l'approvazione del Manuale della struttura organizzativa;
VISTO il Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR) sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, come modificato dal Regolamento UE n. 834/2019 (REFIT);
VISTO, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 1, comma 3 del citato Regolamento, il quale stabilisce le condizioni necessarie all'ottenimento dell'esenzione dall'obbligo di segnalazione dei contratti derivati infragruppo;
RITENUTO opportuno, al fine di contenere il carico di lavoro, migliorare l'efficienza dei procedimenti istruttori e ridurne i tempi operativi, attribuire competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle Divisioni, in attuazione del menzionato articolo 20, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob;
RITENUTO che, sulla base della ripartizione di funzioni tra struttura e organo collegiale, quale prevista dalla legge istitutiva e coerentemente delineata dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, in particolare dagli articoli 7, 14 e 20, costituiscono oggetto di possibile attribuzione, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del citato Regolamento, attività originariamente spettanti alla competenza della Commissione e dunque di natura deliberativa o comunque conclusiva di procedimenti, definibili come "atti finali";
RITENUTO che possano costituire oggetto di attribuzione ai sensi della disposizione da ultimo citata attività caratterizzate da giudizi tecnici non discrezionali, sia in forza di previsioni normative sia in conseguenza dei criteri e delle regole di svolgimento stabilite dalla Commissione;
CONSTATATO che, con riguardo alle istruttorie relative alle notifiche di esenzione dall'obbligo di segnalazione dei contratti derivati conclusi all'interno dello stesso gruppo, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, comma 3 di EMIR, come modificato da REFIT: a) vi sono norme che rendono la decisione da assumere conseguenza di giudizi tecnici non discrezionali; e b) possono essere stabiliti in questa sede criteri e regole che rendano le decisioni da assumere fondate su giudizi tecnici non discrezionali;
RITENUTO che lo svolgimento di tale attività da parte del Responsabile della Divisione Mercati debba essere escluso nei casi in cui vi siano ragioni che rendano non possibile svolgerle sulla base dei soli criteri o delle sole regole stabilite in via generale da disposizioni normative o da deliberazioni di carattere generale della Commissione, e che in tali casi la decisione debba essere sottoposta dalla Divisione Mercati alla Commissione;
RITENUTO che l'informazione periodica al Presidente da parte del Responsabile della Divisione Mercati sull'attività attribuita, prevista dall'articolo 20, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento sia esercitata per il tramite del Direttore Generale;
RITENUTO di indicare nella scheda allegata alla presente delibera – che ne costituisce parte integrante e necessaria – gli specifici criteri e le specifiche regole che rendono le decisioni da adottare fondate su giudizi tecnici non discrezionali;
D E L I B E R A:
1. a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione della presente delibera sono attribuite al Responsabile della Divisione Mercati le competenze aventi ad oggetto le notifiche di esenzione dall'obbligo di segnalazione dei contratti derivati infragruppo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, comma 3 di EMIR, come modificato da REFIT, secondo i criteri e le regole di svolgimento indicate nella scheda allegata alla presente delibera – che ne costituisce parte integrante e necessaria;
2. qualora il Responsabile della Divisione Mercati, cui è attribuita la competenza, ritenga insussistenti i presupposti della delega motivandone le ragioni, la decisione sarà sottoposta alla Commissione;
3. il Responsabile della Divisione Mercati riferisce al Presidente – con cadenza trimestrale e per il tramite del Direttore Generale – sull'attività attribuita con la presente delibera, ai fini dell'informazione alla Commissione.
26 febbraio 2020
Il Presidente
Paolo Savona
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Notifiche di esenzione dall'obbligo di segnalazione dei contratti derivati infragruppo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 3, del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR), come modificato dal Regolamento UE n. 834/2019 (REFIT)
UO competente: DME
Fonte normativa
Articolo 9, paragrafo 1, comma 3, del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR), come modificato dal Regolamento UE n. 834/2019 (REFIT)
Criteri e regole di svolgimento dell'attività
L'attribuzione è conferita nell'ambito delle seguenti condizioni:
I requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, comma 3, di EMIR, sono verificati sulla base delle informazioni contenute nella notifica;
il requisito di cui al punto b) dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 3, di EMIR, relativo all'adeguatezza delle procedure centralizzate dei rischi, è altresì verificato sulla base della presenza nelle procedure dei seguenti elementi:
- principi e linee guida per il coordinamento centralizzato delle attività di valutazione, misurazione e controllo dei rischi di gruppo;
- un presidio di monitoraggio centralizzato dei rischi di gruppo; e
- una reportistica periodica a supporto del monitoraggio.
Nuove modalità di approvazione
L'Ufficio Post-Trading (POT) trasmette al soggetto che ha notificato l'esenzione una comunicazione di obiezione o di non-obiezione all'esenzione dall'obbligo di segnalazione, a firma del Responsabile della Divisione Mercati e del Responsabile dell'Ufficio POT, alla luce dell'istruttoria svolta dallo stesso Ufficio.