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Delibera n. 21300

Sospensione fino al 3 aprile 2020 dei termini previsti dal «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF»);

VISTO l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», e successive modificazioni;

VISTO il «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262» e successive modificazioni, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni («Regolamento n. 18750/2013»);

VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, con il quale sono state estese all'intero territorio nazionale tutte le misure di contenimento del contagio da COVID-19, già previste dal D.P.C.M. datato 8 marzo 2020;

RILEVATO che tali misure, implicando – a tutela della salute pubblica – forti restrizioni nella mobilità e nei contatti delle persone fisiche anche con i propri legali, potrebbero precludere ai destinatari dei procedimenti sanzionatori l'effettivo esercizio delle facoltà partecipative loro riconosciute dal Regolamento n. 18750/2013, nel solco già tracciato dall'art. 24 della Legge n. 262/2005, secondo cui «i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione [...]»;

RILEVATO, inoltre, che tali limitazioni impediscono ai predetti di presentarsi presso gli Uffici della Consob per accedere agli atti relativi al procedimento sanzionatorio avviato nei loro confronti, ovvero di partecipare alle eventuali audizioni personali richieste nel corso dello stesso, risultando così idonee a determinare una compressione del diritto di partecipazione, di cui le richiamate facoltà rappresentano una importante espressione;

CONSIDERATO di dover adottare un provvedimento di carattere generale che, a tutela dei destinatari dei procedimenti, neutralizzi temporaneamente l'effetto pregiudizievole delle misure adottate con il D.P.C.M. sull'esercizio delle facoltà partecipative, prevedendo una temporanea sospensione di tutti i termini connessi ai procedimenti sanzionatori già avviati dalla Consob, avente la medesima durata delle predette misure e riferibile a tutti i termini endoprocedimentali;

D E L I B E R A:

Fino al 3 aprile 2020 sono sospesi tutti i termini endoprocedimentali previsti dal Regolamento n. 18750/2013, in relazione ai procedimenti sanzionatori già avviati dalla Consob o che saranno avviati successivamente alla data di adozione della presente delibera.

12 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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