Bollettino - AREA PUBBLICA
Bollettino
Delibera n. 21779
Delibera di iscrizione nell'apposita Sezione B dell'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti in conformità all'articolo 45, paragrafo 1 della Direttiva 2006/43/CE di KPMG LLP, con sede legale in Londra, Regno Unito
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'art. 45, paragrafo 1 della Direttiva 2006/43/CE il quale disciplina l'iscrizione all'albo dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi;
VISTO l'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 attuativo della citata Direttiva 2006/43/CE, che prevede l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia: 1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione; 2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell'emissione;
CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020, si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito ed al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;
VISTO l'art. 43, comma 9, del suddetto D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in base al quale, "Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti";
VISTA la delibera Consob n. 17439 del 27 luglio 2010, così come aggiornata con delibera Consob n. 18081 del 25 gennaio 2012, che ha istituito nell'Albo speciale delle società di revisione la Sezione A, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti in conformità alla Decisione della Commissione europea del 29 luglio 2010 e alla Decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2011, e la Sezione B, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti in conformità all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2006/43/CE, e ha stabilito i relativi termini e modalità di iscrizione;
VISTA la nota pervenuta il 5 febbraio 2021 con la quale KPMG LLP, con sede legale in Londra, ha presentato alla Consob l'istanza di iscrizione nell'apposita sezione B dell'Albo speciale ai sensi dell'art. 11 della delibera Consob n. 17439 del 27 luglio 2010;
VISTE le note dell'11, 16, 18 e 26 febbraio 2021 con le quali KPMG LLP ha integrato la documentazione mancante, relativa ai requisiti di onorabilità, prevista dal combinato disposto dell'art. 11, comma 2, lett. p) e dell'art. 13 della citata delibera Consob riscontrando le richieste datate 10 e 19 febbraio 2021 formulate dalla Consob ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 12 della sopra richiamata delibera n. 17439/2010;
ACCERTATO che la KPMG LLP, con sede legale in Londra, Regno Unito, ha fornito le informazioni e la documentazione richieste dal predetto art. 11, della delibera Consob n. 17439 del 27 luglio 2010, per l'iscrizione nell'apposita Sezione B dell'Albo speciale tenuto dalla Consob;
RITENUTO che sussistono le condizioni indicate dall'art. 10 della citata delibera Consob n. 17439 del 27 luglio 2010, per l'accoglimento dell'istanza;
D E L I B E R A:
L'ente di revisione KPMG LLP, con sede legale in Londra, Regno Unito, è iscritto nell'apposita Sezione B dell'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti in conformità all'articolo 45, paragrafo 1 della Direttiva 2006/43/CE.
La presente delibera verrà portata a conoscenza della KPMG LLP nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
30 marzo 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona