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Bollettino


Delibera n. 21868

Autorizzazione di Turquoise Global Holdings Ltd all'esercizio in Italia, in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, del servizio di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali (come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF) in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”) e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che in data 31 dicembre 2020 si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo “European Union Withdrawal Act 2018” britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d'intesa (“MoUs”) tra l'Autorità europea dei valori mobiliari (“ESMA”) e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTE le notifiche pervenute dalla Financial Conduct Authority in base alle quali, ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/65 UE (c.d. “MIFID II), Turquoise Global Holdings Ltd, fino alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020), è risultata autorizzata a svolgere in Italia in regime di libera prestazione, attraverso l'utilizzo del passaporto europeo, i servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all'allegato 1, Sezione A, Servizi e attività di investimento, n. 1 e 8), la cui vigilanza, per l'operatività nei confronti della clientela italiana, in base ai principi europei, era attribuita, in via diretta, alle competenti Autorità del Regno Unito;

VISTA la nota del 9 dicembre 2020, così come integrata dalla nota del 22 dicembre 2020, con cui Turquoise Global Holdings Ltd - in vista della conclusione del periodo di transizione - ha presentato alla Consob istanza di autorizzazione all'operatività in Italia, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, del sistema multilaterale di negoziazione gestito (denominato “Turquoise”) al fine di consentire l'accesso a banche e imprese di investimento, nonché a soggetti esentati ai sensi dell'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera d), del TUF;

CONSIDERATO che Turquoise Global Holdings Ltd si avvale, ai fini della compensazione delle transazioni effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione Turquoise, di quattro controparti centrali, due delle quali stabilite al di fuori dell'Unione europea;

CONSIDERATA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2020/1308 del 21 settembre 2020, che stabilisce in via temporanea, fino al 30 giugno 2022, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (EMIR);

CONSIDERATA la decisione dell'ESMA di riconoscere, ai sensi dell'articolo 25 di EMIR, la controparte centrale LCH Limited, stabilita nel Regno Unito, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2021, per un periodo limitato di tempo, pari a quello della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2020/1308 del 21 settembre 2020;

CONSIDERATA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2015/2042 del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Svizzera in materia di controparti centrali ai requisiti di EMIR;

CONSIDERATA la decisione dell'ESMA del 23 marzo 2016 di riconoscere, ai sensi dell'articolo 25 di EMIR, la controparte centrale SIX X-Clear, stabilita in Svizzera;

VISTO l'articolo 22, comma 2, del D.L. n. 183/2020 (c.d. “Milleproroghe”), convertito con legge n. 21 del 26 febbraio 2021, in base al quale gli intermediari britannici che hanno presentato, entro il 31 dicembre 2020, alle Autorità competenti un'istanza per operare in Italia come intermediari di Paesi terzi possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che Turquoise Global Holdings Ltd, avendo presentato alla Consob l'istanza di autorizzazione come impresa di Paese terzo entro il 31 dicembre 2020, è legittimata, ai sensi del menzionato articolo 22 del Milleproroghe, a continuare a prestare i servizi sul territorio della Repubblica fino al rilascio dell'autorizzazione (e comunque non oltre il 30 giugno 2021);

VISTE le ulteriori informazioni integrative trasmesse da Turquoise Global Holdings Ltd in data 8 e 24 marzo 2021;

VISTE le informazioni pubblicate nel Financial Services Register dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare su Turquoise Global Holdings Ltd;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Turquoise Global Holdings Ltd;

D E L I B E R A:

Turquoise Global Holdings Ltd è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei limiti e alle condizioni previsti dal TUF, del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g), del TUF e, in particolare, all'operatività in Italia del sistema multilaterale di negoziazione gestito, denominato “Turquoise”.

Turquoise Global Holdings Ltd è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di Paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di Turquoise Global Holdings Ltd nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

27 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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