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Bollettino


Delibera n. 22017

Autorizzazione di Asset Management One International Limited all'esercizio, in Italia in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, di servizi di investimento ed iscrizione della stessa Società nell'albo di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali (come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2- quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF) in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”) e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020, si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo “European Union Withdrawal Act 2018” britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d'intesa (“MoUs”) tra l'Autorità europea dei valori mobiliari (“ESMA”) e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTA la notifica pervenuta dalla Financial Conduct Authority in base alla quale, ai sensi dell'art. 34 della direttiva 2014/65/UE (c.d. “MiFID II”), Asset Management One International Limited, fino alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020), è risultata autorizzata a svolgere in Italia, attraverso l'utilizzo del passaporto europeo, in regime di libera prestazione i servizi di investimento di: ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; esecuzione di ordini per conto dei clienti; gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti (di cui all'allegato 1, Sezione A, Servizi e attività di investimento, numeri 1, 2, 4 e 5) e i servizi accessori di: servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento e ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari (di cui al citato allegato 1, Sezione B, Servizi accessori, numeri 4 e 5) la cui vigilanza, per l'operatività nei confronti della clientela italiana, in base ai principi comunitari, era attribuita, in via diretta, alle competenti Autorità del Regno Unito;

VISTA la nota pervenuta il 16 febbraio 2021, con la quale Asset Management One International Limited – non potendo più utilizzare il passaporto europeo a seguito della Brexit – ha presentato alla Consob istanza ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, al fine di essere autorizzata ad operare in Italia come impresa di paese terzo, nei confronti esclusivamente di clienti professionali di diritto, nella modalità della libera prestazione relativamente ai servizi di investimento di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere d) e f), del TUF;

VISTA la successiva nota del 31 maggio 2021, con la quale Asset Management One International Limited ha chiesto di essere autorizzata altresì all'esercizio del servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, di cui all'art. 1, comma 5, lettera e), del TUF;

VISTE le informazioni integrative trasmesse da Asset Management One International Limited da ultimo con nota del 3 agosto 2021;

VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare su Asset Management One International Limited;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Asset Management One International Limited;

D E L I B E R A:

Asset Management One International Limited, con sede nel Regno Unito, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2- quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela, dei seguenti servizi di investimento:

  • gestione di portafogli di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 5, del TUF;
  • ricezione e trasmissione di ordini di cui alla lettera e) dell'articolo 1, comma 5, del TUF;
  • consulenza in materia di investimenti di cui alla lettera f) dell'articolo 1, comma 5, del TUF.

Asset Management One International Limited viene iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'albo di cui all'art. 20 del TUF.

Asset Management One International Limited è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della Asset Management One International Limited nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

29 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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