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Bollettino


Delibera n. 22019

Autorizzazione di Tavira Securities Limited all'esercizio in Italia in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, di servizi di investimento e servizi accessori ed iscrizione della stessa Società nell'albo di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali (come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2- quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF) in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”) e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020, si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito ed al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo “European Union Withdrawal Act 2018” britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d'intesa (“MoUs”) tra l'Autorità europea dei valori mobiliari (“ESMA”) e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTE le note pervenute in data 15 marzo 2021, 24 marzo 2021 e 22 giugno 2021, con le quali Tavira Securities Limited - impresa di investimento con sede nel Regno Unito, autorizzata e vigilata dalle competenti autorità del paese di origine - ha chiesto alla Consob, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, di essere autorizzata in Italia come impresa di paese terzo nei confronti esclusivamente di controparti qualificate e di investitori professionali di diritto, nella modalità della libera prestazione, relativamente ai servizi di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ai servizi accessori di cui ai punti (4), (5) e (7) dell'Allegato 1, sezione B, del medesimo TUF;

VISTE le informazioni integrative trasmesse da Tavira Securities Limited da ultimo in data 2 settembre 2021;

VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare su Tavira Securities Limited;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Tavira Securities Limited;

D E L I B E R A:

Tavira Securities Limited, con sede nel Regno Unito, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e/o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2- quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF, dei servizi di investimento e dei servizi accessori indicati nell'allegato.

Tavira Securities Limited viene iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'albo di cui all'art. 20 del TUF.

Tavira Securities Limited è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di Tavira Securities Limited nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

29 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

ALLEGATO

Servizi e attività di investimento (di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998)[1]

  • esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  • ricezione e trasmissione di ordini.

Servizi accessori (di cui ai n. 4, 5 e 7 dell'allegato 1, sezione B, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998)

  • servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento;
  • ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;
  • servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.

[1] Con le seguenti modalità operative: senza detenzione, neanche temporanea, degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela.

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