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Bollettino


Delibera n. 22058

Determinazione del corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto relativo alle azioni emesse da Retelit S.p.A., ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");

VISTI in particolare gli articoli 101-bis e ss. del Tuf;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, nonché la relativa normativa attuativa;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");

VISTA la delibera n. 21957 del 14 luglio 2021 con cui la Consob ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf, il documento (il "Documento") concernente l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("Offerta") promossa da Marbles S.p.A. ("Marbles" o l'"Offerente") e resa nota al mercato con comunicazione diffusa in data 30 maggio 2021, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Tuf e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, avente ad oggetto n. 117.041.550 azioni ordinarie emesse da Retelit S.p.A. ("Retelit", l'"Emittente" o la "Società") rappresentative del 71,252% del capitale sociale dell'Emittente, dedotte: (i) le n. 22.771.615 azioni Retelit, pari al 13,863% del capitale sociale dell'Emittente, detenute indirettamente dall'Offerente tramite la propria controllata Fiber 4.0 S.p.A.; e (ii) le n. 24.451.781 azioni Retelit, detenute direttamente dall'Offerente, pari al 14,885% del capitale sociale dell'Emittente, al prezzo di Euro 3,00 per azione (il "Corrispettivo");

VISTO il comunicato stampa del 13 settembre 2021, con il quale l'Offerente ha comunicato (i) la modifica della Condizione Soglia (come definita nel Documento), stabilendo che l'Offerta sarebbe stata efficacia qualora Marbles, per effetto delle adesioni alla stessa e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima, fosse venuto a detenere, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto (come definite nel Documento), una partecipazione diretta e/o indiretta in Retelit pari ad almeno il 50% del capitale sociale + un'azione di Retelit (rispetto al 66,67% originariamente previsto nel Documento); e che (ii) qualora ad esito dell'Offerta – ivi inclusa l'eventuale riapertura dei termini – fosse giunto a detenere una partecipazione diretta e/o indiretta pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale dell'Emittente, lo stesso avrebbe riconosciuto un corrispettivo addizionale pari ad Euro 0,10 per ciascuna azione Retelit (il "Corrispettivo Addizionale"); tale circostanza si è poi verificata nel corso del primo giorno della riapertura dei termini, come comunicato dall'Offerente in data 27 settembre 2021, sicché agli oblati aderenti all'Offerta è stato riconosciuto un corrispettivo complessivo pari a Euro 3,10 per azione (il "Corrispettivo Complessivo");

CONSIDERATO che, secondo quanto reso noto dall'Offerente con comunicato del 22 settembre 2021, nel corso del periodo di adesione – che si è svolto dal 26 luglio al 17 settembre 2021 (il "Periodo di Adesione"), sono state portate in adesione all'Offerta n. 59.089.254 azioni, pari al 50,486% delle azioni oggetto dell'Offerta e al 35,972% del capitale sociale dell'Emittente;

CONSIDERATO che, con comunicato del 6 ottobre 2021, l'Offerente ha reso noto che nel corso della riapertura dei termini (che si è svolta dal 27 settembre al 1° ottobre 2021) (la "Riapertura dei Termini") (i) sono state portate in adesione ulteriori n. 42.374.105 azioni, pari al 36,204% delle azioni oggetto dell'Offerta e al 25,796% del capitale sociale dell'Emittente; (ii) ha acquistato al di fuori dell'Offerta n. 2.662.939 azioni, pari al 2,275% delle azioni oggetto dell'Offerta e al 1,621% del capitale sociale dell'Emittente. Tenuto conto delle azioni portate in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione e della Riapertura dei Termini, nonché delle azioni acquistate al di fuori dell'Offerta durante la Riapertura dei Termini, l'Offerente è venuto a detenere complessive n. 151.349.694 azioni, pari a circa il 92,13% del capitale sociale dell'Emittente;

CONSIDERATO che a seguito dell'Offerta sono sorti in capo all'Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto, i presupposti di legge per l'applicazione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 2, del Tuf (l'"Obbligo di Acquisto") in relazioni alle restanti azioni Retelit in circolazione. In particolare, il citato Obbligo di Acquisto – considerando gli ulteriori acquisti effettuati dall'Offerente in data 6 ottobre 2021 (pari a complessive n. 500.000 azioni, rappresentative dello 0,427% delle azioni oggetto dell'Offerta e dello 0,304% del capitale sociale dell'Emittente, comunicati ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti) – avrà ad oggetto n. 12.415.252 azioni (ivi incluse le azioni proprie dell'Emittente) pari a circa il 7,558% del capitale sociale di Retelit (le "Azioni Residue");

VISTA l'istanza di determinazione del corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto trasmessa dall'Offerente, con nota dell'8 ottobre 2021 (prot. n. 1191351/21), e gli elementi informativi in essa contenuti, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del Regolamento Emittenti;

VISTA la nota del 14 ottobre 2021 (prot. n. 1217531/21) con la quale la Consob, ha comunicato all'Offerente e agli altri soggetti interessati di aver avviato il procedimento amministrativo n. 133965/21 relativo alla determinazione del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto;

VISTO l'articolo 50, comma 11, del Regolamento Emittenti secondo cui "La Consob provvede alla determinazione del corrispettivo con propria delibera entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione degli elementi indicati nel comma 10; nel caso in cui gli elementi forniti siano incompleti ovvero siano necessarie delle integrazioni, tale termine è sospeso fino alla data in cui pervengono alla Consob gli elementi mancanti o quelli integrativi";

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione del corrispettivo, non avendo l'Offerente acquistato a seguito dell'Offerta titoli che rappresentano almeno il 90% del capitale con diritto di voto compreso nell'Offerta, rilevante ai fini dell'applicabilità dell'articolo 108, comma 3, del Tuf, risulta applicabile l'articolo 108, comma 4, del Tuf, ai sensi del quale "Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, o dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo";

VISTO l'articolo 50, comma 4, del Regolamento Emittenti ai sensi del quale "[se] l'obbligo di acquisto sorge a seguito di un'offerta pubblica volontaria, la Consob determina il corrispettivo in misura pari a quello di tale offerta, anche se l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa titoli che rappresentano meno del 90 per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta, qualora si tratti di: […] c) un'offerta pubblica totalitaria soggetta alla disciplina di riapertura dei termini prevista dall'articolo 40- bis, comma 1, ovvero volontariamente assoggettata dall'offerente a tale disciplina, sempreché, in entrambi i casi, ad essa sia stato conferito nella prima fase di durata dell'offerta almeno il 50 per cento dei titoli che ne costituivano oggetto";

VISTO l'articolo 50, comma 9, del Regolamento Emittenti ai sensi del quale "Ai fini della determinazione del corrispettivo […]: a) la percentuale di adesioni all'offerta viene determinata: (i) sottraendo, sia dal numero di titoli oggetto di offerta sia dal numero di titoli apportati alla stessa, i titoli apportati da parti correlate dell'offerente nel periodo intercorrente fra la data di annuncio dell'offerta e quella di conclusione della stessa; (ii) computando anche eventuali acquisti effettuati dall'offerente al di fuori di un'offerta totalitaria durante il periodo di adesione, a condizione che siano state rispettate le previsioni contenute negli articoli 41 e 42";

CONSIDERATO che l'Offerta è stata assoggettata volontariamente alla disciplina della riapertura dei termini ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti;

CONSIDERATO che l'Offerente ha dichiarato che non sono stati apportati all'Offerta titoli da parte di soggetti qualificabili come parti correlate dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto;

CONSIDERATO che nel corso della prima fase di durata dell'Offerta sono stati conferiti più del 50% dei titoli che ne costituivano oggetto;

VISTA la proposta degli Uffici di cui alla Relazione del 19 ottobre 2021 (prot. n. 1246956/21) e le relative motivazioni, condivise dalla Commissione, che integralmente si richiamano;

RITENUTO pertanto che il corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, tenuto conto dei predetti criteri e degli elementi informativi acquisiti, debba essere pari a quello dell'Offerta;

D E L I B E R A:

Il corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Tuf, è determinato in misura uguale al Corrispettivo Complessivo pari ad Euro 3,10 per ogni azione Retelit.

La presente delibera sarà comunicata all'Offerente mediante posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito Internet della Consob (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.

Il presente provvedimento, potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto Bollettino.

27 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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