Pubblicazioni

Bollettino


Delibera n. 22115

Aggiornamento dell'elenco delle attività attribuite ai Responsabili delle Divisioni ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("TUF");

VISTO l'art. 2-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), attuativo dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del D. Lgs. n. 58 del 1998 (“Tuf”), ai sensi del quale la Consob “Entro il 31 gennaio … pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle PMI, sulla base dei valori della capitalizzazione da essa calcolati”;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 20, comma 1, del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, il quale stabilisce che “La Commissione può adottare deliberazioni di carattere generale con le quali vengono attribuite competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle divisioni. Con la stessa delibera vengono stabiliti i criteri e le regole di svolgimento delle attività predette.”;

VISTO il “Manuale della Struttura” della Consob in relazione alla definizione delle competenze delle Unità Organizzative della Consob;

RITENUTO opportuno, al fine di contenere il carico di lavoro, migliorare l'efficienza dei procedimenti istruttori e di ridurne i tempi operativi, attribuire competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle Divisioni;

D E L I B E R A:

1. A decorrere dalla data della presente delibera è attribuita, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, al Responsabile della Divisione Corporate Governance, la competenza avente ad oggetto l'attività di aggiornamento dell'elenco delle PMI quotate, ai sensi dell'art. 2-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) secondo i criteri e le regole di svolgimento indicate nella scheda allegata alla presente delibera che ne costituisce parte integrante.

2. Le attribuzioni di cui alla presente delibera si aggiungono all'elenco di attribuzioni ex articolo 20, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob già approvato con delibera n. 20448 del 22 maggio 2018.

16 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


Allegato n. 1

1.1. Attività che comportano il riscontro di requisiti oggettivi

1.1.1. Pubblicazione sul sito internet della Consob dell'elenco delle PMI

1.1.2. UO delegate: DCG

  • Fonte normativa

Art. 1, c. w-quater.1) del TUF

Art. 2-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)

  • Criteri e regole di svolgimento dell'attività

L'art. 2-ter del Regolamento Emittenti prevede l'obbligatorietà, da parte della Consob, della pubblicazione annuale sul proprio sito internet dell'elenco delle PMI quotate.

In tale elenco sono incluse le sole società italiane aventi sede legale in Italia con (almeno) azioni ordinarie ammesse a negoziazione sul MTA, che:

  • ai sensi dell'art. 1, c. w-quater.1) del TUF, abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro e che non abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi.

La capitalizzazione di mercato è calcolata:

  • come media semplice delle capitalizzazioni giornaliere in base al prezzo ufficiale, registrate nel corso dell'anno;
  • nel caso di quotazione di più categorie di azioni, come somma della capitalizzazione di ciascuna categoria di azioni;
  • in caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni, o in caso di sospensione delle negoziazioni, la capitalizzazione è calcolata sulla base del periodo di negoziazione disponibile.

Per gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle proprie azioni, il valore della capitalizzazione viene calcolato:

a) in presenza dell'offerta:

  • come media fra il prezzo massimo e il prezzo minimo dell'offerta di ammissione alle negoziazioni, come riportati nel prospetto di ammissione alle negoziazioni;

b) in assenza dell'offerta:

  • in base al prezzo di avvio delle negoziazioni, relativo alla prima giornata di negoziazione;
  • in caso di azioni già ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in base al valore della capitalizzazione registrato nell'ultimo giorno di quotazione nella sede di negoziazione di provenienza.

Qualora, nel periodo di riferimento, il titolo non abbia avuto alcun giorno di quotazione, la società, se già inclusa nell'elenco delle PMI, mantiene tale status.

In occasione di ogni aggiornamento il Responsabile della Divisione competente fornisce alla Commissione una tempestiva informativa.

  • Nuove modalità di approvazione

In occasione degli aggiornamenti dell'elenco, il Responsabile della Divisione competente dispone tempestivamente un'apposita Determinazione di pubblicazione dello stesso sul sito internet della Consob.

Bollettino elettronico - per saperne di più