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Richiamo di attenzione n. 3/21 del 4 marzo 2021

Obblighi informativi in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

A far data dal 10 marzo p.v. diverrà applicabile il Regolamento (UE) 2019/2088 sulla disclosure (di seguito, anche SFDR) in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che introduce, in capo ai c.d. financial market participants (FMPs) e ai financial advisors (FAs), obblighi informativi in materia di sostenibilità a livello di entità e con riferimento ai "prodotti finanziari" definiti dal medesimo SFDR (cfr. art. 2, par. 1 n. 12).

Gli obblighi previsti dal SFDR sono differenziati con riguardo sia all'oggetto di riferimento dell'informativa (informazioni riferite al soggetto/attività - "entity level" - oppure al prodotto finanziario - "product level"), sia alla modalità di fornitura (informativa sul sito web, informativa precontrattuale o informativa periodica).

Ai sensi del considerando 11 del SFDR, il Regolamento integra gli obblighi di informativa già previsti nelle vigenti discipline sui prodotti e sui servizi, mantenendo altresì (considerando 12) i requisiti che tali discipline impongono ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di agire nel migliore interesse degli investitori finali.

Per le norme del Regolamento che richiedono una disciplina di dettaglio, il 4 febbraio 2021 le ESAs, hanno pubblicato e trasmesso alla Commissione Europea la bozza di Final Report sui Regulatory Technical Standards (di seguito RTS) relativi al SFDR. Il Final Report copre le aree tematiche della rendicontazione sui principali impatti avversi sulla sostenibilità connessi alle decisioni/consigli di investimento; della disclosure pre-contrattuale e periodica sulle caratteristiche/obiettivi di sostenibilità del prodotto; della disclosure sul prodotto attraverso il website; dei modelli di informativa precontrattuale e periodica del prodotto (cd. templates).

In data 25 febbraio 2021 le ESAs hanno, altresì, pubblicato un Supervisory Statement (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_06_joint_esas_supervisory_statement_-_sfdr.pdf) con cui evidenziano che gli operatori - al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza informativa previsti dagli Articoli 2 bis, 4, 8, 9, e 10 del SFDR - nelle more dell'applicazione dei pertinenti RTS, (allo stato prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ferma restando l'applicazione del Regolamento a decorrere dal 10 marzo 2021), potranno far riferimento alla bozza di Final Report sugli RTS pubblicata il 4 febbraio 2021, sebbene tali RTS possano subire modifiche nel processo di adozione in corso.

Le comunicazioni periodiche trasmesse alla Consob ai sensi della Delibera n. 17297/2010 sono integrate con l'illustrazione delle misure adottate e dei controlli svolti per conformarsi alle previsioni del SFDR[1].

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


[1] Con specifico riferimento alle relazioni sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento ("Relazione sulla struttura organizzativa" per SGR e SGA che svolgono servizi di investimento e/o commercializzano OICR propri o di terzi), si rammenta che, oltre alla comunicazione periodica da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno, eventuali aggiornamenti rilevanti infrannuali sui processi aziendali devono essere illustrati alla Consob attraverso l'invio di una specifica informativa, c.d. "ad evento", nei termini previsti dalla citata delibera 17297/2010.

 Q&A: Regolamento (UE) 2019/2088 sulla disclosure in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

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