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Bollettino


Avviso Consob del 3 febbraio 2022

Avviso in merito alla revoca delle comunicazioni n. 9019104 del 2 marzo 2009 e n. 0097996 del 22 dicembre 2014

A seguito della crisi finanziaria il quadro regolamentare di matrice europea per la prestazione dei servizi di investimento è stato nell’ultimo periodo fortemente innovato con l’obiettivo di “tutelare meglio gli investitori, rafforzare la fiducia [...] e assicurare che le autorità di vigilanza dispon[essero] di poteri adeguati per svolgere i loro compiti” (Considerando n. 4 della Direttiva 2014/65/UE).

La disciplina introdotta dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e dal Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) ha innalzato gli standard di protezione degli investitori, incidendo sull’intero ciclo di vita dei prodotti distribuiti alla clientela, a partire dalla fase di creazione/sviluppo e di definizione del target market dei medesimi. In tale contesto sono stati altresì rafforzati i poteri delle Autorità di Vigilanza, mediante la previsione di specifiche misure di intervento sui prodotti. Numerosi atti di livello 3 (Orientamenti, Q&A, Statement, Opinion) sono stati forniti dall’ESMA, al fine di porre gli operatori in condizione di favorire l’adempimento omogeneo e più certo degli obblighi definiti dalle nuove disposizioni, uniformando le prassi di vigilanza delle Autorità nazionali.

Ulteriori prescrizioni, complementari alla disciplina MiFID II/MiFIR, hanno determinato un impatto significativo sul regime di distribuzione dei prodotti alla clientela, contribuendo al rafforzamento della tutela dell’investitore. Il Regolamento (UE) n. 1286/2014 ha dettato regole in tema di informazioni (KID) che devono essere fornite, ai fini della distribuzione dei PRIIPs, agli investitori al dettaglio. Limitazioni alla commercializzazione alla clientela retail di determinati prodotti sono state imposte da regolamentazione “settoriale”: Regolamento (UE) 2017/2402 (Regolamento STS) in materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate; Regolamento (UE) n. 2015/760 (Regolamento ELTIF) in materia di fondi di investimento europeo a lungo termine; Direttiva 2019/879/UE (BRRD II) concernente gli strumenti sottoposti a meccanismi di bail-in. Inoltre la Direttiva 2016/97/UE (IDD) ha dettato regole specifiche in tema di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIP).

Nel contesto MiFID I, la CONSOB si era attivata, mediante l’emanazione di specifici atti di soft law, nella prospettiva di accrescere il livello di protezione degli investitori, anticipando in ambito nazionale taluni dei presidi in seguito introdotti da MiFID II/MiFIR e dalla normativa complementare sopra richiamata. In particolare, con le Comunicazioni n. 9019104 del 2 marzo 2009 e n. 0097996 del 22 dicembre 2014 erano stati indirizzati agli intermediari chiarimenti interpretativi/applicativi e raccomandazioni per la distribuzione alla clientela di prodotti finanziari illiquidi e complessi.

Si ritiene che con la recente evoluzione della disciplina europea in materia di prestazione di servizi di investimento e il conseguente rafforzamento dei presidi di investor protection, gli orientamenti forniti dalla CONSOB nell’ambito delle citate Comunicazioni risultino direttamente o indirettamente assorbiti dalle più ampie e articolate regole dettate dal vigente quadro normativo.

Ciò posto, al fine di agevolare la coerente applicazione della disciplina e di garantire il coordinamento tra la vigente disciplina di derivazione europea e le pregresse letture rese dalla CONSOB, fermo restando il contesto di massima tutela per gli investitori, si intendono revocate le seguenti Comunicazioni:

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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