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Bollettino


Delibera n. 22322

Autorizzazione di FS First Solutions LTD all'esercizio, in Italia, in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, del servizio di consulenza in materia di investimenti ed iscrizione della stessa Società nell'albo di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali [come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2- quinquies, lettera a), e comma 2 sexies, lettera a), del medesimo TUF] in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020 si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo "European Union Withdrawal Act 2018" britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d'intesa ("MoUs") tra l'Autorità europea dei valori mobiliari ("ESMA") e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTA le note pervenute in data 29 settembre 2021 e 2 marzo 2022, con le quali FS First Solutions LTD– ha presentato alla Consob istanza ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, al fine di essere autorizzata ad operare in Italia come impresa di paese terzo, nei confronti esclusivamente di investitori professionali di diritto e controparti qualificate, nella modalità della libera prestazione relativamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del TUF;

VISTE le informazioni integrative trasmesse da FS First Solutions LTD da ultimo con nota del 14 marzo 2022;

VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità

del Paese di origine competente a vigilare su FS First Solutions LTD;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di

propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da FS First Solutions LTD;

D E L I B E R A:

FS First Solutions LTD è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento, in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela, del servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lett. f, del TUF).

FS First Solutions LTD viene iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'albo di cui all'art. 20 del TUF.

FS First Solutions LTD è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di FS First Solutions LTD nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

4 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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