Delibera Tot Sanzioni anno1 n. 20098 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20098
Sospensione cautelare, per il periodo di un anno, del sig. Salvatore Civita, dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTE le leggi n. 216 del 7 giugno 1974 e n. 1 del 2 gennaio 1991 e le successive modificazioni;
VISTI i decreti legislativi n. 415 del 23 luglio 1996 e n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;
VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;
VISTA la delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;
VISTA la delibera Consob n. 15054 del 31 maggio 2005 con la quale il sig. Salvatore Civita, nato ad Andria (BT) il 10 luglio 1949, è stato iscritto all'Albo unico dei consulenti finanziari;
PREMESSO che con nota prot. 43296/16 dell'11 maggio 2016, l'Organismo per la tenuta e vigilanza dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari trasmetteva copia del certificato dei carichi pendenti del sig. Civita […omissis…];
PREMESSO che con nota prot. 64048/16 dell'11 luglio 2016, sono state chieste informazioni sullostato del procedimento penale sopra indicato alla Procura della Repubblica […omissis…];
PREMESSO che con nota prot. 76041/16 del 19 agosto 2016 la Procura della Repubblica […omissis…];
RILEVATO che dall'atto di rinvio a giudizio emergeva che il sig. Civita, in qualità […omissis…];
RILEVATO che, secondo quanto rappresentato dall'atto di rinvio a giudizio, il medesimo sig. Civita […omissis…];
CONSIDERATO che i […omissis…];
PREMESSO che con nota prot. 104628/16 del 24 novembre 2016 sono state chieste alla Procura della Repubblica […omissis…];
PREMESSO che con nota prot. 108039/16 del 6 dicembre 2016 la Procura della Repubblica […omissis…];
PREMESSO che con nota prot. 112114/16 del 20 dicembre 2016 sono state chieste alla Procura della Repubblica […omissis…];
PREMESSO che con nota prot. 34414/17 del 17 marzo 2017 la Procura della Repubblica […omissis…];
PREMESSO che con nota prot. 65436/17 dell'11 maggio 2017 è stato comunicato al sig. Civita l'avvio del procedimento di sospensione cautelare per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 55, comma 2, del TUF;
PREMESSO che con nota prot. 77665/17 del 13 giugno 2017, il sig. Civita presentava le proprie deduzioni in relazione all'avvio del procedimento di sospensione cautelare ex art. 55, comma 2, del d.lgs. 58/1998, avviato nei confronti del medesimo, senza chiedere di essere audito;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58/1998, la Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione cautelare del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o che abbia assunto la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:
a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;
RILEVATO che il reato per il quale il sig. Civita è imputato rientra nel novero delle fattispecie che l'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte della Consob, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per il periodo di un anno;
CONSIDERATO - ai sensi dell'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 - che la Consob, ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare in questione, valuta le circostanze sulla base delle quali il consulente finanziario abilitato all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede ha assunto la qualità di imputato ed, in particolare, il titolo di reato e l'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli interessicoinvolti nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede;
TENUTO CONTO, quanto al primo criterio di valutazione indicato dall'art. 111, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato e avendo riguardo alle circostanze del caso di specie, che le condotte ascritte al sig. Civita sono state tenute nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
TENUTO CONTO, quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 111 citato, ossia l'idoneità attuale delle condotte tenute dal sig. Civita alla lesione degli interessi specifici che vengono in rilievo nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, che la permanenza dell'iscrizione del sig. Civita all'Albo dei consulenti finanziari possa compromettere la fiducia dei risparmiatori nel mercato e in coloro che in esso vi operano;
RILEVATO che il sig. Civita, con lettera prot. 77665/17 del 13 giugno 2017, ha dedotto quanto segue:
[…omissis…];
RILEVATO che […omissis…];
RILEVATO, […omissis…];
CONSIDERATO - rispetto alle deduzioni rappresentate dal sig. Civita ed in relazione alle fattispecie (sopra sinteticamente descritte) per le quali il medesimo risulta imputato - che l'ipotesi di sospensione cautelare prevista dal secondo comma dell'art. 55 del d. lgs. 58/1998 è legata a vicende di rilevanza penale in cui il consulente sia rimasto coinvolto, senza possibilità di ravvisare nell'istituto uno scopo strumentale o anticipatorio rispetto al possibile esito di detto procedimento penale;
CONSIDERATO che la giustificazione del provvedimento in questione risiede nell'opportunità di evitare il rischio che l'allarme sociale derivante dal coinvolgimento del consulente in gravi vicende penali possa compromettere la fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza degli operatori del mercato;
CONSIDERATO che l'emanazione del provvedimento cautelare di cui si tratta è frutto di una valutazione dell'interesse generale del mercato finanziario - nella quale inevitabilmente si esprime un potere discrezionale dell'autorità amministrativa, cui quella valutazione è demandata - e va fatto rientrare nell'ambito generale del potere di vigilanza della Consob sul medesimo mercato finanziario;
CONSIDERATO che si ritiene perdurante l'interesse generale alla sospensione del sig. Civita dalla sua attività posto che il medesimo risulta sottoposto a procedimento penale per gravi vicende relative allo svolgimento di attività di offerta fuori sede la cui conoscenza da parte dei risparmiatori potrebbe compromettere la fiducia dei medesimi nel mercato finanziario e in coloro che in esso vi operano;
CONSIDERATO, quindi, che gli argomenti difensivi rappresentati dal sig. Civita non facciano venire meno né attenuino le esigenze sottese all'adozione del provvedimento di sospensione cautelare;
RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre la sospensione cautelare del sig. Civita per il periodo di un anno, dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
D E L I B E R A:
Il sig. Salvatore Civita, nato ad Andria (BT) il 10 luglio 1949 e […omissis…] è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per il periodo di un anno, a decorrere dalla data di notifica della presente delibera.
La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
30 agosto 2017
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas