Delibera Tot Sanzioni anno1 n. 20285 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20285
Sospensione cautelare, per un periodo di un anno, del sig. Giovanni Maria Pinna dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTE le leggi n. 216 del 7 giugno 1974 e n. 1 del 2 gennaio 1991 e le successive modificazioni;
VISTI i decreti legislativi n. 415 del 23 luglio 1996 e n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni;
VISTO l’art. 10, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;
VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;
VISTA la delibera dell’Organismo APF (ora OCF) n. 1 del 14 gennaio 2009;
VISTE la delibera Consob n. 13292 del 9 ottobre 2001, la delibera OCF n. 268 del 10 dicembre 2010 e la delibera OCF n. 763 del 7 luglio 2016, con le quali il sig. Giovanni Maria Pinna, nato a Sassari il 24 settembre 1960 è stato, rispettivamente, iscritto all’Albo unico dei promotori finanziari (ora Albo unico dei consulenti finanziari), cancellato e poi nuovamente iscritto;
PREMESSO che con nota del 4 aprile 2017 (prot. 0043804/17 di pari data), l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF ha trasmesso alla Consob la richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di […omissis…] del […omissis…], da cui è emerso che il sig. Giovanni Maria Pinna aveva assunto la qualità di imputato nell’ambito del procedimento penale n. […omissis…].
PREMESSO che, più in particolare, in base a quanto riportato nel suddetto rinvio a giudizio, il sig. Giovanni Maria Pinna è risultato imputato, in qualità di […omissis…];
PREMESSO che con nota prot. n. 0048705/17 del 13 aprile 2017, notificata all’interessato via pec, si è comunicato al sig. Pinna l’avvio del procedimento di sospensione cautelare ad un anno ai sensi dell’art. 55, comma 2, d.lgs. n. 58/1998 e con la medesima comunicazione è stata anche data informazione al consulente della possibilità di essere audito e di trasmettere memorie difensive;
PREMESSO che con nota del 23 maggio 2017 (prot. n. 0069802/17 di pari data), l’Organismo OCF ha trasmesso alla scrivente il certificato aggiornato dei carichi pendenti del sig. Pinna rilasciato dalla Procura della Repubblica di […omissis…] in data 9 maggio 2017, dal quale è emerso che il procedimento penale sopra citato era ancora nella fase del rinvio a giudizio ordinario, con una prima udienza tenutasi il 4 aprile 2017 ed una successiva fissata per il 15 giugno 2017;
PREMESSO che il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di […omissis…], con nota del 25 luglio 2017 (prot. n. 0092805/17 di pari data, ha trasmesso alla Consob il decreto con cui ha disposto, all’esito dell’udienza preliminare tenuta il […omissis…], il rinvio a giudizio dei sig. Pinna. Dal decreto è risultato che il GUP ha ritenuto nei confronti del consulente che […omissis…]. Il Giudice, inoltre, ha informato la Consob che il procedimento di primo grado, pendente nei confronti del suddetto consulente, sarebbe iniziato […omissis…];
PREMESSO che, con nota del 10 agosto 2017 (prot. n. 0098995/17 di pari data), l’Ufficio Casellario Giudiziale della Procura di […omissis…] ha inviato la certificazione aggiornata dei carichi pendenti del sig. Pinna, datata 9 agosto 2017, da cui si è appresa la data definitiva della successiva udienza fissata nell’ambito del procedimento penale in corso per il giorno […omissis…];
PREMESSO che in data 11 gennaio 2018 (prot. n. 0003694/18 di pari data) la Prima Sezione Penale del Tribunale di […omissis…] ha informato la Consob che il procedimento penale a carico del sig. Pinna è ancora in corso di trattazione e che la prossima udienza si terrà il […omissis…];
PREMESSO che a fronte della comunicazione inviatagli, con note del 23 maggio 2017 (prot. n. 0070059/17 del 24 maggio 2017) e del 14 settembre 2017 (prot. n. 0106854/17 del 15 settembre 2017) il sig. Pinna ha presentato le proprie deduzioni difensive, con cui ha respinto, in via generale, le accuse mosse nei suoi confronti in quanto […omissis…];
PREMESSO che il consulente ha precisato di esporre le medesime memorie difensive presentate nel 2012, per il tramite del proprio legale, alla Procura di […omissis…] nell’ambito del procedimento penale citato, tese a dimostrare “ogni estraneità” alle circostanze imputategli, sostenendo da un lato la […omissis…];
PREMESSO che il sig. Pinna ha dichiarato quanto segue: […omissis…]
PREMESSO che il sig. Pinna non ha fatto richiesta di accesso agli atti e di audizione;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. la persona che ha assunto la qualità di imputato conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 55, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 129/2017, la Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall’esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell’art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:
a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;
TENUTO CONTO che, al fine di verificare l’opportunità di adottare il provvedimento di sospensione cautelare di cui all’art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob deve valutare le circostanze per le quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nella predetta norma e, segnatamente, il titolo di reato e l’idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di offerta fuori sede, come previsto dall’art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007;
CONSIDERATO che il reato […omissis…] per il quale il sig. Pinna risulta imputato rientra nel novero delle fattispecie che l’art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 prevede come rilevanti ai fini dell’eventuale adozione, da parte della Consob, del provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività di promozione finanziaria per il periodo di un anno;
TENUTO CONTO che il suddetto provvedimento può essere adottato solo in presenza di un periculum in mora derivante dal potenziale esercizio dell’attività di offerta fuori sede nel periodo che precede la verifica dell’accusa in sede penale;
CONSIDERATO che sussiste l’idoneità attuale delle condotte tenute dal sig. Pinna alla lesione degli interessi specifici che vengono in rilievo nello svolgimento dell’attività di offerta fuori sede (c.d. periculum in mora), in considerazione della permanenza dell’iscrizione all’Albo del sig. Pinna, nonché il mandato in corso ad operare per conto di un soggetto abilitato e, pertanto, il rischio operativo che il medesimo possa, in qualunque momento, commettere ulteriori irregolarità;
RITENUTO che le argomentazioni difensive della parte non attenuino le esigenze sottese all’adozione del provvedimento di sospensione cautelare in quanto: […omissis…]
REPUTATO che come già affermato dalla Consob in proprie Comunicazioni pubbliche: […omissis…]
REPUTATO, inoltre, che costituiscono indici della presenza […omissis…];
REPUTATO, in considerazione di tutte le motivazioni sopra rappresentate ed ai fini della tutela degli interessi dei potenziali investitori, che sussistano i presupposti per l’adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007;
CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 129/2017;
RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre la sospensione cautelare del sig. Pinna, per il periodo di un anno, dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;
D E L I B E R A:
Il sig. Giovanni Maria Pinna, nato a Sassari il 24 settembre 1960, è sospeso dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera.
La presente delibera sarà notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
7 febbraio 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese