Bollettino - AREA PUBBLICA
Bollettino
Delibera n. 21681
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://fxfinancepro.com e la relativa pagina https://client.fxfinancepro.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://fxfinancepro.com è emerso che:
i. mediante il sito https://fxfinancepro.com, risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e futures relativi a materie prime ed azioni;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading l'utente è invitato a registrarsi al sito https://fxfinancepro.com, accedere all'area personale disponibile all'indirizzo https://client.fxfinancepro.com, aprire un account ed impiegare somme di denaro;
iii. in particolare, nel sito https://fxfinancepro.com sono menzionate tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Mini", "Classic" e "Premium";
iv. quanto alla riconducibilità, nel sito https://fxfinancepro.com sono menzionate sia "Fxfinancepro" sia "Globalinvestfx". In particolare, nella sezione del sito https://fxfinancepro.com denominata "Terms and Conditions", "Fxfinancepro" figura quale controparte contrattuale dell'utente che si iscriva al medesimo sito: ivi si legge infatti che "this agreement is made by the user and the Fxfinancepro platform"; nelle ulteriori sezioni del sito https://fxfinancepro.com è, inoltre, più volte menzionata "Globalinvestfx";
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://fxfinancepro.com e la relativa pagina https://client.fxfinancepro.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://fxfinancepro.com e la pagina https://client.fxfinancepro.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i suddetti domini sono risultati consultabili anche in lingua italiana;
CONSIDERATO che "Fxfinancepro" e "Globalinvestfx", menzionate nell'ambito del sito https://fxfinancepro.com, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://fxfinancepro.com e la relativa pagina https://client.fxfinancepro.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
14 gennaio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona