Bollettino - AREA PUBBLICA
Bollettino
Delibera n. 22672
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://eurotradeforex.com e relative pagine https://client.eurotradeforex.com e https://client.fisherforex.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
- mediante il sito internet https://eurotradeforex.com, risultato attivo e disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading sul mercato forex e su CFD aventi quali asset sottostanti azioni, indici e materie prime;
- per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito e l'apertura di un account di trading; in particolare, sono menzionate cinque tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Bronzo", "Argento", "Oro", "Platino" e "VIP";
- completata la procedura di registrazione disponibile all'indirizzo web https://client.eurotradeforex.com, è possibile accedere all'area riservata del sito, disponibile all'ulteriore indirizzo https://client.fisherforex.com ove l'utente può, tra l'altro, effettuare il deposito sul proprio account di trading;
- quanto alla riconducibilità, all'interno del sito https://eurotradeforex.com sono presenti generici riferimenti a "EuroTrade Forex" e l'indicazione della casella di posta "support@eurotradeforex.com".
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://eurotradeforex.com e le relative pagine https://client.eurotradeforex.com e https://client.fisherforex.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://eurotradeforex.com è risultato disponibile anche in lingua italiana, è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza (c.d. cold calling) e sono pervenuti esposti da parte di soggetti italiani. Altresì, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione ai medesimi domini da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che il sito internet https://eurotradeforex.com e le relative pagine https://client.eurotradeforex.com e https://client.fisherforex.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto "EuroTrade Forex" menzionata all'interno del sito https://eurotradeforex.com non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 58/1998 ("Tuf");
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://eurotradeforex.com e le relative pagine https://client.eurotradeforex.com e https://client.fisherforex.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
12 aprile 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona