Delibera Tot Eliminazione n. 20588 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 20588
Radiazione del sig. Alberto Di Vita e del sig. Andrea Gnecchi dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la delibera Consob n. 10115 dell'8 luglio 1996, recante l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi «albo unico dei consulenti finanziari» e di seguito anche solo «albo») del Sig. Alberto Di Vita, nato a Bergamo il 30 novembre 1967 e residente […omissis…];
VISTA la delibera Consob n. 12068 del 21 luglio 1999, recante l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi «albo unico dei consulenti finanziari») del Sig. Andrea Gnecchi, nato a Bergamo il 15 agosto 1967 e residente […omissis…];
TENUTO CONTO dell'attività di vigilanza svolta, da cui sono emerse irregolarità poste in essere dai signori Alberto Di Vita e Andrea Gnecchi;
VISTA la propria delibera n. 20183 dell'8 novembre 2017, con la quale il Sig. Alberto Di Vita è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;
VISTA la propria delibera n. 20181 dell'8 novembre 2017, con la quale il Sig. Andrea Gnecchi è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;
VISTA la nota del 13 febbraio 2018, notificata in pari data, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, sulla base dei fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione cautelare, ha contestato al Sig. Alberto Di Vita, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere svolto attività di offerta fuori sede per conto della MgA Consulting Gmbh, società non autorizzata ad operare in Italia, nonché la violazione dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. 58/98, per avere svolto l'attività di consulente abilitato all'offerta fuori sede contestualmente per conto sia della predetta società MgA Consulting Gmbh sia di Consultinvest SIM S.p.A.;
VISTA la nota del 13 febbraio 2018, notificata in data 26 febbraio 2018, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, sulla base dei fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione cautelare, ha contestato al Sig. Andrea Gnecchi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere svolto attività di offerta fuori sede per conto della MgA Consulting Gmbh, società non autorizzata ad operare in Italia;
DATO ATTO che le parti non hanno ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell'intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione;
RILEVATO che l'Ufficio Sanzioni Amministrative, avendo constatato che i signori Alberto Di Vita ed Andrea Gnecchi hanno svolto attività di offerta fuori sede per conto della medesima società non autorizzata ad operare in Italia, ha disposto la riunione dei relativi procedimenti sanzionatori, reputando opportuna la trattazione congiunta delle posizioni dei soggetti interessati, dandone comunicazione alle parti in data 24 luglio 2018;
VISTA la Relazione per la Commissione del 1 agosto 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Alberto Di Vita e al Sig. Andrea Gnecchi ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;
RITENUTO conclusivamente accertato il ricorrente e sistematico svolgimento, da parte dei predetti consulenti, dell'attività di offerta fuori sede per conto della citata società non autorizzata ad operare in Italia;
RITENUTA, altresì, accertata, a carico del Sig. Di Vita, la grave e reiterata violazione del divieto, imposto dalla normativa di riferimento, di svolgere l'attività di offerta fuori sede esclusivamente per conto di Consultinvest SIM S.p.A., in violazione dell'obbligo del c.d. "monomandato", di cui all'art. 31, comma 2, del TUF;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 1) e 2) e del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'albo nell'ipotesi, rispettivamente, di violazione della disposizione di cui all'art. 31, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente all'epoca dei fatti (a norma del quale l'attività di consulente finanziario è svolta nell'interesse di un solo soggetto), e di offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;
- nel caso di specie, le modalità fraudolente con cui sono state attuate le condotte illecite, unitamente all'entità dei danni cagionati, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità dei consulenti di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili ai consulenti Di Vita e Gnecchi a titolo di dolo,
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il Sig. Alberto Di Vita, nato a Bergamo il 30 novembre 1967 e residente […omissis…], e il Sig. Andrea Gnecchi, nato a Bergamo il 15 agosto 1967 e residente […omissis…], sono radiati dall'albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
20 settembre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese