Brexit: Consob specifica in una Comunicazione gli adempimenti in capo agli intermediari britannici operanti in Italia e vice-versa che discendono dal decreto-legge sull'uscita del Regno Unito dalla Ue in assenza di accordo (no deal)
Consob ha pubblicato oggi una Comunicazione (Comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019) che specifica gli adempimenti in capo agli intermediari britannici operanti in Italia e a quelli italiani operanti nel Regno Unito, derivanti dal decreto legge n. 22, adottato dal governo in materia di hard Brexit, ovvero l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo (il cosiddetto no deal).
Tenuto conto del fatto che la hard Brexit fa immediatamente venire meno i benefici del passaporto europeo, grazie al quale gli intermediari dei Paesi membri della Ue sono abilitati ad operare in tutto il territorio comunitario, le imprese britanniche presenti in Italia dovranno in coincidenza dell'uscita del Regno Unito dalla Ue cessare la propria attività nel nostro Paese. Lo stesso vale in senso inverso anche per le imprese italiane presenti nel Regno Unito.
Gli operatori di entrambi i Paesi possono, però, nei casi previsti dal decreto, proseguire la propria attività, usufruendo del regime transitorio per diciotto mesi dalla data di recesso, previa notifica alle Autorità nazionali competenti.
Le imprese che cesseranno l'attività sono tenute, invece, a darne comunicazione alla propria clientela, retail e professionale, secondo modalità differenziate in base al tipo di cliente. Le informazioni devono essere chiare e comprensibili, tali da rappresentare compiutamente tutti gli effetti della Brexit sulla clientela anche ai fini di un'eventuale chiusura dei rapporti in essere.
Tutti gli intermediari britannici devono comunicare alla Consob specifiche informazioni sui rapporti in essere con i clienti italiani alla data del recesso, entro i 15 giorni successivi a tale ultima data.
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