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Codice Etico per il personale della Consob (approvato dalla Consob con delibera n. 17832 del 22 giugno 2011, resa esecutiva con d.P.C.M. del 15 luglio 2011)

Il Codice enuncia i principi generali cui il personale si attiene nello svolgimento delle proprie funzioni, in relazione alla natura pubblica dell'Istituto e alla rilevanza degli interessi affidati alla sua cura.

Le previsioni del Codice sono uno strumento di orientamento dei comportamenti individuali.

Resta disciplinata dalle norme regolamentari e di servizio la materia degli obblighi e dei divieti connessa al rapporto di impiego con la Consob.

La Consob tutela e promuove i principi del presente Codice Etico nella propria azione all'interno e all'esterno.

Il Codice ha come riferimento l'omologo Codice Etico per il personale della Banca d'Italia, nella predisposizione del quale l'Istituto di riferimento ha tenuto presenti le esperienze delle Autorità Indipendenti italiane, del settore pubblico nonché dei principali organismi internazionali e, in particolare, europei.

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Codice definisce i principi e i valori etici per il personale di ruolo e a contratto.

Art. 2
Principi di carattere generale

1. Consapevole della natura pubblica delle funzioni svolte dall'Istituto, il dipendente si comporta in modo tale da salvaguardare e promuovere la reputazione della Consob e la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti della stessa.

2. Nell'assolvimento dei compiti e dei doveri attribuiti, il dipendente si attiene ai principi di indipendenza, imparzialità, lealtà, onestà, discrezione e correttezza e non ha riguardo ad interessi personali.

3. Disponibilità, efficienza e cortesia rappresentano i principi guida che il dipendente è tenuto a seguire nei rapporti con il pubblico. Il dipendente assicura, per quanto possibile, che il pubblico riceva le informazioni richieste. Le informazioni, così come le eventuali ragioni per le quali esse non sono fornite, sono espresse in modo chiaro e comprensibile.

4. Le relazioni con i colleghi sono improntate in ogni circostanza ai principi di collaborazione, rispetto, tolleranza e rifiuto di discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 3
Indipendenza e imparzialità

1. Il dipendente svolge le proprie funzioni respingendo eventuali pressioni indebite, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio e ispirandosi a criteri di trasparenza.

2. Il dipendente opera con imparzialità ed evita trattamenti di favore. A tal fine non intrattiene con soggetti coinvolti o interessati dall'attività della Consob rapporti tali da poter compromettere la sua indipendenza o comunque tali da vulnerare la sua imparzialità.

Art. 4
Doni e altre utilità

1. Il dipendente non accetta, per sé e per altri, vantaggi, regali o altre utilità, neanche in occasione di festività, da soggetti (persone, enti, società) in qualsiasi modo interessati dall'attività della Consob, che eccedano il valore di 200 euro. Regali di valore superiore sono restituiti ovvero devoluti alla Consob.

2. Il dipendente che effettui interventi in convegni, seminari e simili, non accetta, per essi, denaro o altre utilità; in tali casi, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a carico dell'ente organizzatore è ammesso nei limiti in cui queste siano previste anche per gli altri partecipanti.

Art. 5
Conflitto d'interesse

1. Il dipendente evita qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti d'interesse.

2. Situazioni di potenziale conflitto d'interesse vengono portate a conoscenza dei diretti superiori.

3. Il dipendente non utilizza né diffonde informazioni riservate al fine di trarre vantaggio per se stesso, per il proprio nucleo familiare o per altri soggetti.

Art. 6
Riservatezza

1. Il dipendente non fornisce informazioni riservate sui contenuti di attività istruttorie o ispettive in corso.

2. Il dipendente non rilascia informazioni in merito a decisioni da assumere e a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso prima che siano stati ufficialmente deliberati dalla Consob e comunicati formalmente alle parti.

3. Fermo restando il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni nell'esercizio dell'attività sindacale e a tutela dei diritti dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni su questioni che coinvolgono la Consob quando tali dichiarazioni possano nuocere all'immagine e al prestigio della stessa; il dipendente si astiene altresì dal fornire ai mezzi di comunicazione informazioni non di pubblico dominio, a meno che non sia stato preventivamente autorizzato.

Art. 7
Continuazione dei doveri

l. Il dipendente, nel corso del primo anno successivo alla cessazione del rapporto di impiego con la Consob, evita - in relazione al ruolo svolto in Consob - situazioni di conflitto d'interesse che possano derivare da una nuova attività privata o professionale.

Art. 8
Nucleo di valutazione

1. Viene costituito un Nucleo di valutazione presso la Divisione Consulenza Legale per l'esame, anche su richiesta dei dipendenti interessati, delle questioni concernenti l'applicazione del Codice Etico e per il rilascio dei relativi pareri.

2. I contenuti dei pareri del Nucleo, nel rispetto della riservatezza individuale, vengono resi noti periodicamente.

Art. 9
Vigilanza sull'applicazione del Codice

1. Il Direttore Generale vigila sull'applicazione e sull'osservanza del Codice Etico da parte del personale, avvalendosi a tal fine del supporto del Nucleo di valutazione di cui all'art 8.