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OPA CONDIZIONATA: PROROGA DEI TERMINI INERENTI ALLE CONDIZIONI (in "Consob informa" n. 34 del 4 settembre 2000)

La Commissione, in occasione del rilascio di un parere, ha valutato negativamente la possibilità da parte dell’offerente di posticipare il termine indicato per l'avveramento delle condizioni unilaterali apposte alla propria offerta pubblica di acquisto e, conseguentemente, di differire il termine entro il quale dichiarare al mercato l'intenzione di avvalersi o meno delle condizioni stesse.

A questa soluzione hanno concorso considerazioni che attengono sia ai profili civilistici delle condizioni unilaterali, sia alla disciplina dell’opa contenuta del regolamento Consob n. 11971/99 (regolamento emittenti).

Con riguardo ai primi, si è rilevato che la proroga dei termini può essere disposta dalla parte nel cui interesse è posta la condizione solo se risulta esplicitamente nel contratto che anche tale termine è posto nell'esclusivo interesse di quella parte ovvero se dall'esame dell'intero rapporto negoziale risulta in maniera univoca che la comune volontà delle parti era in tal senso. Nel caso in esame, al contrario, è apparso indubbio che i termini sono stati previsti anche nell’interesse degli azionisti della società oggetto dell’offerta i quali, aderendo all’operazione, si sono privati del potere di disporre dei loro titoli sapendo, comunque, che entro una data certa l’offerta sarebbe stata dichiarata decaduta o perfetta.

Con riferimento alla disciplina speciale in materia di opa, si è poi argomentato che la proroga del termine previsto nel documento di offerta per il verificarsi degli eventi dedotti nelle condizioni costituisce una modifica delle condizioni stesse e, di conseguenza, una modifica dell’offerta che, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del regolamento emittenti, è consentita solo se pubblicata (con le stesse modalità dell'offerta originaria) fino a tre giorni prima del termine del periodo di adesione. Nel caso di specie, l’avvenuta chiusura di tale periodo preclude, pertanto, la possibilità di apportare qualsiasi modifica all'offerta.